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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, la dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1139/2021 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, dott. elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1
Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, attrice, contro (P. IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Falcone, via Nazionale n. 66, presso lo studio dell'avv. Ilaria Donato che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
viste le note di trattazione scritta depositate in data 6 e 7 gennaio 2025. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28 luglio 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_2 cessionaria pro soluto rispetto ad Hera Comm s.r.l. del credito vantato nei confronti dell'Ente pari alla somma di euro 129.765,9 per capitale e di euro 41.779,99 per interessi di mora, allegando le relative fatture elettroniche e deducendo che la somministrazione di energia elettrica era avvenuta da parte di Hera Comm s.r.l. in base al regime contrattuale di salvaguardia. L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto alla CP_2 corresponsione, in proprio favore, di euro 129.765,90 da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002. In subordine, ne ha domandato la condanna al pagamento a titolo di Parte_1 indennizzo per ingiustificato arricchimento, con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 30 novembre 2021, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, dedotto Controparte_2 ed eccepito dalla banca attrice, ha domandato il rigetto delle domande avversarie, contestando la nullità del contratto intercorso tra il e la CP_2 società fornitrice per carenza della prova del contratto scritto, con condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite. A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con riferimento al credito ceduto da ER MM, derivante dalla fornitura di energia elettrica nel 2017, parte attrice ha dedotto l'inapplicabilità della disciplina prevista per i contratti della P.A. atteso che la fornitura di energia elettrica in questione risulta essere stata erogata in regime “di salvaguardia” (istituita dal D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2007) e quindi l'obbligazione sarebbe sorta ex lege e non in virtù di un accordo negoziale tra le parti. Sul punto si registrano due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, adottato in passato anche da questo Giudice, “quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v. ordinanza 702 ter c.p.c., Tribunale di Patti, repertorio n. 314/2023 dell'11/03/2023). Secondo un diverso orientamento, adottato, in seguito, anche dalla Corte di Appello di Messina, “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez. I - Messina, 18/09/2023, n. 765). Orbene, questo giudice ritiene, mutando anche il precedente convincimento, di dovere dare seguito a quest'ultimo orientamento, atteso che laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti. Tale mutamento appare, ora, necessario alla luce delle precisazioni fornite dal successivo pronunciamento della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra CP_3 una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024). Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il Comune di CP_2 ed Hera Comm, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte convenuta. Peraltro, lo stesso costituito ha, esplicitamente, ammesso CP_2
l'esistenza di un rapporto di fornitura in regime di salvaguardia, sicché tale dato può essere considerato non contestato e va posto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che dimostrato dai documenti allegati in atti (docc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice). Sul punto, si richiama quanto affermato nella sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 589/2024 del 30-04-2024, condividendone gli argomenti: “... Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege. Ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali. (…) la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “... il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” Parte_2
(Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22).”. Una volta accertata la validità del contratto tra l'Ente Locale e la società fornitrice di energia elettrica, occorre esaminare la validità del contratto con cui ER MM ha ceduto alla Banca attrice il proprio credito nei confronti del CP_2
Sul punto, va chiarito che la cessione non può ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9 dell'All. E della Legge n. 2248/1865, per il caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, con conseguente necessità dell'adesione da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 70 del R.D. 2440/1923, che rimanda all'art. 9 dell'allegato E della Legge n. 2248/1865, si applica esclusivamente ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti ancora in corso, e trattandosi di norma eccezione è insuscettibile di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli Enti locali. Sul punto si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che:
“l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (v. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n. 30658). Quanto all'entità del credito, occorre evidenziare che l'attrice ha prodotto le fatture elettroniche in formato xml e trasmesse, dunque, anche al debitore e al sistema di Interscambio. Ha, inoltre, prodotto le bollette in pdf. La contestazione del in ordine all'entità del credito è avvenuta in CP_2 maniera molto generica senza specificamente eccepire, tempestivamente, al momento della costituzione, il mal funzionamento dei sistemi di lettura dei consumi. Ogni eventuale contestazione effettuata successivamente appare tardiva, escludendo la rilevanza della stessa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Sul punto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità: “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (così, Cass., n. 17889/2020). Nella specie, pertanto, il si è limitato a dedurre che l'onere della prova incombeva sulla CP_2 società fornitrice senza, tuttavia, contestare specificamente i consumi indicati in maniera precisa nelle bollette allegate all'atto di citazione, senza, inoltre, dedurre espressamente il cattivo funzionamento del contatore. In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., n. 297/2020). Occorre, dunque, che l'utente contesti, esplicitamente, il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (in termini, Cass., n. 17401/2024). Nella specie, tuttavia, dalla comparsa di risposta, non si evince alcuna contestazione specifica in ordine al fatto storico del mal funzionamento del contatore né alcuna indicazione di ipotesi alternative di consumi sulla base di precedenti bollette. Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il credito va considerato provato. In considerazione di quanto detto in precedenza, il convenuto va CP_2 condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 129.765,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002. La domanda subordinata proposta dall'attrice va considerata assorbita. Le spese di lite, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex D.L. 73/2007 e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1139/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice CP_2 dell'importo di euro 129.765,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture, da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002;
- compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Patti, 9 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, attrice, contro (P. IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Falcone, via Nazionale n. 66, presso lo studio dell'avv. Ilaria Donato che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
viste le note di trattazione scritta depositate in data 6 e 7 gennaio 2025. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28 luglio 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_2 cessionaria pro soluto rispetto ad Hera Comm s.r.l. del credito vantato nei confronti dell'Ente pari alla somma di euro 129.765,9 per capitale e di euro 41.779,99 per interessi di mora, allegando le relative fatture elettroniche e deducendo che la somministrazione di energia elettrica era avvenuta da parte di Hera Comm s.r.l. in base al regime contrattuale di salvaguardia. L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto alla CP_2 corresponsione, in proprio favore, di euro 129.765,90 da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002. In subordine, ne ha domandato la condanna al pagamento a titolo di Parte_1 indennizzo per ingiustificato arricchimento, con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 30 novembre 2021, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, dedotto Controparte_2 ed eccepito dalla banca attrice, ha domandato il rigetto delle domande avversarie, contestando la nullità del contratto intercorso tra il e la CP_2 società fornitrice per carenza della prova del contratto scritto, con condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite. A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con riferimento al credito ceduto da ER MM, derivante dalla fornitura di energia elettrica nel 2017, parte attrice ha dedotto l'inapplicabilità della disciplina prevista per i contratti della P.A. atteso che la fornitura di energia elettrica in questione risulta essere stata erogata in regime “di salvaguardia” (istituita dal D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2007) e quindi l'obbligazione sarebbe sorta ex lege e non in virtù di un accordo negoziale tra le parti. Sul punto si registrano due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, adottato in passato anche da questo Giudice, “quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v. ordinanza 702 ter c.p.c., Tribunale di Patti, repertorio n. 314/2023 dell'11/03/2023). Secondo un diverso orientamento, adottato, in seguito, anche dalla Corte di Appello di Messina, “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez. I - Messina, 18/09/2023, n. 765). Orbene, questo giudice ritiene, mutando anche il precedente convincimento, di dovere dare seguito a quest'ultimo orientamento, atteso che laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti. Tale mutamento appare, ora, necessario alla luce delle precisazioni fornite dal successivo pronunciamento della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra CP_3 una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024). Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il Comune di CP_2 ed Hera Comm, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte convenuta. Peraltro, lo stesso costituito ha, esplicitamente, ammesso CP_2
l'esistenza di un rapporto di fornitura in regime di salvaguardia, sicché tale dato può essere considerato non contestato e va posto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che dimostrato dai documenti allegati in atti (docc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice). Sul punto, si richiama quanto affermato nella sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 589/2024 del 30-04-2024, condividendone gli argomenti: “... Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege. Ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali. (…) la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “... il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” Parte_2
(Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22).”. Una volta accertata la validità del contratto tra l'Ente Locale e la società fornitrice di energia elettrica, occorre esaminare la validità del contratto con cui ER MM ha ceduto alla Banca attrice il proprio credito nei confronti del CP_2
Sul punto, va chiarito che la cessione non può ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9 dell'All. E della Legge n. 2248/1865, per il caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, con conseguente necessità dell'adesione da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 70 del R.D. 2440/1923, che rimanda all'art. 9 dell'allegato E della Legge n. 2248/1865, si applica esclusivamente ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti ancora in corso, e trattandosi di norma eccezione è insuscettibile di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli Enti locali. Sul punto si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che:
“l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (v. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n. 30658). Quanto all'entità del credito, occorre evidenziare che l'attrice ha prodotto le fatture elettroniche in formato xml e trasmesse, dunque, anche al debitore e al sistema di Interscambio. Ha, inoltre, prodotto le bollette in pdf. La contestazione del in ordine all'entità del credito è avvenuta in CP_2 maniera molto generica senza specificamente eccepire, tempestivamente, al momento della costituzione, il mal funzionamento dei sistemi di lettura dei consumi. Ogni eventuale contestazione effettuata successivamente appare tardiva, escludendo la rilevanza della stessa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Sul punto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità: “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (così, Cass., n. 17889/2020). Nella specie, pertanto, il si è limitato a dedurre che l'onere della prova incombeva sulla CP_2 società fornitrice senza, tuttavia, contestare specificamente i consumi indicati in maniera precisa nelle bollette allegate all'atto di citazione, senza, inoltre, dedurre espressamente il cattivo funzionamento del contatore. In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., n. 297/2020). Occorre, dunque, che l'utente contesti, esplicitamente, il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (in termini, Cass., n. 17401/2024). Nella specie, tuttavia, dalla comparsa di risposta, non si evince alcuna contestazione specifica in ordine al fatto storico del mal funzionamento del contatore né alcuna indicazione di ipotesi alternative di consumi sulla base di precedenti bollette. Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il credito va considerato provato. In considerazione di quanto detto in precedenza, il convenuto va CP_2 condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 129.765,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002. La domanda subordinata proposta dall'attrice va considerata assorbita. Le spese di lite, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex D.L. 73/2007 e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1139/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice CP_2 dell'importo di euro 129.765,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture, da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, per come indicata nella tabella di cui all'atto di citazione, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 28 luglio 2021 ad euro 41.779,99, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 800,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002;
- compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Patti, 9 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)