Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1311/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.07.2024
da
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.10.1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MANNAIOLI Daniela ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via F. Morvillo. 11, presso il Difensore
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FELICETTI Beatrice ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Corso Cavour n. 39, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2013 in GN (anno 2013, atto n.
27, parte II, serie A); in comunione legale dei beni
Con il figlio , nato a [...] il [...]. Controparte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati alle condizioni di legge.
2) il Figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento CP_2
prevalente presso la madre nella casa familiare.
3)1l padre potrà tenere con sé il minore quando vorrà, in considerazione degli orari di lavoro propri e della coniuge, degli impegni scolastici e sportivi del figlio, previo accordo con la madre, e considerando fin d'ora tre pomeriggi infrasettimanali ed un fine settimana alternato tra i genitori che va dal sabato alla domenica sera fino alle ore 20;
4)I genitori potranno tenere con sé il minore, nel periodo estivo almeno per 15 giorni, anche non consecutivi.
Il figlio trascorrerà le festività di Natale e di Santo Stefano, del 31 dicembre e del 1 gennaio così come quelle di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con il padre o con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza; parimenti, le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
5)L'abitazione coniugale sita in GN Via U. Nobile, 26 - verrà assegnata alla IG.ra , la CP_1
quale si assumerà ogni onere relativo al pagamento delle relative utenze e del mutuo. Tutti gli arredi e suppellettili saranno lasciati presso l'abitazione coniugale a disposizione della SI.ra e del CP_1
minore, il SI. ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali. Il IG. Parte_1 Parte_1
sottoscrivendo le odierne condizioni si obbliga ad assegnare, cedere e trasferire alla IG.ra
[...]
la sua quota pari al 50% dell'immobile coniugale acquistato mediante atto di compravendita CP_1
rep. N. 1484 a rogito notaio Dott. del 29.04.2016, registrato a Perugia il 06.05.2016 Persona_1
n. 9985serie 1T, trascritto alla Agenzia del territorio di Perugia il 06.05.2016, n. 7726 R.P., n. 10778
R.G., sito in GN Via Umberto Nobile, z6-precisamente: A) Appartamento composto da cinque vani e mezzo catastali al piano secondo, censito al catasto fabbricati del Comune di GN al Foglia
238, particella 3348, subalterno 55; B) garage al piano primo sotto strada, di pertinenza del detto appartamento, censito al catasto fabbricati del comune di GN al Foglio 238, particella 3348, subalterno 48;
6)1l IG. sempre nelle condizioni di separazione dichiara altresì: 1) che per Parte_1
l'immobile in oggetto erano stati adempiuti tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla Legge 28/02/1985
n. 47. 2) che tutti gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, vigente all'epoca della loro realizzazione, che il compendio immobiliare in oggetto è in tutto e di fatto conforme alla certificazione catastale vigente.
7)Nel quadro della sistemazione economico-patrimoniale della famiglia conseguente la separazione e di una sistemazione "solutorio-compensativa", il suddetto trasferimento immobiliare, oggetto del presente accordo ne costituisce adempimento ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti.
I coniugi chiedono pertanto l'applicazione di tutti, i benefici fiscali in relazione al trasferimento dei suddetti diritti di proprietà in applicazione dell'Art. 19 della Legge 06/03/1987, n. 74 normativa applicabile anche successivamente al 1° gennaio 2014 come disposto e chiarito dalla Circolare dei
29 maggio 2013 n. 18 e dalla Circolare n. 2/E della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa. Le spese per il predetto trasferimento saranno in capo esclusivo del SI. Parte_1
8)A titolo di mantenimento per il figlio minore, il SI. si obbliga a versare la Parte_1
somma mensile di euro 200,00 (duecento) entro il 10 (dieci) di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Gli assegni di famiglia (attualmente assegno unico) saranno percepiti interamente dalla IG.ra
, ed il IG. si impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsivoglia autorizzazione si CP_1 Parte_1
rendesse all'uopo necessaria. Inoltre il figlio , a causa delle sue condizioni di salute CP_2 percepisce una pensione di accompagnamento pari ad € 516.00 circa, che confluisce sul conto della madre e che è utilizzata per far fronte alle spese straordinarie necessarie per , anche in CP_2
relazione alla patologia di cui è affetto.
9)Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore al 50% e, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida. del CNF,la qualificazione delle spese straordinarie extra assegno che dovranno essere debitamente documentate ed inviate tramite Whatsapp o SMS, è la seguente:
a)spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizione a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, rette di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di babysitting, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola provate.
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche e visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
-organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
10) Entrambi i coniugi hanno un proprio autoveicolo che rimarrà di esclusiva proprietà di ciascuno di essi.
11) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito con la presente separazione, concordemente tra loro, ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, e di non avere nulla altro da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione, ad esclusione di quanto prevosto ai punti
5), 7), 8) 9).
12) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri personali passaporti, nonché del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il proprio figlio minore.
Resta inteso che per ogni via io all'estero con il figlio, sarà necessario il preventivo assenso dell'altro genitore.
13) Le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi.
All'udienza del 29.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 02.08.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti ed i chiarimenti forniti all'udienza, corrispondano agli interessi personali e patrimoniali del figlio minore, oltre che a quelli patrimoniali dei coniugi per come valutati degli stessi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in GN in data 14.07.2013;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elisabetta Massini