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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 5801/2019 R.G.E. vertente
TRA
C.F. e P.I. , con sede legale in Sant'Agata di Parte_1 P.IVA_1
Militello (ME), via Michelangelo, 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spedale e dall'Avv.
Sergio Spina per procure in atti;
-opponente-
CONTRO
(già ), con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma via G. Grezer 14, con c.f. e p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Criniti, P.IVA_2
giusta procura in atti;
-opposta-
E CONTRO
C.F. Controparte_3
e P. I. , con sede legale in Roma, viale America, 351, presso lo studio P.IVA_3 P.IVA_4 dell'Avv. Prof. Nicola de Luca, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
*************
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Fabio Criniti nell'interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione (opposta);
- Avv. Giuseppe Spedale e Avv. Sergio Spina nell'interesse di Parte_1
(opponente);
- Avv. Nicola de Luca per Controparte_3
(opposta);
[...]
1 Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 14.11.2019, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento portante il n. 29520190011904866000 emessa dalla
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, notificata in data Controparte_2
17.10.2019, con la quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 123.765,19, nonché degli atti prodromici, successivi e conseguenti.
Questi i fatti posti a fondamento della proposta opposizione: con domanda del 26.11.2016 la aveva richiesto l'ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI per accedere Parte_1
ad un finanziamento di importo pari ad € 150.000,00, con importo massimo garantito dal Fondo pari ad € 120.000,00; con delibera del 16.12.2018, il Consiglio di Gestione del Fondo aveva ammesso l'operazione richiesta, a condizione che la Banca finanziatrice avesse Parte_2
confermato la concessione del finanziamento entro tre mesi;
in data 13.3.2017, l'opponente aveva stipulato con un contratto di mutuo “Euroazienda chirografario” con garanzia Parte_2
cambiaria dei singoli soci, rivelandosi poi inadempiente;
la Banca finanziatrice aveva quindi escusso la garanzia concessa dal FdG. Di conseguenza, la Controparte_3
aveva comunicato la liquidazione della perdita e la surroga ex lege nella posizione della Banca
[...] finanziatrice per il recupero del credito, pari ad € 120.154,67; la non aveva Parte_1
provveduto al versamento delle somme dovute e, pertanto, la aveva Controparte_3
proceduto alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo esattoriale, mediante notifica da parte dell'ente esattore della cartella di pagamento oggetto di opposizione. Controparte_2
In particolare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento de qua; l'accertamento della carenza assoluta di legittimazione e/o interesse ad agire in capo alla per l'emissione di una cartella priva del prodromico titolo Controparte_2 esecutivo;
l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché avvenuta in assenza di un valido titolo esecutivo, in violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 9 d.lgs. 46/1999 e in violazione dell'art. 1203 c. c. e dell'art. 2, co. 4, D.M. 20.6.2005.
Con comparsa del 15.6.2020 si è costituita in giudizio la Agente per Controparte_2
la Riscossione per la provincia di Messina contestando tutto quanto dedotto da controparte poiché infondato in fatto e in diritto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle domande formulate e chiedendo al Giudicante di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_4
2 Ordinata l'integrazione del contraddittorio, in data 18.5.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, il rigetto della sospensione dell'esecuzione del Controparte_4
ruolo e della cartella di pagamento e, nel merito, contestando tutto quanto eccepito da controparte.
Parte opponente nel corso del giudizio ha rappresentato che: a) con istanza datata 10.5.2023 la ha dichiarato all' di aderire alla definizione Parte_1 Controparte_1 agevolata (c.d. “Rottamazione Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, co.
231-252, l. n.197/2022; b) tra le cartelle oggetto della definizione agevolata vi è compresa anche la cartella n. 29520190011904866000, oggetto del presente giudizio.
In ragione di ciò, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato il tenore delle sopra evidenziate specificazioni, è evidente che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatto istituto appare collegato sotto il profilo sostanziale con la res in iudicium deducta e sotto quello di rito con il presupposto processuale dell'interesse ad agire.
Quanto all'aspetto processuale, è certo che il fatto che determina la cessazione della materia del contendere fa venir meno l'interesse alla pronuncia di merito in capo al soggetto che ha messo in moto il processo. Non è revocabile in dubbio, quindi, che la cessazione della materia del contendere possa essere identificata come carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.
La sola ricostruzione processuale non basta, però, per descrivere compiutamente il fenomeno.
Difatti, in ogni caso di cessazione della materia del contendere, sebbene sia vero che il giudice non pronuncia sulla statuizione richiesta - la cui emanazione è divenuta giuridicamente ed oggettivamente impossibile in ragione del fatto che determina la cessazione della materia del contendere - la declaratoria che chiude il processo incide tuttavia sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio ed
è idonea a produrre giudicato sostanziale poiché impedisce la riproposizione della medesima domanda.
Ciò premesso, il fatto che dà luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere modifica o estingue la situazione sostanziale dedotta in lite, sicché con la corrispondente declaratoria il giudice accerta l'esistenza del fatto in questione e la connessa estinzione del diritto fatto valere e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del suo dovere di emettere una pronuncia nel merito.
Orbene, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (cfr. Cass. Civ.,
26.7.2002, n. 11038).
3 Nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata – tra le altre – della cartella n. 29520190011904866000, oggetto del presente giudizio.
Residuando contrasto sulla regolazione delle spese di lite, occorre provvedere sulle stesse distinguendo la diversa posizione processuali intercorsa tra l'opponente e le due parti opposte.
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e l' Controparte_1
sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali posto che, pur non
[...] trattandosi nella specie di un giudizio tributario, l'adesione alla definizione agevolata (c.d.
“Rottamazione Quater”) dei carichi di cui alla cartella di pagamento opposta comporta l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario con conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762).
Tale soluzione non può però trovare applicazione con riferimento al rapporto processuale tra parte opponente e la in quanto quest'ultima Controparte_3
è estranea all'adesione agevolata intervenuta in sede amministrativa-tributaria, sicché la regolamentazione delle spese va risolta in virtù del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
Civ., 17.2.2016, n. 3148).
Deve quindi procedersi brevemente all'esame nel merito delle questioni controverse tra le predette parti al fine della statuizione sulle spese.
In via preliminare, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione di poiché l'art.
8-bis d.l. n. 3/2015, chiarendo quanto già Controparte_2 previsto all'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998, stabilisce che per il recupero coattivo degli importi versati alla Banca finanziatrice a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria e dell'escussione della garanzia del Fondo, deve procedersi mediante iscrizione a ruolo esattoriale, che avviene per il tramite dell'agente della riscossione competente per territorio.
Ebbene, nel caso di specie la in seguito all'emissione del ruolo Controparte_3
esecutivo n. 0003681/2019, ha incaricato quale agente per la riscossione Controparte_2
concessionario nel territorio della Regione Sicilia, che ha poi legittimamente posto in essere la procedura prevista dalla legge per il recupero coattivo del credito.
In fondato è anche il motivo di opposizione concernente la dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché avvenuta in assenza di un valido titolo esecutivo.
In proposito, si osserva che la ha Controparte_5
pacificamente agito nei confronti dell'opponente dopo aver corrisposto la quota pari all'80% del
4 finanziamento erogato alla dalla Banca finanziatrice in virtù del diritto di Parte_1
surroga ex lege della CP_3
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass., sez.
3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Orbene nel caso di specie, il credito azionato dalla opposta è connesso, al pari degli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. La natura pubblicistica di detto credito ne giustifica pertanto la riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante il - in qualità di gestore del fondo di garanzia Controparte_4
per PMI - e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia. Ne consegue che il ha la possibilità di procedere ad esecuzione coattiva mediante ruolo, con le Controparte_3
conseguenti facilitazioni in termini di effettività della riscossione.
I principi dianzi esposti sono stati ribaditi, da ultimo, anche da Cass., Sez. 3, n. 15485 del
15/05/2024 e da Cass., sez. 3, n. 34674 del 27.12.2024.
Ne deriva che, nella specie, al credito fatto valere va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare “riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese”, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
5 Altresì infondata risulta la doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti per la revoca del finanziamento posto che è lo stesso art. 8 bis d.l. n. 3/2015 a prevedere espressamente che al recupero dei crediti relativi alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal FdG «si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
Parimenti infondata è la tesi di parte opponente secondo cui, a seguito della surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia pubblica, la CC subentrerebbe nella medesima posizione creditoria del creditore originario (chirografo), nel caso di specie Parte_2
Ed invero, non può non rammentarsi che l'esercizio della surroga nei diritti della banca finanziatrice avviene, come sopra esposto, a titolo autonomo in virtù dell'escussione della garanzia ex lege e del relativo pagamento, e non in forza di un rapporto contrattuale con la banca finanziatrice, nè con l'impresa mutuataria.
Per le superiori ragioni, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza virtuale, le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore della
[...]
nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi al minimo Controparte_6
previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia (compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e dell'entità poco complessa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5801/2019 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese processuali tra parte opponente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
3. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.200,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 19.03.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
6
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 5801/2019 R.G.E. vertente
TRA
C.F. e P.I. , con sede legale in Sant'Agata di Parte_1 P.IVA_1
Militello (ME), via Michelangelo, 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spedale e dall'Avv.
Sergio Spina per procure in atti;
-opponente-
CONTRO
(già ), con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma via G. Grezer 14, con c.f. e p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Criniti, P.IVA_2
giusta procura in atti;
-opposta-
E CONTRO
C.F. Controparte_3
e P. I. , con sede legale in Roma, viale America, 351, presso lo studio P.IVA_3 P.IVA_4 dell'Avv. Prof. Nicola de Luca, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
*************
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Fabio Criniti nell'interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione (opposta);
- Avv. Giuseppe Spedale e Avv. Sergio Spina nell'interesse di Parte_1
(opponente);
- Avv. Nicola de Luca per Controparte_3
(opposta);
[...]
1 Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 14.11.2019, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento portante il n. 29520190011904866000 emessa dalla
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, notificata in data Controparte_2
17.10.2019, con la quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 123.765,19, nonché degli atti prodromici, successivi e conseguenti.
Questi i fatti posti a fondamento della proposta opposizione: con domanda del 26.11.2016 la aveva richiesto l'ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI per accedere Parte_1
ad un finanziamento di importo pari ad € 150.000,00, con importo massimo garantito dal Fondo pari ad € 120.000,00; con delibera del 16.12.2018, il Consiglio di Gestione del Fondo aveva ammesso l'operazione richiesta, a condizione che la Banca finanziatrice avesse Parte_2
confermato la concessione del finanziamento entro tre mesi;
in data 13.3.2017, l'opponente aveva stipulato con un contratto di mutuo “Euroazienda chirografario” con garanzia Parte_2
cambiaria dei singoli soci, rivelandosi poi inadempiente;
la Banca finanziatrice aveva quindi escusso la garanzia concessa dal FdG. Di conseguenza, la Controparte_3
aveva comunicato la liquidazione della perdita e la surroga ex lege nella posizione della Banca
[...] finanziatrice per il recupero del credito, pari ad € 120.154,67; la non aveva Parte_1
provveduto al versamento delle somme dovute e, pertanto, la aveva Controparte_3
proceduto alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo esattoriale, mediante notifica da parte dell'ente esattore della cartella di pagamento oggetto di opposizione. Controparte_2
In particolare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento de qua; l'accertamento della carenza assoluta di legittimazione e/o interesse ad agire in capo alla per l'emissione di una cartella priva del prodromico titolo Controparte_2 esecutivo;
l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché avvenuta in assenza di un valido titolo esecutivo, in violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 9 d.lgs. 46/1999 e in violazione dell'art. 1203 c. c. e dell'art. 2, co. 4, D.M. 20.6.2005.
Con comparsa del 15.6.2020 si è costituita in giudizio la Agente per Controparte_2
la Riscossione per la provincia di Messina contestando tutto quanto dedotto da controparte poiché infondato in fatto e in diritto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle domande formulate e chiedendo al Giudicante di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_4
2 Ordinata l'integrazione del contraddittorio, in data 18.5.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, il rigetto della sospensione dell'esecuzione del Controparte_4
ruolo e della cartella di pagamento e, nel merito, contestando tutto quanto eccepito da controparte.
Parte opponente nel corso del giudizio ha rappresentato che: a) con istanza datata 10.5.2023 la ha dichiarato all' di aderire alla definizione Parte_1 Controparte_1 agevolata (c.d. “Rottamazione Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, co.
231-252, l. n.197/2022; b) tra le cartelle oggetto della definizione agevolata vi è compresa anche la cartella n. 29520190011904866000, oggetto del presente giudizio.
In ragione di ciò, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato il tenore delle sopra evidenziate specificazioni, è evidente che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatto istituto appare collegato sotto il profilo sostanziale con la res in iudicium deducta e sotto quello di rito con il presupposto processuale dell'interesse ad agire.
Quanto all'aspetto processuale, è certo che il fatto che determina la cessazione della materia del contendere fa venir meno l'interesse alla pronuncia di merito in capo al soggetto che ha messo in moto il processo. Non è revocabile in dubbio, quindi, che la cessazione della materia del contendere possa essere identificata come carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.
La sola ricostruzione processuale non basta, però, per descrivere compiutamente il fenomeno.
Difatti, in ogni caso di cessazione della materia del contendere, sebbene sia vero che il giudice non pronuncia sulla statuizione richiesta - la cui emanazione è divenuta giuridicamente ed oggettivamente impossibile in ragione del fatto che determina la cessazione della materia del contendere - la declaratoria che chiude il processo incide tuttavia sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio ed
è idonea a produrre giudicato sostanziale poiché impedisce la riproposizione della medesima domanda.
Ciò premesso, il fatto che dà luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere modifica o estingue la situazione sostanziale dedotta in lite, sicché con la corrispondente declaratoria il giudice accerta l'esistenza del fatto in questione e la connessa estinzione del diritto fatto valere e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del suo dovere di emettere una pronuncia nel merito.
Orbene, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (cfr. Cass. Civ.,
26.7.2002, n. 11038).
3 Nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata – tra le altre – della cartella n. 29520190011904866000, oggetto del presente giudizio.
Residuando contrasto sulla regolazione delle spese di lite, occorre provvedere sulle stesse distinguendo la diversa posizione processuali intercorsa tra l'opponente e le due parti opposte.
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e l' Controparte_1
sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali posto che, pur non
[...] trattandosi nella specie di un giudizio tributario, l'adesione alla definizione agevolata (c.d.
“Rottamazione Quater”) dei carichi di cui alla cartella di pagamento opposta comporta l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario con conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762).
Tale soluzione non può però trovare applicazione con riferimento al rapporto processuale tra parte opponente e la in quanto quest'ultima Controparte_3
è estranea all'adesione agevolata intervenuta in sede amministrativa-tributaria, sicché la regolamentazione delle spese va risolta in virtù del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
Civ., 17.2.2016, n. 3148).
Deve quindi procedersi brevemente all'esame nel merito delle questioni controverse tra le predette parti al fine della statuizione sulle spese.
In via preliminare, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione di poiché l'art.
8-bis d.l. n. 3/2015, chiarendo quanto già Controparte_2 previsto all'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998, stabilisce che per il recupero coattivo degli importi versati alla Banca finanziatrice a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria e dell'escussione della garanzia del Fondo, deve procedersi mediante iscrizione a ruolo esattoriale, che avviene per il tramite dell'agente della riscossione competente per territorio.
Ebbene, nel caso di specie la in seguito all'emissione del ruolo Controparte_3
esecutivo n. 0003681/2019, ha incaricato quale agente per la riscossione Controparte_2
concessionario nel territorio della Regione Sicilia, che ha poi legittimamente posto in essere la procedura prevista dalla legge per il recupero coattivo del credito.
In fondato è anche il motivo di opposizione concernente la dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché avvenuta in assenza di un valido titolo esecutivo.
In proposito, si osserva che la ha Controparte_5
pacificamente agito nei confronti dell'opponente dopo aver corrisposto la quota pari all'80% del
4 finanziamento erogato alla dalla Banca finanziatrice in virtù del diritto di Parte_1
surroga ex lege della CP_3
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass., sez.
3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Orbene nel caso di specie, il credito azionato dalla opposta è connesso, al pari degli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. La natura pubblicistica di detto credito ne giustifica pertanto la riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante il - in qualità di gestore del fondo di garanzia Controparte_4
per PMI - e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia. Ne consegue che il ha la possibilità di procedere ad esecuzione coattiva mediante ruolo, con le Controparte_3
conseguenti facilitazioni in termini di effettività della riscossione.
I principi dianzi esposti sono stati ribaditi, da ultimo, anche da Cass., Sez. 3, n. 15485 del
15/05/2024 e da Cass., sez. 3, n. 34674 del 27.12.2024.
Ne deriva che, nella specie, al credito fatto valere va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare “riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese”, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
5 Altresì infondata risulta la doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti per la revoca del finanziamento posto che è lo stesso art. 8 bis d.l. n. 3/2015 a prevedere espressamente che al recupero dei crediti relativi alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal FdG «si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
Parimenti infondata è la tesi di parte opponente secondo cui, a seguito della surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia pubblica, la CC subentrerebbe nella medesima posizione creditoria del creditore originario (chirografo), nel caso di specie Parte_2
Ed invero, non può non rammentarsi che l'esercizio della surroga nei diritti della banca finanziatrice avviene, come sopra esposto, a titolo autonomo in virtù dell'escussione della garanzia ex lege e del relativo pagamento, e non in forza di un rapporto contrattuale con la banca finanziatrice, nè con l'impresa mutuataria.
Per le superiori ragioni, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza virtuale, le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore della
[...]
nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi al minimo Controparte_6
previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia (compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e dell'entità poco complessa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5801/2019 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese processuali tra parte opponente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
3. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.200,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 19.03.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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