Art. 4.
Il Ministro per le finanze e il tesoro e' altresi' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Il Ministro per le finanze e il tesoro e' altresi' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.