Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 205/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice
Onorario di Pace, Dott.ssa Immacolata Cesarano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto pagamento e vertente;
TRA
, C.F e P.IVA con sede legale in Torre Parte_1 P.IVA_1
del Greco, alla via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. dott. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. CP_1
Eduardo Martucci in virtù di procura generale alle liti del 29 luglio 2020 per
TA (rep. 6393 racc. 4123) e dall'Avv. Adele De Paula, in Persona_1 virtù di procura generale alle liti dell'8/7/2021 per TA Persona_1
(rep. 7167 racc. 4610), domiciliato per la carica – unitamente ai difensori costituiti – presso la sede legale dell'Ente;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Castellammare di Controparte_2 P.IVA_2
Stabia (NA), al Viale Puglie, 1, in persona dell'amministratore unico Dott.ssa rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Controparte_3 giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Vincenzo
Chianese e dall'Avv. Vincenzo Simonelli, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele, n. 45;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2040/2021 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 01.12.2021 e notificatole il
03.12.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore del
[...]
la somma di euro 206.209,04, oltre interessi e spese di CP_2
procedura. A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva l'insussistenza del credito, in quanto inerente ad attività svolte in eccesso rispetto al tetto di spesa di branca comunicato. Pertanto, l'opponente chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Centro opposto, rappresentando di aver sottoscritto con l' contratto Parte_1 regolante il regime di accreditamento relativo all'esercizio 2019 per la branca di Radiologia e di aver, in forza di tale rapporto di accreditamento, erogato prestazioni di Radiologia nel primo trimestre 2019 emettendo, tra le altre, le seguenti fatture:
- n. 5 del 31 gennaio 2019 dell'importo di euro 180.403,61;
- n. 10 del 6 marzo 2019 dell'importo di euro 184.088,77;
- n. 20 del 31 marzo 2019 dell'importo di euro 209.388,38.
Deduceva l'opposta che il credito portato dalle suddette fatture era stato solo parzialmente pagato, residuando ancora un credito pari ad euro 206.209,04, oltre interessi convenzionalmente stabiliti ex art. 7, comma 6, del contratto di accreditamento.
Deduceva, inoltre, il mancato sforamento per l'anno 2019 dei tetti di spesa e chiedeva in via preliminare di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, contestava l'avversa opposizione, stante la sua infondatezza, insistendo nel suo rigetto, con conferma del d.i. opposto, vittoria di spese e competenze di lite.
Sciolta la riserva assunta all'udienza cartolare del 17.05.2022, il Giudicante, con ordinanza del 06.07.2022, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, con ordinanza del 05.01.2023 resa a seguito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito è a dirsi che l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
È pacifico che l'accreditamento di una Struttura nell'ambito del SSN va equiparato ad una vera e propria concessione di pubblico servizio: la Struttura
Accreditata eroga prestazioni sanitarie per conto del SSN.
Il concreto svolgimento di tale servizio avviene nell'ambito delle regole e con i limiti stabiliti dalla P.A. nel superiore interesse pubblico, e ciò anche quando l'accreditamento venga trasfuso (come di norma) in veri e propri contratti che non fanno altro che disciplinare nel dettaglio quanto stabilito in sede generale, recependo la relativa normativa ed adattandola alla fattispecie concreta.
Orbene, non v'è dubbio alcuno (e ciò risulta pacifico fra le parti) che la normativa preveda a livello generale dei tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle Strutture Accreditate e tale previsione risulta poi dettagliata nei vari
Parte contratti che stipula con le varie realtà operanti sul territorio in Pt_3
regime di convenzione.
In effetti tali tetti rispondono alla duplice esigenza di controllare da un lato la qualità della prestazione erogata e dall'altro di controllare la spesa pubblica sanitaria, che notoriamente è purtroppo costantemente in deficit.
Il sistema in questione è spesso visto come un limite al diritto alla salute in quanto, in ultima analisi, va a ricadere sull'utente finale del servizio. Tuttavia esso è stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, stante la necessità di non spendere di più delle risorse finanziare disponibili e ciò a salvaguardia dei cittadini stessi.
In tale ottica è stato ritenuto legittimo il sistema di Regressione Tariffaria
Unica (che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate) ed è stata ritenuta altresì legittima la fissazione di Tetti di Spesa che intervenga nel corso dell'anno e quindi con efficacia retroattiva, sia pure con particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle Strutture.
Il sistema adottato in concreto dalla prefissa dei tetti di Controparte_4
spesa per macroarea e per singola branca: raggiunto il limite di spesa annuale nessun rimborso potrà più essere concesso ai Centri Accreditati. Quando il tetto di spesa, come nella fattispecie, non riguarda la singola
Parte struttura ma tutto il comparto, l' è tenuta a preavvisare la Struttura
Accreditata, che altrimenti ignorerebbe di non poter più erogare prestazioni convenzionate da porre a carico del SSN: ciò è previsto testualmente dai vari contratti intercorrenti con le Strutture accreditate e risponde a criteri generali di tutela dell'affidamento.
Tenuto conto di quanto sin qui detto, si deduce che l'imposizione dei tetti di spesa avviene con atto autoritativo ampiamente discrezionale (e non soggetto a preventivo accordo con i centri privati) nell'ambito della necessaria pianificazione finanziaria cui le Regioni sono chiamate.
Parte Pertanto, in definitiva, il pagamento di prestazioni a carico di una erogate in regime di convenzione da parte di Strutture private Accreditate col SSN, appare riservato alle ipotesi in cui non sia avvenuto il superamento dei tetti di spesa, oppure è legato ad ipotesi di colpevole violazione del principio di affidamento (come quando ad es. vi sia un consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa e ciò abbia determinato notevoli esborsi da parte del Centro accreditato, che riteneva di erogare prestazioni che gli sarebbero state rimborsate).
La Giurisprudenza Amministrativa ha avuto modo di esprimersi anche in ordine all'efficacia retroattiva dei tetti di spesa, sancendone la legittimità purché i tetti di spesa non si discostino significativamente da quelli stabiliti per l'anno precedente, con l'aggiunta dell'eventuale decurtazione imposta dalle
Leggi Finanziarie nel frattempo intervenute.
Le conclusioni, di cui sopra, oltre a garantire il rispetto delle esigenze poste a tutela del bilancio, evitano anche disparità di trattamento fra le varie strutture accreditate, giacché, ognuna di esse sa che non può superare il tetto di spesa anche solo preventivato, e, che le eventuali eccedenze possono essere addirittura recuperate con il sistema della R.T.U.
Premessi tali richiami, pervenendo alla disamina della fattispecie oggetto di giudizio, va rilevato che con PEC del 28/2/2019 il Distretto 53 dell' Parte_2
ha trasmesso al la previsione presumibile della capienza del
[...] CP_2
tetto di spesa indicandola sino a tutto il 28.02.2019 ed allegando tabella nella quale veniva indicata quale data di esaurimento delle prestazioni di
Parte Radiodiagnostica il 27/02/2019 per i residenti il 7/03/2019 per i residenti
Parte fuori e il 31/03/2019 per i residenti in altre Regioni. L'opposto ha controdedotto ritenendo insufficiente la comunicazione da parte Part dell' della sola data “presuntiva” di esaurimento del tetto di spesa, eccependo altresì la mancata definizione dell'iter procedimentale per l'applicazione della RTU.
Pur riconoscendo che il superamento del tetto di spesa costituisce un fatto
Part estintivo dell'obbligazione, che come tale va provato da essa debitrice, nondimeno la deduzione dell'avvenuto superamento e la relativa comunicazione alla controparte (come sopra richiamato) costituisce espressione di un potere amministrativo che il Giudice ordinario non può sindacare.
Part L ha prodotto le determine dirigenziali di liquidazione in acconto delle prestazioni erogate dal centro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 ed a saldo nel primo trimestre 2019, nonché la comunicazione delle date consuntive trasmesse alla dalla quale risulta la corrispondenza tra la Controparte_4
data stimata del 27/2/2019 quale data presuntiva di esaurimento del tetto di
Part spesa della branca di Radiodiagnostica e quella di effettivo esaurimento. L ha pure dedotto e documentato di aver inviato richiesta di emissione di nota di credito per gli importi fatturati oltre il tetto di spesa (Nota n. 0081163 del
30/05/2019 che faceva seguito alla PEC del 28/02/2019 con cui è stata notificata la proiezione del raggiungimento del tetto di spesa del primo semestre 2019). Pertanto, in considerazione della sopra richiamata disciplina regolante la materia, deve ritenersi che il centro è stato messo in condizione di conoscere tempestivamente la data di esaurimento del tetto di spesa, senza alcuna violazione del legittimo affidamento.
Ai fini dirimenti, giova, poi, richiamare l'art. 5 bis del contratto sottoscritto tra il e l' del 30/03/2020, che stabilisce “Gli Controparte_2 Parte_2
sforamenti del limite trimestrale progressivo di cui al comma precedente, qualora contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto annuo di branca, potranno essere remunerati soltanto per la parte che dovesse essere recuperata nel trimestre immediatamente successivo e, comunque, entro il 31 dicembre 2019. Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massima non saranno remunerate”.
Il contratto, sottoscritto da parte opposta, è preciso nello statuire che: -lo sforamento non deve mai superare il 10% di 3/11 del tetto di branca;
-deve essere recuperato nel trimestre successivo e, comunque, entro il 31 dicembre
2019.
Altresì, la clausola di salvaguardia posta dall'art. 11 del medesimo contratto stabilisce “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni regolate dal presente contratto”.
Stante il tenore di tale ultima clausola, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del D. I. opposto.
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Immacolata Cesarano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2040/2021 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data
01.12.2021;
- Condanna, il in pers. del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_2
della , delle spese processuali che si liquidano in € 4.000,00 Parte_1 per compensi, e € 406,50 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, lì 05.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano