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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2350 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Manto, presso il cui studio a Palermo, via Simone
Cuccia n. 11, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Grazia Emanuele e Iolanda Pinto, presso il cui studio a
Palermo, via Dante n. 58/A, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del MINISTERO CP_2
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 23/10/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato le condizioni della separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
1 Le parti hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione all'udienza del 23/10/2025, che si riportano testualmente:
“1) Affidamento congiunto della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre da esercitarsi, salvo diversi accordi delle parti e tenuto conto della volontà della minore, oramai quindicenne, due pomeriggi a settimana e a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
una settimana ciascuno nel periodo delle festività natalizie e di fine anno;
il giorno di Pasqua o di pasquetta, alternativamente;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo
2) Obbligo di di corrispondere ad l'assegno di euro € 550,00 Controparte_1 Parte_1 al mese, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019 ed € 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente;
3) Diritto della ricorrente a percepire l'Assegno unico Inps per la figlia minore al 100%;
4) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minorenne;
5) Rinuncia da parte della ricorrente della domanda di addebito;
6) Compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
RI (EN) il 25/07/1981 ( e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 17/01/1982 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Piazza C.F._2
RI (EN) il 23/06/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del 15/10/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di
2 matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Piazza RI al n. 17, p.
II, serie A, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA AR FR LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2350 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Manto, presso il cui studio a Palermo, via Simone
Cuccia n. 11, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Grazia Emanuele e Iolanda Pinto, presso il cui studio a
Palermo, via Dante n. 58/A, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del MINISTERO CP_2
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 23/10/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato le condizioni della separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
1 Le parti hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione all'udienza del 23/10/2025, che si riportano testualmente:
“1) Affidamento congiunto della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre da esercitarsi, salvo diversi accordi delle parti e tenuto conto della volontà della minore, oramai quindicenne, due pomeriggi a settimana e a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
una settimana ciascuno nel periodo delle festività natalizie e di fine anno;
il giorno di Pasqua o di pasquetta, alternativamente;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo
2) Obbligo di di corrispondere ad l'assegno di euro € 550,00 Controparte_1 Parte_1 al mese, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019 ed € 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente;
3) Diritto della ricorrente a percepire l'Assegno unico Inps per la figlia minore al 100%;
4) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minorenne;
5) Rinuncia da parte della ricorrente della domanda di addebito;
6) Compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
RI (EN) il 25/07/1981 ( e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 17/01/1982 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Piazza C.F._2
RI (EN) il 23/06/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del 15/10/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di
2 matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Piazza RI al n. 17, p.
II, serie A, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA AR FR LA
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