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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 13516/2023
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo via M. Stabile n. 151, presso lo studio dell'avv.
Orsola Carmela Gennuso
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P. IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro DOA
-resistente -
Avente ad oggetto: tredicesima mensilità pensione di reversibilità
All'esito dell'udienza del 06.06.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento di ¾ delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Orsola Carmela Gennuso ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06.11.2023 la ricorrente chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento della tredicesima mensilità della pensione ai superstiti categoria SPT
n. 02323545 con decorrenza annualità 2016 atteso che, a seguito delle due pronunce
CP_ della Corte Costituzionale e della successiva circolare non è più prevista la incumulabilità tra la pensione di reversibilità e il reddito da lavoro autonomo o dipendente.
A tal fine deduceva che in data 24.03.2017, successivamente alla circolare dell'Istituto previdenziale n. 195/2016, aveva fatto richiesta di corresponsione della tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità dal 1^ novembre 2016, ovvero dalla data della citata circolare.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dichiarava di avere proceduto al ricalcolo della pensione e a corrispondere i ratei relativi alla 13^ mensilità nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero dal mese di novembre 2018.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente contestava la decorrenza della prestazione assumendo di avere interrotto la prescrizione con la richiesta del 24.3.2017, con la domanda di ricostruzione del 18.09.2017 e con la successiva dell'8.01.2018 che era stata respinta in data 14.8.2018, come documentato dallo stesso . CP_1
La causa, rinviata per discussione con termine per note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
*
Invero l' , nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzionale del 1989 e del CP_1
1992 che hanno riconosciuto la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale di lavoratore del pubblico impiego e la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite, prevista dall'art. 97 del DPR 1092/73, ha emanato la circolare n. 195 del 10.11.2016 con la quale ha riconosciuto la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale alle pensioni di reversibilità, contestuali ad attività lavorativa nel pubblico impiego, decorrenti dal 10 novembre 2016.
Il trattamento è riconosciuto su domanda dell'avente diritto e nei limiti della prescrizione quinquennale.
2 CP_ Nella fattispecie l' a seguito del presente ricorso, ha corrisposto la tredicesima mensilità sulla pensione indiretta con decorrenza dall'anno 2018 ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale.
Non può infatti accedersi alla tesi difensiva di parte ricorrente la quale ritiene che la prescrizione sia stata interrotta dalle richieste del 2017 e di ricostruzione del
2018, atteso che successivamente ad esse non sono intervenuti ulteriori atti interruttivi e che pertanto procedendo a ritroso, dalla data del ricorso, i cinque anni precedenti si fermano all'anno 2018.
CP_ Avendo l' corrisposto quanto spettante, ivi compresi gli arretrati dal 2018, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, atteso l'intervenuto corresponsione del dovuto successivamente al presente giudizio, esse vanno compensate per ¼ ed i restanti ¾ vanno posti a carico dell' e liquidati secondo i criteri di cui ai DM 55/2014 e CP_1
DM 147/2022, nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Orsola Carmela Gennuso ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 13516/2023
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo via M. Stabile n. 151, presso lo studio dell'avv.
Orsola Carmela Gennuso
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P. IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro DOA
-resistente -
Avente ad oggetto: tredicesima mensilità pensione di reversibilità
All'esito dell'udienza del 06.06.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento di ¾ delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Orsola Carmela Gennuso ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06.11.2023 la ricorrente chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento della tredicesima mensilità della pensione ai superstiti categoria SPT
n. 02323545 con decorrenza annualità 2016 atteso che, a seguito delle due pronunce
CP_ della Corte Costituzionale e della successiva circolare non è più prevista la incumulabilità tra la pensione di reversibilità e il reddito da lavoro autonomo o dipendente.
A tal fine deduceva che in data 24.03.2017, successivamente alla circolare dell'Istituto previdenziale n. 195/2016, aveva fatto richiesta di corresponsione della tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità dal 1^ novembre 2016, ovvero dalla data della citata circolare.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dichiarava di avere proceduto al ricalcolo della pensione e a corrispondere i ratei relativi alla 13^ mensilità nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero dal mese di novembre 2018.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente contestava la decorrenza della prestazione assumendo di avere interrotto la prescrizione con la richiesta del 24.3.2017, con la domanda di ricostruzione del 18.09.2017 e con la successiva dell'8.01.2018 che era stata respinta in data 14.8.2018, come documentato dallo stesso . CP_1
La causa, rinviata per discussione con termine per note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
*
Invero l' , nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzionale del 1989 e del CP_1
1992 che hanno riconosciuto la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale di lavoratore del pubblico impiego e la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite, prevista dall'art. 97 del DPR 1092/73, ha emanato la circolare n. 195 del 10.11.2016 con la quale ha riconosciuto la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale alle pensioni di reversibilità, contestuali ad attività lavorativa nel pubblico impiego, decorrenti dal 10 novembre 2016.
Il trattamento è riconosciuto su domanda dell'avente diritto e nei limiti della prescrizione quinquennale.
2 CP_ Nella fattispecie l' a seguito del presente ricorso, ha corrisposto la tredicesima mensilità sulla pensione indiretta con decorrenza dall'anno 2018 ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale.
Non può infatti accedersi alla tesi difensiva di parte ricorrente la quale ritiene che la prescrizione sia stata interrotta dalle richieste del 2017 e di ricostruzione del
2018, atteso che successivamente ad esse non sono intervenuti ulteriori atti interruttivi e che pertanto procedendo a ritroso, dalla data del ricorso, i cinque anni precedenti si fermano all'anno 2018.
CP_ Avendo l' corrisposto quanto spettante, ivi compresi gli arretrati dal 2018, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, atteso l'intervenuto corresponsione del dovuto successivamente al presente giudizio, esse vanno compensate per ¼ ed i restanti ¾ vanno posti a carico dell' e liquidati secondo i criteri di cui ai DM 55/2014 e CP_1
DM 147/2022, nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Orsola Carmela Gennuso ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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