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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2124/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
EN n. 2101/2018, pubblicata in data 4 novembre 2018, pendente
Tra
(codice fiscale ), elettivamente TE C.F._1
domiciliato in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 133, presso lo studio dell'avv.
Nicolina Tirino (codice fiscale ), unitamente all'avv. Ada De C.F._2
Marco (codice fiscale ), che lo rappresenta e difende in C.F._3
virtù della procura allegata all'atto di appello -APPELLANTE-
E
(codice fiscale , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._4
in Foglianise (BN), alla via Consortile Vitulanense , presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Catillo (Codice fiscale ), che la rappresenta e C.F._5
difende in virtù di procura allegata in atti
APPELLATA -APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHÉ
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._6 RT
(codice fiscale ), (codice fiscale C.F._7 Controparte_3
), tutti elettivamente domiciliati in EN, alla via C.F._8
Piranesi, presso lo studio dell'avv. Leopoldo Papa (codice fiscale ), che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
-APPELLATI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione - per l'udienza del 16 dicembre 2005, notificato il 6 ottobre 2005- conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di TE
EN, , e Controparte_1 RT P_
, deducendo che:
[...]
- in data 27 settembre 2005, veniva a conoscenza, a mezzo di visura catastale, che la aveva provveduto a donare (atto di donazione rep. CP_1
N. 21835) la nuda proprietà dell'immobile sito in EN alla c.da S. CO (Foglio 60, particella 469) nei confronti dei figli e RT
; Controparte_3
- “il predetto immobile è stato costruito dopo il matrimonio (avvenuto in data 11.03.1981, così come risulta dal certificato che si offre in comunicazione)
in regime di comunione legale dei beni “;
- aveva contribuito relativamente alla costruzione della TE
predetta villa per il 92% delle somme spese totali pari all'incirca ad € 383.309,77
Tanto premesso, , assumendo di essere creditore della TE
, sosteneva, da un lato, l'illegittimità dell'atto di donazione CP_1
dell'immobile ricadente nella comunione legale dei beni , in quanto effettuato dopo il provvedimento di omologazione della separazione consensuale e senza il suo necessario consenso, dall'altro, l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione per aver, la unitamente ai figli, dolosamente arrecato un CP_1
pregiudizio alla possibilità di soddisfacimento del credito, pertanto chiedeva al
Tribunale di:
-“in via principale e nel merito dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 9.09.2004 (…) trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
EN il 07.10.2004, in quanto stipulato senza il necessario consenso dell'attore ricadendo l'immobile nella comunione legale dei beni”;
-“in via subordinata, (…) accertare e dichiarare che il dr. TE
è creditore della somma di € 358.309,77”;
-“con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio” (cfr. pag. 11 dell' atto di citazione). I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16 dicembre 2005, si costituiva in giudizio sostenendo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione di nullità, atteso che il bene oggetto di donazione fosse di sua esclusiva proprietà, di poi, l'inammissibilità l'improponibilità,
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda ex art. 2901 c.c.
Pertanto, chiedeva di:
-“accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
e, in line subordinata, la infondatezza della proposta azione di nullità dell'atto di donazione”
- “accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
e, in linea subordinata, la infondatezza della proposta azione ex art. 2901”
- “gradatamente, accogliere l'eccezione riconvenzionale di compensazione, sollevata dalla convenuta, del credito preteso ex adverso con quello vantato dalla
, anche ex art. 2041 c.c., per aver il goduto della predetta CP_1 TE
casa familiare fino alla data indicata nel provvedimento ex art. 708 del codice di
rito, senza versare alcunchè, nonché con il credito che pure la convenuta vanta
a titolo di rimborso di quanto dall'attore prelevato dal patrimonio comune ex art.
192, comma 1 c.c., per l'effetto rigettare perché infondate le domande attoree;
- “condannare l'attore al pagamento di diritti, onorari e spese di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex lege”
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 16 dicembre 2005, si costituivano in giudizio e , deducendo RT Controparte_3 l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità e l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese.
I.4. Con comparsa di “intervento volontario”, si costituiva in giudizio, in data 17 febbraio 2010, deducendo che, per atto a ministero del Parte_2
notaio , rep. 21835, racc.9006, le aveva ceduto il Per_1 TE
credito vantato nei confronti della , pertanto, chiedeva al Tribunale CP_1
di:
“accertare l'esatto ammontare del credito vantato dal sig. TE
Creditore- Cedente, in danno della sig.ra ceduto, ed Controparte_4
oggetto di cessione in favore della sig. ra creditore- cessionaria;
” Parte_2
“condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'istante Controparte_1
– cessionaria della somma, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, il tutto con vittoria di spese”.
I.5. Nel prosieguo, espletata una C.t.U al fine di determinare “il valore dei materiali acquistati dal per la realizzazione dell' immobile costruito sul TE
suolo della , ovvero di ogni tipo di spese da lui sopportate per la CP_1
costruzione, determinando l'indennizzo spettante sulla scorta di quanto documentato“, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. All'esito, con sentenza n. 2110/2018, depositata il 4 novembre 2018, il Tribunale di EN, così provvedeva: - “1) Rigetta la domanda proposta da di declaratoria di nullità TE
dell'atto di donazione per notar del 07.10.2004, rep. N. 21835, che , Per_2
in conseguenza si dichiara valido ed efficace.
2) in accoglimento della riconvenzionale spiegata da e della TE
domanda proposta da , condanna al pagamento, Parte_2 Controparte_1
in favore della cessionaria , della complessiva domma di £ Parte_2
53.600.000,00, pari ad attuali € 27.682,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
3) respinge ogni altra domanda.
4) dichiara interamente compensate, fra tutte le parti, le spese del presente
giudizio, ivi compreso il costo della CTU” (Cfr. pag. 7- 8 della sentenza).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 10 settembre 2019, notificata il 26 aprile 2019, - proponeva TE
appello articolando due motivi di gravame, di cui il primo volto al riconoscimento del maggior credito di € 411.550,00, a fronte di quello riconosciuto dal tribunale di soli € 27.682,10, il secondo, invece inteso alla revocatoria dell'atto di donazione redatto per notar , rep. 21835, datato 9 settembre 2004; Per_2
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere:
“a) riformare in toto la sentenza n. 2110/18 del 28.11.18 depositata in cancelleria il 04.12.18 Tribunale Civile di EN, dott.ssa Giuliana Giuliano;
b) dichiarare la nullità dell'atto di donazione;
c) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Controparte_1
dott. della somma di € 358.309,77 oltre interessi e rivalutazione TE
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
d) condannare la convenuta al pagamento della somma di € 358.309,77
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare e che l'on.le Giudicante dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
e) condannare parte convenuta, quale parte soccombente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente procedimento e quello di primo grado”
(cfr. pag. 10 dell' atto di appello).
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta “con appello incidentale adesivo”, depositata il 25 luglio 2017, si costituiva in giudizio la Parte_2
quale, dopo avere prestato adesione alle istanze e conclusioni dell'appellante principale, contestava, in aggiunta, la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva compensato tra le parti le spese del giudizio e della c.t.u., e contestualmente chiedeva: “riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare la sig.ra , quale parte soccombente, al pagamento Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento e quello di primo grado
e con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.” (cfr. pag. 7 atto di appello incidentale). II.3. Con comparsa di risposta all'appello del 18 luglio 2019, si costituivano in giudizio , e Controparte_1 RT Controparte_3
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
II.4. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 31 ottobre 2024,
celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (40 +20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 7 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di “difetto di legittimazione
e di interesse ad agire in appello di ” sollevata dalla difesa di TE
, e , fondata sulla presunta Controparte_1 RT Controparte_3
carenza di interesse “giuridico e fattuale, del ad impugnare una TE
sentenza che non lo vede soccombente (nemmeno in punto di spese
processuali) e che riconosce un diritto di credito in favore della sola . _2
Ed invero la cessione del credito intervenuta tra e (giusta TE CP_5
atto di cessione del 17 marzo 2009 a ministero del notaio di EN, Per_1
rep. 83994) aveva ad oggetto il credito vantato dal nei confronti della TE
- da cui all'epoca era già regolarmente separato (come da CP_1
separazione consensuale omologata del 29 aprile 2003 del Tribunale di
EN con conseguente scioglimento della comunione die beni) - derivante dalle spese dallo stesso sostenute per l'edificazione della casa coniugale, nel limite di € 120.000,00, dal chè risulta evidente la sussistenza della legittimazione attiva in capo al onde vedersi riconosciuto il maggior TE
credito di circa € 350.000,00
2. Il Tribunale di EN, con la sentenza appellata, ha respinto la domanda avanzata, in via principale, da di declaratoria di TE
nullità dell'atto di donazione “in quanto stipulato senza il necessario consenso dell'attore ricadendo l'immobile nella comunione legale dei beni”, osservando che “l'immobile in questione è stato edificato su terreno di proprietà esclusiva della , essendolo stato donato dal padre (…) in data antecedente al CP_1
matrimonio, contratto il 14.03.1981”, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del fondo acquista ipso iure la proprietà della costruzione che insiste sul suolo, pertanto ha dichiarato l'immobile di esclusiva proprietà della e conseguentemente ha CP_1
sostenuto che “la donazione effettuata dalla in favore dei figli è valida CP_1
ed efficace avendo la stessa disposto di un bene di sua esclusiva proprietà”.
Ha, invece, accolto la domanda subordinata di rimborso per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “i comproprietari del suolo diversi dal costruttore devono rimborsare a quest'ultimo le spese effettuate per
l'edificazione dell'opus”, riconoscendo in favore di cessionaria del Parte_2
credito in contestazione, la minor somma di € 27.682,10, risultando suffragate dalle risultanze testimoniali solamente talune delle voci di spesa allegate.
3. Con il primo motivo di gravame si duole della sentenza TE
impugnata relativamente alla parte in cui lo ha riconosciuto “creditore della solo di € 27.682,10” a fronte del valore dell'immobile pari ad “€ CP_1
411.550,00”;
In particolare, assumendo di aver contribuito almeno per il 92% (recte
93%) alle spese per la costruzione della villa, sostiene di vantare nei confronti della un credito nettamente maggiore rispetto a quello accertato dal CP_1
Tribunale di EN di € 27.682,10 ed a supporto indica ulteriori testimonianze di cui, a suo dire, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto e richiama, altresì, i documenti relativi al mutuo ipotecario acceso per la costruzione della villa sita in EN, alla Via L. Sturzo n. 61, nonché le risultanze della CTU a cura dell'ing. . Persona_3
Il motivo va respinto.
Pur condividendosi che “i comproprietari del suolo diversi dal costruttore sono obbligati a rimborsare a quest'ultimo, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese effettuate per l'edificazione dell'opus” e che, quindi, nel caso concreto, vada astrattamente riconosciuto il diritto di di TE
ottenere il rimborso delle spese funzionalizzate alla costruzione della villa di proprietà della , nondimeno, a parere della Corte, al fine di CP_1
conseguire l'effettivo rimborso delle spese, non è sufficiente la mera allegazione di aver contribuito alla costruzione del fabbricato 'per il 93% delle spese' (così come ha dedotto l'odierno appellante), ma è necessario che l'avente diritto provi specificatamente le singole voci di spesa oggetto della pretesa restituzione. Nel caso in esame, il Tribunale di EN, all'esito della espletata istruttoria, ha ritenuto di potere riconoscere a beneficio del il TE
rimborso unicamente di una serie di voci di spesa suffragate dalla prova testimoniale (cioè, di £ 26.000,00 per impianti termici e idraulici in favore di di £ 18.000,00 e £ 9.600,00 in favore di Testimone_1 Controparte_6
per l'installazione degli infissi e per la fornitura dei materiali igienici), e non le ulteriori voci richiestegli dall'attore, così pervenendo ad una liquidazione, a tale titolo, della somma di € 27.000,00 circa.
Il , reputando non adeguato e sufficiente tale importo, in TE
questa sede, rivendica un maggiore credito pari al 93% circa del valore del bene, ma, come detto, non offre a supporto adeguato riscontro probatorio.
Infatti, non soccorrono a dimostrare la maggiore contribuzione alle spese addotta dal né le risultanze della CTU espletata in primo grado (tra TE
l'altro oggetto di contestazione) - in quanto, l'ausiliario, limitandosi a stimare l'odierno valore del bene in € 411.550,00 ed attribuendo, in via presuntiva,
l'apporto di risorse economiche nella misura di 2/3 al , precisava TE
l'impossibilità di ricostruire, sulla base dei documenti prodotti, il preciso ammontare della spese complessive destinate alla costruzione del fabbricato- né la avvenuta accensione del mutuo ipotecario pari ad € 112.741,00 , di cui i coniugi avevano beneficiato per l'edificazione, non potendo lo stesso essere conteggiato nell'importo delle spese sostenute da per l'edificazione TE
essendo stato estinto in costanza di matrimonio e dunque in comunione legale- né le ulteriori testimonianze indicate (quale quella di che Controparte_7
assume di aver prestato la somma di £ 50.000.000 per la costruzione della villa, poi restituita mediante pagamenti rateale nonchè del fratello , Controparte_6
che assume di aver prestato la somma di £ 60.000.000, poi anche questa oggetto di restituzione rateale) non essendo possibile, per entrambe, determinare con certezza la concreta utilizzazione delle somme.
Per quanto esposto, la decisione sul punto va confermata.
4. Con il secondo motivo di gravame, , genericamente, TE
argomenta che “è a dir poco evidente, vista la consecutio temporum, la partecipatio fraudis dei terzi donatari al consilium fraudis del debitore essendo gli stessi figli legittimi dell'attore e maggiorenni, i quali erano perfettamente a conoscenza dell'avvenuta separazione legale omologata tra i propri genitori, sia
delle spese effettuate dal proprio padre negli anni per la realizzazione di tale villa, sia delle caratteristiche di lusso di essa” , “non è questo forse un atto di violenza nei confronti di un fratello”, “non è questa la testimonianza di una volontà prevaricatrice e manipolatrice in capo ai convenuti” . Ed aggiunge
“l'appellante, quindi proprio i ossequio ai principi del bonus pater familias,
impugna l'atto di donazione , allo scopo di assicurare la suo terzo genito, anche con il recupero del credito qui vantato, le medesime opportunità di cui pure hanno giovato i figli (…) e ”. CP_2 P_
Il motivo prima ancora che infondato va dichiarato inammissibile.
Come innanzi detto, il Tribunale di EN, con la sentenza appellata, ha ritenuto infondata la domanda principale avanzata da
[...]
di declaratoria di nullità dell'atto di donazione “in quanto stipulato TE
senza il necessario consenso dell'attore ricadendo l'immobile nella comunione legale dei beni”, osservando che “l'immobile in questione è stato edificato su terreno di proprietà esclusiva della , essendolo stato donato dal padre CP_1
(…) in data antecedente al matrimonio, contratto il 14.03.1981”, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del fondo acquista ipso iure la proprietà della costruzione che insiste sul suolo, pertanto ha dichiarato l'immobile di esclusiva proprietà della e CP_1
conseguentemente ha sostenuto che “la donazione effettuata dalla CP_1
in favore dei figli è valida ed efficace avendo la stessa disposto di un bene di sua esclusiva proprietà”.
A fronte di tali motivate ragioni espresse dal Giudicante, il non TE
ha articolato alcuna pertinente censura né tantomeno ha formulato conclusioni rispondenti alla solo accennata “richiesta di revocazione dell'atto di donazione” limitandosi a chiedere, in riforma della gravata sentenza, “dichiarare la nullità dell'atto di donazione”, oltre all'accertamento del maggiore credito di €
358.309,77 ed alla condanna alle spese a carico della controparte.
Dal ché, l'inammissibilità della doglianza.
5. A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale proposto da con il quale, l'istante, dopo avere prestato adesione alle ragioni Parte_2
di doglianza ed alle richieste formulate da nell' appello TE
principale, si duole, in aggiunta, della compensazione delle spese di lite decisa dal Tribunale. In particolare, richiamando copiosa giurisprudenza in tema di compensazione delle spese processuali, sostiene, da un lato, la necessità di una specifica motivazione che dia conto “delle regioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge”, dall'altro, che unica parte soccombente sia e che, pertanto, essa, in via Controparte_1
esclusiva, debba essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
5.1. Premesso, in tema di spese giudiziali, il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., che risponde alla necessità di tenere indenne la parte che ha ottenuto una sentenza sé favorevole, il legislatore ha previsto, altresì, eccezioni a tale principio, ovvero la possibilità per il Giudice di compensare le spese del giudizio in ipotesi tassative, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.. Secondo la formulazione ratione temporis vigente della citata norma, nella fattispecie in esame applicabile, “se vi è soccombenza reciproca
o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Va soggiunto che, quanto al governo delle spese in caso di intervento adesivo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “ l' interventore adesivo autonomo, ove abbia contestato la fondatezza della
domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse” (C. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n.
925 del 17/01/2017).
5.2. Venendo al merito del caso in esame – come ha contestato con l'appello incidentale il Tribunale di EN ha disposto la Parte_2 compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio (parte attrice, parti convenute, ed interventrice volontaria) senza motivarne le ragioni, né tener conto dell'effettiva soccombenza di ciascuna: segnatamente, non ha tenuto conto, nel rapporto con i convenuti , e Controparte_1 P_ [...]
, né della parziale soccombenza dell'attore ( il CP_2 TE
quale ha visto, da un lato, rigettarsi la domanda relativa alla nullità dell'atto di donazione, dall'altro, riconoscersi, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la costruzione della villa pari ad € 27.682,10, a fronte dei presunti €
358.309,77), né della parziale soccombenza della interventrice Parte_2
(la quale, avendo spiegato intervento adesivo alle istanze dall'attore, è
[...]
risultata parzialmente soccombente, come lo stesso , in relazione TE
alla originaria domanda del maggiore credito preteso, in quanto ha visto riconoscersi, quale cessionaria, il rimborso delle spese sostenute per la costruzione della villa nella misura di € 27.682,10 a fronte dei presunti €
358.309,77 circa, e vincitrice in relazione alla domanda di condanna in suo favore della somma riconosciuta al ). TE
Tuttavia, va considerato che solo ha proposto Parte_2
impugnazione, in via incidentale, in merito alla disposta compensazione, invocandone, in questa sede, la riforma.
Ciò detto, impregiudicata, dunque, la compensazione delle spese processuali del primo grado tra tutte le altre parti, questa Corte non può non osservare, all'esito del giudizio, che la parte risultata “maggiormente soccombente” è sicuramente la , che seppur in misura nettamente CP_1
minore rispetto al credito vantato dall'attore e poi dall'interventrice, è stata condannata a pagare la somma di € 27.682,10, oltre interessi, in favore della cessionaria _2
Per tali ragioni, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di Parte_2
la decisione va emendata nel senso che, nel rapporto tra la e la
[...] _2
, attesa la reciproca parziale soccombenza, appare equo disporre la CP_1
compensazione tra dette parti delle spese da ciascuna sostenute nella misura dei 2/3, ponendo il residuo terzo a carico della . CP_1
6. Quanto al governo delle spese del grado di appello, atteso l'integrale rigetto dell'appello principale, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante nel rapporto con gli appellati, , TE Controparte_1
e , che giustifica la sua condanna al pagamento delle P_ RT
spese del presente grado in loro favore: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento ( da ragguagliare al decisum e dunque allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Diversamente, nel rapporto tra e , in ragione Parte_2 Controparte_1
della reciproca parziale soccombenza, anche nel presente grado, appare equo disporre la compensazione delle spese da ciascuna sostenute nella misura dei
2/3, ponendo il residuo terzo a carico della . CP_1
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è te nuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame, con riferimento all'appellante principale,
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da - con atto di TE
citazione per l'udienza del 10 settembre 2019, notificato il - e sull'appello incidentale proposta da – con comparsa di risposta all'appello Parte_2
depositata il -avverso la sentenza n. 2101/2018 del Tribunale di EN, pubblicata in data 4 novembre 2018, così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
B) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna a pagare in favore di Controparte_1
1 /3 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida, in Parte_2
tale proporzione, in € 1.692,3 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti i residui 2/3;
C) condanna a pagare in favore di , TE Controparte_1 [...]
, – con distrazione all'avv. Leopoldo Papa- le CP_2 Controparte_3
spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) condanna a pagare in favore di 1/3 delle Controparte_1 Parte_2
spese del grado di appello, che liquida, in tale proporzione, in € 1.322,00
per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti i residui 2/3;
E) dichiara tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo TE
di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12;
F) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di tutte le parti in solido;
G) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Napoli, il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio