Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 183/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 183/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 28.05.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.12.1968, residente in [...], Flat. N. 3 Mellieha (Malta), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angelo Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.07.1966, residente in [...], C.so V. Emanuele n. 615, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorena Fanelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 30.01.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5
24.01.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 18.08.2001 nel Comune di ID (atto trascritto al n. 51, Parte II, serie A, Anno 2001);
- che dalla loro unione nasceva la figlia (il 17.06.2003); Per_1
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 84/2023 reso dal Tribunale di Siracusa il
15.02.2023, con efficacia acquisita il 02.03.2023 (allegato in atti).
All'udienza camerale del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“- I coniugi fisseranno liberamente la propria residenza, sin d'ora confermando il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsivoglia forma di assegno divorzile, percependo gli stessi un reddito da lavoro ed essendo economicamente indipendenti.
- I coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolare ogni loro rapporto patrimoniale già in sede di separazione, e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
- La casa coniugale, con tutto ciò che la arreda e la correda, rimarrà assegnata alla moglie e alla figlia.
- La figlia , oramai maggiorenne, deciderà liberamente secondo le proprie esigenze i Per_1
periodi da trascorrere con ciascun genitore.
- Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie la Parte_1
somma mensile di € 2.000,00 entro il 10 di ogni mese. Le parti, in considerazione della elevata somma concordata per il mantenimento della figlia se rapportata alla Per_1
retribuzione percepita dal padre e tenuto conto a fortiori delle mutate condizioni economiche di espressamente pattuiscono che la predetta somma si intende Parte_1
comprensiva di qualsivoglia contributo e/o spesa, così che nulla la moglie o la figlia potranno pretendere oltre a quanto concordato, a nessun titolo e/o ragione, fatto salvo il
50% delle spese straordinarie documentate che i coniugi provvederanno a concordare preventivamente e che il sig. rimborserà alla moglie entro giorni trenta dal Pt_1
pagina 2 di 5 ricevimento del documento fiscale giustificativo.
- Il contributo mensile al mantenimento come sopra specificato al punto 7), non potrà comunque superare il 40% della retribuzione mensile netta indicata nel contratto di lavoro del marito, ciò in considerazione della dedotta peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal marito, connotata da imprevedibilità delle condizioni contrattuali di lavoro, dalla assunzione da sempre a tempo determinato e dallo stato di disoccupazione spesso protratto per vari mesi a causa della sospensione produttiva del settore di appartenenza, aggravate dalle sopravvenute mutate condizioni economiche dovute al subito pignoramento di 1/5 dello stipendio, con trattenuta mensile di circa € 1.600,00.
- Con riferimento ai crediti già maturati e vantati dal alla data della sottoscrizione Pt_1
del presente ricorso, resta inteso che le somme eventualmente recuperate a seguito delle azioni giudiziarie rimarranno definitivamente acquisite in proprietà esclusiva alla moglie e alla figlia.
- Fermo quanto previsto nei precedenti punti, le condizioni di divorzio, in ogni caso, restano subordinate e condizionate nella efficacia alla sussistenza di un contratto di lavoro per il
, cosicché, qualora lo stesso dovesse rimanere privo di attività lavorativa Parte_1
e/o di reddito, le suddette condizioni di divorzio, nessuna esclusa, rimarranno sospese fino al reperimento da parte del predetto di nuova attività lavorativa e/o di nuovo reddito, fatto salvo esclusivamente il contributo del 50% delle sole tasse universitarie della figlia Per_1
che il sig. corrisponderà sino al conseguimento della laurea magistrale Parte_1
della figlia. La sig.ra , tenuto conto della dedotta precarietà dell'attività Parte_2 lavorativa del marito, qualora si verificasse l'evento della perdita del lavoro e/o la riduzione della retribuzione del predetto, si impegna ed obbliga a concordare nuove condizioni e collaborare con il coniuge al fine di consentirgli di recuperare, nel tempo, il contributo del
50% delle tasse universitarie eventualmente non corrisposto.
- Il sig. , qualora si verificasse l'evento di cui ai precedenti punti, comunicherà Pt_1
tempestivamente alla moglie e alla figlia la eventuale perdita del lavoro e/o le eventuali previsioni della riduzione della retribuzione comunicate dal datore di lavoro.
- Qualora il rimanesse privo di attività lavorativa per come previsto al punto 10), Pt_1
lo stesso sarà comunque obbligato, per il periodo di inattività, a corrispondere alla figlia un contributo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, queste nel limite massimo di € 100,00 mensili”.
pagina 3 di 5 Con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il giorno 18.08.2001 nel Comune di ID, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2001, (Atto n. 51, Parte II, Serie
A), omologando le condizioni concordate tra le parti e sopra testualmente riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ID di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 29.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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