Art. 3. Modifiche al codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: « non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni » sono sostituite dalle seguenti: « avere compiuto il venticinquesimo anno di eta' »; b) all'articolo 1559, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due »;
2) la lettera c) e' abrogata; c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due ».
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: « non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni » sono sostituite dalle seguenti: « avere compiuto il venticinquesimo anno di eta' »; b) all'articolo 1559, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due »;
2) la lettera c) e' abrogata; c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due ».