Art. 10. Disposizioni per il personale
del Corpo della Guardia di finanza 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all' articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;";
b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.";
c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.";
e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' sostituito dal seguente: "Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento.";
f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Note all' art. 10:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne trascrivono gli articoli 11 e 12. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 12, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti). - 1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requsiti di cui all'art. 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma.
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.
3. (Comma abrogato).
4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , reca l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 58-quater. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'art. 58-ter;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata».
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Si riporta il periodo in calce alla tabella F:
«Nei confronti del personale del ruolo "esecutori" si applicano le disposizioni di cui all' art. 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento».
del Corpo della Guardia di finanza 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all' articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;";
b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.";
c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.";
e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' sostituito dal seguente: "Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento.";
f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Note all' art. 10:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne trascrivono gli articoli 11 e 12. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 12, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti). - 1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requsiti di cui all'art. 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma.
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.
3. (Comma abrogato).
4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , reca l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 58-quater. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'art. 58-ter;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata».
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Si riporta il periodo in calce alla tabella F:
«Nei confronti del personale del ruolo "esecutori" si applicano le disposizioni di cui all' art. 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento».