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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Papa, presso il quale elettivamente Parte_1
domicilia, in Bojano (CB), via Calderari n. 163
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli, presso il quale elettivamente domicilia, in Benevento, c.so Garibaldi n. 8
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dirigente presso la Camera di Commercio indicata in Parte_1
epigrafe, già di Benevento, con funzioni di Segretario generale dal 2004, proponeva CP_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 1198 del 2023 del Tribunale di Benevento, in funzione di
Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua impugnativa della sanzione disciplinare di
Cont sospensione dal servizio per mesi 6, irrogatagli con atto prot. n. 3243/U del 25 marzo 2022 dall' , per violazione di cui ai capi 2, 5 e 6 (arbitraria e illegittima determinazione e liquidazione della
1 retribuzione accessoria a lui spettante nel periodo 2010-2014; quindi, illecita percezione della complessiva somma di euro 187.726,08; omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della retribuzione accessoria percepita). Tale procedimento, per come esposto dal ricorrente, era stato originariamente aperto, poi archiviato in data 29 marzo 2016, poi riaperto, in seguito alla notifica di un avviso di garanzia, con contestazione del 16 dicembre 2016, infine sospeso in attesa della definizione del procedimento penale e all'esito riaperto.)
Nell'osservare che il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione sia in primo grado che in appello, con conferma in Cassazione, censurava la sentenza che impugnava, in primis, per errata applicazione degli artt. 51 bis e 51 ter del d.l.vo n. 165 del 2001. Infatti, per il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 bis, ratione temporis applicabile, le infrazioni di maggiore gravità si dovevano contestare, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla conoscenza dei fatti, nel caso di specie, per quanto riferibile alla liquidazione e alla percezione del trattamento accessorio, risalente all'8 marzo 2016, ben 283 giorni prima dell'inizio del contestato procedimento disciplinare, Cont allorquando il Presidente dell'Ente trasmetteva all' il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti
n. 5 dell'8 febbraio 2016, unitamente ad alcune note di chiarimento, che inglobavano tutte le circostanze trasfuse nei punti 5 e 6 della contestazione.
Il Tribunale superava detto dato, sostenendo che in seguito alla trasmissione dell'avviso di garanzia da cui scaturivano le contestazioni emergevano elementi fattuali che meglio circostanziavano i fatti, senza dar conto, tuttavia, ove le circostanze, in detto secondo atto, fossero ulteriormente puntualizzate.
Rilevava, peraltro, che in seguito alla trasmissione del verbale dei Revisori era stato già aperto un procedimento disciplinare, poi archiviato, per cui lo stesso non poteva essere riaperto, ostandovi il disposto di cui all'art. 55 ter , comma 3, che autorizzava la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato solo in caso di sopraggiunta sentenza penale di condanna, evenienza non verificatasi.
Deduceva, poi, che la sentenza era erronea anche per errata applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, Cont del d.l.vo, in quanto l' che aveva proceduto alla contestazione era incardinato in un organo diverso, in seguito a una modifica regolamentare medio tempore intervenuta, da quello che aveva comminato la sanzione, la qual cosa rilevava, in particolare, anche per la terza contestazione (la n. 6 dell'originario editto accusatorio), relativa alla mancata pubblicazione, sul sito dell'Ente, della retribuzione percepita. Era stata violato, in altri termini, un principio di necessaria continuità dell'organo disciplinare.
La sentenza, ancora, era illegittima anche per violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p., in quanto dal giudicato penale emergeva l'esclusione della sua responsabilità per la liquidazione e percezione delle somme contestati, frutto di atti in realtà da ricondursi all'operato di organi diversi.
2 Rilevava, infine, che anche ove si ritenesse di salvaguardare alcuna delle contestazioni, quale in particolare quella minore dell'omessa pubblicazione sul sito, comunque doveva cadere la sanzione irrogata, proporzionata solo ai fatti contestati nel loro insieme.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, quindi, in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, di dichiarare nulla o di annullare la sanzione disciplinare irrogata, in subordine di dichiarare l'illegittimità anche di singole contestazioni.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura , che CP_1 resisteva all'appello, del quale chiedeva il rigetto;
in subordine rinnovava la richiesta di applicazione di una sanzione disciplinare minore, ove i fatti sanzionati sarebbero stati esclusi in parte.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente e prevalentemente fondato.
veniva sanzionato con la sospensione semestrale dal servizio per i seguenti illeciti Parte_1 disciplinari, contestati all'odierno appellante con nota del 16 dicembre 2016:
2. La S.V. - nella qualità di Segretario Generale dell'Ente e dal 30.9.2009 unico dirigente in servizio che ha svolto ad interim anche l'incarico di Dirigente Area Economica e Finanziaria- nell'espletamento delle Sue funzioni ha illegittimamente ed erroneamente determinato e liquidato la retribuzione accessoria a Lei spettante per gli anni dal 2010 al 2014 in violazione peraltro: dell'art.
24 del dlgs. N. 165/2001 che sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti;
dei commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 (prorogate fino al 2014) che hanno previsto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento spettante per
l'anno 2010, e che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;
dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999 richiamato dal CCNL del
04.9.2012 e delle raccomandazioni ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni) per gli orientamenti applicativi dei CCNNLL citati, che prevedono che
l'indennità di posizione erogabile ai Segretari Generali delle Camere di Commercio, compreso il trattamento accessorio, non può superare il tetto massimo prefissato per legge se non in presenza di strutture organizzative complesse e di disponibilità delle relative risorse finanziarie e non può subire alcun aumento anche in relazione agli incarichi ad interim, degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del
CCNL del personale dirigente Regioni e Autonomie Locali 22/2/2010.
5. La S.V. dal 2011 al 2015 per effetto di dette condotte ha indebitamente ed illegittimamente
3 percepito somme non spettanti a titolo di retribuzione accessoria (per competenze riferite agli anni dal 2010 al 2014) pari a complessivi euro 189.726,08.
6. La S.V. dal 2009 in poi, anche nella qualità di responsabile per la trasparenza dell'Ente Camerale, nell'espletamento delle Sue funzioni non ha provveduto, né vigilato a che si provvedesse, affinché sul sito istituzionale dell'Ente venisse pubblicata la retribuzione a Lei spettante;
così violando peraltro le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, gli art. 9 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, gli art. 11 e 13 del codice di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, l'art. 5, comma 4, lett. a) e f) del CCNL del personale dirigente Regioni e Autonomie locali 22/02/2010.”
Orbene, con riferimento ai punti 2 e 5 l'Amministrazione appellata è, in via assorbente ogni altro profilo denunciato, incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto dii cui ai commi 1-4 dell'art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 20901, che nella versione ratione temporis applicabile così recita:
“1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma
4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
4 La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare
e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
In sintesi, la pubblica parte datoriale deve procedere (per la sanzione applicata nell'ipotesi in esame) alla contestazione al lavoratore, a pena di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, entro 40 giorni da quando ha compiuta conoscenza del fatto.
Orbene, i medesimi fatti di cui ai punti 2 e 5 della contestazione, in realtà costituenti una condotta unitaria, data dall'autoliquidazione e dalla conseguente percezione di somme reputate non dovute, formalmente contestata in data 16 dicembre 2016, erano già stati compiutamente conosciuti Cont dall' sin dall'8 marzo 2016, allorquando il Presidente della trasmetteva all'Ufficio CP_2
Procedimenti Disciplinari, per le valutazioni di competenza, il verbale del Collegio dei Revisori dei
Conti n. 5 dell'8 febbraio 2016, unitamente ad alcune note di chiarimento sottoscritte dai
Responsabili degli uffici interessati.
E' sufficiente la semplice lettura di detto verbale per riscontrare in modo inequivocabile che tutte le circostanze descritte nei punti 2) e 5) della contestazione per cui è causa sono parimenti riportate nei Cont citati atti trasmessi dal Presidente all' in data 8 marzo 2016.
Il Tribunale ha in realtà dato atto che i “fatti di cui ai punti 2) e 5) della contestazione erano già noti alla nel mese di marzo 2016, poi così motivando: CP_2
5 “Nella fattispecie, i fatti addebitati al ricorrente nella nota del 16.12.2016 sono indubbiamente quelli riscontrati dal collegio dei revisori nel verbale n. 5 dell'8.02.2016. Tuttavia, il solo verbale, unitamente ad un parere legale redatto su richiesta e nell'interesse dell'ente, non costituiva una
“notizia di infrazione” sufficiente a formulare una compiuta contestazione degli addebiti, cosa che
è stata invece possibile solo a seguito della notifica dell'avviso di garanzia, che circostanziava in maniera chiara, precisa e puntuale le condotte tenute dal , le norme violate, le modalità di Pt_1 commissione dei fatti, lasciandone emergere una possibile rilevanza disciplinare che non era, invece, univocamente evincibile dal verbale del collegio dei revisori. Quest'ultimo, infatti, evidenziava le irregolarità riscontrate, all'interno di un articolato contesto normativo arricchito da riferimenti a pareri ARAN, lasciando così emergere principalmente la natura interpretativa delle questioni sottese alle suddette irregolarità – coerentemente con lo scopo del documento – e non le modalità con cui avevano agito i diversi soggetti coinvolti nel procedimento decisionale. Proprio in Contr questo senso si è espressa l'allora responsabile dell' , dott.ssa , la quale con Controparte_4 nota del 29.03.2016, esaminate le disposizioni legali e contrattuali richiamate nel parere legale, ha ritenuto che dalla lettura delle stesse non emergessero violazioni delle disposizioni del codice disciplinare, del codice di comportamento dell'ente o degli artt. 55 quater e ss. del d.lgs. 165/2001, in considerazione della natura essenzialmente interpretativa di norme sottesa alla verifica del collegio dei revisori e della complessità della materia, nonché del fatto che della vicenda erano già state notiziate tanto la Corte dei Conti quanto la Procura.”
Non vengono tuttavia indicati gli elementi fattuali e circostanziali maggiori che sarebbero stati contenuti nell'avviso di garanzia rispetto all'originaria comunicazione, in realtà sul piano fattuale anche più completa. Cont La sentenza impugnata in realtà ha confuso la conoscenza del fatto da parte dell' , quale presupposto per l'onere di esercizio dell'azione nel termine decadenziale, con l'inquadramento normativo dei medesimi, sia da parte dell'Ufficio , che dall'Autorità giudiziaria che ha CP_5 proceduto all'avviso di garanzia, ovviamente funzionale a un eventuale successivo esercizio dell'azione penale.
Peraltro, per quanto ciò sia estraneo alla descrizione del fatto, dalla lettura congiunta del verbale del
Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 dell'8 febbraio 2016 e dalle relazioni dei Responsabili di servizio allegati alla nota di trasmissione dell'8 marzo 2016 si evincono già tutte le norme ipoteticamente violate e le modalità operative della condotta successivamente contestata ai punti 2) e 5) oggetto del presente giudizio.
Vi sono riportati i riferimenti alla ritenuta illegittimità nella costituzione del Fondo 2011 per il trattamento accessorio dei dirigenti, “posto che non ha tenuto conto della riduzione prevista dall'art.
6 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, con il limite soglia della somma legittimamente spettante al Segretario generale nel 2010 (euro 128.303,49), unico dirigente in servizio”, l'ulteriore violazione delle “disposizioni recate dai commi 1e 2 del citato art. 9 del D.L. n. 78/2010”, con la chiara enunciazione dei divieti imposti da esse e la precisazione dell'intervenuta proroga di tali disposizioni anche per il 2014 per effetto del d.p.r. n. 122 del 2013, la violazione dell'art. 24 del d.l.vo n. 165 del 2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione sanciti anche dal
CCNL e chiariti dagli orientamenti ARAN A-II-72 del 4 settembre 2012, “l'illegittimità della retribuzione accessoria pagata annualmente al Segretario generale per l'incarico ad interim
(rientrante nell'onnicomprensività), con conseguente obbligo del Presidente dell'Ente di procedere al recupero delle suddette somme indebitamente corrisposte dal 2011 al 2015 al Segretario generale per un ammontare complessivo di euro 189.726,08”.
Si evidenzia, poi, l'intervenuta “proposta di delibera che è stata verificata per la legittimità formale
e sostanziale e sottoscritta dal responsabile del procedimento e del Servizio Provveditorato –
Gestione Risorse Umane e dal Segretario generale”, proposta priva di “tutti i presupposti di fatto e di diritto”, in relazione alla quale il medesimo organo segnalava che “Tale omissione ha reso illegittima la citata delibera n. 144/2010 adottata dalla Giunta camerale, nonché quelle successive in cui risulta soltanto richiamato e non applicato il citato art. 9 del D.L. n. 78/2010, con ulteriori riflessi nella fase della liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato annuale al
Segretario generale, che rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio di ragioneria e del
Segretario generale”. Si segnalano, altresì, i mandati di pagamento indicanti “i nominativi dei soggetti tenuti alla firma”, ossia “del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio
Ragioneria”.
Inoltre, con detto verbale venivano inviate all'UPD, sempre in data 8 marzo 2016, le relazioni degli uffici e la relazione del Responsabile del Servizio Ragioneria descriveva per ciascun anno di riferimento l'iter procedurale seguito e gli atti sulla base dei quali erano stati effettuati i pagamenti, evidenziando in modo chiaro che i mandati erano stati sottoscritti dal Segretario generale.
La pronuncia gravata fa anche riferimento, in senso contrario, alla vicenda della dr.ssa , CP_4
Responsabile UPD, destinataria a sua volta di una sanzione disciplinare da parte della per CP_2 avere omesso di dare avvio al procedimento in seguito alla trasmissione del verbale.
La sentenza n. 189/2021 del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte d'Appello, ha ritenuto che la predetta avesse ritenuto, “con valutazioni che non appaiono certamente irragionevoli o manifestamente infondate”, che all'epoca non fosse nelle condizioni di “poter formulare una contestazione specifica, puntuale, chiara degli illeciti disciplinari da consentire al destinatario del procedimento l'instaurazione di un valido contraddittorio e un effettivo esercizio del diritto di
7 difesa”. La medesima sentenza ha tuttavia sottolineato come, anche a seguito della notifica dell'avviso di garanzia e dell'avvio del procedimento disciplinare, lo stesso fosse poi stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, il che confermava la complessità della vicenda.
Detta vicenda, allora, in alcun modo afferma, e comunque una diversa interpretazione non vincolerebbe questa Corte, che il quadro fattuale scaturente dal verbale del Collegio dei Revisori fosse meno completo di quanto contenuto nell'avviso di garanzia, che invece non introduceva alcun elemento ulteriore, al di là dell'ovvio riferimento all'inquadramento penalistico della vicenda, Cont rispetto a quelli già acquisiti dall' in data 8 marzo 2016.
E' stato integrato, quindi, un arco temporale di circa 9 mesi, in luogo dei 40 giorni imposti dalla norma cit. a pena di decadenza, per l'esercizio dell'azione disciplinare, che pertanto il 16 dicembre
2016 non era legittimamente attuabile.
Nel richiamare la giurisprudenza pur correttamente riportata nella sentenza impugnata, va rimarcato che i 40 giorni per l'esercizio, a pena di decadenza, dell'azione disciplinare decorrono dalla notizia del fatto nella sua compiutezza, che non va desunto dalla fonte dell'informazione che perviene Cont all' , ma dal carattere circostanziato dell'illecito descritto (anche un avviso di garanzia potrebbe essere carente al riguardo), espressione di una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello del fatto (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 7.4.2021 n.
9313), cosa nell'ipotesi in esame verificatasi già l'8 marzo 2016.
Ne consegue che la sanzione disciplinare, con riferimento ai punti 2 e 5 della contestazione, è illegittima, perché la pubblica parte datoriale era decaduta dall'esercizio del relativo potere.
Diverso, invece, è il discorson per la contestazione sub 6), attinente a un fatto estraneo a quanto trasmesso da parte del Collegio dei Revisori, per il quale non possono valere le considerazioni svolte.
Sul punto parte appellante ha affidato il gravame a un unico profilo, dato dal fatto che al momento Cont della contestazione l' , in base all'art. 15 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, era individuato nell'Unita Operativa competente in materia di gestione di risorse umane, mentre al momento dell'irrogazione della sanzione, in seguito al mutamento regolamentare (era Cont intercorsa la sospensione, con un lasso temporale considerevole) l' procedente era espresso dal
Segretario generale. Dunque, nella prospettazione attorea risulterebbe violato l'art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 2011, che implicherebbe una continuità dell'Ufficio in discorso.
La Corte non concorda con quest'impostazione, un tale principio non essendo espresso dalla norma cit. né ricavabile dal sistema.
In linea con quanto ritenuto dal primo Giudice, alla cui integrale esposizione, con i relativi richiami giurisprudenziali, sul punto, si rimanda, il procedimento disciplinare non svolge la funzione né presenta le medesime garanzie di un procedimento giudiziario, essendo solamente funzionalizzato a
8 che il lavoratore sia messo in condizione di spiegare le sue ragioni ed esercitare i suoi diritti, per una decisione possibilmente giusta, e naturalmente sempre giudizialmente verificabile, dinanzi a un organo che sia estraneo alla diretta gestione del rapporto di lavoro ed imparziale, ma pur sempre facente parte dell'apparato datoriale, per il quale la terzietà si atteggia in modo inevitabilmente peculiare. In tale contesto non vige per analogia un principio di precostituzione del giudicante, essendo solo essenziale che il Responsabile della struttura ed il Soggetto competente ad irrogare la sanzione, quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento, siano distinti, ex art. 55 bis cit., al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio, cioè con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente (cfr, anche Cass., Sez. Lav., 27.12.2021 n.41568). Tali condizioni sono state garantite nella fattispecie al vaglio, essendosi il trovato sia nella fase della Pt_1 contestazione che in quella decisionale dinanzi a un organo con le caratteristiche descritte, solamente mutato, nell'evoluzione regolamentare generale, nel lungo lasso temporale intercorso tra la contestazione e la definizione. Il procedimento, dunque, è stato legittimamente regolato dal principio tempus regit actum.
In conclusione, l'affermazione di responsabilità per detta terza contestazione è fondata e va mantenuta, ma la sanzione impugnata va annullata, perché evidentemente sproporzionata con il venir meno della parte più corposa dell'editto accusatorio, per essere sostituita con una sanzione meno afflittiva.
Va precisato che alla fattispecie al vaglio è applicabile l'art. 63, comma 2, bis del d.l.vo n. 165 del
2001 , inserito dall'art. 21 del d.l.vo n. 75 del 2017, per il quale: "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il Giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato".
La S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 18.4.2023 n. 10236) ha precisato che la disposizione transitoria dettata dall'art. 22, comma 13, del d.l.vo da ultimo cit. (secondo cui: “Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”) si applica alla sola disciplina del procedimento disciplinare e non può essere estesa alla modifica dell'art. 63 in discorso, che concerne i poteri attribuiti al Giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato. Ne discende che la disciplina applicabile ratione temporis all'esercizio di detti poteri è quindi quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato e non assume alcun rilievo la data di commissione dell'illecito.
9 Ciò posto, reputa la Corte di rimanere nel solco della premessa generale del provvedimento impugnato, con il richiamo all'art. 7, comma 1, del CCNL Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie
Locali del 22.10.2010 che prevede che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed imperizia, rilevanza dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché gravità della lesione del prestigio dell'Ente o entità del danno provocato a cose o persone, compresi gli utenti;
- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Alla luce di questi parametri può considerarsi l'oggettivamente ridotta gravità dell'illecito di mancata pubblicazione della retribuzione sul sito istituzionale dell'Ente, ragionevolmente frutto di un mero omesso controllo di una procedura di trasparenza che, nella presumibile logica di gestione di un grande Ente, nemmeno viene curata direttamente dall'organo amministrativo di vertice.
La mancanza, allora, è riconducibile, sul piano generale, a una mera inosservanza di disposizioni volta alla tutela, in chiave di trasparenza, degli utenti e dei terzi, per i quali il codice disciplinare contempla la sanzione disciplinare pecuniaria, che nel caso di specie può determinarsi nella misura di euro 300.00.
A quanto esposto consegue che l'appello va parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità della contestazione, e correlatamente della sanzione, dei punti 2) e 5), per essere invece fondata e legittima la contestazione sub 6). .
Ne consegue l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata, che va sostituita con quella della multa nella misura di € 300,00;
In considerazione dell'obiettiva e complessiva particolarità dello sviluppo del processo, nonché per la reciproca soccombenza, stante la pluralità dei fatti contestati, ciascuno autonomamente valutabile e valutato con esiti diversi, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità dei punti 2 e 5 della contestazione disciplinare che ha preceduto la sanzione impugnata;
10 per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare impugnata, che sostituisce con quella della multa, determinata nella misura di € 300,00; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Papa, presso il quale elettivamente Parte_1
domicilia, in Bojano (CB), via Calderari n. 163
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli, presso il quale elettivamente domicilia, in Benevento, c.so Garibaldi n. 8
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dirigente presso la Camera di Commercio indicata in Parte_1
epigrafe, già di Benevento, con funzioni di Segretario generale dal 2004, proponeva CP_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 1198 del 2023 del Tribunale di Benevento, in funzione di
Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua impugnativa della sanzione disciplinare di
Cont sospensione dal servizio per mesi 6, irrogatagli con atto prot. n. 3243/U del 25 marzo 2022 dall' , per violazione di cui ai capi 2, 5 e 6 (arbitraria e illegittima determinazione e liquidazione della
1 retribuzione accessoria a lui spettante nel periodo 2010-2014; quindi, illecita percezione della complessiva somma di euro 187.726,08; omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della retribuzione accessoria percepita). Tale procedimento, per come esposto dal ricorrente, era stato originariamente aperto, poi archiviato in data 29 marzo 2016, poi riaperto, in seguito alla notifica di un avviso di garanzia, con contestazione del 16 dicembre 2016, infine sospeso in attesa della definizione del procedimento penale e all'esito riaperto.)
Nell'osservare che il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione sia in primo grado che in appello, con conferma in Cassazione, censurava la sentenza che impugnava, in primis, per errata applicazione degli artt. 51 bis e 51 ter del d.l.vo n. 165 del 2001. Infatti, per il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 bis, ratione temporis applicabile, le infrazioni di maggiore gravità si dovevano contestare, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla conoscenza dei fatti, nel caso di specie, per quanto riferibile alla liquidazione e alla percezione del trattamento accessorio, risalente all'8 marzo 2016, ben 283 giorni prima dell'inizio del contestato procedimento disciplinare, Cont allorquando il Presidente dell'Ente trasmetteva all' il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti
n. 5 dell'8 febbraio 2016, unitamente ad alcune note di chiarimento, che inglobavano tutte le circostanze trasfuse nei punti 5 e 6 della contestazione.
Il Tribunale superava detto dato, sostenendo che in seguito alla trasmissione dell'avviso di garanzia da cui scaturivano le contestazioni emergevano elementi fattuali che meglio circostanziavano i fatti, senza dar conto, tuttavia, ove le circostanze, in detto secondo atto, fossero ulteriormente puntualizzate.
Rilevava, peraltro, che in seguito alla trasmissione del verbale dei Revisori era stato già aperto un procedimento disciplinare, poi archiviato, per cui lo stesso non poteva essere riaperto, ostandovi il disposto di cui all'art. 55 ter , comma 3, che autorizzava la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato solo in caso di sopraggiunta sentenza penale di condanna, evenienza non verificatasi.
Deduceva, poi, che la sentenza era erronea anche per errata applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, Cont del d.l.vo, in quanto l' che aveva proceduto alla contestazione era incardinato in un organo diverso, in seguito a una modifica regolamentare medio tempore intervenuta, da quello che aveva comminato la sanzione, la qual cosa rilevava, in particolare, anche per la terza contestazione (la n. 6 dell'originario editto accusatorio), relativa alla mancata pubblicazione, sul sito dell'Ente, della retribuzione percepita. Era stata violato, in altri termini, un principio di necessaria continuità dell'organo disciplinare.
La sentenza, ancora, era illegittima anche per violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p., in quanto dal giudicato penale emergeva l'esclusione della sua responsabilità per la liquidazione e percezione delle somme contestati, frutto di atti in realtà da ricondursi all'operato di organi diversi.
2 Rilevava, infine, che anche ove si ritenesse di salvaguardare alcuna delle contestazioni, quale in particolare quella minore dell'omessa pubblicazione sul sito, comunque doveva cadere la sanzione irrogata, proporzionata solo ai fatti contestati nel loro insieme.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, quindi, in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, di dichiarare nulla o di annullare la sanzione disciplinare irrogata, in subordine di dichiarare l'illegittimità anche di singole contestazioni.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura , che CP_1 resisteva all'appello, del quale chiedeva il rigetto;
in subordine rinnovava la richiesta di applicazione di una sanzione disciplinare minore, ove i fatti sanzionati sarebbero stati esclusi in parte.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente e prevalentemente fondato.
veniva sanzionato con la sospensione semestrale dal servizio per i seguenti illeciti Parte_1 disciplinari, contestati all'odierno appellante con nota del 16 dicembre 2016:
2. La S.V. - nella qualità di Segretario Generale dell'Ente e dal 30.9.2009 unico dirigente in servizio che ha svolto ad interim anche l'incarico di Dirigente Area Economica e Finanziaria- nell'espletamento delle Sue funzioni ha illegittimamente ed erroneamente determinato e liquidato la retribuzione accessoria a Lei spettante per gli anni dal 2010 al 2014 in violazione peraltro: dell'art.
24 del dlgs. N. 165/2001 che sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti;
dei commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 (prorogate fino al 2014) che hanno previsto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento spettante per
l'anno 2010, e che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;
dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999 richiamato dal CCNL del
04.9.2012 e delle raccomandazioni ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni) per gli orientamenti applicativi dei CCNNLL citati, che prevedono che
l'indennità di posizione erogabile ai Segretari Generali delle Camere di Commercio, compreso il trattamento accessorio, non può superare il tetto massimo prefissato per legge se non in presenza di strutture organizzative complesse e di disponibilità delle relative risorse finanziarie e non può subire alcun aumento anche in relazione agli incarichi ad interim, degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del
CCNL del personale dirigente Regioni e Autonomie Locali 22/2/2010.
5. La S.V. dal 2011 al 2015 per effetto di dette condotte ha indebitamente ed illegittimamente
3 percepito somme non spettanti a titolo di retribuzione accessoria (per competenze riferite agli anni dal 2010 al 2014) pari a complessivi euro 189.726,08.
6. La S.V. dal 2009 in poi, anche nella qualità di responsabile per la trasparenza dell'Ente Camerale, nell'espletamento delle Sue funzioni non ha provveduto, né vigilato a che si provvedesse, affinché sul sito istituzionale dell'Ente venisse pubblicata la retribuzione a Lei spettante;
così violando peraltro le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, gli art. 9 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, gli art. 11 e 13 del codice di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, l'art. 5, comma 4, lett. a) e f) del CCNL del personale dirigente Regioni e Autonomie locali 22/02/2010.”
Orbene, con riferimento ai punti 2 e 5 l'Amministrazione appellata è, in via assorbente ogni altro profilo denunciato, incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto dii cui ai commi 1-4 dell'art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 20901, che nella versione ratione temporis applicabile così recita:
“1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma
4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
4 La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare
e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
In sintesi, la pubblica parte datoriale deve procedere (per la sanzione applicata nell'ipotesi in esame) alla contestazione al lavoratore, a pena di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, entro 40 giorni da quando ha compiuta conoscenza del fatto.
Orbene, i medesimi fatti di cui ai punti 2 e 5 della contestazione, in realtà costituenti una condotta unitaria, data dall'autoliquidazione e dalla conseguente percezione di somme reputate non dovute, formalmente contestata in data 16 dicembre 2016, erano già stati compiutamente conosciuti Cont dall' sin dall'8 marzo 2016, allorquando il Presidente della trasmetteva all'Ufficio CP_2
Procedimenti Disciplinari, per le valutazioni di competenza, il verbale del Collegio dei Revisori dei
Conti n. 5 dell'8 febbraio 2016, unitamente ad alcune note di chiarimento sottoscritte dai
Responsabili degli uffici interessati.
E' sufficiente la semplice lettura di detto verbale per riscontrare in modo inequivocabile che tutte le circostanze descritte nei punti 2) e 5) della contestazione per cui è causa sono parimenti riportate nei Cont citati atti trasmessi dal Presidente all' in data 8 marzo 2016.
Il Tribunale ha in realtà dato atto che i “fatti di cui ai punti 2) e 5) della contestazione erano già noti alla nel mese di marzo 2016, poi così motivando: CP_2
5 “Nella fattispecie, i fatti addebitati al ricorrente nella nota del 16.12.2016 sono indubbiamente quelli riscontrati dal collegio dei revisori nel verbale n. 5 dell'8.02.2016. Tuttavia, il solo verbale, unitamente ad un parere legale redatto su richiesta e nell'interesse dell'ente, non costituiva una
“notizia di infrazione” sufficiente a formulare una compiuta contestazione degli addebiti, cosa che
è stata invece possibile solo a seguito della notifica dell'avviso di garanzia, che circostanziava in maniera chiara, precisa e puntuale le condotte tenute dal , le norme violate, le modalità di Pt_1 commissione dei fatti, lasciandone emergere una possibile rilevanza disciplinare che non era, invece, univocamente evincibile dal verbale del collegio dei revisori. Quest'ultimo, infatti, evidenziava le irregolarità riscontrate, all'interno di un articolato contesto normativo arricchito da riferimenti a pareri ARAN, lasciando così emergere principalmente la natura interpretativa delle questioni sottese alle suddette irregolarità – coerentemente con lo scopo del documento – e non le modalità con cui avevano agito i diversi soggetti coinvolti nel procedimento decisionale. Proprio in Contr questo senso si è espressa l'allora responsabile dell' , dott.ssa , la quale con Controparte_4 nota del 29.03.2016, esaminate le disposizioni legali e contrattuali richiamate nel parere legale, ha ritenuto che dalla lettura delle stesse non emergessero violazioni delle disposizioni del codice disciplinare, del codice di comportamento dell'ente o degli artt. 55 quater e ss. del d.lgs. 165/2001, in considerazione della natura essenzialmente interpretativa di norme sottesa alla verifica del collegio dei revisori e della complessità della materia, nonché del fatto che della vicenda erano già state notiziate tanto la Corte dei Conti quanto la Procura.”
Non vengono tuttavia indicati gli elementi fattuali e circostanziali maggiori che sarebbero stati contenuti nell'avviso di garanzia rispetto all'originaria comunicazione, in realtà sul piano fattuale anche più completa. Cont La sentenza impugnata in realtà ha confuso la conoscenza del fatto da parte dell' , quale presupposto per l'onere di esercizio dell'azione nel termine decadenziale, con l'inquadramento normativo dei medesimi, sia da parte dell'Ufficio , che dall'Autorità giudiziaria che ha CP_5 proceduto all'avviso di garanzia, ovviamente funzionale a un eventuale successivo esercizio dell'azione penale.
Peraltro, per quanto ciò sia estraneo alla descrizione del fatto, dalla lettura congiunta del verbale del
Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 dell'8 febbraio 2016 e dalle relazioni dei Responsabili di servizio allegati alla nota di trasmissione dell'8 marzo 2016 si evincono già tutte le norme ipoteticamente violate e le modalità operative della condotta successivamente contestata ai punti 2) e 5) oggetto del presente giudizio.
Vi sono riportati i riferimenti alla ritenuta illegittimità nella costituzione del Fondo 2011 per il trattamento accessorio dei dirigenti, “posto che non ha tenuto conto della riduzione prevista dall'art.
6 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, con il limite soglia della somma legittimamente spettante al Segretario generale nel 2010 (euro 128.303,49), unico dirigente in servizio”, l'ulteriore violazione delle “disposizioni recate dai commi 1e 2 del citato art. 9 del D.L. n. 78/2010”, con la chiara enunciazione dei divieti imposti da esse e la precisazione dell'intervenuta proroga di tali disposizioni anche per il 2014 per effetto del d.p.r. n. 122 del 2013, la violazione dell'art. 24 del d.l.vo n. 165 del 2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione sanciti anche dal
CCNL e chiariti dagli orientamenti ARAN A-II-72 del 4 settembre 2012, “l'illegittimità della retribuzione accessoria pagata annualmente al Segretario generale per l'incarico ad interim
(rientrante nell'onnicomprensività), con conseguente obbligo del Presidente dell'Ente di procedere al recupero delle suddette somme indebitamente corrisposte dal 2011 al 2015 al Segretario generale per un ammontare complessivo di euro 189.726,08”.
Si evidenzia, poi, l'intervenuta “proposta di delibera che è stata verificata per la legittimità formale
e sostanziale e sottoscritta dal responsabile del procedimento e del Servizio Provveditorato –
Gestione Risorse Umane e dal Segretario generale”, proposta priva di “tutti i presupposti di fatto e di diritto”, in relazione alla quale il medesimo organo segnalava che “Tale omissione ha reso illegittima la citata delibera n. 144/2010 adottata dalla Giunta camerale, nonché quelle successive in cui risulta soltanto richiamato e non applicato il citato art. 9 del D.L. n. 78/2010, con ulteriori riflessi nella fase della liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato annuale al
Segretario generale, che rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio di ragioneria e del
Segretario generale”. Si segnalano, altresì, i mandati di pagamento indicanti “i nominativi dei soggetti tenuti alla firma”, ossia “del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio
Ragioneria”.
Inoltre, con detto verbale venivano inviate all'UPD, sempre in data 8 marzo 2016, le relazioni degli uffici e la relazione del Responsabile del Servizio Ragioneria descriveva per ciascun anno di riferimento l'iter procedurale seguito e gli atti sulla base dei quali erano stati effettuati i pagamenti, evidenziando in modo chiaro che i mandati erano stati sottoscritti dal Segretario generale.
La pronuncia gravata fa anche riferimento, in senso contrario, alla vicenda della dr.ssa , CP_4
Responsabile UPD, destinataria a sua volta di una sanzione disciplinare da parte della per CP_2 avere omesso di dare avvio al procedimento in seguito alla trasmissione del verbale.
La sentenza n. 189/2021 del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte d'Appello, ha ritenuto che la predetta avesse ritenuto, “con valutazioni che non appaiono certamente irragionevoli o manifestamente infondate”, che all'epoca non fosse nelle condizioni di “poter formulare una contestazione specifica, puntuale, chiara degli illeciti disciplinari da consentire al destinatario del procedimento l'instaurazione di un valido contraddittorio e un effettivo esercizio del diritto di
7 difesa”. La medesima sentenza ha tuttavia sottolineato come, anche a seguito della notifica dell'avviso di garanzia e dell'avvio del procedimento disciplinare, lo stesso fosse poi stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, il che confermava la complessità della vicenda.
Detta vicenda, allora, in alcun modo afferma, e comunque una diversa interpretazione non vincolerebbe questa Corte, che il quadro fattuale scaturente dal verbale del Collegio dei Revisori fosse meno completo di quanto contenuto nell'avviso di garanzia, che invece non introduceva alcun elemento ulteriore, al di là dell'ovvio riferimento all'inquadramento penalistico della vicenda, Cont rispetto a quelli già acquisiti dall' in data 8 marzo 2016.
E' stato integrato, quindi, un arco temporale di circa 9 mesi, in luogo dei 40 giorni imposti dalla norma cit. a pena di decadenza, per l'esercizio dell'azione disciplinare, che pertanto il 16 dicembre
2016 non era legittimamente attuabile.
Nel richiamare la giurisprudenza pur correttamente riportata nella sentenza impugnata, va rimarcato che i 40 giorni per l'esercizio, a pena di decadenza, dell'azione disciplinare decorrono dalla notizia del fatto nella sua compiutezza, che non va desunto dalla fonte dell'informazione che perviene Cont all' , ma dal carattere circostanziato dell'illecito descritto (anche un avviso di garanzia potrebbe essere carente al riguardo), espressione di una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello del fatto (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 7.4.2021 n.
9313), cosa nell'ipotesi in esame verificatasi già l'8 marzo 2016.
Ne consegue che la sanzione disciplinare, con riferimento ai punti 2 e 5 della contestazione, è illegittima, perché la pubblica parte datoriale era decaduta dall'esercizio del relativo potere.
Diverso, invece, è il discorson per la contestazione sub 6), attinente a un fatto estraneo a quanto trasmesso da parte del Collegio dei Revisori, per il quale non possono valere le considerazioni svolte.
Sul punto parte appellante ha affidato il gravame a un unico profilo, dato dal fatto che al momento Cont della contestazione l' , in base all'art. 15 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, era individuato nell'Unita Operativa competente in materia di gestione di risorse umane, mentre al momento dell'irrogazione della sanzione, in seguito al mutamento regolamentare (era Cont intercorsa la sospensione, con un lasso temporale considerevole) l' procedente era espresso dal
Segretario generale. Dunque, nella prospettazione attorea risulterebbe violato l'art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 2011, che implicherebbe una continuità dell'Ufficio in discorso.
La Corte non concorda con quest'impostazione, un tale principio non essendo espresso dalla norma cit. né ricavabile dal sistema.
In linea con quanto ritenuto dal primo Giudice, alla cui integrale esposizione, con i relativi richiami giurisprudenziali, sul punto, si rimanda, il procedimento disciplinare non svolge la funzione né presenta le medesime garanzie di un procedimento giudiziario, essendo solamente funzionalizzato a
8 che il lavoratore sia messo in condizione di spiegare le sue ragioni ed esercitare i suoi diritti, per una decisione possibilmente giusta, e naturalmente sempre giudizialmente verificabile, dinanzi a un organo che sia estraneo alla diretta gestione del rapporto di lavoro ed imparziale, ma pur sempre facente parte dell'apparato datoriale, per il quale la terzietà si atteggia in modo inevitabilmente peculiare. In tale contesto non vige per analogia un principio di precostituzione del giudicante, essendo solo essenziale che il Responsabile della struttura ed il Soggetto competente ad irrogare la sanzione, quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento, siano distinti, ex art. 55 bis cit., al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio, cioè con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente (cfr, anche Cass., Sez. Lav., 27.12.2021 n.41568). Tali condizioni sono state garantite nella fattispecie al vaglio, essendosi il trovato sia nella fase della Pt_1 contestazione che in quella decisionale dinanzi a un organo con le caratteristiche descritte, solamente mutato, nell'evoluzione regolamentare generale, nel lungo lasso temporale intercorso tra la contestazione e la definizione. Il procedimento, dunque, è stato legittimamente regolato dal principio tempus regit actum.
In conclusione, l'affermazione di responsabilità per detta terza contestazione è fondata e va mantenuta, ma la sanzione impugnata va annullata, perché evidentemente sproporzionata con il venir meno della parte più corposa dell'editto accusatorio, per essere sostituita con una sanzione meno afflittiva.
Va precisato che alla fattispecie al vaglio è applicabile l'art. 63, comma 2, bis del d.l.vo n. 165 del
2001 , inserito dall'art. 21 del d.l.vo n. 75 del 2017, per il quale: "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il Giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato".
La S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 18.4.2023 n. 10236) ha precisato che la disposizione transitoria dettata dall'art. 22, comma 13, del d.l.vo da ultimo cit. (secondo cui: “Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”) si applica alla sola disciplina del procedimento disciplinare e non può essere estesa alla modifica dell'art. 63 in discorso, che concerne i poteri attribuiti al Giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato. Ne discende che la disciplina applicabile ratione temporis all'esercizio di detti poteri è quindi quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato e non assume alcun rilievo la data di commissione dell'illecito.
9 Ciò posto, reputa la Corte di rimanere nel solco della premessa generale del provvedimento impugnato, con il richiamo all'art. 7, comma 1, del CCNL Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie
Locali del 22.10.2010 che prevede che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed imperizia, rilevanza dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché gravità della lesione del prestigio dell'Ente o entità del danno provocato a cose o persone, compresi gli utenti;
- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Alla luce di questi parametri può considerarsi l'oggettivamente ridotta gravità dell'illecito di mancata pubblicazione della retribuzione sul sito istituzionale dell'Ente, ragionevolmente frutto di un mero omesso controllo di una procedura di trasparenza che, nella presumibile logica di gestione di un grande Ente, nemmeno viene curata direttamente dall'organo amministrativo di vertice.
La mancanza, allora, è riconducibile, sul piano generale, a una mera inosservanza di disposizioni volta alla tutela, in chiave di trasparenza, degli utenti e dei terzi, per i quali il codice disciplinare contempla la sanzione disciplinare pecuniaria, che nel caso di specie può determinarsi nella misura di euro 300.00.
A quanto esposto consegue che l'appello va parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità della contestazione, e correlatamente della sanzione, dei punti 2) e 5), per essere invece fondata e legittima la contestazione sub 6). .
Ne consegue l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata, che va sostituita con quella della multa nella misura di € 300,00;
In considerazione dell'obiettiva e complessiva particolarità dello sviluppo del processo, nonché per la reciproca soccombenza, stante la pluralità dei fatti contestati, ciascuno autonomamente valutabile e valutato con esiti diversi, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità dei punti 2 e 5 della contestazione disciplinare che ha preceduto la sanzione impugnata;
10 per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare impugnata, che sostituisce con quella della multa, determinata nella misura di € 300,00; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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