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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 726/2021/CC, avverso la sentenza n. 8197/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno 11 gennaio 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 08.05.1966 a Napoli, Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Armando Zottola
(C.F.: ; PEC: e dall'avv. CodiceFiscale_2 Email_1
Laura Zottola (C.F.: PEC: , CodiceFiscale_3 Email_2
entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_4
a OL (Na) in Via A. De Gasperi n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iuliucci (C.F.:
[...]
PEC: , del foro di Avellino, come da procura C.F._5 Email_3 speciale ad litem in calce alla copia passiva dell'atto di citazione d'appello; APPELLATO
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Caiazzo
(C.F.: ; PEC: , del foro di Nola, come CodiceFiscale_7 Email_4
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con la sentenza n. 8197/2020, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno
11 gennaio 2021, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulle domande attrici, iscritte a R.G.N. 8961/2013/CC, proposte da nei confronti dei suoi germani, Controparte_1 [...]
e , oltre che sulle domande riconvenzionali formulate da CP_2 Parte_1
quest'ultimo convenuto, rispettivamente nei riguardi dell'attore e dell'altro convenuto, così testualmente disponeva: “1) dichiara aperta la successione legittima di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.02.2011, e , nata a [...] il Persona_2
18.03.1929 e deceduta il 11.02.2011, e devoluta in favore dei figli , nato a [...]
Napoli il 06.11.1955, , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; 2) dichiara sciolta la comunione sui beni ereditari CP_2
costituenti il relictum e per l'effetto attribuisce a: - la piena proprietà Controparte_1 dell'appartamento sito in Napoli alla via Cupa Tierzo al piano terra ed identificato al Catasto di
Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10, Particella 1084, Sub 1, Mq 83,00, €/Mq 666,00, e lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 766,67, oltre interessi come in Controparte_2 motivazione;
- la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Controparte_2
Cupa Tierzo al piano primo ed identificato al Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10,
Particella 95, Sub 1, Mq 41,00, €/Mq 627,00; - la piena proprietà Parte_1 dell'appezzamento di terreno via comunale Tierzo, Foglio 1115, Particella 1025, Mq 756,00, €/Mq
32,00, e lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 28.066,67, Controparte_2
oltre interessi come in motivazione;
3) Rigetta le altre domande proposte da e Controparte_1
; 4) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 Parte_1 del giudizio in favore di liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU a carico della massa;
6) Compensa tra le parti le ulteriori spese del giudizio.”
In particolare, il primo giudice, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalle parti, sulla scorta degli esiti documentali e dell'elaborato peritale del nominato c.t.u., decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non provata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, che sarebbero stati causati dal loro ripensamento rispetto alla già concordata bonaria divisione dell'eredità dei loro comuni defunti genitori e danti causa;
b) non provata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da
[...]
contro l'attore, per non avere prodotto in giudizio le due sentenze n. 350/98 e n. 187/08, Parte_1
2 pronunciate dal Tribunale di Nola, dalle quali si sarebbe potuto ricavare che i confinanti, i coniugi ed , avrebbero convenuto in giudizio i tre germani Controparte_3 CP_4
, parti in causa del presente procedimento, in conseguenza degli abusi edilizi, che CP_2
sarebbero stati posti in essere su di un terreno in comproprietà degli stessi solo ed esclusivamente da
, che avrebbero provocato i procedimenti definiti con le citate sentenze, poi, poste Controparte_1
in esecuzione contro , determinando il danno patrimoniale e non patrimoniale da Parte_1 quest'ultimo reclamato;
c) destituita di fondamento la domanda di regresso e di rivalsa proposta da Parte_1
nei confronti di , in misura della quota ereditaria della percentuale del 33,33% Controparte_2
a quest'ultimo spettante, non essendo stata supportata da sufficienti elementi che consentissero di apprezzare la ragione e la fondatezza di tale pretesa;
d) di determinare in € 163.600,00 il valore dell'intero asse ereditario, di cui: € 115.600,00, corrispondente al valore costituente il relictum, costituito dall'importo di € 105.600,00 pari al valore di tre immobili, così come stimato dal nominato c.t.u., dr. ing. , e dalla somma di Persona_3
€ 10.000,00, pari all'incontestato valore dei beni mobili dei danti causa delle parti del presente giudizio, già incontestabilmente acquisiti e nella disponibilità materiale di;
oltre Parte_1 al valore del donatum, pari ad € 48.000,00, corrispondente al quantum ricevuto da Parte_1
mediante i tre bonifici bancari in suo favore disposti dalla defunta madre, Persona_2
allorché era in vita, conferiti per imputazione in collazione alla massa ereditaria;
e) di disporre la divisione dei tre immobili costituenti il relictum, secondo l'attribuzione concordata e condivisa dalle parti in causa, oltre che il conguaglio in danaro per il differente valore economico dei cespiti immobiliari de quibus e per il su richiamato importo in danaro ricevuto dal convenuto , il tutto così come indicato nel dispositivo, sulla base del valore della quota di eredità Pt_1
spettante ad ogni coerede, nella misura di € 54.533,33, pari ad 1/3 del valore complessivo dell'intero asse ereditario, stimato in ragione di € 163.600,00.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 gennaio 2021,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base cinque motivi di gravame, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… accogliere l'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo aver sentito le parti in apposita udienza, e per l'effetto, riformando totalmente, previa
l'istruttoria del caso, la sentenza n. 8197/2020 del Tribunale di Napoli - 8° sezione civile - G.I. dr.
Francesco Pastore - del 27.11.2020 - pubblicata e comunicata il 1.12.2020 - notificata da
il 11.1.2021 - voglia: 1) In via principale: ▪ confermare la dichiarazione di Controparte_1
3 apertura della successione legittima di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
il 08.2.2011, e di nata a [...] il [...] e deceduta il 11.2.2011, e devoluta Persona_2
in favore dei figli , nato a [...] il [...], , nato a [...]_1 Parte_1 il 8.5.1966, e , nato a [...] il [...]; ▪ confermare lo scioglimento della Controparte_2 comunione sui beni ereditari costituenti il relictum e per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, attribuire a: - : la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Controparte_1
via Cupa Tierzo al piano terra ed identificato al Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10,
Particella 1084, Sub 1, Mq 83,00, €/Mq 666,00, con condanna al pagamento del conguaglio di €
16.766,67 (€ 55.300,00 - € 38.533,33) oltre interessi, di cui € 12.833,33 in favore di
[...]
ed € 3.933,33 in favore di . - : la piena CP_2 Parte_1 Controparte_2
proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Cupa Tierzo al piano primo ed identificato al
Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10, Particella 95, Sub 1, Mq 41,00, €/Mq 627,00 oltre al riconoscimento del pagamento da parte di a titolo di conguaglio di € 12.833,33 (di cui al capo CP_1 che precede). - : la piena proprietà dell'appezzamento di terreno via comunale Parte_1
Tierzo, Foglio 1115, Particella 1025, Mq 756,00, €/Mq 32,00 oltre al riconoscimento del pagamento da parte di a titolo di conguaglio di € 3.933,33 (di cui al primo capo che precede). Il tutto così CP_1
come meglio descritto e proposto dal CTU Ing. alle pagine 72, 73 e seguenti fino Persona_3
a pagina 86 della propria relazione depositata agli atti del giudizio di primo grado. 2) In via ancora principale ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, previo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, e del terzo e quarto motivo d'appello, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di € 48.000,00 ovvero al pagamento della complessiva somma di €
30.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa e giusta quale risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti da;
nonché alla restituzione Parte_1 di € 26.757,28 pagati per transigere i giudizi incardinati per colpa di nei Controparte_1
confronti del AT . 3) In via subordinata ed istruttoria, rimettere la causa sul ruolo per Pt_1
l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, del giuramento decisorio e/o suppletorio così come indicati, richiesti ed articolati nel terzo e quarto motivo d'appello. 4) Condannare gli appellati e al pagamento delle spese e dei compensi legali Controparte_1 Controparte_2
del giudizio di primo grado, con attribuzione ai procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari, in virtù dell'accoglimento del 6° motivo d'appello. 5) Condannare gli appellati Controparte_1
e al pagamento delle spese e dei compensi legali del giudizio di secondo Controparte_2 grado, con attribuzione ai procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 15 aprile 2021, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
4 seguenti testuali conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello così come proposto;
b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare comunque l'atto di appello;
c) Confermare la sentenza di primo grado tranne che per la regimentazione delle spese di giudizio;
d) condannare la parte appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle di primo grado e della CTU, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.3. -Con la comparsa di risposta depositata il 4 maggio 2021, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348-bis c.p.c., e la sua infondatezza, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “AA - dichiarare inammissibile, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ove ricorrenti le condizioni di rito ovvero con sentenza l'appello Co interposto da per le causali di cui al presente atto. - rigettare nel merito, in Parte_1 via subordinata, l'appello ex adverso proposto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato, in conformità dei profili svolti, mandando esente da censure l'impugnata sentenza. CC - condannare, in ogni caso, l'appellante alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
2.4. - Con l'ordinanza resa il 23 novembre 2021 e pubblicata il 25 novembre 2021 la Corte così testualmente stabiliva: “a) dichiara inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva
e/o della esecuzione della sentenza impugnata in ordine all'importo da corrispondere a titolo di conguaglio;
b) rigetta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione di condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo a titolo di spese processuali;
c) visto l'art. 283 co. 2 c.p.c. condanna l'appellante alla pena pecuniaria di E.800,00.”
2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., Controparte_2 vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
5 modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
6 conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione censurava la sentenza gravata Parte_1
sotto il profilo della pretesa violazione da parte del primo giudice degli art. 115 e 116 c.p.c. in materia di disponibilità e di valutazione delle prove, per avere, a suo dire, il Tribunale: a) erroneamente disatteso la richiesta d'ammissione della prova testimoniale ritualmente formulata dal convenuto- attore in riconvenzionale, doglianza reiterata nel terzo motivo, per cui la Corte si riserva di esaminarlo in fase di delibazione in ordine alla fondatezza o meno del medesimo;
b) erroneamente valutato gli esiti istruttori-documentali acquisiti al processo;
c) erroneamente interpretato ed applicato le norme di diritto regolatrici della fattispecie in esame.
Più precisamente, l'appellante allegava che se il giudice di primo grado avesse fatto buon governo di tutta la documentazione prodotta in giudizio dal convenuto-attore in riconvenzionale, di cui ai numeri dal 19) al 50) dell'indice del suo fascicolo di parte di primo grado, avrebbe dovuto:
1) ritenere provato, nonostante la rilevata mancata produzione delle sentenze n. 350/1998 e n.
187/2008 del Tribunale di Nola, l'assunto, secondo il quale i confinanti, ed Controparte_3
, che avevano citato in giudizio i germani , CP_4 Controparte_1 Controparte_2
e in conseguenza degli abusi edilizi perpetrati soltanto dal primo nel cortiletto di Parte_1
proprietà comune ai tre germani medesimi, ubicato a OL (Na) in Via A. De Gasperi n. 11, avevano, poi, agito in executivis solamente contro in forza delle sopra citate sentenze;
Parte_1
2) accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da quest'ultimo contro l'attore per i danni non patrimoniali (morali) subiti, che gli sarebbero stati provocati dalle azioni giudiziarie promosse in suo danno in conseguenza della colpevole condotta del germano CP_1 quantificati in ragione di € 30.000,00, avendo realizzato gli abusi edilizi de quibus, e per la
7 restituzione da parte di questi, da conferire alla massa ereditaria, della somma di € 26.757,28, pagata dalla defunta madre, alle controparti per transigere i giudizi incardinati per colpa Persona_2
esclusiva del medesimo.
5.2. - Il motivo è destituito di fondamento e non può essere accolto, in parte, per il difetto di prova sulla pretesa risarcitoria, in parte, per l'infondatezza della domanda restitutoria.
Infatti, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve ritenersi del tutto sfornita di prova, essendosi l'appellante limitato ad invocare, in difetto di più specifiche allegazioni, che sarebbero dovute essere formalizzate entro il termine di deposito della memoria di cui al numero 1) del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, il preteso danno morale, per essere stato convenuto in giudizio anche in executivis, in conseguenza degli abusi edilizi perpetrati dal germano nel cortiletto di cui è comproprietario con quest'ultimo e con l'altro AT , CP_1 CP_2 coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Inoltre, l'ulteriore pretesa restitutoria nei riguardi dell'appellato , della Controparte_1
somma di € 26.757,28, da conferire alla massa ereditaria, che sarebbe stata pagata dalla defunta madre, alle controparti, al fine di transigere i giudizi, che sarebbero stati Persona_2
incardinati per colpa esclusiva del medesimo attore-appellato, risulta essere priva di qualsivoglia fondamento, in considerazione della circostanza, per cui, a seguito della prima pronuncia del
Tribunale di Nola, l'appellante avrebbe potuto adoperarsi, nella sua qualità di comproprietario, per rimuovere gli abusi, senza esporsi ad ulteriori giudizi d'impugnazione, d'esecuzione e d'opposizione all'esecuzione, senz'altro forieri di ulteriori spese di lite, di cui non può essere ritenuto responsabile e tenuto al pagamento . Controparte_1
8 Invero, quanto appena rilevato risulta proprio dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale - che rende superflua la produzione soltanto in questa fase delle sentenze n. 350/1998 e n. 187/2008 del Tribunale di Nola - documentazione che sarebbe stata sottovalutata dal giudice di prime cure, dalla quale il Collegio ricava che:
a) le parti soccombenti del procedimento definito mediante la sentenza n. 350/1998 del
Tribunale di Nola fossero i soggetti ivi convenuti, ovvero i germani, , Controparte_1 [...]
e , condannati in solido, per le parti comuni e ciascuno per la parte CP_2 Parte_1
di sua esclusiva proprietà, ad arretrare il corpo di fabbrica sito a OL in Via De Gasperi n. 11, nel lato prospiciente al confine con l'immobile di proprietà degli attori, ed Controparte_3 [...]
, alla distanza di metri 7,50 dal confine, come si evince dagli atti dell'esecuzione forzata degli CP_4 obblighi di fare, a firma dell'Ufficiale giudiziario procedente (doc. n. 19 e n. 21);
b) le parti soccombenti del procedimento definito mediante la sentenza n. 187/2008 del
Tribunale di Nola fossero gli attori di quel giudizio, e danti Persona_1 Persona_2
causa dei tre germani , e , essendo con Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
tale provvedimento stata respinta la loro domanda, promossa contro i convenuti,
[...]
ed , oltre che revocata “l'ordinanza sospensiva dell'efficacia esecutiva CP_3 CP_4 della sentenza oggetto di opposizione adottata ex art. 407 c.p.c.”, pronunciata nel procedimento d'opposizione di terzo, di cui all'art. 404 c.p.c. e seguenti, avverso la sopra richiamata sentenza n.
350/1998 del Tribunale di Nola, come si evince dai già richiamati atti dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, a firma dell'Ufficiale giudiziario procedente (doc. n. 19 e n. 21);
c) gli otto assegni circolari emessi dalla UniCredit Banca di Roma il giorno 1° ottobre 2008
(doc. n. 42) dell'importo complessivo di € 23.417,28, rispettivamente all'ordine di
[...]
(per l'importo di € 3.250,00), dell'avv. Augusto Cigliano (per l'importo di € 18.485,20) CP_3
e del custode giudiziario (per l'importo di € 1.673,16), tutti addebitati sul c/c Controparte_6
bancario intestato a provano solo ed esclusivamente che con gli stessi venivano Persona_2
tacitate le pretese dei creditori pignoranti, ed , oltre che di Controparte_3 CP_4
quello intervenuto, avv. Augusto Cigliano, che in forza dei distinti titoli esecutivi incorporati nelle decisioni innanzi richiamate avevano proceduto ad aggredire esecutivamente sia il cespite immobiliare di , da una parte, sia quello dei coniugi e Parte_1 Persona_1
dall'altra, avendo, poi, creditori pignoranti e terzo intervenuto attestato con le Persona_2
rispettive dichiarazioni del 2 ottobre 2008 (doc. n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39) di rinunciare al pignoramento e di formalizzarne, innanzi al giudice dell'esecuzione competente, la rituale richiesta di estinzione della procedura esecutiva;
9 d) l'atto di transazione sottoscritto il 4 marzo 2009 (doc. n. 23) avesse ad oggetto: I) la rinuncia da parte di , accettata dalla controparte, al giudizio d'appello avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione di altra sentenza e precisamente di quella recante il n. 691/2005 del Tribunale di
Nola, resa nel giudizio d'opposizione proposta dal primo avverso l'esecuzione immobiliare promossa in suo danno da ed;
II) la rinuncia da parte di Controparte_3 CP_4 [...]
ed accettata dalla controparte, al giudizio d'appello avente ad oggetto Persona_1 CP_7
l'impugnazione della richiamata sentenza n. 187/2008 del Tribunale di Nola.
5.3. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante lamentava nuovamente l'errata e/o omessa interpretazione dei fatti di causa, oltre che l'errata e/o omessa valutazione degli esiti istruttori, che, se correttamente interpretati e valutati, avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da , come si Parte_1
ricaverebbe, a suo dire dalla interpretazione letterale: a) del documento sub 8), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte attrice, oltre che dai documenti sub 13), 14) e 15), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale;
b) dall'ulteriore documentazione inerente alle esecuzioni mobiliari, anche in forma specifica dell'obbligo di fare, ed immobiliari, di cui ai numeri dal 31) al 47) dell'indice del suo fascicolo di parte di primo grado, cui era stato sottoposto per effetto delle due richiamate sentenze, causative di gravi danni a suo carico sotto il profilo psicologico, oltre che pregiudizievoli economicamente, tutte definite con la transazione tombale del 4 marzo 2009, a seguito della quale la madre gli avrebbe Persona_2
dato la contestata somma di € 48.000,00, al solo fine di tacitare definitivamente i creditori pignoranti.
5.4. - Anche tale motivo è privo di pregio, per cui deve essere disatteso.
Invero, alcuna valenza probatoria possono assumere i richiamati documenti sub 8), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte attrice, oltre che quelli sub 13), 14) e 15), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, trattandosi di mere minute di un atto di divisione e di transazione con la relativa lettera accompagnatoria, non sottoscritte dalle parti in causa, valendo anche per gli ulteriori, richiamati documenti, di cui ai numeri dal 31) al 47), quanto già evidenziato al precedente paragrafo sub 5.2.), a proposito delle spese di giudizio, di cui non può essere ritenuto responsabile e tenuto al pagamento . Controparte_1
Quanto al preteso danno psicologico va rimarcata qualsivoglia difetto di specifica allegazione e di prova sul punto, che determina il rigetto della relativa pretesa risarcitoria.
5.5. - Dopo avere dato atto di avere prodotto in questa fase le sentenze n. 350/1998 e n.
187/2008 del Tribunale di Nola, nonché quella n. 1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli, ritenute dall'impugnante indispensabili ai fini della decisione, con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva, in via subordinata e condizionatamente all'eventuale rigetto dei primi due motivi di gravame,
10 oltre che all'eventuale declaratoria d'inammissibilità dell'acquisizione delle sentenze prodotte in questa fase del giudizio, della mancata ammissione da parte del primo giudice di tutti i mezzi di prova orali già richiesti ed articolati nella seconda memoria istruttoria, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, depositata il 31 maggio 2016, reiterando in questa sede l'istanza d'ammissione dell'interrogatorio formale di e di , oltre Controparte_1 Controparte_2
che della prova testimoniale diretta sui capitoli dal n. 1 al n. 14, ivi indicati, nonché di quella contraria, mediante l'addotto testimone . Testimone_1
5.6. - Sempre in via istruttoria, subordinatamente all'eventuale declaratoria d'inammissibilità dell'acquisizione delle sentenze prodotte in questa fase del giudizio e della prova testimoniale, così come richiesta ed articolata, chiedeva di essere ammesso a deferire il giuramento Parte_1
decisorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 345 c.p.c., all'appellato sulle circostanze Controparte_1 di cui ai capitoli dal numero 15) al numero 24) dell'atto di citazione d'appello, ovvero, in subordine, ed in caso di reiezione di tale ulteriore richiesta istruttoria, chiedeva che la Corte deferisse il giuramento suppletorio, ex art. 240 c.p.c., sugli stessi menzionati capitoli dal numero 15) a numero
24) oppure su eventuali capitoli da articolare a cura del Collegio.
5.7. - In via istruttoria: rilevata e dichiarata l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della produzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 345 c.p.c., delle sentenze n. 350/1998 e n. 187/2008 del
Tribunale di Nola, nonché di quella n. 1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli, per non avere la parte appellante dimostrato di non averle potute produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, la Corte:
a) respinge l'istanza d'ammissione dell'interrogatorio formale, così come deferito all'attore- appellato, , nonché della prova testimoniale, il tutto così come articolato nella Controparte_1
memoria di cui al n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, la cui richiesta d'ammissione era stata ritualmente reiterata nelle varie fasi del processo di primo e secondo grado, ritenutane l'irrilevanza, essendo tali mezzi istruttori stati dedotti ed articolati con riferimento a fatti non determinanti né risolutivi del giudizio e su circostanze che, anche se venissero dimostrate, risulterebbero ininfluenti o superflue ai fini del presente thema decidendum;
b) dichiara l'inammissibilità dell'istanza, proposta in questa fase del giudizio, d'ammissione a deferire il giuramento decisorio nei confronti dell'appellato , atteso che: Controparte_1
I) la formulazione delle relative circostanze, di cui ai capitoli dal n. 15) al n. 23), si riferiscono a fatti non determinanti né risolutivi del giudizio, per cui in caso d'ammissione degli stessi ivi rappresentati, non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda dell'appellante, richiedendo, comunque, una valutazione di tali fatti da parte del Collegio;
11 II) la circostanza di cui al capitolo n. 24), che è del seguente tenore letterale: “… mia madre
ha donato nel tempo a mio AT , con tre bonifici bancari, la complessiva Persona_2 Pt_1 somma di € 48.000,00 per consentirgli di transigere e definire con i coniugi Persona_4 tutto il contenzioso, comprese le spese per l'abbattimento dei manufatti abusivi, per il risarcimento dei danni e per i compensi degli avvocati. Cosa che fu fatta con scrittura del 4.3.2009 richiamata nella sentenza n.1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli del 27-30.4.2015 emessa nel giudizio pendente tra tutte le stesse parti e dove io ero appellante-appellato …”, non è mai stata dedotta in primo grado, entro il termine di cristallizzazione del thema decidendum, coincidente col deposito della memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, avendo sul punto il convenuto-attore in riconvenzionale testualmente sia allegato che richiesto di provare mediante la circostanza n. 12) dell'articolata prova testimoniale, che: “Le movimentazioni bancarie operate dalla de cuius a favore del figlio nel corso degli anni 2009 e 2010 Persona_2 Pt_1
erano, come il AT ben sa, degli aiuti economici che la madre forniva al proprio figlio , CP_1 Pt_1
il quale aveva e ha moglie e figli che mantiene con estrema difficoltà essendo un venditore ambulante.
Ogni commento su “l'indagine” effettuata dall'attore è superflua.”, incorrendo pertanto nella qui rilevata inammissibilità, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2015, n. 21073).
Ritenuto che le acquisite risultanze istruttorie già costituiscano piena prova, anche in considerazione della circostanza per cui l'appellante non ha neppure contestato di avere ricevuto dalla madre la somma di € 48.00,00, sebbene l'abbia diversamente imputata agli aiuti economici di cui aveva necessità, come allegato nel corso del primo grado, ovvero al pagamento delle spese processuali e di quant'altro, come tardivamente ed inammissibilmente allegato in questa fase del giudizio, la Corte è dell'avviso che non sussistano i presupposti per disporre il giuramento suppletorio e/o estimatorio, ai sensi del disposto normativo di cui al n. 2) dell'art. 2736 c.c., che è mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed è ammissibile d'ufficio.
5.8. - Con il quarto motivo d'impugnazione criticava la decisione gravata Parte_1
sotto il profilo del conguaglio in danaro disposto dal Tribunale, ritenendo incongruo per eccesso il valore attribuito dal giudice di prime cure all'intera massa ereditaria, erroneamente quantificata, a suo dire, in ragione di € 163.600,00, da cui andrebbe espunta la somma di € 48.000,00, che non sarebbe soggetta a collazione, pere essere stata messa a disposizione dell'appellante a cura della de cuius,
12 al solo fine di riparare a tutti i pregiudizi derivanti dalle azioni esecutive Persona_2
promosse per responsabilità esclusiva di nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Pertanto, ad avviso dell'appellante, fermo restando le attribuzioni immobiliari e mobiliari, così come disposte in favore dei coeredi dal primo giudice, detratta la suddetta somma di € 48.000,00, riducendosi il valore dell'intero asse ereditario ad € 115.600,00, il valore della quota spettante a ciascuno dei coeredi sarebbe pari ad € 115.600,00 : 3 = € 38.533,33, per cui, essendo state le parti concordi sull'attribuzione a ciascuno di essi di uno dei tre immobili, il cui valore veniva correttamente attribuito dal c.t.u. rispettivamente nella misura di € 55.300,00, a proposito dell'appartamento attribuito a;
di € 25.700,00, in riferimento all'unità immobiliare attribuita a Controparte_1
; e di € 24.600,00, in ordine al terreno attribuito a;
oltre Controparte_2 Parte_1
che dei beni mobili attribuiti a quest'ultimo, sul cui valore di € 10.000,00 non c'è contestazione, il tutto costituente il c.d. relictum, i conguagli andrebbero quantificati nel seguente modo:
1) sarebbe tenuto a versare un conguaglio di € 16.766,67 (€ 55.300,00 - € Controparte_1
38.533,33), oltre interessi legali, di cui € 12.833,33 a ed € 3.933,33 a Controparte_2 [...]
; Parte_1
2) sarebbe tenuto a dover ricevere da un Controparte_2 Controparte_1 conguaglio di € 12.833,33, pari a (€ 38.533,33 - € 25.700,00), oltre interessi;
3) sarebbe tenuto a dover ricevere da un conguaglio Parte_1 Controparte_1 di € 3.933,33, pari a (€ 38.533,33 - 24.600,00 - 10.000,00), oltre interessi.
5.9. - Tale motivo è assorbito, in considerazione della superiore assunta decisione, avendo il primo giudice correttamente ritenuto di dovere conferire ai coeredi mediante collazione la somma di
€ 48.000,00, di cui innanzi, e proceduto a ricostruire l'asse ereditario sulla base del valore del relictum
e del donatum, per poi, attribuire a tali coeredi i beni immobili e mobili caduti in successione, così come dai medesimi individuati, tant'è che sul punto si è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione, compensando l'ineguaglianza del valore degli stessi con l'equivalente in danaro a seguito dei disposti conguagli, contabilmente esatti.
5.10. - Con il quinto motivo d'appello l'impugnante contestava la pretesa incongruità per eccesso delle spese di lite poste a suo carico dal primo giudice, in favore del germano
[...]
, che sarebbero state liquidate: “senza alcun criterio normativo e comunque in spregio CP_2
delle tariffe professionali applicabili alla fattispecie in relazione al valore della causa. In ogni caso, stante il rapporto tra le parti, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto stimare equo, quantomeno, una integrale compensazione delle spese legali.”
5.11. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, in considerazione dell'applicato principio della soccombenza e della causalità della lite, anche alla luce del valore della domanda
13 riconvenzionale, così testualmente formulata: “Accogliere la domanda di regresso e rivalsa nei confronti dell'altro convenuto, Sig. , in misura della rispettiva quota del Controparte_2
33,33%.”, pari agli accertati € 54.533,33, come avanzata da nel corso del primo Parte_1
grado del giudizio, che sarebbe dovuta rientrare nello scaglione il cui valore è compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, e non in quello effettivamente applicato dal Tribunale compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, in riferimento al quale, però, s'è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione sul punto a cura della parte vincitrice, che se ne sarebbe potuta dolere, risultando congrui i compensi di lite liquidati nella decisione appellata sulla base di tale ultimo, indicato scaglione, dei valori medi, di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, che prevedono - per la domanda rientrante in tale valore - i compensi nella misura complessiva di €
7.254,00, così come correttamente quantificati dal giudice di prime cure, di cui: € 1.620,00 per la fase dello studio della controversia;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.767,00 per la fase decisionale.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in Parte_1
favore di e di , in applicazione del principio della Controparte_1 Controparte_2 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad €
48.000,00 + € 26.757,28 = € 74.757,28, (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000.00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 9 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori costituiti delle parti, avv. Antonio Iuliucci ed avv. Sergio Caiazzo, dichiaratisi antistatari.
7.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 8197/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno 11 gennaio 2021, così provvede:
14 1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Iuliucci, dichiaratosi antistatario;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Caiazzo, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 726/2021/CC, avverso la sentenza n. 8197/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno 11 gennaio 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 08.05.1966 a Napoli, Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Armando Zottola
(C.F.: ; PEC: e dall'avv. CodiceFiscale_2 Email_1
Laura Zottola (C.F.: PEC: , CodiceFiscale_3 Email_2
entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_4
a OL (Na) in Via A. De Gasperi n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iuliucci (C.F.:
[...]
PEC: , del foro di Avellino, come da procura C.F._5 Email_3 speciale ad litem in calce alla copia passiva dell'atto di citazione d'appello; APPELLATO
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Caiazzo
(C.F.: ; PEC: , del foro di Nola, come CodiceFiscale_7 Email_4
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con la sentenza n. 8197/2020, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno
11 gennaio 2021, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulle domande attrici, iscritte a R.G.N. 8961/2013/CC, proposte da nei confronti dei suoi germani, Controparte_1 [...]
e , oltre che sulle domande riconvenzionali formulate da CP_2 Parte_1
quest'ultimo convenuto, rispettivamente nei riguardi dell'attore e dell'altro convenuto, così testualmente disponeva: “1) dichiara aperta la successione legittima di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.02.2011, e , nata a [...] il Persona_2
18.03.1929 e deceduta il 11.02.2011, e devoluta in favore dei figli , nato a [...]
Napoli il 06.11.1955, , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; 2) dichiara sciolta la comunione sui beni ereditari CP_2
costituenti il relictum e per l'effetto attribuisce a: - la piena proprietà Controparte_1 dell'appartamento sito in Napoli alla via Cupa Tierzo al piano terra ed identificato al Catasto di
Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10, Particella 1084, Sub 1, Mq 83,00, €/Mq 666,00, e lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 766,67, oltre interessi come in Controparte_2 motivazione;
- la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Controparte_2
Cupa Tierzo al piano primo ed identificato al Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10,
Particella 95, Sub 1, Mq 41,00, €/Mq 627,00; - la piena proprietà Parte_1 dell'appezzamento di terreno via comunale Tierzo, Foglio 1115, Particella 1025, Mq 756,00, €/Mq
32,00, e lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 28.066,67, Controparte_2
oltre interessi come in motivazione;
3) Rigetta le altre domande proposte da e Controparte_1
; 4) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 Parte_1 del giudizio in favore di liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU a carico della massa;
6) Compensa tra le parti le ulteriori spese del giudizio.”
In particolare, il primo giudice, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalle parti, sulla scorta degli esiti documentali e dell'elaborato peritale del nominato c.t.u., decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non provata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, che sarebbero stati causati dal loro ripensamento rispetto alla già concordata bonaria divisione dell'eredità dei loro comuni defunti genitori e danti causa;
b) non provata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da
[...]
contro l'attore, per non avere prodotto in giudizio le due sentenze n. 350/98 e n. 187/08, Parte_1
2 pronunciate dal Tribunale di Nola, dalle quali si sarebbe potuto ricavare che i confinanti, i coniugi ed , avrebbero convenuto in giudizio i tre germani Controparte_3 CP_4
, parti in causa del presente procedimento, in conseguenza degli abusi edilizi, che CP_2
sarebbero stati posti in essere su di un terreno in comproprietà degli stessi solo ed esclusivamente da
, che avrebbero provocato i procedimenti definiti con le citate sentenze, poi, poste Controparte_1
in esecuzione contro , determinando il danno patrimoniale e non patrimoniale da Parte_1 quest'ultimo reclamato;
c) destituita di fondamento la domanda di regresso e di rivalsa proposta da Parte_1
nei confronti di , in misura della quota ereditaria della percentuale del 33,33% Controparte_2
a quest'ultimo spettante, non essendo stata supportata da sufficienti elementi che consentissero di apprezzare la ragione e la fondatezza di tale pretesa;
d) di determinare in € 163.600,00 il valore dell'intero asse ereditario, di cui: € 115.600,00, corrispondente al valore costituente il relictum, costituito dall'importo di € 105.600,00 pari al valore di tre immobili, così come stimato dal nominato c.t.u., dr. ing. , e dalla somma di Persona_3
€ 10.000,00, pari all'incontestato valore dei beni mobili dei danti causa delle parti del presente giudizio, già incontestabilmente acquisiti e nella disponibilità materiale di;
oltre Parte_1 al valore del donatum, pari ad € 48.000,00, corrispondente al quantum ricevuto da Parte_1
mediante i tre bonifici bancari in suo favore disposti dalla defunta madre, Persona_2
allorché era in vita, conferiti per imputazione in collazione alla massa ereditaria;
e) di disporre la divisione dei tre immobili costituenti il relictum, secondo l'attribuzione concordata e condivisa dalle parti in causa, oltre che il conguaglio in danaro per il differente valore economico dei cespiti immobiliari de quibus e per il su richiamato importo in danaro ricevuto dal convenuto , il tutto così come indicato nel dispositivo, sulla base del valore della quota di eredità Pt_1
spettante ad ogni coerede, nella misura di € 54.533,33, pari ad 1/3 del valore complessivo dell'intero asse ereditario, stimato in ragione di € 163.600,00.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 gennaio 2021,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base cinque motivi di gravame, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… accogliere l'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo aver sentito le parti in apposita udienza, e per l'effetto, riformando totalmente, previa
l'istruttoria del caso, la sentenza n. 8197/2020 del Tribunale di Napoli - 8° sezione civile - G.I. dr.
Francesco Pastore - del 27.11.2020 - pubblicata e comunicata il 1.12.2020 - notificata da
il 11.1.2021 - voglia: 1) In via principale: ▪ confermare la dichiarazione di Controparte_1
3 apertura della successione legittima di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
il 08.2.2011, e di nata a [...] il [...] e deceduta il 11.2.2011, e devoluta Persona_2
in favore dei figli , nato a [...] il [...], , nato a [...]_1 Parte_1 il 8.5.1966, e , nato a [...] il [...]; ▪ confermare lo scioglimento della Controparte_2 comunione sui beni ereditari costituenti il relictum e per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, attribuire a: - : la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Controparte_1
via Cupa Tierzo al piano terra ed identificato al Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10,
Particella 1084, Sub 1, Mq 83,00, €/Mq 666,00, con condanna al pagamento del conguaglio di €
16.766,67 (€ 55.300,00 - € 38.533,33) oltre interessi, di cui € 12.833,33 in favore di
[...]
ed € 3.933,33 in favore di . - : la piena CP_2 Parte_1 Controparte_2
proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Cupa Tierzo al piano primo ed identificato al
Catasto di Napoli, Sez. Urbana Pon, Foglio 10, Particella 95, Sub 1, Mq 41,00, €/Mq 627,00 oltre al riconoscimento del pagamento da parte di a titolo di conguaglio di € 12.833,33 (di cui al capo CP_1 che precede). - : la piena proprietà dell'appezzamento di terreno via comunale Parte_1
Tierzo, Foglio 1115, Particella 1025, Mq 756,00, €/Mq 32,00 oltre al riconoscimento del pagamento da parte di a titolo di conguaglio di € 3.933,33 (di cui al primo capo che precede). Il tutto così CP_1
come meglio descritto e proposto dal CTU Ing. alle pagine 72, 73 e seguenti fino Persona_3
a pagina 86 della propria relazione depositata agli atti del giudizio di primo grado. 2) In via ancora principale ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, previo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, e del terzo e quarto motivo d'appello, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di € 48.000,00 ovvero al pagamento della complessiva somma di €
30.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa e giusta quale risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti da;
nonché alla restituzione Parte_1 di € 26.757,28 pagati per transigere i giudizi incardinati per colpa di nei Controparte_1
confronti del AT . 3) In via subordinata ed istruttoria, rimettere la causa sul ruolo per Pt_1
l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, del giuramento decisorio e/o suppletorio così come indicati, richiesti ed articolati nel terzo e quarto motivo d'appello. 4) Condannare gli appellati e al pagamento delle spese e dei compensi legali Controparte_1 Controparte_2
del giudizio di primo grado, con attribuzione ai procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari, in virtù dell'accoglimento del 6° motivo d'appello. 5) Condannare gli appellati Controparte_1
e al pagamento delle spese e dei compensi legali del giudizio di secondo Controparte_2 grado, con attribuzione ai procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 15 aprile 2021, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
4 seguenti testuali conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello così come proposto;
b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare comunque l'atto di appello;
c) Confermare la sentenza di primo grado tranne che per la regimentazione delle spese di giudizio;
d) condannare la parte appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle di primo grado e della CTU, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.3. -Con la comparsa di risposta depositata il 4 maggio 2021, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348-bis c.p.c., e la sua infondatezza, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “AA - dichiarare inammissibile, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ove ricorrenti le condizioni di rito ovvero con sentenza l'appello Co interposto da per le causali di cui al presente atto. - rigettare nel merito, in Parte_1 via subordinata, l'appello ex adverso proposto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato, in conformità dei profili svolti, mandando esente da censure l'impugnata sentenza. CC - condannare, in ogni caso, l'appellante alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
2.4. - Con l'ordinanza resa il 23 novembre 2021 e pubblicata il 25 novembre 2021 la Corte così testualmente stabiliva: “a) dichiara inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva
e/o della esecuzione della sentenza impugnata in ordine all'importo da corrispondere a titolo di conguaglio;
b) rigetta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione di condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo a titolo di spese processuali;
c) visto l'art. 283 co. 2 c.p.c. condanna l'appellante alla pena pecuniaria di E.800,00.”
2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., Controparte_2 vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
5 modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
6 conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione censurava la sentenza gravata Parte_1
sotto il profilo della pretesa violazione da parte del primo giudice degli art. 115 e 116 c.p.c. in materia di disponibilità e di valutazione delle prove, per avere, a suo dire, il Tribunale: a) erroneamente disatteso la richiesta d'ammissione della prova testimoniale ritualmente formulata dal convenuto- attore in riconvenzionale, doglianza reiterata nel terzo motivo, per cui la Corte si riserva di esaminarlo in fase di delibazione in ordine alla fondatezza o meno del medesimo;
b) erroneamente valutato gli esiti istruttori-documentali acquisiti al processo;
c) erroneamente interpretato ed applicato le norme di diritto regolatrici della fattispecie in esame.
Più precisamente, l'appellante allegava che se il giudice di primo grado avesse fatto buon governo di tutta la documentazione prodotta in giudizio dal convenuto-attore in riconvenzionale, di cui ai numeri dal 19) al 50) dell'indice del suo fascicolo di parte di primo grado, avrebbe dovuto:
1) ritenere provato, nonostante la rilevata mancata produzione delle sentenze n. 350/1998 e n.
187/2008 del Tribunale di Nola, l'assunto, secondo il quale i confinanti, ed Controparte_3
, che avevano citato in giudizio i germani , CP_4 Controparte_1 Controparte_2
e in conseguenza degli abusi edilizi perpetrati soltanto dal primo nel cortiletto di Parte_1
proprietà comune ai tre germani medesimi, ubicato a OL (Na) in Via A. De Gasperi n. 11, avevano, poi, agito in executivis solamente contro in forza delle sopra citate sentenze;
Parte_1
2) accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da quest'ultimo contro l'attore per i danni non patrimoniali (morali) subiti, che gli sarebbero stati provocati dalle azioni giudiziarie promosse in suo danno in conseguenza della colpevole condotta del germano CP_1 quantificati in ragione di € 30.000,00, avendo realizzato gli abusi edilizi de quibus, e per la
7 restituzione da parte di questi, da conferire alla massa ereditaria, della somma di € 26.757,28, pagata dalla defunta madre, alle controparti per transigere i giudizi incardinati per colpa Persona_2
esclusiva del medesimo.
5.2. - Il motivo è destituito di fondamento e non può essere accolto, in parte, per il difetto di prova sulla pretesa risarcitoria, in parte, per l'infondatezza della domanda restitutoria.
Infatti, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve ritenersi del tutto sfornita di prova, essendosi l'appellante limitato ad invocare, in difetto di più specifiche allegazioni, che sarebbero dovute essere formalizzate entro il termine di deposito della memoria di cui al numero 1) del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, il preteso danno morale, per essere stato convenuto in giudizio anche in executivis, in conseguenza degli abusi edilizi perpetrati dal germano nel cortiletto di cui è comproprietario con quest'ultimo e con l'altro AT , CP_1 CP_2 coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Inoltre, l'ulteriore pretesa restitutoria nei riguardi dell'appellato , della Controparte_1
somma di € 26.757,28, da conferire alla massa ereditaria, che sarebbe stata pagata dalla defunta madre, alle controparti, al fine di transigere i giudizi, che sarebbero stati Persona_2
incardinati per colpa esclusiva del medesimo attore-appellato, risulta essere priva di qualsivoglia fondamento, in considerazione della circostanza, per cui, a seguito della prima pronuncia del
Tribunale di Nola, l'appellante avrebbe potuto adoperarsi, nella sua qualità di comproprietario, per rimuovere gli abusi, senza esporsi ad ulteriori giudizi d'impugnazione, d'esecuzione e d'opposizione all'esecuzione, senz'altro forieri di ulteriori spese di lite, di cui non può essere ritenuto responsabile e tenuto al pagamento . Controparte_1
8 Invero, quanto appena rilevato risulta proprio dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale - che rende superflua la produzione soltanto in questa fase delle sentenze n. 350/1998 e n. 187/2008 del Tribunale di Nola - documentazione che sarebbe stata sottovalutata dal giudice di prime cure, dalla quale il Collegio ricava che:
a) le parti soccombenti del procedimento definito mediante la sentenza n. 350/1998 del
Tribunale di Nola fossero i soggetti ivi convenuti, ovvero i germani, , Controparte_1 [...]
e , condannati in solido, per le parti comuni e ciascuno per la parte CP_2 Parte_1
di sua esclusiva proprietà, ad arretrare il corpo di fabbrica sito a OL in Via De Gasperi n. 11, nel lato prospiciente al confine con l'immobile di proprietà degli attori, ed Controparte_3 [...]
, alla distanza di metri 7,50 dal confine, come si evince dagli atti dell'esecuzione forzata degli CP_4 obblighi di fare, a firma dell'Ufficiale giudiziario procedente (doc. n. 19 e n. 21);
b) le parti soccombenti del procedimento definito mediante la sentenza n. 187/2008 del
Tribunale di Nola fossero gli attori di quel giudizio, e danti Persona_1 Persona_2
causa dei tre germani , e , essendo con Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
tale provvedimento stata respinta la loro domanda, promossa contro i convenuti,
[...]
ed , oltre che revocata “l'ordinanza sospensiva dell'efficacia esecutiva CP_3 CP_4 della sentenza oggetto di opposizione adottata ex art. 407 c.p.c.”, pronunciata nel procedimento d'opposizione di terzo, di cui all'art. 404 c.p.c. e seguenti, avverso la sopra richiamata sentenza n.
350/1998 del Tribunale di Nola, come si evince dai già richiamati atti dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, a firma dell'Ufficiale giudiziario procedente (doc. n. 19 e n. 21);
c) gli otto assegni circolari emessi dalla UniCredit Banca di Roma il giorno 1° ottobre 2008
(doc. n. 42) dell'importo complessivo di € 23.417,28, rispettivamente all'ordine di
[...]
(per l'importo di € 3.250,00), dell'avv. Augusto Cigliano (per l'importo di € 18.485,20) CP_3
e del custode giudiziario (per l'importo di € 1.673,16), tutti addebitati sul c/c Controparte_6
bancario intestato a provano solo ed esclusivamente che con gli stessi venivano Persona_2
tacitate le pretese dei creditori pignoranti, ed , oltre che di Controparte_3 CP_4
quello intervenuto, avv. Augusto Cigliano, che in forza dei distinti titoli esecutivi incorporati nelle decisioni innanzi richiamate avevano proceduto ad aggredire esecutivamente sia il cespite immobiliare di , da una parte, sia quello dei coniugi e Parte_1 Persona_1
dall'altra, avendo, poi, creditori pignoranti e terzo intervenuto attestato con le Persona_2
rispettive dichiarazioni del 2 ottobre 2008 (doc. n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39) di rinunciare al pignoramento e di formalizzarne, innanzi al giudice dell'esecuzione competente, la rituale richiesta di estinzione della procedura esecutiva;
9 d) l'atto di transazione sottoscritto il 4 marzo 2009 (doc. n. 23) avesse ad oggetto: I) la rinuncia da parte di , accettata dalla controparte, al giudizio d'appello avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione di altra sentenza e precisamente di quella recante il n. 691/2005 del Tribunale di
Nola, resa nel giudizio d'opposizione proposta dal primo avverso l'esecuzione immobiliare promossa in suo danno da ed;
II) la rinuncia da parte di Controparte_3 CP_4 [...]
ed accettata dalla controparte, al giudizio d'appello avente ad oggetto Persona_1 CP_7
l'impugnazione della richiamata sentenza n. 187/2008 del Tribunale di Nola.
5.3. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante lamentava nuovamente l'errata e/o omessa interpretazione dei fatti di causa, oltre che l'errata e/o omessa valutazione degli esiti istruttori, che, se correttamente interpretati e valutati, avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da , come si Parte_1
ricaverebbe, a suo dire dalla interpretazione letterale: a) del documento sub 8), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte attrice, oltre che dai documenti sub 13), 14) e 15), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale;
b) dall'ulteriore documentazione inerente alle esecuzioni mobiliari, anche in forma specifica dell'obbligo di fare, ed immobiliari, di cui ai numeri dal 31) al 47) dell'indice del suo fascicolo di parte di primo grado, cui era stato sottoposto per effetto delle due richiamate sentenze, causative di gravi danni a suo carico sotto il profilo psicologico, oltre che pregiudizievoli economicamente, tutte definite con la transazione tombale del 4 marzo 2009, a seguito della quale la madre gli avrebbe Persona_2
dato la contestata somma di € 48.000,00, al solo fine di tacitare definitivamente i creditori pignoranti.
5.4. - Anche tale motivo è privo di pregio, per cui deve essere disatteso.
Invero, alcuna valenza probatoria possono assumere i richiamati documenti sub 8), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte attrice, oltre che quelli sub 13), 14) e 15), di cui all'indice della produzione di primo grado di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, trattandosi di mere minute di un atto di divisione e di transazione con la relativa lettera accompagnatoria, non sottoscritte dalle parti in causa, valendo anche per gli ulteriori, richiamati documenti, di cui ai numeri dal 31) al 47), quanto già evidenziato al precedente paragrafo sub 5.2.), a proposito delle spese di giudizio, di cui non può essere ritenuto responsabile e tenuto al pagamento . Controparte_1
Quanto al preteso danno psicologico va rimarcata qualsivoglia difetto di specifica allegazione e di prova sul punto, che determina il rigetto della relativa pretesa risarcitoria.
5.5. - Dopo avere dato atto di avere prodotto in questa fase le sentenze n. 350/1998 e n.
187/2008 del Tribunale di Nola, nonché quella n. 1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli, ritenute dall'impugnante indispensabili ai fini della decisione, con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva, in via subordinata e condizionatamente all'eventuale rigetto dei primi due motivi di gravame,
10 oltre che all'eventuale declaratoria d'inammissibilità dell'acquisizione delle sentenze prodotte in questa fase del giudizio, della mancata ammissione da parte del primo giudice di tutti i mezzi di prova orali già richiesti ed articolati nella seconda memoria istruttoria, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, depositata il 31 maggio 2016, reiterando in questa sede l'istanza d'ammissione dell'interrogatorio formale di e di , oltre Controparte_1 Controparte_2
che della prova testimoniale diretta sui capitoli dal n. 1 al n. 14, ivi indicati, nonché di quella contraria, mediante l'addotto testimone . Testimone_1
5.6. - Sempre in via istruttoria, subordinatamente all'eventuale declaratoria d'inammissibilità dell'acquisizione delle sentenze prodotte in questa fase del giudizio e della prova testimoniale, così come richiesta ed articolata, chiedeva di essere ammesso a deferire il giuramento Parte_1
decisorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 345 c.p.c., all'appellato sulle circostanze Controparte_1 di cui ai capitoli dal numero 15) al numero 24) dell'atto di citazione d'appello, ovvero, in subordine, ed in caso di reiezione di tale ulteriore richiesta istruttoria, chiedeva che la Corte deferisse il giuramento suppletorio, ex art. 240 c.p.c., sugli stessi menzionati capitoli dal numero 15) a numero
24) oppure su eventuali capitoli da articolare a cura del Collegio.
5.7. - In via istruttoria: rilevata e dichiarata l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della produzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 345 c.p.c., delle sentenze n. 350/1998 e n. 187/2008 del
Tribunale di Nola, nonché di quella n. 1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli, per non avere la parte appellante dimostrato di non averle potute produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, la Corte:
a) respinge l'istanza d'ammissione dell'interrogatorio formale, così come deferito all'attore- appellato, , nonché della prova testimoniale, il tutto così come articolato nella Controparte_1
memoria di cui al n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, la cui richiesta d'ammissione era stata ritualmente reiterata nelle varie fasi del processo di primo e secondo grado, ritenutane l'irrilevanza, essendo tali mezzi istruttori stati dedotti ed articolati con riferimento a fatti non determinanti né risolutivi del giudizio e su circostanze che, anche se venissero dimostrate, risulterebbero ininfluenti o superflue ai fini del presente thema decidendum;
b) dichiara l'inammissibilità dell'istanza, proposta in questa fase del giudizio, d'ammissione a deferire il giuramento decisorio nei confronti dell'appellato , atteso che: Controparte_1
I) la formulazione delle relative circostanze, di cui ai capitoli dal n. 15) al n. 23), si riferiscono a fatti non determinanti né risolutivi del giudizio, per cui in caso d'ammissione degli stessi ivi rappresentati, non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda dell'appellante, richiedendo, comunque, una valutazione di tali fatti da parte del Collegio;
11 II) la circostanza di cui al capitolo n. 24), che è del seguente tenore letterale: “… mia madre
ha donato nel tempo a mio AT , con tre bonifici bancari, la complessiva Persona_2 Pt_1 somma di € 48.000,00 per consentirgli di transigere e definire con i coniugi Persona_4 tutto il contenzioso, comprese le spese per l'abbattimento dei manufatti abusivi, per il risarcimento dei danni e per i compensi degli avvocati. Cosa che fu fatta con scrittura del 4.3.2009 richiamata nella sentenza n.1952/2015 della Corte d'Appello di Napoli del 27-30.4.2015 emessa nel giudizio pendente tra tutte le stesse parti e dove io ero appellante-appellato …”, non è mai stata dedotta in primo grado, entro il termine di cristallizzazione del thema decidendum, coincidente col deposito della memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, avendo sul punto il convenuto-attore in riconvenzionale testualmente sia allegato che richiesto di provare mediante la circostanza n. 12) dell'articolata prova testimoniale, che: “Le movimentazioni bancarie operate dalla de cuius a favore del figlio nel corso degli anni 2009 e 2010 Persona_2 Pt_1
erano, come il AT ben sa, degli aiuti economici che la madre forniva al proprio figlio , CP_1 Pt_1
il quale aveva e ha moglie e figli che mantiene con estrema difficoltà essendo un venditore ambulante.
Ogni commento su “l'indagine” effettuata dall'attore è superflua.”, incorrendo pertanto nella qui rilevata inammissibilità, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2015, n. 21073).
Ritenuto che le acquisite risultanze istruttorie già costituiscano piena prova, anche in considerazione della circostanza per cui l'appellante non ha neppure contestato di avere ricevuto dalla madre la somma di € 48.00,00, sebbene l'abbia diversamente imputata agli aiuti economici di cui aveva necessità, come allegato nel corso del primo grado, ovvero al pagamento delle spese processuali e di quant'altro, come tardivamente ed inammissibilmente allegato in questa fase del giudizio, la Corte è dell'avviso che non sussistano i presupposti per disporre il giuramento suppletorio e/o estimatorio, ai sensi del disposto normativo di cui al n. 2) dell'art. 2736 c.c., che è mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed è ammissibile d'ufficio.
5.8. - Con il quarto motivo d'impugnazione criticava la decisione gravata Parte_1
sotto il profilo del conguaglio in danaro disposto dal Tribunale, ritenendo incongruo per eccesso il valore attribuito dal giudice di prime cure all'intera massa ereditaria, erroneamente quantificata, a suo dire, in ragione di € 163.600,00, da cui andrebbe espunta la somma di € 48.000,00, che non sarebbe soggetta a collazione, pere essere stata messa a disposizione dell'appellante a cura della de cuius,
12 al solo fine di riparare a tutti i pregiudizi derivanti dalle azioni esecutive Persona_2
promosse per responsabilità esclusiva di nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Pertanto, ad avviso dell'appellante, fermo restando le attribuzioni immobiliari e mobiliari, così come disposte in favore dei coeredi dal primo giudice, detratta la suddetta somma di € 48.000,00, riducendosi il valore dell'intero asse ereditario ad € 115.600,00, il valore della quota spettante a ciascuno dei coeredi sarebbe pari ad € 115.600,00 : 3 = € 38.533,33, per cui, essendo state le parti concordi sull'attribuzione a ciascuno di essi di uno dei tre immobili, il cui valore veniva correttamente attribuito dal c.t.u. rispettivamente nella misura di € 55.300,00, a proposito dell'appartamento attribuito a;
di € 25.700,00, in riferimento all'unità immobiliare attribuita a Controparte_1
; e di € 24.600,00, in ordine al terreno attribuito a;
oltre Controparte_2 Parte_1
che dei beni mobili attribuiti a quest'ultimo, sul cui valore di € 10.000,00 non c'è contestazione, il tutto costituente il c.d. relictum, i conguagli andrebbero quantificati nel seguente modo:
1) sarebbe tenuto a versare un conguaglio di € 16.766,67 (€ 55.300,00 - € Controparte_1
38.533,33), oltre interessi legali, di cui € 12.833,33 a ed € 3.933,33 a Controparte_2 [...]
; Parte_1
2) sarebbe tenuto a dover ricevere da un Controparte_2 Controparte_1 conguaglio di € 12.833,33, pari a (€ 38.533,33 - € 25.700,00), oltre interessi;
3) sarebbe tenuto a dover ricevere da un conguaglio Parte_1 Controparte_1 di € 3.933,33, pari a (€ 38.533,33 - 24.600,00 - 10.000,00), oltre interessi.
5.9. - Tale motivo è assorbito, in considerazione della superiore assunta decisione, avendo il primo giudice correttamente ritenuto di dovere conferire ai coeredi mediante collazione la somma di
€ 48.000,00, di cui innanzi, e proceduto a ricostruire l'asse ereditario sulla base del valore del relictum
e del donatum, per poi, attribuire a tali coeredi i beni immobili e mobili caduti in successione, così come dai medesimi individuati, tant'è che sul punto si è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione, compensando l'ineguaglianza del valore degli stessi con l'equivalente in danaro a seguito dei disposti conguagli, contabilmente esatti.
5.10. - Con il quinto motivo d'appello l'impugnante contestava la pretesa incongruità per eccesso delle spese di lite poste a suo carico dal primo giudice, in favore del germano
[...]
, che sarebbero state liquidate: “senza alcun criterio normativo e comunque in spregio CP_2
delle tariffe professionali applicabili alla fattispecie in relazione al valore della causa. In ogni caso, stante il rapporto tra le parti, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto stimare equo, quantomeno, una integrale compensazione delle spese legali.”
5.11. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, in considerazione dell'applicato principio della soccombenza e della causalità della lite, anche alla luce del valore della domanda
13 riconvenzionale, così testualmente formulata: “Accogliere la domanda di regresso e rivalsa nei confronti dell'altro convenuto, Sig. , in misura della rispettiva quota del Controparte_2
33,33%.”, pari agli accertati € 54.533,33, come avanzata da nel corso del primo Parte_1
grado del giudizio, che sarebbe dovuta rientrare nello scaglione il cui valore è compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, e non in quello effettivamente applicato dal Tribunale compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, in riferimento al quale, però, s'è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione sul punto a cura della parte vincitrice, che se ne sarebbe potuta dolere, risultando congrui i compensi di lite liquidati nella decisione appellata sulla base di tale ultimo, indicato scaglione, dei valori medi, di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, che prevedono - per la domanda rientrante in tale valore - i compensi nella misura complessiva di €
7.254,00, così come correttamente quantificati dal giudice di prime cure, di cui: € 1.620,00 per la fase dello studio della controversia;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.767,00 per la fase decisionale.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in Parte_1
favore di e di , in applicazione del principio della Controparte_1 Controparte_2 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad €
48.000,00 + € 26.757,28 = € 74.757,28, (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000.00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 9 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori costituiti delle parti, avv. Antonio Iuliucci ed avv. Sergio Caiazzo, dichiaratisi antistatari.
7.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 8197/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 1° dicembre 2020, notificata il giorno 11 gennaio 2021, così provvede:
14 1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Iuliucci, dichiaratosi antistatario;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Caiazzo, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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