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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 523/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Daniele Cinti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Jesi, Corso G.
Matteotti n.31
APPELLANTI
CONTRO
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Controparte_1
Milano, codice fiscale e partita IVA n. e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al CP_2
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio ad Ancona, P.zza Kennedy n. 13
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1521/2022 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 29/12/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(fideiussori della snc Coper di AC AB e C.) avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 11/2019 concesso a e per essa alla mandataria Controparte_1
per la somma di € 393.517,96 - di cui € 11.802,51 quale saldo negativo CP_3 del rapporto di conto corrente n.40839056, € 284.247,15 quale capitale residuo del mutuo ipotecario n.3448088 ed € 97.468,30 quale capitale residuo del mutuo ipotecario n.6439901 - oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 1.8.2017 e spese della procedura monitoria, rapporti garantiti da fideiussione omnibus e fideiussioni specifiche limitate.
Il Tribunale adito, in particolare:
- assumeva che vi fossero plurimi elementi dai quali ritenere che titolare del credito fosse l'ingiungente ; CP_1
- riteneva infondata l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 TUB;
riteneva infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori;
- riteneva la nullità parziale della sola fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90 limitatamente alle tre clausole oggetto del provvedimento n, 55/2005 Banca d'Italia;
- rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.;
- riteneva provato il credito sulla base della documentazione contrattuale e della documentazione rappresentativa dell'andamento del conto corrente (estratti conto ordinari e scalari).
pag. 2/8 , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
impugnavano la predetta sentenza, prospettando le doglianze sotto Parte_4
enunciate.
Fino 1 e per essa la mandataria resisteva al gravame. Controparte_1 CP_2
A seguito del deposito degli scritti difensivi, in data 4.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria con Controparte_4
tre motivi di gravame contestano l'erroneità dell'assunto del giudice di prime cure sulla sufficienza della produzione dell'avviso in G.U., recante il link in cui reperire sul sito internet di Unicredit l'elenco dei debitori ceduti con relativo codice sofferenza delle singole posizioni cedute, e della successiva produzione documentale dell'avviso di rettifica contenuto nella G.U.R.I. parte seconda n. 126 del 26.10.2019 con il quale si è provveduto ad indicare il corretto indirizzo del sito internet sul quale sono pubblicati i dati relativi ai crediti ceduti con l'avviso di cessione di crediti pro soluto di cui alla
G.U.R.I. parte seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 1 parte opposta allegato alla conclusionale); in particolare, gli appellanti contestano la tardività e quindi la inutilizzabilità della produzione documentale effettuata con la comparsa conclusionale perché irrituale ed effettuata dopo il maturarsi delle preclusioni;
aggiungono che l'appellata non ha dato prova delle fusioni bancarie con conseguente violazione dell'art. 2504 c.c..
Il motivo relativo alla prova della cessione in blocco del credito è carente di specificità in quanto non aggredisce l'argomentazione del giudice di prime cure che valorizza il possesso ed il deposito, da parte della società affermatasi titolare del credito in virtù di cessione in blocco, dei documenti contrattuali originali relativi ai rapporti bancari azionati (v. pg 9 sentenza gravata, ove si legge Comprovano la legittimazione attiva e la titolarità del credito anche il possesso dei contratti in capo a parte convenuta).
pag. 3/8 Osserva infatti il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
La recente giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione
pag. 4/8 di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
pag. 5/8 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del 26/04/2004,
Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di Cassazione sentenza n.
18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha partecipato al CP_1 giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso soggetto CP_1
(ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di pag. 6/8 eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c..
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Infondato il rilievo relativo al contestato transito dei crediti da RO
(codice fiscale;
v. docc. 7 e 8 allegati all'opposto ricorso per
[...] P.IVA_4
decreto ingiuntivo) a per il quale gli appellanti denunciano l'omessa RO produzione di quanto prescritto dall'art. 2504 c.c. e 2504 bis c.c.; va infatti osservato che in occasione delle fusioni sono transitati non i crediti ma i contratti/rapporti bancari
– il conto corrente n. 40839056 stipulato con Unicredit in data 23.02.2007, CP_5
il contratto di mutuo stipulato in data 05.08.2009 con il RO
contratto di mutuo stipulato in data 16.11.2009 con;
la RO
fusione tra , società sotto la quale è stato aperto il c/c n. RO
40839056 in data 23.02.2007, e risulta provata dall'atto a rogito notaio CP_5
registrato a I il 20 ottobre 2008, n. 39512 serie 1T (doc. 2 fascicolo I Per_1 CP_5
grado parte opposta) e dal successivo atto a rogito del Notaio di Torino Persona_2
in data 19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie
1T, con il quale, per quanto ivi di interesse, e RO RO
sono state incorporate in , atti entrambi depositati a corredo
[...] CP_5
della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Va quindi ricordato che a mente dell'art. 2054 c.c. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; sicchè la prova della fusione, e della titolarità del rapporto in capo ad , si CP_5
rinviene, oltre che negli atti notarili indicati, nella documentazione bancaria depositata in atti, che prova che i rapporti garantiti dagli odierni appellanti sono proseguiti con la banca incorporante.
pag. 7/8 In conclusione, l'appello va rigettato.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe, Parte_4 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
ed al pagamento in favore di Parte_4 Controparte_1
delle spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.389,00+
2.552,00+ 7.298,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 523/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Daniele Cinti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Jesi, Corso G.
Matteotti n.31
APPELLANTI
CONTRO
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Controparte_1
Milano, codice fiscale e partita IVA n. e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al CP_2
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio ad Ancona, P.zza Kennedy n. 13
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1521/2022 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 29/12/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(fideiussori della snc Coper di AC AB e C.) avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 11/2019 concesso a e per essa alla mandataria Controparte_1
per la somma di € 393.517,96 - di cui € 11.802,51 quale saldo negativo CP_3 del rapporto di conto corrente n.40839056, € 284.247,15 quale capitale residuo del mutuo ipotecario n.3448088 ed € 97.468,30 quale capitale residuo del mutuo ipotecario n.6439901 - oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 1.8.2017 e spese della procedura monitoria, rapporti garantiti da fideiussione omnibus e fideiussioni specifiche limitate.
Il Tribunale adito, in particolare:
- assumeva che vi fossero plurimi elementi dai quali ritenere che titolare del credito fosse l'ingiungente ; CP_1
- riteneva infondata l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 TUB;
riteneva infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori;
- riteneva la nullità parziale della sola fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90 limitatamente alle tre clausole oggetto del provvedimento n, 55/2005 Banca d'Italia;
- rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.;
- riteneva provato il credito sulla base della documentazione contrattuale e della documentazione rappresentativa dell'andamento del conto corrente (estratti conto ordinari e scalari).
pag. 2/8 , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
impugnavano la predetta sentenza, prospettando le doglianze sotto Parte_4
enunciate.
Fino 1 e per essa la mandataria resisteva al gravame. Controparte_1 CP_2
A seguito del deposito degli scritti difensivi, in data 4.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria con Controparte_4
tre motivi di gravame contestano l'erroneità dell'assunto del giudice di prime cure sulla sufficienza della produzione dell'avviso in G.U., recante il link in cui reperire sul sito internet di Unicredit l'elenco dei debitori ceduti con relativo codice sofferenza delle singole posizioni cedute, e della successiva produzione documentale dell'avviso di rettifica contenuto nella G.U.R.I. parte seconda n. 126 del 26.10.2019 con il quale si è provveduto ad indicare il corretto indirizzo del sito internet sul quale sono pubblicati i dati relativi ai crediti ceduti con l'avviso di cessione di crediti pro soluto di cui alla
G.U.R.I. parte seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 1 parte opposta allegato alla conclusionale); in particolare, gli appellanti contestano la tardività e quindi la inutilizzabilità della produzione documentale effettuata con la comparsa conclusionale perché irrituale ed effettuata dopo il maturarsi delle preclusioni;
aggiungono che l'appellata non ha dato prova delle fusioni bancarie con conseguente violazione dell'art. 2504 c.c..
Il motivo relativo alla prova della cessione in blocco del credito è carente di specificità in quanto non aggredisce l'argomentazione del giudice di prime cure che valorizza il possesso ed il deposito, da parte della società affermatasi titolare del credito in virtù di cessione in blocco, dei documenti contrattuali originali relativi ai rapporti bancari azionati (v. pg 9 sentenza gravata, ove si legge Comprovano la legittimazione attiva e la titolarità del credito anche il possesso dei contratti in capo a parte convenuta).
pag. 3/8 Osserva infatti il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
La recente giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione
pag. 4/8 di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
pag. 5/8 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del 26/04/2004,
Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di Cassazione sentenza n.
18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha partecipato al CP_1 giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso soggetto CP_1
(ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di pag. 6/8 eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c..
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Infondato il rilievo relativo al contestato transito dei crediti da RO
(codice fiscale;
v. docc. 7 e 8 allegati all'opposto ricorso per
[...] P.IVA_4
decreto ingiuntivo) a per il quale gli appellanti denunciano l'omessa RO produzione di quanto prescritto dall'art. 2504 c.c. e 2504 bis c.c.; va infatti osservato che in occasione delle fusioni sono transitati non i crediti ma i contratti/rapporti bancari
– il conto corrente n. 40839056 stipulato con Unicredit in data 23.02.2007, CP_5
il contratto di mutuo stipulato in data 05.08.2009 con il RO
contratto di mutuo stipulato in data 16.11.2009 con;
la RO
fusione tra , società sotto la quale è stato aperto il c/c n. RO
40839056 in data 23.02.2007, e risulta provata dall'atto a rogito notaio CP_5
registrato a I il 20 ottobre 2008, n. 39512 serie 1T (doc. 2 fascicolo I Per_1 CP_5
grado parte opposta) e dal successivo atto a rogito del Notaio di Torino Persona_2
in data 19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie
1T, con il quale, per quanto ivi di interesse, e RO RO
sono state incorporate in , atti entrambi depositati a corredo
[...] CP_5
della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Va quindi ricordato che a mente dell'art. 2054 c.c. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; sicchè la prova della fusione, e della titolarità del rapporto in capo ad , si CP_5
rinviene, oltre che negli atti notarili indicati, nella documentazione bancaria depositata in atti, che prova che i rapporti garantiti dagli odierni appellanti sono proseguiti con la banca incorporante.
pag. 7/8 In conclusione, l'appello va rigettato.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe, Parte_4 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
ed al pagamento in favore di Parte_4 Controparte_1
delle spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.389,00+
2.552,00+ 7.298,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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