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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1662/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LD TOMMASO oggi sostituito dall'avv. Tommaso Ceciarini Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2019 promossa da:
(C.F. , con l'avv. LD TOMMASO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso la sig.ra in qualità di Amministratore Unico all'epoca dei fatti della Parte_1
G.I.T.M. (Gestione Integrata Trasporti Magazzini) soc. coop., adiva l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 87/2019 emessa dall'
[...]
in data 24.05.2019 con la quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 61.148,10 in relazione: a) all'interposizione illecita di manodopera realizzatasi tra la cooperativa GI e la in virtù di un contratto di appalto per il servizio di trasporto CP_2 merci relativamente a n.51 lavoratori nel periodo dall'1/1/2013 al 16/3/2015; b) alla registrazione sul libro unico di somme sotto le voci trasferta e indennità chilometrica erogate in ipotesi non previste per legge o c.c.n.l. per alcuni lavoratori, sottraendo i relativi importi agli oneri previdenziali;
c) all'omessa concessione del prescritto riposo settimanale;
c)all'omessa concessione delle ferie ai lavoratori indicati in ordinanza., ed in subordine ridurre al minimo la sanzione.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità dell'”avviso di addebito”, l'invalidità del verbale pagina 2 di 17 unico di accertamento, l'illegittimità delle conclusioni degli Ispettori, contestava l'attività ispettiva per manifesta parzialità e carenza istruttoria, l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa, l'omessa consegna del verbale di primo accesso nonché la violazione degli artt. 14 e 18 L. 689/1981. Nel merito contestava il provvedimento ingiuntivo ritenendo l'appalto tra GI e e conforme Parte_2 alla normativa vigente, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in merito alle Controparte_1 eccezioni preliminari ribadiva la correttezza e la legittimità anche formale del verbale di illecito e dell'ordinanza ingiunzione oltre che del verbale di primo accesso;
precisava che alcuna decadenza ex art. 14 L. 689/1981 risultava maturata al momento della notifica del verbale, effettuata in data
14/10/2016 e dunque nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti in data 3/08/2016, né il diritto a riscuotere risultava prescritto a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo intervenuta in data 14/10/2016 che aveva interrotto i termini.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Si deve dar atto che avanti a questo giudice è pendente altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate poi rinviata al 16.12.2025.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Vanno brevemente analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente. Contestava la sig.ra la nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 13 comma 4 del d. Lgs. 23 aprile Pt_1
2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che “(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”. In primis occorre rilevare che alcun avviso di addebito è stato emesso nei confronti della non prevedendo la procedura l'emissione di detto documento, bensì all'esito Pt_1 della verifica la ITL emette un verbale unico di accertamento di violazione.
Vi è da dire che il "verbale unico di accertamento di violazione" dell'Ispettorato del Lavoro è un atto pubblico che documenta le infrazioni rilevate durante un'ispezione, specificando le violazioni, le sanzioni applicate e gli eventuali recuperi contributivi. Questo documento deve contenere tutte le pagina 3 di 17 informazioni necessarie per la difesa del trasgressore, come la descrizione dei fatti contestati, le norme violate, le somme oggetto di sanzione, i termini per il pagamento in misura ridotta e deve indicare espressamente gli strumenti di difesa e gli organi a cui proporre ricorso, specificando i termini per l'impugnazione.
Nel caso di specie, nel verbale unico di accertamento, che consta di n. 20 pagine, sono specificati in modo puntuale e dettagliato, i documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti, ovvero quelli acquisiti dalle società, nonché quelli acquisiti dal consulente del lavoro dottor e Persona_1 quelli relativi alla contrattazione collettiva nazionale che era stata applicata;
sono illustrate le modalità con cui è stato effettuato l'accertamento, sono indicati gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova, nonché le conclusioni a cui sono giunti gli Ispettori anche a seguito delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori nel corso dell'accertamento che hanno portato alla contestazione degli illeciti sanzionati.
Non va dimenticato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014).
L'eccezione è dunque infondata e per i medesimi motivi parimenti infondate appaiono altresì le contestazioni in merito alla illegittimità delle conclusioni degli ispettori, nonché le contestazioni dell'attività ispettiva per manifesta imparzialità e carenza istruttoria considerate generiche, irrilevanti e confuse.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
pagina 4 di 17 Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Nel casi di specie è irrilevante l'impugnazione del vizio formale in quanto non è stato allegato che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento (così testualmente la decisione impugnata); al contrario la ricorrente ha svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato. È infatti ammissibile per giurisprudenza costante, la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione
(cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Va infine rilevato che l'art. 18 della L. 689/1981 al secondo comma, garantisce il diritto di difesa del trasgressore prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, la ricorrente avrebbe potuto presentare all'Amministrazione scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale, attività tuttavia che non è stata posta in essere dalla ricorrente.
Infondata è pertanto anche questa eccezione.
Quanto alla contestazione relativa all'art. 14 L. 689/1981, è pacifico in giurisprudenza che 'l'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento, e non alla data di commissione della violazione, va(da) intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento, in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei pagina 5 di 17 dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione>> (cass.civ.sez.VI, ord
6.2.2019 n. 3524).
Va detto inoltre che per giurisprudenza costante (da ultimo Cass. civ. n. 20977 del 26 luglio 2024), il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico, connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso de quo, l'attività ispettiva, iniziata con l'accesso alla società 23.01.2015, è risultata particolarmente complessa, non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il 23.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 3.08.2018, sia stato scandito da un'intensa attività istruttoria si è svolta secondo le modalità e tempi descritti nel verbale unico di accertamento;
sono state infatti analizzate le posizioni di ben 51 lavoratori, redatti verbali interlocutori, analizzata la documentazione di n. 2 società, la G.I.T.M. e la Controparte_2
È dalla data di conclusione delle attività ispettive del 3.08.2016 che devono decorrere i 90 giorni per la notifica del verbale;
essendo avvenuta in data 14.10.2016, il verbale è stato notificato dunque nel rispetto del termine di legge previsto. Si aggiunga inoltre l'inammissibilità delle censure sollevate, ribadendo che non spetta al giudice sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori correlati.
Parimenti infondata è altresì l'eccezione di prescrizione;
la Cassazione ha più volte ribadito che la notifica del verbale di accertamento interrompe la prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. II, n. pagina 6 di 17 29595/2008; Cass. civ., sez. II, n. 14591/2009) “Il verbale di contestazione costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/1981.” Secondo la Cassazione,
l'ordinanza-ingiunzione non è soggetta a un termine di decadenza, ma solo alla prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. II, n. 10906/2016; Cass. civ., sez. II, n. 7067/2010).
La Corte ha stabilito infatti che “La prescrizione decorre dall'ultimo atto interruttivo e si compie nel termine di cinque anni.” (Cass. civ., sez. II, n. 25366/2010). Nel caso concreto la notifica del verbale unico di accertamento deve ritenersi valida ed idonea a costituire valido atto interruttivo della prescrizione;
essendo il verbale stato notificato il 14/10/2016 e l'ordinanza notificata il 3/06/2019, quindi entro i 5 anni di cui all'art. 28 L. 689/1981, nessuna prescrizione risulta essere maturata, risultando l'ordinanza di ingiunzione valida ed efficace.
Infondata è inoltre l'eccezione relativa alla mancata notifica del verbale di primo accesso che invece è documentalmente provata da parte della ITL.
Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della ITL si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 23/01/2015 presso la sede legale ed operativa della ditta
, all'interno dei cui magazzini e depositi era stata riscontrata la presenza di personale CP_2 occupato alle dipendenze della cooperativa GI.
Dalla documentazione acquisita era emerso che la svolgeva attività di distribuzione, CP_2 commercializzazione, vendita, stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari e che aveva stipulato con la
GI soc. coop., azienda specializzata nelle prestazioni di servizi di trasporto, un contratto denominato “di trasporto” dal 1/01/2013, avente ad oggetto, come si legge testualmente, “il servizio continuativo di trasporto di parte dei suoi prodotti” e l'effettuazione di “tutte quelle prestazioni connesse ad accessorie al servizio continuativo di trasporto”, contratto riconducibile dunque alla figura dell'appalto di servizi. Nel contratto intercorso tra le due società emergeva nelle premesse che la GI dichiarava di possedere tutti i requisiti necessari per fornire servizi in questione, di possedere la competenza tecnica e l'organizzazione sia di mezzi che di personale per fornire tali servizi.
All'esito degli accertamenti secondo quanto verificato dall' era emersa invece la mancanza CP_1 dei requisiti contemplati dall'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/03 ai fini della legittimità dell'appalto, essendo la G.I.T.M. deficitaria di autonoma organizzazione aziendale e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività appaltata, per lo svolgimento della quale utilizzava i furgoni, i locali e la strumentazione di proprietà della ed essendo emerso che le prestazioni rese dai lavoratori, CP_2 formalmente alle dipendenze della cooperativa, si erano concretizzate nella sostanziale messa a disposizione della delle proprie energie lavorative, secondo le direttive dalla stessa CP_2 pagina 7 di 17 fornite e l'inserimento nell'organizzazione aziendale;
era stato riscontrato l'esercizio da parte del committente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in luogo del formale datore di lavoro, il quale peraltro non risultava neppure essersi assunto, se non formalmente, alcun rischio d'impresa, non avendo né mezzi né strumentazione per l'esecuzione dell'appalto. Il predetto contratto, a prescindere la definizione che veniva individuata dalle parti era riconducibile all'appalto di servizi.
Come noto, l'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte
(appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'art. 29 d.lgs. 276/2023, prevede: ≪Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.≫. La norma prevede quindi degli indici fattuali per verificare l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, contemplandoli quali elementi dai quali può risultare la predetta organizzazione, individuando i criteri distintivi tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera, ovvero:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. assunzione del rischio di impresa.
Secondo un indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, ed anche di recente confermato in termini generali, (così CASSAZIONE civ. Sentenza n. 8455 depositata il 28 giugno 2023) in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia pagina 8 di 17 interamente affidato al formale committente (v. anche Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id. sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore è uno degli indici più importanti e più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita. Anche l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore va valutato tenendo conto che l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione del committente non necessariamente è indice di non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte è costante (v. ad es. 27213/2018) nel ribadire che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, operi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648 del 2009; Cass. n.
18281 del 2007; Cass. n. 14302 del 2002). Precisando che occorre verificare gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze" (Cass., 18281 del 2007; Cass. n.
11957 del 2000). (Corte d'Appello di Roma sent. N. 3771/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie questo Giudice ritiene di dover analizzare le dichiarazioni rese agli agenti accertatori al momento della verifica e le testimonianze rese in corso di causa.
Va premesso che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari pagina 9 di 17 degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
I lavoratori della G.I.T.M. (alcuni già occupati con la e poi passati alla GI) hanno CP_3 confermato in udienza le inequivoche indicazioni già fornite in sede ispettiva con cui hanno individuato i sigg. , , , , nonchè Persona_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 [...]
e dell'ufficio amministrativo, tutti dipendenti della loro Tes_1 Testimone_2 Controparte_2 interlocutori e persone alle quali si riferivano per ogni necessità.
Per brevità si ritiene opportuno di evidenziare solo alcuni passaggi delle testimonianze rese in udienza
(a cui si rimanda), che, come detto, sono totalmente chiare, precise e concordanti.
Il teste , , , , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
escusso in causa hanno tutti confermato il contenuto e la Testimone_8 Testimone_9 sottoscrizione della dichiarazione resa agli ispettori.
Il teste ha precisato: “Dalla alla GI non è variato nulla a livello di mansioni, di Tes_3 CP_3 sede di lavoro e di referente che in ciascuno dei due casi è sempre stata la ditta , nelle CP_2 pagina 10 di 17 persone del sig. o e da ultimo (…) prendevo le Parte_3 Persona_2 Parte_4 direttive sul lavoro dal sig. e dal sig. . Per quanto riguarda Parte_4 Persona_3
l'organizzazione dei turni di lavoro, la richiesta ferie e permessi, tra noi colleghi riuscivamo a coordinarci e la n definitiva aveva l'ultima parola (nella persona del sig. . CP_2 Parte_4
L'invio dei certificati medici era trasmesso al sig. in caso di malattia di uno degli addetti Parte_4 al magazzino. Attualmente non presto attività dal giorno 11 gennaio 2016. (…) Il mio netto in busta ammontava a circa 1800 netti mensili. Questo importo ricorre tutti i mesi, in quanto è il risultato di un accordo verbale con i vertici della In questo importo sono tutte le ore di lavoro straordinarie CP_2 svolte nel corso dell'anno, in particolare nel periodo estivo e nel periodo natalizio per coprire il personale in ferie oppure i turni svolti di notte e nelle giornate festive. Svolgevo il turno di notte alternandomi con il collega e da quando il sig. ha lasciato il posto di Persona_4 Parte_4 lavoro come responsabile ho cambiato l'orario di lavoro e pertanto lavoravo dalle 8 del mattino mediamente fino alle 6 di sera. (…) il sig. quando era ancora in forza era spesso presente in Pt_4 magazzino per supervisionare il lavoro degli operai. Quando è andato via il sig. comunque i Pt_4 piani ferie e la gestione del personale erano comunque decisi dalla ditta nella persona del sig. CP_2
Sono stato sottoposto a visite mediche periodiche come lavoratore notturno;
delle Persona_2 stesse venivo avvisato da dipendente della ditta che metteva un avviso Persona_3 CP_2 sugli orari delle visite esposto il giorno precedente in bacheca. I DPI mi sono stati forniti dalla ditta
(…) Solo nell'ultimo mese ho notato che lo stipendio mi è stato accreditato da per CP_2 CP_2 conto di GI. Quando è stato fatto il passaggio da a GI il personale amministrativo CP_3 della prima è stato assunto dalla ditta (…) Ho fatto corsi di formazione sul lavoro sia CP_2 inerenti i mezzi utilizzati che per la merce trattata;
questi corsi sono stati effettuati dietro comunicazione del rappresentante della in locali adibiti dalla stessa in Gavorrano con la CP_2 presenza dello stesso sig. (…)”. Persona_3
Con riferimento alle ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario, il ha confermato che i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti e Tes_3 Parte_4
della oltre al precisando di non avere mai parlato con Persona_3 CP_2 Per_2
ha confermato che in caso di malattia inviava i certificati medici al sig. e che in ordine CP_2 Pt_4 all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi il personale della GI si “interfacciava sempre con il che decideva sulle nostre richieste”, precisando che “l'unica cosa sul quale non Pt_4 decideva il era le retribuzioni, in quanto se ne occupava il con cui mi interfacciavo Pt_4 Per_2 personalmente”. Il teste ha inoltre confermato che il sig. svolgeva di fatto le mansioni di Parte_4 capo del personale della GI, dichiarando in risposta al capitolo di prova “ad esempio se c'era da pagina 11 di 17 fare un'assunzione se ne occupava lui”. Quanto alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era il
, dipendente della , ad occuparsene. Ha riferito che le buste Persona_3 CP_2 paga venivano consegnate dalla sig.ra dipendente della e moglie del Testimone_1 CP_2
Per_3
Il teste ha poi confermato che il si occupava dello svolgimento e della gestione dell'attività del Pt_4 magazzino ove operava il personale assunto dalla GI, precisando “sì è vero, era lui che ci dava tutte le linee guida del lavoro”. Infine, ha negato di avere mai effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Ha precisato di ricordare che una volta gli venne fatto firmare un foglio in cui erano riportate delle trasferte in realtà mai effettuate e che nelle buste paga erano indicate trasferte mai svolte.
Anche nelle altre testimonianze, tutte nello stesso senso, viene individuato il come capo e Pt_4 responsabile del personale, che si occupava della gestione dei piani ferie, permessi, malattie, effettuava assunzioni, autorizzava straordinari, organizzazione dei turni di lavoro, e come colui che si occupava della gestione dell'attività di magazzino, in mancanza del veniva altresì individuato il sig. Pt_4
, il quale in più si occupava di organizzare corsi di formazione, si occupava della Persona_3 sicurezza e delle visite mediche. Riferiscono i testi che successivamente, una volta lasciato il lavoro al subentrò per l'espletamento delle suddette incombenze il . Della consegna delle Pt_4 Persona_2 buste paga e del contratto di assunzione sottoscritto si occupava l'ufficio amministrativo della CP_2 in particolare moglie del e Testimone_1 Per_3 Testimone_2
Il teste socio lavoratore della GI con mansioni di capo-turno, che agli ispettori Persona_4 aveva riferito: “Con il sig. dipendente e responsabile del personale del Parte_4 CP_2 magazzino della GIT, era stato raggiunto un accordo solo verbale, già in vigore da quando ero dipendente sulla base del quale ai capiturno era garantito uno stipendio mensile in misura CP_3 forfetaria (nel mio caso pari all'importo di € 1800,00 netti) nel quale era ricompresa la “flessibilità”
(…)” ha altresì dichiarato: “La sig.ra responsabile della GI, per me è solo una firma Parte_1 sul contratto (…) Fino a quando è stato presente , lui è stato il mio referente e di fatto era Parte_4
a lui che venivano riportate le richieste di ferie e permessi del personale addetto al magazzino, affinché desse il parere definitivo. Ovviamente solo l'organizzazione stretta degli orari veniva gestita da noi, ma l'approvazione del piano di lavoro e le direttive venivano impartite direttamente da un rappresentante della fin dai tempi della . Praticamente siamo sempre stati facchini ed autisti al CP_2 CP_3 servizio della che nei vari anni ha stipulato diretti contratti con le varie ditte, la più CP_2
pagina 12 di 17 importante la COOP di Vignale. (…)
Ha precisato di avere lavorato solo come magazziniere e di non avere mai effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come invece indicato nelle buste paga, né effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Quanto all'importo dello stipendio ha precisato di non averlo concordato con nessuno essendosi trattato di una prosecuzione del precedente rapporto di lavoro con
CP_3
In riferimento a detto aspetto anche il teste ha dichiarato di non avere mai effettuato Testimone_4 trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga, nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Il teste ha negato di avere mai Tes_3 effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI, precisando di ricordare che una volta gli venne fatto firmare un foglio in cui erano riportate delle trasferte in realtà mai effettuate e che nelle buste paga erano indicate trasferte mai svolte. e hanno Controparte_4 Testimone_7 negato di aver effettuato trasferte con il mezzo proprio per conto della GI.
La dipendente agli agenti aveva dichiarato che “Non c'è nessuna diversità CP_2 Testimone_10 tra i venditori in forza alla ed alla GI soc. coop. L'iter che seguono è sempre lo stesso ed CP_2 anche i prodotti che vendono. Si relazionano sempre con me e con i miei colleghi e Persona_5 Per_6
. , anch'essa dipendente in merito al ruolo del aveva dichiarato
[...] Testimone_11 CP_2 Pt_4 che le sembrava che fosse lui il capo del personale della GI anche se non era sicura e dichiarava
“mi sembra che fosse la ad occuparsi di quanto indicato nel capitolo”. Ha poi confermato che CP_2 il si occupava dello svolgimento e della gestione di tutta l'attività del magazzino pur non Pt_4 ricordando se il personale ivi addetto fosse dipendente della GI o di altra ditta, ricordando la teste soltanto la . CP_3
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, va valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi confermate in udienza, ben possono essere poste a base della decisione.
Atteso che l'orientamento consolidato della Cassazione (v. ad es. Cass. nn. 12551 /20, 15557/2019,
27213/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), secondo cui per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di pagina 13 di 17 controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore, dagli elementi raccolti emerge chiaramente che la GI forniva manodopera solo formalmente solo dalla stessa assunta, priva di mezzi e di organizzazione, la quale si limitava allo svolgimento di compiti di gestione amministrativa del rapporto senza alcuna reale organizzazione della prestazione e senza assunzione di alcun rischio d'impresa nell'esecuzione del rapporto contrattuale, il personale non aveva altri referenti della se non quelli della CP_2 individuando quali propri referenti e responsabili il e (dipendenti ; i Pt_4 CP_5 CP_2 lavoratori si interfacciavano anche per la parte amministrativa con la a cui si rivolgevano per CP_2 ogni necessità, anche l'attività del personale del magazzino e delle celle era esclusivamente formato da dipendenti della cooperativa. L'appaltante aveva invece l'effettivo onere di gestire l'intera CP_2 attività lavorativa, organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio e dirigendo il personale della cooperativa pur non avendo la titolarità dei rapporti di lavoro.
Parzialmente diverse seppur non totalmente contrastanti rispetto alle altre appaiono le testimonianze di e (tutti dipendenti della che sono state smentite dalla univocità delle Pt_4 Per_2 Per_3 CP_2 dichiarazioni e delle testimonianze rese da tutti i dipendenti della GI.
Il teste , alla domanda se per le ferie, i permessi, le assenze per malattia, l'autorizzazione Parte_4 dello straordinario i riferimenti erano i responsabili/referenti della nelle persone di CP_2
, di , di o di , risponde: “io ero Persona_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 il referente per i dipendenti di GI per quanto riguarda l'operatività del magazzino. Quanto alla domanda se i dipendenti GI inviassero a lui i certificati medici, risponde: "ero dipendente CP_2
I dipendenti della GI non inviavano a me i certificati medici". Sull'organizzazione dei turni di lavoro ferie e permessi ha riferito che veniva tutto organizzato dalla e poi inviato alla GI CP_2 per la decisione finale;
ha riferito inoltre di organizzare il lavoro e poi di rapportarsi con i capi turno della GI. Agli Ispettori aveva dichiarato: agli ispettori aveva dichiarato: “Sono io a coordinare l'attività della GI nel senso che quando arrivano gli ordini alla li passo al personale della CP_2 cooperativa affinché smistino la merce del magazzino e la predispongano per il trasporto presso i punti vendita indicati. Se emerge qualche problema con il personale della GI e con l'attività da svolgere ho tre referenti della GI organizzati per turno (ci sono tre turni ad oggi dalle 9 alle 16, con pausa – uno dalle 15,30-16 sino alle 22 e dalle 21 alle 4 o 5) , e Testimone_4 Tes_3 [...]
Se c'è qualcuno della GI che deve andare in ferie chiede a me, se invece ci sono problemi Tes_5 riguardanti i prospetti di paga alla GI nella persona di che opera a Pistoia (…) Per le Parte_1 ferie solo della GI, di on mi occupo, organizzo un piano ferie e faccio riferimento ai CP_2
pagina 14 di 17 capiturno per autorizzarle o meno”, ha confermato il contenuto della dichiarazione resa agli ispettori e la sottoscrizione. Niente ricordava per quanto riguarda la sicurezza, l'organizzazione delle visite mediche e dei corsi di formazione.
Il teste ha riferito che i mezzi e le attrezzature erano di proprietà della la quale Persona_2 CP_2 interveniva anche in caso di manutenzione e noleggiati alla Cooperativa con un contratto di noleggio.
Per i corsi di formazione e le visite ha riferito che era la GI che fissava le date, concordando i giorni per le attività, ma nulla riferisce in merito alla organizzazione vera e propria. Ha poi riferito che le ferie, permessi, straordinari, veniva predisposti dalla GI, riferendo altresì di non essersene occupato direttamente in quanto stava poco in magazzino.
Il teste , che si occupava della movimentazione delle merci in quanto responsabile del Tes_12 magazzino oltre a non ricordarsi o non essere a conoscenza di molte circostanze in quanto non lavorava a , ha riferito che il suo responsabile diretto e referente era . CP_1 Persona_2
Infine, il teste che aveva riferito agli Ispettori di non occuparsi normalmente del Persona_3 personale della GI, “se tuttavia il mio collega è assente lo sostituisco e dunque se qualche Pt_4 lavoratore della GI deve andare in ferie chiede l'autorizzazione a me”, sentito come teste in giudizio ha confermato la dichiarazione, resa e la sottoscrizione;
ha tuttavia affermato che ad occuparsi dei turni di lavoro del personale della cooperativa era direttamente la GI, che non sarebbe stato il a svolgere le funzioni di capo del personale della GI, pur riferendo di non sapere chi le Pt_4 svolgesse, né ad occuparsi del magazzino ove operava il personale della cooperativa.
È opportuno rilevare e rammentare altresì in merito ai testi che seppur indicati ma non sono stati escussi ( e ), la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Tes_13 Tes_14 Tes_15
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Dunque, devo essere richiamate le dichiarazioni rese agli Ispettori seppur non confermate in corso di causa.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha neanche invero fornito idonea prova dell'elemento di un
“rischio effettivo” in capo all'appaltatore, altro criterio individuato dalla giurisprudenza per identificare pagina 15 di 17 il confine tra appalto genuino e interposizione illecita.
All'esito dell'istruttoria è emerso in maniera inequivocabile che i lavoratori erano solo formalmente assunti dalla GI la quale non aveva una propria autonomia organizzativa e gestionale, nonché un autentico potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti che invece era di spettanza della CP_2 alla quale i dipendenti si riferivano per qualsiasi necessità.
Devono infine essere respinte le eccezioni relative alle ulteriori sanzioni per aver la ITL fornito la prova documentale riscontrabile degli illeciti commessi dalla ricorrente. In particolare, per la sanzione di cui alla violazione B) concernente l'avvenuta registrazione sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” di somme erogate al lavoratore in ipotesi non previste per legge o CCNL, deve essere Parte_4 evidenziato che lo stesso sentito in data 27/09/2016 in merito ai documenti a suo nome denominati
“Richieste di rimborso trasferte” relativi a numerosi giorni di trasferta a Pieve e ad Ancora per i mesi da luglio 2014 a maggio 2015, aveva riferito di avere sempre avuto quale propria sede lavorativa quella di Gavorrano, di non essersi mai recato a Pieve a Nievole e ad Ancona, di non avere mai richiesto autorizzazione all'uso del mezzo proprio e di non avere mai sottoscritto né trasmesso alla CP_2
[... le richieste di rimborso spese, disconoscendo la firma apposta sotto la dicitura “firma del dipendente”. Ebbene, posto che l'attribuzione dell'indennità di trasferta è ammessa ogniqualvolta il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione in una SEDE DIVERSA da quella contrattualmente prevista (corrispondente nel caso di specie alla sede dell'azienda, in via dell'Argento
a Gavorrano), e non anche, come sostenuto dai ricorrenti, in relazione al percorso effettuato dalla propria abitazione al luogo abituale di lavoro, è apparso evidente come la stessa sia stata riconosciuta in luogo di parte della retribuzione solo per poter fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, in quanto esente da IRPEF e da contributi . CP_6
Emerge altresì la condotta illecita e la legittimità delle sanzioni emesse a carico della ricorrente dai riscontri dei registri della società e dalle testimonianze rese in corso di causa.
Tanto premesso ritenuta che trattasi di un contratto di appalto non genuino accertata pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta e confermata la sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della pendenza avanti a questo Giudice di altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento avente con il presente parziale connessione soggettiva e oggettiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1662/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LD TOMMASO oggi sostituito dall'avv. Tommaso Ceciarini Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2019 promossa da:
(C.F. , con l'avv. LD TOMMASO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso la sig.ra in qualità di Amministratore Unico all'epoca dei fatti della Parte_1
G.I.T.M. (Gestione Integrata Trasporti Magazzini) soc. coop., adiva l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 87/2019 emessa dall'
[...]
in data 24.05.2019 con la quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 61.148,10 in relazione: a) all'interposizione illecita di manodopera realizzatasi tra la cooperativa GI e la in virtù di un contratto di appalto per il servizio di trasporto CP_2 merci relativamente a n.51 lavoratori nel periodo dall'1/1/2013 al 16/3/2015; b) alla registrazione sul libro unico di somme sotto le voci trasferta e indennità chilometrica erogate in ipotesi non previste per legge o c.c.n.l. per alcuni lavoratori, sottraendo i relativi importi agli oneri previdenziali;
c) all'omessa concessione del prescritto riposo settimanale;
c)all'omessa concessione delle ferie ai lavoratori indicati in ordinanza., ed in subordine ridurre al minimo la sanzione.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità dell'”avviso di addebito”, l'invalidità del verbale pagina 2 di 17 unico di accertamento, l'illegittimità delle conclusioni degli Ispettori, contestava l'attività ispettiva per manifesta parzialità e carenza istruttoria, l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa, l'omessa consegna del verbale di primo accesso nonché la violazione degli artt. 14 e 18 L. 689/1981. Nel merito contestava il provvedimento ingiuntivo ritenendo l'appalto tra GI e e conforme Parte_2 alla normativa vigente, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in merito alle Controparte_1 eccezioni preliminari ribadiva la correttezza e la legittimità anche formale del verbale di illecito e dell'ordinanza ingiunzione oltre che del verbale di primo accesso;
precisava che alcuna decadenza ex art. 14 L. 689/1981 risultava maturata al momento della notifica del verbale, effettuata in data
14/10/2016 e dunque nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti in data 3/08/2016, né il diritto a riscuotere risultava prescritto a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo intervenuta in data 14/10/2016 che aveva interrotto i termini.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Si deve dar atto che avanti a questo giudice è pendente altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate poi rinviata al 16.12.2025.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Vanno brevemente analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente. Contestava la sig.ra la nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 13 comma 4 del d. Lgs. 23 aprile Pt_1
2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che “(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”. In primis occorre rilevare che alcun avviso di addebito è stato emesso nei confronti della non prevedendo la procedura l'emissione di detto documento, bensì all'esito Pt_1 della verifica la ITL emette un verbale unico di accertamento di violazione.
Vi è da dire che il "verbale unico di accertamento di violazione" dell'Ispettorato del Lavoro è un atto pubblico che documenta le infrazioni rilevate durante un'ispezione, specificando le violazioni, le sanzioni applicate e gli eventuali recuperi contributivi. Questo documento deve contenere tutte le pagina 3 di 17 informazioni necessarie per la difesa del trasgressore, come la descrizione dei fatti contestati, le norme violate, le somme oggetto di sanzione, i termini per il pagamento in misura ridotta e deve indicare espressamente gli strumenti di difesa e gli organi a cui proporre ricorso, specificando i termini per l'impugnazione.
Nel caso di specie, nel verbale unico di accertamento, che consta di n. 20 pagine, sono specificati in modo puntuale e dettagliato, i documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti, ovvero quelli acquisiti dalle società, nonché quelli acquisiti dal consulente del lavoro dottor e Persona_1 quelli relativi alla contrattazione collettiva nazionale che era stata applicata;
sono illustrate le modalità con cui è stato effettuato l'accertamento, sono indicati gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova, nonché le conclusioni a cui sono giunti gli Ispettori anche a seguito delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori nel corso dell'accertamento che hanno portato alla contestazione degli illeciti sanzionati.
Non va dimenticato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014).
L'eccezione è dunque infondata e per i medesimi motivi parimenti infondate appaiono altresì le contestazioni in merito alla illegittimità delle conclusioni degli ispettori, nonché le contestazioni dell'attività ispettiva per manifesta imparzialità e carenza istruttoria considerate generiche, irrilevanti e confuse.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
pagina 4 di 17 Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Nel casi di specie è irrilevante l'impugnazione del vizio formale in quanto non è stato allegato che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento (così testualmente la decisione impugnata); al contrario la ricorrente ha svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato. È infatti ammissibile per giurisprudenza costante, la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione
(cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Va infine rilevato che l'art. 18 della L. 689/1981 al secondo comma, garantisce il diritto di difesa del trasgressore prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, la ricorrente avrebbe potuto presentare all'Amministrazione scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale, attività tuttavia che non è stata posta in essere dalla ricorrente.
Infondata è pertanto anche questa eccezione.
Quanto alla contestazione relativa all'art. 14 L. 689/1981, è pacifico in giurisprudenza che 'l'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento, e non alla data di commissione della violazione, va(da) intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento, in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei pagina 5 di 17 dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione>> (cass.civ.sez.VI, ord
6.2.2019 n. 3524).
Va detto inoltre che per giurisprudenza costante (da ultimo Cass. civ. n. 20977 del 26 luglio 2024), il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico, connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso de quo, l'attività ispettiva, iniziata con l'accesso alla società 23.01.2015, è risultata particolarmente complessa, non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il 23.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 3.08.2018, sia stato scandito da un'intensa attività istruttoria si è svolta secondo le modalità e tempi descritti nel verbale unico di accertamento;
sono state infatti analizzate le posizioni di ben 51 lavoratori, redatti verbali interlocutori, analizzata la documentazione di n. 2 società, la G.I.T.M. e la Controparte_2
È dalla data di conclusione delle attività ispettive del 3.08.2016 che devono decorrere i 90 giorni per la notifica del verbale;
essendo avvenuta in data 14.10.2016, il verbale è stato notificato dunque nel rispetto del termine di legge previsto. Si aggiunga inoltre l'inammissibilità delle censure sollevate, ribadendo che non spetta al giudice sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori correlati.
Parimenti infondata è altresì l'eccezione di prescrizione;
la Cassazione ha più volte ribadito che la notifica del verbale di accertamento interrompe la prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. II, n. pagina 6 di 17 29595/2008; Cass. civ., sez. II, n. 14591/2009) “Il verbale di contestazione costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/1981.” Secondo la Cassazione,
l'ordinanza-ingiunzione non è soggetta a un termine di decadenza, ma solo alla prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. II, n. 10906/2016; Cass. civ., sez. II, n. 7067/2010).
La Corte ha stabilito infatti che “La prescrizione decorre dall'ultimo atto interruttivo e si compie nel termine di cinque anni.” (Cass. civ., sez. II, n. 25366/2010). Nel caso concreto la notifica del verbale unico di accertamento deve ritenersi valida ed idonea a costituire valido atto interruttivo della prescrizione;
essendo il verbale stato notificato il 14/10/2016 e l'ordinanza notificata il 3/06/2019, quindi entro i 5 anni di cui all'art. 28 L. 689/1981, nessuna prescrizione risulta essere maturata, risultando l'ordinanza di ingiunzione valida ed efficace.
Infondata è inoltre l'eccezione relativa alla mancata notifica del verbale di primo accesso che invece è documentalmente provata da parte della ITL.
Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della ITL si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 23/01/2015 presso la sede legale ed operativa della ditta
, all'interno dei cui magazzini e depositi era stata riscontrata la presenza di personale CP_2 occupato alle dipendenze della cooperativa GI.
Dalla documentazione acquisita era emerso che la svolgeva attività di distribuzione, CP_2 commercializzazione, vendita, stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari e che aveva stipulato con la
GI soc. coop., azienda specializzata nelle prestazioni di servizi di trasporto, un contratto denominato “di trasporto” dal 1/01/2013, avente ad oggetto, come si legge testualmente, “il servizio continuativo di trasporto di parte dei suoi prodotti” e l'effettuazione di “tutte quelle prestazioni connesse ad accessorie al servizio continuativo di trasporto”, contratto riconducibile dunque alla figura dell'appalto di servizi. Nel contratto intercorso tra le due società emergeva nelle premesse che la GI dichiarava di possedere tutti i requisiti necessari per fornire servizi in questione, di possedere la competenza tecnica e l'organizzazione sia di mezzi che di personale per fornire tali servizi.
All'esito degli accertamenti secondo quanto verificato dall' era emersa invece la mancanza CP_1 dei requisiti contemplati dall'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/03 ai fini della legittimità dell'appalto, essendo la G.I.T.M. deficitaria di autonoma organizzazione aziendale e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività appaltata, per lo svolgimento della quale utilizzava i furgoni, i locali e la strumentazione di proprietà della ed essendo emerso che le prestazioni rese dai lavoratori, CP_2 formalmente alle dipendenze della cooperativa, si erano concretizzate nella sostanziale messa a disposizione della delle proprie energie lavorative, secondo le direttive dalla stessa CP_2 pagina 7 di 17 fornite e l'inserimento nell'organizzazione aziendale;
era stato riscontrato l'esercizio da parte del committente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in luogo del formale datore di lavoro, il quale peraltro non risultava neppure essersi assunto, se non formalmente, alcun rischio d'impresa, non avendo né mezzi né strumentazione per l'esecuzione dell'appalto. Il predetto contratto, a prescindere la definizione che veniva individuata dalle parti era riconducibile all'appalto di servizi.
Come noto, l'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte
(appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'art. 29 d.lgs. 276/2023, prevede: ≪Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.≫. La norma prevede quindi degli indici fattuali per verificare l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, contemplandoli quali elementi dai quali può risultare la predetta organizzazione, individuando i criteri distintivi tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera, ovvero:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. assunzione del rischio di impresa.
Secondo un indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, ed anche di recente confermato in termini generali, (così CASSAZIONE civ. Sentenza n. 8455 depositata il 28 giugno 2023) in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia pagina 8 di 17 interamente affidato al formale committente (v. anche Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id. sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore è uno degli indici più importanti e più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita. Anche l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore va valutato tenendo conto che l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione del committente non necessariamente è indice di non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte è costante (v. ad es. 27213/2018) nel ribadire che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, operi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648 del 2009; Cass. n.
18281 del 2007; Cass. n. 14302 del 2002). Precisando che occorre verificare gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze" (Cass., 18281 del 2007; Cass. n.
11957 del 2000). (Corte d'Appello di Roma sent. N. 3771/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie questo Giudice ritiene di dover analizzare le dichiarazioni rese agli agenti accertatori al momento della verifica e le testimonianze rese in corso di causa.
Va premesso che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari pagina 9 di 17 degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
I lavoratori della G.I.T.M. (alcuni già occupati con la e poi passati alla GI) hanno CP_3 confermato in udienza le inequivoche indicazioni già fornite in sede ispettiva con cui hanno individuato i sigg. , , , , nonchè Persona_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 [...]
e dell'ufficio amministrativo, tutti dipendenti della loro Tes_1 Testimone_2 Controparte_2 interlocutori e persone alle quali si riferivano per ogni necessità.
Per brevità si ritiene opportuno di evidenziare solo alcuni passaggi delle testimonianze rese in udienza
(a cui si rimanda), che, come detto, sono totalmente chiare, precise e concordanti.
Il teste , , , , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
escusso in causa hanno tutti confermato il contenuto e la Testimone_8 Testimone_9 sottoscrizione della dichiarazione resa agli ispettori.
Il teste ha precisato: “Dalla alla GI non è variato nulla a livello di mansioni, di Tes_3 CP_3 sede di lavoro e di referente che in ciascuno dei due casi è sempre stata la ditta , nelle CP_2 pagina 10 di 17 persone del sig. o e da ultimo (…) prendevo le Parte_3 Persona_2 Parte_4 direttive sul lavoro dal sig. e dal sig. . Per quanto riguarda Parte_4 Persona_3
l'organizzazione dei turni di lavoro, la richiesta ferie e permessi, tra noi colleghi riuscivamo a coordinarci e la n definitiva aveva l'ultima parola (nella persona del sig. . CP_2 Parte_4
L'invio dei certificati medici era trasmesso al sig. in caso di malattia di uno degli addetti Parte_4 al magazzino. Attualmente non presto attività dal giorno 11 gennaio 2016. (…) Il mio netto in busta ammontava a circa 1800 netti mensili. Questo importo ricorre tutti i mesi, in quanto è il risultato di un accordo verbale con i vertici della In questo importo sono tutte le ore di lavoro straordinarie CP_2 svolte nel corso dell'anno, in particolare nel periodo estivo e nel periodo natalizio per coprire il personale in ferie oppure i turni svolti di notte e nelle giornate festive. Svolgevo il turno di notte alternandomi con il collega e da quando il sig. ha lasciato il posto di Persona_4 Parte_4 lavoro come responsabile ho cambiato l'orario di lavoro e pertanto lavoravo dalle 8 del mattino mediamente fino alle 6 di sera. (…) il sig. quando era ancora in forza era spesso presente in Pt_4 magazzino per supervisionare il lavoro degli operai. Quando è andato via il sig. comunque i Pt_4 piani ferie e la gestione del personale erano comunque decisi dalla ditta nella persona del sig. CP_2
Sono stato sottoposto a visite mediche periodiche come lavoratore notturno;
delle Persona_2 stesse venivo avvisato da dipendente della ditta che metteva un avviso Persona_3 CP_2 sugli orari delle visite esposto il giorno precedente in bacheca. I DPI mi sono stati forniti dalla ditta
(…) Solo nell'ultimo mese ho notato che lo stipendio mi è stato accreditato da per CP_2 CP_2 conto di GI. Quando è stato fatto il passaggio da a GI il personale amministrativo CP_3 della prima è stato assunto dalla ditta (…) Ho fatto corsi di formazione sul lavoro sia CP_2 inerenti i mezzi utilizzati che per la merce trattata;
questi corsi sono stati effettuati dietro comunicazione del rappresentante della in locali adibiti dalla stessa in Gavorrano con la CP_2 presenza dello stesso sig. (…)”. Persona_3
Con riferimento alle ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario, il ha confermato che i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti e Tes_3 Parte_4
della oltre al precisando di non avere mai parlato con Persona_3 CP_2 Per_2
ha confermato che in caso di malattia inviava i certificati medici al sig. e che in ordine CP_2 Pt_4 all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi il personale della GI si “interfacciava sempre con il che decideva sulle nostre richieste”, precisando che “l'unica cosa sul quale non Pt_4 decideva il era le retribuzioni, in quanto se ne occupava il con cui mi interfacciavo Pt_4 Per_2 personalmente”. Il teste ha inoltre confermato che il sig. svolgeva di fatto le mansioni di Parte_4 capo del personale della GI, dichiarando in risposta al capitolo di prova “ad esempio se c'era da pagina 11 di 17 fare un'assunzione se ne occupava lui”. Quanto alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era il
, dipendente della , ad occuparsene. Ha riferito che le buste Persona_3 CP_2 paga venivano consegnate dalla sig.ra dipendente della e moglie del Testimone_1 CP_2
Per_3
Il teste ha poi confermato che il si occupava dello svolgimento e della gestione dell'attività del Pt_4 magazzino ove operava il personale assunto dalla GI, precisando “sì è vero, era lui che ci dava tutte le linee guida del lavoro”. Infine, ha negato di avere mai effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Ha precisato di ricordare che una volta gli venne fatto firmare un foglio in cui erano riportate delle trasferte in realtà mai effettuate e che nelle buste paga erano indicate trasferte mai svolte.
Anche nelle altre testimonianze, tutte nello stesso senso, viene individuato il come capo e Pt_4 responsabile del personale, che si occupava della gestione dei piani ferie, permessi, malattie, effettuava assunzioni, autorizzava straordinari, organizzazione dei turni di lavoro, e come colui che si occupava della gestione dell'attività di magazzino, in mancanza del veniva altresì individuato il sig. Pt_4
, il quale in più si occupava di organizzare corsi di formazione, si occupava della Persona_3 sicurezza e delle visite mediche. Riferiscono i testi che successivamente, una volta lasciato il lavoro al subentrò per l'espletamento delle suddette incombenze il . Della consegna delle Pt_4 Persona_2 buste paga e del contratto di assunzione sottoscritto si occupava l'ufficio amministrativo della CP_2 in particolare moglie del e Testimone_1 Per_3 Testimone_2
Il teste socio lavoratore della GI con mansioni di capo-turno, che agli ispettori Persona_4 aveva riferito: “Con il sig. dipendente e responsabile del personale del Parte_4 CP_2 magazzino della GIT, era stato raggiunto un accordo solo verbale, già in vigore da quando ero dipendente sulla base del quale ai capiturno era garantito uno stipendio mensile in misura CP_3 forfetaria (nel mio caso pari all'importo di € 1800,00 netti) nel quale era ricompresa la “flessibilità”
(…)” ha altresì dichiarato: “La sig.ra responsabile della GI, per me è solo una firma Parte_1 sul contratto (…) Fino a quando è stato presente , lui è stato il mio referente e di fatto era Parte_4
a lui che venivano riportate le richieste di ferie e permessi del personale addetto al magazzino, affinché desse il parere definitivo. Ovviamente solo l'organizzazione stretta degli orari veniva gestita da noi, ma l'approvazione del piano di lavoro e le direttive venivano impartite direttamente da un rappresentante della fin dai tempi della . Praticamente siamo sempre stati facchini ed autisti al CP_2 CP_3 servizio della che nei vari anni ha stipulato diretti contratti con le varie ditte, la più CP_2
pagina 12 di 17 importante la COOP di Vignale. (…)
Ha precisato di avere lavorato solo come magazziniere e di non avere mai effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come invece indicato nelle buste paga, né effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Quanto all'importo dello stipendio ha precisato di non averlo concordato con nessuno essendosi trattato di una prosecuzione del precedente rapporto di lavoro con
CP_3
In riferimento a detto aspetto anche il teste ha dichiarato di non avere mai effettuato Testimone_4 trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga, nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI. Il teste ha negato di avere mai Tes_3 effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI, precisando di ricordare che una volta gli venne fatto firmare un foglio in cui erano riportate delle trasferte in realtà mai effettuate e che nelle buste paga erano indicate trasferte mai svolte. e hanno Controparte_4 Testimone_7 negato di aver effettuato trasferte con il mezzo proprio per conto della GI.
La dipendente agli agenti aveva dichiarato che “Non c'è nessuna diversità CP_2 Testimone_10 tra i venditori in forza alla ed alla GI soc. coop. L'iter che seguono è sempre lo stesso ed CP_2 anche i prodotti che vendono. Si relazionano sempre con me e con i miei colleghi e Persona_5 Per_6
. , anch'essa dipendente in merito al ruolo del aveva dichiarato
[...] Testimone_11 CP_2 Pt_4 che le sembrava che fosse lui il capo del personale della GI anche se non era sicura e dichiarava
“mi sembra che fosse la ad occuparsi di quanto indicato nel capitolo”. Ha poi confermato che CP_2 il si occupava dello svolgimento e della gestione di tutta l'attività del magazzino pur non Pt_4 ricordando se il personale ivi addetto fosse dipendente della GI o di altra ditta, ricordando la teste soltanto la . CP_3
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, va valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi confermate in udienza, ben possono essere poste a base della decisione.
Atteso che l'orientamento consolidato della Cassazione (v. ad es. Cass. nn. 12551 /20, 15557/2019,
27213/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), secondo cui per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di pagina 13 di 17 controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore, dagli elementi raccolti emerge chiaramente che la GI forniva manodopera solo formalmente solo dalla stessa assunta, priva di mezzi e di organizzazione, la quale si limitava allo svolgimento di compiti di gestione amministrativa del rapporto senza alcuna reale organizzazione della prestazione e senza assunzione di alcun rischio d'impresa nell'esecuzione del rapporto contrattuale, il personale non aveva altri referenti della se non quelli della CP_2 individuando quali propri referenti e responsabili il e (dipendenti ; i Pt_4 CP_5 CP_2 lavoratori si interfacciavano anche per la parte amministrativa con la a cui si rivolgevano per CP_2 ogni necessità, anche l'attività del personale del magazzino e delle celle era esclusivamente formato da dipendenti della cooperativa. L'appaltante aveva invece l'effettivo onere di gestire l'intera CP_2 attività lavorativa, organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio e dirigendo il personale della cooperativa pur non avendo la titolarità dei rapporti di lavoro.
Parzialmente diverse seppur non totalmente contrastanti rispetto alle altre appaiono le testimonianze di e (tutti dipendenti della che sono state smentite dalla univocità delle Pt_4 Per_2 Per_3 CP_2 dichiarazioni e delle testimonianze rese da tutti i dipendenti della GI.
Il teste , alla domanda se per le ferie, i permessi, le assenze per malattia, l'autorizzazione Parte_4 dello straordinario i riferimenti erano i responsabili/referenti della nelle persone di CP_2
, di , di o di , risponde: “io ero Persona_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 il referente per i dipendenti di GI per quanto riguarda l'operatività del magazzino. Quanto alla domanda se i dipendenti GI inviassero a lui i certificati medici, risponde: "ero dipendente CP_2
I dipendenti della GI non inviavano a me i certificati medici". Sull'organizzazione dei turni di lavoro ferie e permessi ha riferito che veniva tutto organizzato dalla e poi inviato alla GI CP_2 per la decisione finale;
ha riferito inoltre di organizzare il lavoro e poi di rapportarsi con i capi turno della GI. Agli Ispettori aveva dichiarato: agli ispettori aveva dichiarato: “Sono io a coordinare l'attività della GI nel senso che quando arrivano gli ordini alla li passo al personale della CP_2 cooperativa affinché smistino la merce del magazzino e la predispongano per il trasporto presso i punti vendita indicati. Se emerge qualche problema con il personale della GI e con l'attività da svolgere ho tre referenti della GI organizzati per turno (ci sono tre turni ad oggi dalle 9 alle 16, con pausa – uno dalle 15,30-16 sino alle 22 e dalle 21 alle 4 o 5) , e Testimone_4 Tes_3 [...]
Se c'è qualcuno della GI che deve andare in ferie chiede a me, se invece ci sono problemi Tes_5 riguardanti i prospetti di paga alla GI nella persona di che opera a Pistoia (…) Per le Parte_1 ferie solo della GI, di on mi occupo, organizzo un piano ferie e faccio riferimento ai CP_2
pagina 14 di 17 capiturno per autorizzarle o meno”, ha confermato il contenuto della dichiarazione resa agli ispettori e la sottoscrizione. Niente ricordava per quanto riguarda la sicurezza, l'organizzazione delle visite mediche e dei corsi di formazione.
Il teste ha riferito che i mezzi e le attrezzature erano di proprietà della la quale Persona_2 CP_2 interveniva anche in caso di manutenzione e noleggiati alla Cooperativa con un contratto di noleggio.
Per i corsi di formazione e le visite ha riferito che era la GI che fissava le date, concordando i giorni per le attività, ma nulla riferisce in merito alla organizzazione vera e propria. Ha poi riferito che le ferie, permessi, straordinari, veniva predisposti dalla GI, riferendo altresì di non essersene occupato direttamente in quanto stava poco in magazzino.
Il teste , che si occupava della movimentazione delle merci in quanto responsabile del Tes_12 magazzino oltre a non ricordarsi o non essere a conoscenza di molte circostanze in quanto non lavorava a , ha riferito che il suo responsabile diretto e referente era . CP_1 Persona_2
Infine, il teste che aveva riferito agli Ispettori di non occuparsi normalmente del Persona_3 personale della GI, “se tuttavia il mio collega è assente lo sostituisco e dunque se qualche Pt_4 lavoratore della GI deve andare in ferie chiede l'autorizzazione a me”, sentito come teste in giudizio ha confermato la dichiarazione, resa e la sottoscrizione;
ha tuttavia affermato che ad occuparsi dei turni di lavoro del personale della cooperativa era direttamente la GI, che non sarebbe stato il a svolgere le funzioni di capo del personale della GI, pur riferendo di non sapere chi le Pt_4 svolgesse, né ad occuparsi del magazzino ove operava il personale della cooperativa.
È opportuno rilevare e rammentare altresì in merito ai testi che seppur indicati ma non sono stati escussi ( e ), la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Tes_13 Tes_14 Tes_15
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Dunque, devo essere richiamate le dichiarazioni rese agli Ispettori seppur non confermate in corso di causa.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha neanche invero fornito idonea prova dell'elemento di un
“rischio effettivo” in capo all'appaltatore, altro criterio individuato dalla giurisprudenza per identificare pagina 15 di 17 il confine tra appalto genuino e interposizione illecita.
All'esito dell'istruttoria è emerso in maniera inequivocabile che i lavoratori erano solo formalmente assunti dalla GI la quale non aveva una propria autonomia organizzativa e gestionale, nonché un autentico potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti che invece era di spettanza della CP_2 alla quale i dipendenti si riferivano per qualsiasi necessità.
Devono infine essere respinte le eccezioni relative alle ulteriori sanzioni per aver la ITL fornito la prova documentale riscontrabile degli illeciti commessi dalla ricorrente. In particolare, per la sanzione di cui alla violazione B) concernente l'avvenuta registrazione sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” di somme erogate al lavoratore in ipotesi non previste per legge o CCNL, deve essere Parte_4 evidenziato che lo stesso sentito in data 27/09/2016 in merito ai documenti a suo nome denominati
“Richieste di rimborso trasferte” relativi a numerosi giorni di trasferta a Pieve e ad Ancora per i mesi da luglio 2014 a maggio 2015, aveva riferito di avere sempre avuto quale propria sede lavorativa quella di Gavorrano, di non essersi mai recato a Pieve a Nievole e ad Ancona, di non avere mai richiesto autorizzazione all'uso del mezzo proprio e di non avere mai sottoscritto né trasmesso alla CP_2
[... le richieste di rimborso spese, disconoscendo la firma apposta sotto la dicitura “firma del dipendente”. Ebbene, posto che l'attribuzione dell'indennità di trasferta è ammessa ogniqualvolta il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione in una SEDE DIVERSA da quella contrattualmente prevista (corrispondente nel caso di specie alla sede dell'azienda, in via dell'Argento
a Gavorrano), e non anche, come sostenuto dai ricorrenti, in relazione al percorso effettuato dalla propria abitazione al luogo abituale di lavoro, è apparso evidente come la stessa sia stata riconosciuta in luogo di parte della retribuzione solo per poter fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, in quanto esente da IRPEF e da contributi . CP_6
Emerge altresì la condotta illecita e la legittimità delle sanzioni emesse a carico della ricorrente dai riscontri dei registri della società e dalle testimonianze rese in corso di causa.
Tanto premesso ritenuta che trattasi di un contratto di appalto non genuino accertata pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta e confermata la sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della pendenza avanti a questo Giudice di altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento avente con il presente parziale connessione soggettiva e oggettiva.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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