Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2020, proposto da
LA BE, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Nike di BE LA & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Verdi BE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa n. 3;
contro
Comune di Martinsicuro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Camillo Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza dell’Area Affari Generali del Comune di Martinsicuro n. 3 del 25 novembre 2020, notificata in pari data, con cui si ordinava alla ricorrente - nelle qualità di socio accomandatario della Nike di BE LA & C. s.a.s. e di proprietaria della porzione di fabbricato sito in Martinsicuro, lungomare Europa n. 286 - la chiusura immediata dell’attività di affittacamere, condotta all’interno del predetto fabbricato senza la prescritta autorizzazione/s.c.i.a.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato, ivi compreso il verbale di accertamento e contestazione n. 67/2020 del 18 novembre 2020, notificato alla Nike s.a.s. in data 23 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martinsicuro;
Vista la dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio e conseguente accettazione, depositata dalla parte ricorrente in data 7 marzo 2025 e dalla parte resistente in data 11 marzo 2025;
Visti gli articoli 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Con atto sottoscritto in data 7 marzo 2025, il difensore della parte ricorrente - munito di procura speciale per l’esercizio del potere di rinunciare agli atti del giudizio - ha rinunciato agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite e, contestualmente, il difensore della parte resistente ha accettato la rinuncia, anche in punto di regolazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del codice del processo amministrativo, “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.”
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.”
La rinuncia al ricorso è un atto recettizio, il cui è effetto è quello di stimolare l’eventuale opposizione delle parti che dimostrino di avere un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Tale effetto deve ritenersi pienamente realizzato con il deposito dell’atto di rinuncia congiunto agli atti del giudizio ( rectius, con la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e contestuale accettazione della parte resistente).
Deve, dunque, ritenersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva, di cui all’articolo 84, commi 1, 2 e 3, del codice del processo amministrativo, alla quale consegue la verificazione dell’effetto legale tipico dell’estinzione del giudizio.
Il Collegio deve, perciò, dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Il Collegio, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, ritiene di dover compensare tra le stesse le spese per il compimento dei rispettivi atti di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese degli atti di procedura compiuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO