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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 867 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: annullamento delibere;
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Cordisco Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rapolla alla via Estramurale n. 25, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Libera Vona, presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Melfi alla via Paolo Savino n. 22, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
All'udienza del 16/05/2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note depositate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 25/02/2017, , conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della convenuta all'obbligazione assunta e formante oggetto della condizione risolutiva espressa di cui all'atto pubblico di donazione di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, DICHIARARE AVVERATA LA STESSA e da qui LA
RISOLUZIONE DELLA DONAZIONE, DA DICHIARARSI PRIVA DI OGNI E QUALSIASI
EFFETTO GIURIDICO con retrocessione del bene nella piena proprietà dell'attore ed Ordine all'Agenzia delle Entrate … la trascrizione dell'emananda sentenza;
Vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge”.
A sostegno deduceva, che l'istante, unitamente al coniuge di aver donato alla propria CP_2 figlia , il fabbricato sito in Rapolla alla c.da Marciano s.n.c., e che detta donazione Controparte_1 era sottoposta a condizione risolutiva espressa, qualora la donataria non avesse assistito, vita natural durante, i donanti. Evidenziava che successivamente alla donazione la donataria si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte con l'atto di donazione, omettendo di assistere l'istante
[...]
. Quindi, chiedeva dichiararsi la risoluzione dell'atto di donazione sopra richiamato. Parte_1
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 13/02/2017, si costituiva in giudizio Controparte_1 che chiedeva all'adito Tribunale di voler rigettare la domanda poiché infondata e non provata. Sepe vinte.
Deduceva a sostegno, che quanto esposto dall'istante non corrispondeva al vero e che la convenuta non si è mai sottratta ai propri obblighi di assistere e prendersi cura dei propri Controparte_1 genitori, fin quando l'odierno attore glielo aveva consentito.
***
3) In corso di causa venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, ed a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 14/03/2018, il G.I., ammetteva gli interrogatori formali che le parti reciprocamente si sono deferiti, nonché prova orale che venivano espletate alle successive udienze.
4) All'udienza del 20/03/2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
01/10/2025. Con istanza congiunta del 17/04/2025, le parti davano atto di aver raggiunto in intesa bonaria della controversia e chiedevano anticiparsi la data di trattazione dell'udienza che con decreto del 07/05/2025, veniva fissata per il giorno16/05/2025, da svolgersi mediante il deposito di note scritte.
5) All'udienza del 16/05/2025 parte attrice, con le note di trattazione scritte depositate in data
15/05/2025, allegava dichiarazione del IG. con la quale ha rinunciato agli atti del Parte_1 giudizio, richiedendo declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 306 cpc., e ha accettato la rinuncia agli atti formulata dalla convenuta.
L'Avv. Libera Vona, per la convenuta chiedeva l'estinzione del presente Controparte_1 procedimento per intervenuto accordo tra le parti, allegando alle note di trattazione scritta del
15/05/2025, atto di rinuncia ed accettazione alla rinuncia agli atti formulata dall'attore.
Le parti con l'atto depositato hanno dichiarato: “di rinunciare agli atti del giudizio recante R.G. N.
867/2017 – TRIBUNALE DI POTENZA e reciprocamente di accettare la rispettiva rinuncia de qua, chiedendo l'estinzione del prefato giudizio in quanto la controversia è stata oggetto di accordo stragiudiziale tra le parti in quanto il IG. rinuncia all'impugnazione dell'atto di Parte_1 donazione poiché la IG.ra si è presa da sempre cura della di lei madre e sta Controparte_1 assistendo e prendendosi cura dell'attore da tempo. La presente da valere solo quale rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., e con espressa autorizzazione ai rispettivi avvocati di richiedere all'udienza del 16/05/2025 l'estinzione del giudizio de quo, spese compensate”. 6) Ciò posto, si osserva che l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., è stata formulata correttamente ed in ossequio alle disposizioni di legge, la stessa è stata sottoscritta dalle parti e dagli avvocati per autentica.
7) Pertanto, vista la regolarità delle dichiarazioni di reciproca rinuncia agli atti e di reciproca accettazione formulate dalle parti costituite, occorre dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e relativa accettazione alla rinuncia.
8) A tal uopo, questo Giudice ritiene che sia necessario provvedere sul punto con sentenza,
“trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” in quanto, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
La Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado,
è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio
2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829).
Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e
4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10);
9) Sulle spese processuali.
Deve essere dichiarata la compensazione delle spese processuali tra le parti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 306, ultimo comma, c.p.c. Tale norma prevede infatti che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, nel caso di specie risulta agli atti la prova di un accordo delle parti, poiché la compensazione delle spese di lite è stata dichiarata e richiesta da entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RG 867/2017, tra (attore) e (convenuta) ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo iscritto al R.G. n. 867/2017 del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, 20/05/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante