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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3089 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raffaele De Girolamo.
APPELLANTE
E
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Fioretti.
P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Stefano Tonachella.
APPELLATE
E
C.F. ) e, per essa, quale mandataria, C.F. CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
- già , rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato. P.IVA_4 CP_4
C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Parte_2 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato. P.IVA_4
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
2 ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, ammissibile e fondato, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
318/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, ovvero adottando i provvedimenti che risulteranno di giustizia, considerato che l'attore agisce quale garante della società, e quindi limitando la domanda proposta al solo accertamento del saldo effettivo dei conti corrente richiamati, ovvero adottando la decisione che apparirà di giustizia.
“…“Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, in accoglimento della presente domanda e per i motivi di cui in premessa:
1) Dichiarare non opponibili alla società istante le clausole contrattuali, di cui ai conti corrente citati al punto
1 in Fatto, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L. 154/92
2) per l'effetto, esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, nascente dai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare che la società convenuta è debitrice:
- della somma di € 414.535,45 oltre accessori come per legge, ovvero della somma di E. 144.189,57, in
caso di effettività del saldo risultante dal primo estratto prodotto;
- ovvero ancora della somma che sarà riconosciuta dovuta, secondo giustizia;
In via gradata ed in ogni caso:
3) dichiarare che il tasso di interesse applicato a conti corrente in oggetto non è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 c.c.), ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia e accertare che nel rapporto di dare-avere, nascente dal rapporto di conto corrente per cui è causa dichiarare che la società convenuta è debitrice complessivamente:
- della somma di € 437.086,06 oltre accessori come per legge, ovvero della somma di E. 166.740,18 in caso di effettività del saldo risultante dal primo estratto prodotto;
- ovvero ancora della somma che sarà riconosciuta dovuta, secondo giustizia.
4) Ordinare alla banca la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo versate sui conti correnti ancora in essere, successivamente ai periodi presi in esame nella CTP, non computati nei saldi ricalcolati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
In ulteriore subordine:
3 5) dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito, e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti ordinare la restituzione dei relativi importi oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6) dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti ordinare la restituzione dei relativi importi oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
7) dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla di variare il tasso di interesse CP_6 pattuito, nel corso del rapporto e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti ordinare la restituzione dei relativi importi oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
8) dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti ordinare la restituzione dei relativi importi oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
9) Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva cpa e rimborso forfetario.…”
IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano le istanze formulate nei precedenti scritti difensivi e la richiesta di nomina di CTU contabile volta a verificare il giusto saldo dei rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio.”.
ha così concluso: Controparte_1
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma
Corte: - respingere integralmente l'appello, in quanto fondato su motivi inammissibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 318/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone e, così, il rigetto delle domande del sig. se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, Pt_1 rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.
Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa”.
a così concluso: Controparte_2
“Piaccia all'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di Parte_1 ad impugnare la sentenza di primo grado in relazione ai diritti ed alla posizione della
[...] CP_2
[...]
4 In subordine dichiarare inammissibile e comunque infondato il proposto appello e dunque in ogni caso respingerlo”.
si è riportata alle conclusioni della CP_3 Controparte_1
ha così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale,
- respingere integralmente l'appello, in quanto fondato su motivi inammissibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 318/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, e così il rigetto delle domande del sig. se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, Pt_1 rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.
Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società fideiussore della CP_2 Parte_1 CP_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, (subentrata nei Controparte_1
rapporti giuridici già facenti capo alla , deducendo che, sulla base delle CP_6 CP_7
risultanze degli estratti di conto corrente in loro possesso, la società attrice aveva intrattenuto con la banca convenuta:
a) un rapporto regolato sul conto corrente ordinario n. 2528258 in esecuzione dal
23.3.1997 e ancora in corso alla data del 31.12. 2013;
b) un rapporto regolato sul conto corrente ordinario n. 29642-52, in esecuzione dal 27.7.
5 d) un rapporto regolato sul conto corrente anticipi n. 25715-95 in esecuzione dal
24.4.1998 e fino all'8.1.2001;
e) un rapporto regolato sul conto corrente ordinario n. 10603622 in esecuzione a decorrere dal 30.9.2006 e ancora in corso alla data del 31.3.2014.
La riferiva di non ricordare di avere sottoscritto i relativi contratti di cui CP_2
non aveva mai avuto copia e comunque che i contratti non erano mai stati illustrati alla correntista.
Lamentava l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali in difetto di idonea pattuizione, l'applicazione di interessi superiori al c.d. tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996; l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata, l'illegittima applicazione delle valute e delle spese.
Le parti attrici chiedevano quindi la rideterminazione dei saldi dei conti correnti, previa espunzione di tutte le poste illegittimamente applicate e la restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società e il giudizio Pt_1
veniva riassunto dal fideiussore. La curatela del fallimento dichiarava di non avere più
interesse a proseguire il giudizio.
2. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 318/2021, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' CP_2 Controparte_1
e rigettava le domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
ritenendo non provata la circostanza della conclusione meramente verbale dei
[...]
contratti di conto corrente.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
In via principale ha lamentato che, a fronte della circostanza per cui le domande attoree erano fondate sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, spettava eventualmente alla banca dare invece riscontro dell'avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta, così come analogamente, allegata dalla società l'esistenza di un affidamento
6 di fatto, sarebbe stato onere della convenuta depositare il contratto per provare che il rapporto non era assistito da un' apertura di credito.
Inoltre l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui veniva ricavata l'esistenza di contratti scritti sulla base di elementi presuntivi che invece non avevano alcun significato univoco.
In via subordinata ha rilevato che il Tribunale non aveva considerato che, essendo ormai venuta meno la domanda della società fallita di ripetizione di indebito, la pretesa del garante non avrebbe dovuto essere soggetta ai presunti oneri di prova posti a carico dell'attore in ripetizione, poiché la sua domanda si esauriva all'accertamento del saldo reale.
L'appellante ha poi dedotto che, in ogni caso, non c'era bisogno dell'esistenza fisica di un contratto, per verificare che la commissione di massimo scoperto fosse nulla, poiché
calcolata sulla punta di massimo scoperto e non sulla parte di affidamento non utilizzata,
con ciò non rispettando la sua causa precipua. Inoltre erano illegittimi gli addebiti per anatocismo, ovvero per l'antergazione e postergazione delle valute e in relazione allo ius
variandi.
Infine dalla perizia in atti era risultato in numerosi trimestri il superamento del tasso soglia usura.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Sempre preliminarmente, e in risposta alle eccezioni sollevate dalla curatela del fallimento si ritiene che persista l'interesse a impugnare la sentenza da parte CP_2
7 del fideiussore, sebbene non per riproporre la domanda di ripetizione dell'indebito per la quale questi non ha alcuna legittimazione, bensì al fine di far accertare l'inesistenza dei saldi passivi dei conti correnti aperti dalla di cui CP_2 Parte_1
dovrebbe rispondere quale garante di quest'ultima.
6. Nel merito si ritengono condivisibili le obiezioni della riproposte in appello, CP_1
relative alla mancanza da parte di di una allegazione specifica, a sostegno delle Pt_1
proprie domande, della stipula solo in forma orale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito.
Difatti solo in via dubitativa è stata ipotizzata la mancata sottoscrizione dei contratti,
essendo stato riferito che si trattava di circostanze di cui non si aveva memoria e considerando, quale ipotesi alternativa, la nullità delle clausole contrattuali che implica,
secondo logica, l'esistenza dei contratti scritti.
D'altronde parte attrice aveva espressamente richiesto l'esibizione dei contratti ex art. 210
c.p.c., presupponendone evidentemente l'esistenza e l'utilità al fine di dimostrare la nullità
delle clausole in essi contenute.
A fronte di tale atteggiamento processuale incombeva sulla parte attrice, anche al solo fine di ottenere l'accertamento del reale saldo dei conti in passivo, dimostrare appunto che i contratti non contenevano della valide clausole giustificatrici dei vari addebiti.
Nemmeno condivisibile è a tal riguardo l'assunto di parte appellante che fa leva sulla natura di mero accertamento della domanda coltivata in appello da parte del fideiussore,
dato che anche l'azione di accertamento del saldo reale comporta che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto ricade comunque sull'attore.
7. L'appellante ha poi dedotto che, a prescindere dalla mancanza in atti del contratto,
comunque era possibile verificare la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di una causa lecita, così come risultava l'illegittimità degli addebiti per
8 anatocismo, per l'antergazione e postergazione delle valute e in relazione allo ius variandi e all'usura.
Anche in questo caso si deve osservare che, tranne che con riferimento all'applicazione dell'anatocismo e della c.m.s., le ulteriori contestazioni presuppongono comunque l'esame delle relative clausole contrattuali, che invece non è possibile nel presente giudizio, al fine di verificare se effettivamente vi sia stata una pattuizione di tassi usurari, stante l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta (v. Cass. Sez. Un. n. 24675/2017), e se l'esercizio dello ius
variandi così come l'antergazione e postergazione delle valute siano stati o meno conformi al contratto.
8. Quanto alla pretesa nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa, trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n.
185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di
Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un accessorio che si
aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi
bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle
somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla
pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della
banca di tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di
tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare
della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è
stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della
rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata
alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la
soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché,
9 se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le
clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L n. 154 del 1992, sono
nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli
interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c.
espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata questa Corte in modo
più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe
così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del
correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma', sancendone, sia pure ed
ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente
arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei
finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
9. Quanto alla pratica in uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la
Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
10 Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
10. Pertanto solo per quanto riguarda i contratti di conto corrente anteriori all'entrata in vigore della citata delibera CICR la capitalizzazione degli interessi anatocistici era prassi di per sé illegittima, a prescindere dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla
(Cass. n. 33159/2023).
11 Il fideiussore ha quindi interesse al ricalcolo solo del saldo del conto corrente n. 2528258
(successivamente n. 37519) acceso prima del 29.4.2000 e che alla data del 31.12.2013
presentava un saldo negativo, mediante epurazione da ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi anche successivamente al 30.6.2000.
Non deve invece procedersi al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 25715-95, seppure acceso prima del 29.4.2000, in quanto non avente un saldo negativo.
Difatti il fideiussore non può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1247 c.c.,
eventuali controcrediti del debitore fallito che possono essere fatti valere solo dalla curatela del fallimento nell'ambito della procedura concorsuale, mentre egli è tenuto a pagare l'intero debito garantito, salva la successiva possibilità di insinuazione al passivo in via di regresso.
La causa andrà quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la rideterminazione del saldo del conto n. 2528258 (successivamente n. 37519).
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara l'illegittimità degli addebiti, sul conto n. 2528258 (successivamente n. 37519), dovuti alla capitalizzazione degli interessi;
2) Rigetta l'appello con riferimento ai rimanenti motivi;
3) Spese al merito.
Provvede con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 e fino al 31.12. 2006;
c) un rapporto regolato sul conto corrente ordinario/anticipi n. 2831953 in esecuzione a decorrere dal 10.10. 2000 e ancora in corso alla data del 31.12. 2013;