Ordinanza collegiale 6 agosto 2018
Ordinanza collegiale 20 maggio 2020
Sentenza 19 settembre 2022
Decreto presidenziale 17 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02863/2025REG.PROV.COLL.
N. 02497/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2023, proposto dal Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Atri, Comune di Verona, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11904/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1. Il Comune di Padova, con ricorso di primo grado, ha impugnato, chiedendone l’annullamento per la parte di interesse, il DPCM 7 marzo 2018, con cui sono state assegnate agli enti comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018.
1.1. Con il primo mezzo di gravame, la parte ricorrente ha dedotto che il ritardo nella pubblicazione del DPCM (avvenuta nel S.O. n. 17 della G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018) avrebbe causato un vulnus all’autonomia contabile e finanziaria dell’ente locale, in ragione della impossibilità di tenere conto dell’entità dello stanziamento in sede di approvazione del bilancio di previsione comunale, il cui termine ultimo di adozione era stato fissato, dal decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, alla data del 31 marzo 2018.
1.2. Con un secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente ha lamentato l’iniquità del riferimento ai dati catastali, che per il Comune di Padova risultano aggiornati, mentre per altri Comuni non sono stati modificati.
1.3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente ha lamentato che il d.P.C.M. 7 marzo 2018, in quanto emanato in applicazione anche dell’art. 1, comma 380, lett. f), l. n. 228/2012, secondo cui “f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, abbia previsto che al Fondo di solidarietà non affluisce il gettito dell’IMU sui capannoni ad uso produttivo, che viene incamerato dal bilancio statale, in violazione dell’art. 119 Cost.
Tale disposizione, ad avviso del Comune, comporterebbe un’alterazione dei principi fondamentali del federalismo fiscale, stabilendo che una rilevante quota del gettito dell’IMU venga assorbita dallo Stato.
2. Il T.a.r. Lazio, con la decisione 19 settembre 2022, n. 11904, ha respinto il ricorso.
3. Il Comune ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
4. Si sono costituiti nel giudizio di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell’Economia; chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
5. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la legittimità dell’emanazione del d.P.C.M 7 marzo 2018 oltre i termini, ritenuti perentori, del 30 novembre o del 31 ottobre dell’anno precedente (quali previsti, rispettivamente, dall’art. 1, commi 380, lett. b), e 380 ter, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall’art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), nonché della sua pubblicazione nel S.O. n. 17 della G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018, in ritardo di 10 giorni rispetto al termine finale ex lege di approvazione del bilancio di previsione comunale (da ultimo prorogato, nel caso di specie, al 31 marzo 2018 dal D.M. Interno 9 febbraio 2018).
1.1. Ad avviso del Comune di Padova, il ritardo nella pubblicazione del DPCM avrebbe causato un vulnus all’autonomia contabile e finanziaria dell’ente locale, in ragione della impossibilità di tenere conto dell’entità dello stanziamento in sede di approvazione del bilancio di previsione comunale, il cui termine ultimo di adozione era stato fissato, dal decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, alla data del 31 marzo 2018.
2. Il motivo non è fondato.
L’art. 1, comma 380, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che: “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013.
In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi (…). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM (…)”.
Il successivo comma 380 ter, lett. b), precisa, inoltre, in riferimento al F.S.C., che: “Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall’anno 2014: (…) b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per l’anno 2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale (…)”.
L’art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha parzialmente modificato la suesposta disciplina, stabilendo che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (…). In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento”.
2.2. Dalla piana lettura della suesposta normativa si ricava che l’individuazione dei criteri di alimentazione e di riparto delle risorse del F.S.C. è rimessa a un d.P.C.M., da emanarsi, all’esito di un complesso iter procedimentale, entro un termine finale di anno in anno sempre più anticipato.
2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, in primo luogo, la normativa in esame non prevede espressamente la perentorietà del predetto termine annuale entro il quale provvedere nella individuazione dei predetti criteri di alimentazione e riparo del Fondo di solidarietà.
2.4. La tesi della perentorietà del termine in esame è, inoltre, smentita da ulteriori considerazioni.
Il principale argomento contrario a tale esito interpretativo si ricava dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il superamento dei termini procedimentali procedimento non comporta la decadenza dal potere di provvedere in capo all’Amministrazione, con la conseguenza per cui il provvedimento tardivamente emanato può essere considerato di per sé illegittimo.
Questa conclusione trova una significativa conferma, sul piano dell’interpretazione sistematica, nel nuovo art. 8-bis L. 241/1990, il quale dispone che: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21- nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Quest’ultima disposizione normativa ha, infatti, previsto cinque nuove ipotesi di inefficacia del provvedimento tardivo, per lo più codificando fattispecie rispetto alle quali già prima della novella i termini potevano considerarsi perentori (e in ordine alle quali, semmai, la discussione atteneva al vizio che affliggeva il provvedimento tardivo).
Dalla disposizione in esame, si ricava pertanto la conferma che, al di fuori delle ipotesi in essa espressamene regolate, non è stato tuttavia derogato il principio consolidato della ordinarietà dei termini procedimentali.
2.5. Al paradigma della generale ordinarietà dei termini dell’azione amministrativa non è estranea la funzione pubblica di programmazione economico-finanziaria, la quale è anch’essa sottoposta al principio di continuità dell’azione amministrativa, posto che, in conformità ai principi generali, la costante necessità, per l’Amministrazione, di curare l’interesse pubblico non tollera soluzioni di continuità, né può essere soggetta, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, a consumazione.
2.6. In secondo luogo, come la Sezione ha già avuto modo di affermare, la legittimità del d.P.C.M. in esame, con particolare riferimento alla data di emissione dello stesso, deve essere “misurata” in relazione all’interesse azionato dall’ente territoriale e, quindi, alla possibilità per questo di essere posto in condizione di predisporre il proprio bilanci, avendo la certezza di quali fossero le risorse disponibili (Consiglio di Stato 12 aprile 2018, n. 2200).
Siffatto apprezzamento, rileva il Collegio, non può non tener conto dell’entità dello scostamento cronologico, rispetto al termine legale, nell’adozione dell’atto prodromico, nonché del momento dell’esercizio finanziario in cui il predetto atto è stato emanato.
Nel precedente di Sezione menzionato è stato, infatti, chiarito, in maniera condivisibile, che l’illegittimità derivante dalla tardività nell’emanazione del provvedimento di riparto deve essere correlata non al mero dato formale del superamento del termine, ma al significativo scostamento temporale tra la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e l’adozione del d.P.C.M.
Si è, a tal proposito, in maniera condivisibile, osservato come “la legittimità del d.P.C.M. con riferimento alla data di emissione dello stesso, vada “misurata” in relazione all’interesse azionato dall’ente territoriale comune e, quindi alla possibilità per questo di essere posto in condizione di predisporre il proprio bilanci, avendo la certezza di quali fossero le risorse disponibili”.
2.7. Nel caso in esame, appare inverosimile, sulla base dell’ id quod plurumque accidit , che il Comune di Padova abbia subito un vulnus al proprio potere-dovere di programmazione contabile in conseguenza di uno scostamento di soli 10 giorni tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento impugnato (10 aprile 2018) e il termine finale di adozione del bilancio di previsione comunale per il 2018 (31 marzo 2018, in esito all’ultimo differimento disposto dal D.M. Interno 9 febbraio 2018).
Né il Comune appellante, oltre a genericamente lamentare il superamento del predetto termine, ha puntualmente evidenziato specifiche difficoltà nella redazione del bilancio.
2.8. Da quanto osservato discende che nel caso in esame non è ravvisabile una significativa lesione della autonomia programmatico-finanziaria del Comune ricorrente.
2.9. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del rilievo per cui, nel caso in esame, non vi sarebbe stata una effettiva conoscenza dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà per effetto della pubblicazione dei medesimi sul sito web del Ministero dell’Interno già in data 30 novembre 2017.
In senso contrario, va osservato che il punto 3.6, lett. b), dell’allegato A/2 al d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) espressamente attribuisce efficacia di pubblicità legale alla pubblicazione degli allegati e degli ulteriori atti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria sul sito web delle Amministrazioni interessate.
3. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentata l’iniquità del riferimento ai dati catastali, che, in relazione al Comune di Padova risultano aggiornati, mentre in altri comuni non sarebbero stati modificati.
3.1. Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente considerato che nella determinazione delle capacità fiscali relative all’IMU non si è tenuto conto del tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili, con la conseguenza per cui il Comune di Padova è risultato illegittimamente penalizzato e costretto a perequare a favore di comuni potenzialmente ‘‘ricchi” in termini analoghi o maggiori, ma che sono risultati “poveri” solo perché in questi il processo di aggiornamento dei valori catastali non è stato attuato.
Una simile lettura porterebbe, nella prospettiva in esame, alla aberrante conclusione per cui l’ordinamento giuridico italiano incentiverebbe i Comuni a non promuovere aggiornamenti catastali e a mantenere l’iniquità fiscale nei territori di riferimento.
Lo stesso effetto distorsivo si riproporrebbe, nell’ottica del Comune appellante, anche in relazione a quella parte di perequazione che avviene sulla base delle capacità fiscali.
In base alle previsioni di cui l’art. 1, comma 449, lett. c) della Legge n. 232/2016, infatti, una quota (pari a euro 1.885.643.345,70) dell’importo destinato ad alimentare il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, “di cui … il 45 per cento (poi 55% nella Legge finanziaria, ndr) per l’anno 2018 … sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard”.
Parimenti, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2017 (“Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”) non conterrebbe alcuna considerazione del descritto effetto distorsivo, avendo assunto come criterio quello del Representative Tax System (RTS), per cui la determinazione analitica della capacità fiscale sarebbe unicamente basata sull’applicazione della normativa fiscale standard alle basi imponibili di ciascun Comune.
Ne discenderebbe che il decreto impugnato in primo grado avrebbe, quindi, considerato solo il c.d. tax gap per l’IMU e la TASI, definito come la differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, entrambi valutati secondo l’aliquota di base, discriminando così in modo arbitrario il calcolo delle capacità fiscali, perché avrebbe ignorato irragionevolmente per IMU e TASI il gap tra valori di mercato e valori catastali, considerando invece per queste unicamente il tax gap derivante dall’evasione fiscale e, conseguentemente, penalizzando il Comune di Padova, nel quale si sono registrati importanti aggiornamenti catastali.
4. Il motivo non è fondato.
4.1. Come la Sezione ha già avuto modo di affermare, “ la normativa dettata in tema di fondo di solidarietà comunale è espressione coerente dei principi in tema di federalismo fiscale introdotti nella Costituzione italiana con la riforma del titolo V, nonché di solidarietà ex art. 2, 3, 117 e 119 Costituzione, i quali impongono (più che consentire) l’adozione di politiche statali di riduzione delle spese pubbliche che ben possono incidere sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali, laddove le stesse rispondano a obiettivi (anche di unità nazionale) di generale contenimento delle spese e siano dunque espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, con l’unico limite ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129/2016, della subordinazione alla sola previsione di un coinvolgimento procedimentale dei soggetti incisi, nelle istituzionali sedi di coordinamento;
- in particolare, l’art. 119 della Costituzione assegna, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la funzione di perequazione a un apposito fondo, senza vincoli di destinazione, da istituirsi con legge dello Stato: la norma costituzionale collega, quindi, la ripartizione del fondo al parametro oggettivo della minore capacità fiscale pro-capite (qui coordinandosi con l’art. 2 della Cost. in tema di solidarietà e con i principi di unità nazionale in specie della specie della fiscalità generale) al fine di reperire, attraverso la leva fiscale, le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti territoriali; (…) (Consiglio di Stato 15 febbraio 2022, n. 1100).
4.2. Il Fondo di solidarietà, dunque, proprio perché finalizzato ad assicurare l’esercizio delle attività istituzionali e l’erogazione dei servizi pubblici, svolge un’azione equilibratrice e tendenzialmente livellante con riferimento alla situazione finanziaria dei Comuni, per conseguire la quale individua un meccanismo matematico di alimentazione e ripartizione, tale per cui, una volta determinato l’importo annuo del fondo medesimo, le diminuzioni e gli aumenti riguardanti i singoli enti locali avvengono sulla base di un meccanismo identico per tutti i Comuni.
In tale quadro, oltre ai fabbisogni standard, rilevano gli importi dei gettiti conseguiti dai singoli Comuni in relazione a determinati tributi, i quali rappresentano la loro capacità fiscale.
4.3. Il Fondo di solidarietà comunale non ha, dunque, né deve avere una finalità premiale nei confronti dei Comuni virtuosi, essendo piuttosto istituzionalmente teso ad una attività di redistribuzione in favore dei Comuni che, anche per ragioni geografiche, logistiche, infrastrutturali e comunque estranee ad ipotesi di carenza di gestione “virtuosa”, si trovino ad avere una minore capacità fiscale.
La sopra richiamata previsione contenuta nell’ultimo capoverso del comma 380-quater (e secondo cui l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale) individua un inequivoco legame tra capacità fiscale e risorse spettanti ai Comuni a titolo di IMU propria, focalizzando l’interesse sull’importo, più che sull’origine delle somme. In tale ricostruzione non rileva l’idoneità del gettito IMU del singolo Comune a fotografare in maniera puntuale un valore corrispondente all’insieme degli immobili situati sul suo territorio, ciò che appare, infatti, espressione di un dato di ricchezza dei cittadini (o meglio dei proprietari di abitazioni, anche se non residenti), più che dell’ente.
La disposizione, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, mira a perseguire una finalità perequativa tra quanto pervenuto nella disponibilità del Comune e quanto ad esso dovuto (o da esso dovuto) a titolo di redistribuzione, così che gli enti locali che hanno conseguito somme maggiori devono versare somme maggiori o ricevere somme inferiori all’esito della ripartizione del fondo, senza, però, un’automatica relazione tra percentuale del divario tra valore catastale e valore di mercato (da una parte) e importo dell’assegnazione a seguito di riparto del fondo (dall’altra).
4.4. Tali conclusioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante, trovano riscontro nella giurisprudenza costituzionale.
Nella decisione n. 220 del 26 novembre 2021, la Corte costituzionale, sia pure in relazione allo stanziamento di somme per il FSC relativo a una annualità diversa da quella oggetto di scrutinio innanzi alla Corte costituzionale, ma affermando principi generali utilmente richiamabili anche in relazione alla fattispecie in esame, ha osservato che la contestazione sul meccanismo di funzionamento del fondo non può prescindere dalla esistenza, sottolineata dalla Consulta, di numerosi tagli lineari che hanno colpito il FSC dal 2015 e che sono stati, tuttavia, oggetto dal 2020 di una progressiva restituzione, destinata a completarsi nel 2024, segnando una “soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugura il progressivo ripristino dell’ammontare originario del FSC. (…) In questa prospettiva, nella valutazione complessiva della questione, deve altresì considerarsi che, nell’ambito degli stanziamenti previsti durante l’emergenza da COVID-19, l’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, finalizzato al finanziamento delle funzioni degli enti locali, pari complessivamente a 3,5 miliardi di euro in relazione alla possibile perdita di entrate locali connessa all’emergenza sanitaria. Successivamente, l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di ulteriori 1,67 miliardi di euro detto fondo speciale per il 2020, portandolo a un ammontare complessivo di circa 5,17 miliardi di euro. In aggiunta a quanto stanziato per il 2020, la legge n. 178 del 2020 ha provveduto all’integrazione del fondo per le funzioni degli enti locali anche per il 2021, stanziando complessivamente 500 milioni di euro da ripartire fra Comuni (450 milioni di euro), Città metropolitane e Province (50 milioni di euro).
A questo proposito, in sede di audizione, il Ragioniere generale dello Stato ha precisato che le risorse destinate a ristorare gli enti locali delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria/epidemiologica da COVID-19 ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi di euro per il 2020 e 4,9 miliardi di euro per il 2021. Peraltro, sempre il Ragioniere generale dello Stato ha chiarito che tali risorse sono state distribuite secondo criteri articolati, che tengono conto delle specificità dei territori, e che sono definiti da tre note metodologiche adottate con altrettanti decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, rispettivamente del 16 luglio, dell’11 novembre e del 14 dicembre 2020. Deve, pertanto, rilevarsi che la disposizione impugnata si inserisce in un contesto complessivo di ripristino dei trasferimenti erariali agli enti territoriali, sovvenendo in parte anche ai tagli imposti negli anni della crisi finanziaria, dal che il rigetto della questione di legittimità costituzionale promossa”.
Muovendo, inoltre, dalla premessa secondo cui norme incidenti sull’assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo “atomistico” ma solo nel contesto della manovra complessiva, la menzionata decisione della Corte costituzionale ha anche chiarito che, con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse, che la riassegnazione di queste ultime è priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalità, all’entità e ai tempi, rimesse al legislatore statale (in tal senso i era già orientata la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2019).
La complessiva costituzionalità del meccanismo in esame trova significativo riscontro, sul piano dei principi affermati, nella recente decisione della Corte costituzionale 14 novembre 2024, n. 192, la quale, sia pure con riferimento al tema del c.d. autonomia differenziata, ma con affermazioni di principio applicabili anche alla fattispecie in esame, ha chiarito che “Le pur rilevanti modifiche introdotte nel 2001 con la riforma costituzionale del Titolo V non permettono di individuare «una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali» (sentenza n. 365 del 2007).
La ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica come quella italiana non può trovare espressione in una unica sede istituzionale, ma richiede una molteplicità di canali e di sedi in cui trovi voce e dalle quali possa ottenere delle politiche pubbliche, anche differenziate, in risposta alle domande emergenti. Perciò il regionalismo corrisponde ad un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione.
Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione.
Di conseguenza, la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.), e gli affida altresì dei compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, che si esplicano principalmente attraverso la determinazione dei principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), attraverso la competenza statale nelle cosiddette “materie trasversali” e mediante la perequazione finanziaria a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.).
Certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia.
Coerentemente con la suddetta esigenza, il regionalismo italiano, nel cui ambito deve inserirsi la differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l’altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2. del Considerato in diritto), che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex multis, sentenze n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano”.
5. Con un terzo mezzo di gravame il Comune appellante ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentato che il d.P.C.M. 7 marzo 2018, in quanto emanato in applicazione anche dell’art. 1, comma 380, lett. f), l. n. 228/2012, secondo cui “f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, abbia previsto che al FSC non affluisce il gettito dell’IMU sui capannoni ad uso produttivo, che viene incamerato dal bilancio statale, in violazione dell’art. 119 Cost.
7. Il motivo non è fondato.
La prospettazione della parte appellante contrasta, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con il disposto dell’art. 119 della Costituzione, il quale stabilisce, al comma 3, che gli enti territoriali “dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”, con ciò presupponendo, evidentemente, anche la possibile compartecipazione di più enti in ordine alla la fruizione del gettito derivante dal tributo locale stesso.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
9. In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese del presente grado giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO