Sentenza 11 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2022, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00243/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2017, proposto da
Igeco Costruzioni S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 14 del 31 marzo 2021, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, n. 1;
contro
Comune di TI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente alla corresponsione del compenso revisionale per l'espletamento del servizio di igiene urbana in favore del Comune di TI dall'1 ottobre 2008 al 30 settembre 2016 pari a complessivi € 801.237,67, ovvero a quella altra somma riconosciuta come dovuta, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002,
nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria
del diritto ad un indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. pari ad € 801.237,67, ovvero a quella somma che sarà ritenuta equa secondo giustizia, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002,
e per la condanna
in tal senso del Comune di TI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 marzo 2017 e depositato il 14 aprile 2017 la Igeco Costruzioni S.p.A. - dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 14 del 31 marzo 2021, a seguito della quale la Curatela Fallimentare ha presentato il 30 giugno 2021 istanza di fissazione di udienza pubblica ex art. 80 comma 2 c.p.a. chiedendo la prosecuzione del presente giudizio - chiede l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di TI in relazione al periodo dall’1 ottobre 2008 al 30 settembre 2016, in misura pari a € 801.237,67, ovvero a quella altra somma riconosciuta come dovuta, nonché, in subordine anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., nonché la condanna in tal senso della predetta Amministrazione Comunale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente di aver svolto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di TI dall’1 ottobre 2007 al momento della notifica del ricorso, senza soluzione di continuità, in forza, dapprima, di quattro ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco del predetto Comune, successivamente di due contratti validi stipulati (per la durata complessiva di 13 mesi) con la medesima Amministrazione Comunale e di successive proroghe disposte con ordinanze contingibili e urgenti e, infine, dal 31 ottobre 2012, in via di mero fatto.
Nel dettaglio, osserva che con determinazione n. 49 del 27 giugno 2007 la Società ricorrente è risultata essere aggiudicataria della gara di appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di TI e Parabita, bandita dal Consorzio A.T.O. LE/3 per la durata di 5 anni ma che, avverso tutti gli atti di gara e l’aggiudicazione, è insorta la Monteco S.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione, a questo T.A.R. (ricorso n. 1407/2007 R.G.). Aggiunge, quindi, che nelle more dell’espletamento del predetto giudizio, avendo urgente necessità di garantire la continuità e regolarità del servizio di igiene ambientale, il Sindaco del Comune di TI, attesa l’indisponibilità della precedentemente affidataria a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali, con ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 28 settembre 2007 ha conferito in via provvisoria (per mesi due) il servizio di igiene urbana alla Società odierna ricorrente con la precisazione che lo svolgimento del servizio veniva ordinato alle condizioni di aggiudicazione dell’appalto bandito dall’A.T.O. LE/3.
Protraendosi il predetto giudizio intrapreso innanzi a questo T.A.R. ed approssimandosi la scadenza dell’efficacia dell’ordinanza n. 50, in data 30 novembre 2007 il Sindaco del Comune di TI, con ulteriore ordinanza contingibile ed urgente n. 57 ha disposto la prosecuzione del servizio di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni della precedente ordinanza (e, quindi, degli atti di gara) non oltre il 31 dicembre 2007.
Aggiunge parte ricorrente che, nella medesima maniera, sempre in ragione della pendenza del predetto giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione in favore della Igeco Costruzioni S.p.A., il Sindaco del Comune di TI ha proceduto in sequenza e senza soluzione di continuità all’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti n. 60 del 28 dicembre 2007 e n. 7 del 31 gennaio 2008, ordinando alla Società ricorrente la prosecuzione del servizio de quo alle condizioni di aggiudicazione dell’appalto bandito dall’A.T.O. LE/3.
Precisa parte ricorrente che solo in data 26 settembre 2008 il Comune di TI ha sottoscritto con Igeco Costruzioni S.p.A. il contratto n. 1902 di rep., con decorrenza anticipata all’1 maggio 2008, alle medesime condizioni ed ai medesimi patti di cui agli atti di gara e di cui alle precedenti ordinanze sindacali e che, in data 3 aprile 2009, con atto n. 1914 di rep. detto contratto è stato prorogato di altri 6 mesi, sino al 31 maggio 2009.
Scaduto in data 31 maggio 2009 il termine di efficacia della proroga contrattuale senza nessun provvedimento formale del Comune in ordine al prosieguo del servizio, la Società ricorrente, con note prot. EG/839 del 3 giugno 2009 e prot. EG/893 del 17 giugno 2009 ha intimato all’A.C. di assumere determinazioni in merito. Quest’ultima, anziché ottemperare alla deliberazione dell’ATO LE/3 n. 31 (stipulando un nuovo contratto alla stregua di quanto fatto in precedenza), ha emesso, in data 3 luglio 2009 una nuova ordinanza contingibile ed urgente, la n. 21 ordinando ad
Igeco Costruzioni S.p.A. l’espletamento del servizio agli stessi patti ed alle stesse condizioni di cui al contratto rep. 1914, con efficacia di mesi 7 (e non 6) dall’1 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.
Aggiunge parte ricorrente che, decorso anche il termine del 31 dicembre 2009, nel silenzio dell’A.C., Igeco Costruzioni S.p.A. ha proseguito lo svolgimento del servizio, fino a quando, in data 23 febbraio 2010, il Comune di TI ha nuovamente emesso ordinanza contingibile ed urgente n. 8 con efficacia retroattiva all’1 gennaio 2010 e sino al 30 aprile 2010, alle medesime condizioni. A quest’ultima ordinanza sono, poi seguite, in ordine cronologico, la n. 19 del 9 giugno 2010 (con validità sino al 31 luglio 2010), la n. 30 del 10 settembre 2010 (con efficacia sino al 31 dicembre 2010), la n. 6 del 9 febbraio 2011 (con efficacia retroattiva dall’1 gennaio 2011 al 31 luglio 2011),
la n. 45 del 27 settembre 2011 (con efficacia sino al 31 dicembre 2011), la n. 8 del 17 febbraio 2012 (con efficacia retroattiva dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012), la n. 26 del 19 luglio 2012 (con efficacia retroattiva dal 30 giugno 2012 al 31 agosto 2012) e la n. 31 del 31 agosto 2012 (con efficacia sino al 31 ottobre 2012).
Deduce, in ultimo, parte ricorrente che dal 1° novembre 2012 (anno in cui è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2012 che ha soppresso i Consorzi A.T.O.) alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio il servizio di igiene urbana sarebbe proseguito in via di mero fatto, agli stessi patti e condizioni, senza assunzione di alcuna determinazione da parte dell’A.C. di TI (nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dalla Igeco Costruzioni S.p.A. al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto in essere).
1.2 In conclusione, osserva parte ricorrente di aver ricevuto, lungo tutto il prefato periodo di svolgimento del servizio, il pagamento da parte del Comune di TI del solo canone base, senza, tuttavia, percepire nulla, nonostante le plurime richieste formulate in tal senso, a titolo di compenso revisionale dello stesso.
2. In data 23 maggio 2017 si è costituito in giudizio il Comune di TI chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il 10 dicembre 2021 il Comune di TI e la Società ricorrente hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
4. In data 20 dicembre 2021 il Comune di TI ha depositato memorie in replica.
5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa, su richiesta scritta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e, in parte, inammissibile e deve essere accolto nei sensi e limiti appresso precisati.
3. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente osserva che il servizio de quo sarebbe stato svolto, sin dal principio (e quindi dalla prima ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 28 settembre 2007) sulla base di quanto prescritto negli atti della gara indetta nel 2007 dall’A.T.O. LE/3, con riferimento sia ai diritti che ai doveri e obblighi così come previsti negli atti di gara richiamati dai provvedimenti sindacali, senza eccezione alcuna, ivi compreso, pertanto, anche l’art. 8, comma 4, del “Capitolato d’Oneri di Servizio” in cui è espressamente prevista la revisione del canone. Stabilisce, infatti, la prefata previsione di lex specialis che “La revisione del canone verrà effettuata a decorrere dal canone relativo al primo mese del secondo anno contrattuale […] Detta revisione sarà condotta sulla base della variazione intervenuta a decorrere dalla data di inizio del servizio nella misura del 60% dell’importo contrattuale sulla base del costo del lavoro e per il restante 40% sulla base dell’indice ISTAT”.
Aggiunge parte ricorrente che tale impegno di corrispondere le somme in revisione sarebbe stato assunto dal Comune di TI, come richiesto dalla legge, in forma scritta, a mezzo, nel frangente inziale e finale del rapporto, dell’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti e, in quello centrale, della stipula del contratto n. 1902 di rep. del 2008 (prorogato in data 3 aprile 2009, con atto n. 1914 di rep.).
4. Con il secondo motivo di gravame si osserva che, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuata (quale quello di appalto de quo) dovrebbero recare una clausola di revisione periodica del prezzo, con la conseguenza che, che nei casi in cui tale clausola non dovesse essere stata espressamente inserita nel regolamento contrattuale, opererebbe comunque il meccanismo di integrazione automatica ed imperativa di cui all’art. 1339 c.c., anche a valere, se del caso, su eventuali clausole difformi.
5. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere, in ragione dell’intima connessione tra loro esistente, esaminati congiuntamente e meritano, nei limiti e sensi appresso precisati, apprezzamento.
5.1 In limine, prima di procedere all’esame nel merito delle censure, occorre, tuttavia, ribadire che certamente sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in relazione alla proposta domanda di accertamento del diritto alla revisione del prezzo (sino alla data del 31 ottobre 2012).
Osserva, in proposito, il Collegio che la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, atteso che l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)”.
L’art. 115 D. Lgs. n° 163/2006 (ratione temporis applicabile e riproduttivo dell’art. 6, quarto comma, della Legge n° 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n° 724/1994) recita: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui aderisce questo Tribunale, l’art. 115 del D. Lgs. n° 163/06:
“a) detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) a esecuzione periodica o continuativa che prevale su quella generale di cui all’articolo 1664 del codice civile; ne discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi, prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un’alea a danno dell’appaltatore (pari a un decimo del prezzo);
b) tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile. Conseguentemente le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l’intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall’articolo 1419 del codice civile (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2010, n, 898 e 13 dicembre 2010, n. 2826). La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n. 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n. 2424).
Ne consegue, che “negli appalti pubblici di servizi la pretesa ai compensi revisionali, siccome scaturente da una clausola che si inserisce automaticamente nei relativi contratti, ha sempre consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an ed al quantum della revisione prezzi sicché, in base al c.d. criterio del petitum sostanziale, tutte le domande azionate concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico impugnato (T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 22 Ottobre 2012 n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n. 1317; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28 Novembre 2012, n. 1944, cit. e, da ultimo T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 24 gennaio 2022, n. 122).
5.2 Nel merito, osserva il Collegio che la Società ricorrente risulta aver espletato, dall’1 ottobre 2007 sino alla data del 30 settembre 2016 (ed oltre), senza soluzione di continuità, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di TI in forza di quattro ordinanze contingibili ed urgenti e di due contratti validi per 13 mesi, di successive proroghe disposte con altre ordinanze contingibili ed urgenti (mentre a partire dal 1° novembre 2012 ha operato con proroga di fatto del servizio).
La documentazione esibita da parte ricorrente (e, segnatamente, le attestazioni di regolare svolgimento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale resistente - all. n. 5 e 6 alla produzione documentale del 29 novembre 2021 di parte ricorrente) dà, infatti, contezza della unitarietà del rapporto sostanziale dedotto in questa sede, sia sotto il profilo temporale che fattuale.
Va, peraltro, sottolineato che sia le ordinanze contingibili ed urgenti che i contratti de quibus hanno richiamato i patti e le condizioni della gara indetta dal Consorzio A.T.O. LE/3 nel 2007, aggiudicata alla Società ricorrente e poi annullata in sede giurisdizionale, tra cui, in particolare, l’art. 8 del Capitolato d’oneri di servizio contemplante, appunto, la revisione prezzi.
5.3 Non v’è, inoltre, dubbio che l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti abbia soddisfatto, anche con riferimento al frangente del rapporto non direttamente coperta dal contratto n. 1902 di rep. del 26 settembre 2008, e dalla relativa proroga, il requisito della forma scritta prescritto, secondo il risalente e consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa e civile (ex multis T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I , 18/09/2017 , n. 586), ad substantiam (e, quindi, a pena di nullità) per la instaurazione di ogni rapporto negoziale tra la Pubblica Amministrazione ed i privati.
Infatti, alla luce della ratio del suddetto principio pretorio (che risiede nell’esigenza di evitare che possa ipotizzarsi l’assunzione in via implicita da parte dell’Amministrazione di obblighi giuridici) è sufficiente che a rivestire forma scritta sia la sola manifestazione di volontà pubblica e non anche quella, adesiva alla precedente, del privato. E tanto è sicuramente garantito ove l’ordine di eseguire il servizio di igiene urbana (e l’assunzione del correlato obbligo di corrispondere il relativo canone e le somme dovute a titolo di revisione dello stesso) sia contenuto in una ordinanza contingibile ed urgente adottata in forma scritta dall’Amministrazione Comunale.
5.4 Deve aggiungersi, in ultimo, per completezza, che la Igeco Costruzioni S.p.A. ha richiesto la revisione prezzi in via amministrativa così interrompendo il corso della prescrizione del relativo diritto (peraltro non eccepita da parte resistente e non rilevabile di ufficio).
5.5 Quanto testè osservato rende, peraltro, superfluo postulare, come fa parte ricorrente nel secondo motivo di gravame, l’operatività del meccanismo di inserimento automatico di clausole previsto dall’art. 1339 c.c. (il quale presuppone che il rapporto negoziale non trovi una espressa regolazione conforme alla disciplina imperativa di legge, come invece accade, per quanto si è detto supra, nel caso di specie).
5.6 Specularmente, il requisito della forma scritta ad substantiam non pare soddisfatto con riguardo al periodo di svolgimento del servizio di igiene urbana in questione successivo al 31 ottobre 2012 in cui lo stesso è stato espletato in via di mero fatto (senza, quindi, che vi fosse neppure un atto unilaterale di tipo provvedimentale a tracciare i contenuti del rapporto contrattuale).
Il contratto di appalto è, in tale ultimo frangente, nullo ex art. 1418 comma 2 e 1325 n. 4) c.c. sicché la Società ricorrente non vanta, in relazione ad esso, alcun titolo negoziale per pretendere il pagamento di somme a titolo di revisione del prezzo.
5.7 La domanda di accertamento del diritto alla revisione del prezzo proposta da parte ricorrente deve, pertanto, essere accolta parzialmente, limitatamente al periodo temporale compreso tra l’1 ottobre 2008 ed il 31 ottobre 2012 (e non anche con riguardo al periodo successivo al 31 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2016).
Il suddetto accoglimento parziale va, peraltro, disposto, anche in ragione della mancata opposizione delle parti, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. stabilendosi i seguenti criteri per la formulazione da parte dell’A.C. alla Società ricorrente della proposta di pagamento della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo (proposta da presentare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione): 1) spetta la invocata revisione prezzi alla Società ricorrente dopo un anno dalla data di inizio del rapporto in questione (ossia dall’1 ottobre 2008), con cadenza annuale sin al 31 ottobre 2012; 2) la revisione prezzi va calcolata sulla base dell’indice I.S.T.A.T. F.O.I. in relazione ai costi dei materiali occorrenti per l’erogazione del servizio di pulizia (rapportati al 40% dell’importo contrattuale ex art. 8 del Capitolato d’oneri di servizio) e, in ordine alla voce specifica del costo del personale, sulla base delle variazioni intervenute nei parametri salariali previsti dalle Tabelle F.I.S.E. allegate al C.C.N.L. di settore (rapportati al 60% dell’importo contrattuale ex art. 8 del Capitolato d’oneri di servizio); 3) competono, altresì, alla Società ricorrente gli interessi legali moratori previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla maturazione al soddisfo.
6. L’accoglimento solo parziale dei primi due motivi di gravame impone a questo Giudice di esaminare il terzo motivo formulato da parte ricorrente in via di subordine.
Con esso si evidenzia che la parte privata che abbia svolto un servizio nei confronti della P.A., senza un contratto o in forza di un contratto dichiarato invalido, avrebbe diritto ad ottenere un indennizzo per l’attività svolta qualora ciò abbia determinato un arricchimento della P.A. senza giusta causa, purché da tale arricchimento sia conseguito un correlativo depauperamento del privato medesimo. Si deduce, in proposito, con riguardo alla vicenda che occupa, che il Comune di TI risulterebbe essersi arricchito non avendo sopportato il sacrificio economico legato alla revisione del prezzo mentre, specularmente, i maggiori esborsi dovuti alla variazione del costo del lavoro e di gestione dei mezzi sarebbero rimasti sine titulo a carico della Società ricorrente.
6.1 La suddetta domanda ex art. 2041 c.c., va riferita, stante il carattere sussidiario dell’azione, al periodo dal 1 novembre 2012 al 30 settembre 2016, in relazione al quale il servizio de quo è stato reso, come detto, in via di mero fatto senza l’adibizione della richiesta forma scritta ad substantiam (con nullità rilevabile d’ufficio del relativo rapporto).
Ne consegue che la predetta domanda sussidiaria è inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., spettando la stessa all’A.G.O..
In proposito è appena il caso di notare che la domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via di subordine dalla Società ricorrente non ricade nè nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui al già citato art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 c.p.a. secondo “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)” né, tantomeno, nell’ ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alla seconda parte dell’art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a. relativa alle “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
E, infatti, vale ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 c.p.a. la circostanza che la Società ricorrente domandi in via subordinata la condanna dell’Amministrazione Comunale resistente non sulla scorta di un diritto soggettivo discendente da una clausola di revisione del prezzo ma in forza della differente (e sussidiaria) fattispecie dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (che richiede, per contro, proprio l’assenza di una “giusta causa” alla base del trasferimento patrimoniale che determina la locupletazione).
Del pari è da escludere, con riferimento alla proposta domanda ex art. 2041 c.c., la sussistenza de residuo dell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alla seconda parte dell’art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a.. E’, difatti, appena il caso di osservare che la giurisprudenza amministrativa, nel solco degli insegnamenti della Consulta (a partire dalle note sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006) ha, dato una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa in parola chiarendo che “L'espressione «azione di gestione del ciclo dei rifiuti» contenuta nell'art. 133, lett. p), c.p.a . va intesa nel senso che l'attività della P.A. deve essere preordinata all'organizzazione e all'erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e, per incardinare la giurisdizione del T.A.R., è necessario che l'ente agisca, in tali ambiti predefiniti, come Autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali ai sensi dell' art. 11, l. n. 241/1990 , sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico” (T.A.R., Campania, Napoli , sez. I , 06/11/2020 , n. 5040).
Ebbene, per ciò che attiene al periodo successivo al 31 ottobre 2012 il comportamento tenuto dalla Società ricorrente, che spontaneamente e sine titulo ha continuato a effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è da qualificare, secondo le coordinate interpretative delineate sin dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale (e riprese dal testo dell’art. 7 c.p.a.), come comportamento “mero” e non anche “amministrativo”, in quanto non riconducibile neppure mediatamente all’esercizio del potere. Infatti, il comportamento in questione non gode di alcuna copertura provvedimentale ancorché indiretta essendo stato tenuto fuori della portata precettiva delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Comune di TI e, quindi, in un frangente in cui l’Amministrazione ha deliberatamente scelto di operare iure privatorum e non come autorità, senza spendere la propria capacità speciale di diritto pubblico.
7. In conclusione, il ricorso è, per le ragioni sopra illustrate, in parte fondato e, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione e deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti innanzi specificati.
Ne consegue che va disposta la condanna del Comune di TI, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di revisione prezzi, in favore della Igeco Costruzioni S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 14 del 31 marzo 2021, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, della somma da determinare ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. secondo i criteri stabiliti in motivazione al punto 5.7 (con proposta da presentare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione) limitatamente al solo periodo compreso tra l’1 ottobre 2008 ed il 31 ottobre 2012.
Va, invece, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di ingiustificato arricchimento proposta ex art. 2041 c.c. da parte ricorrente rispetto al periodo di prestazione del servizio compreso tra il 1° novembre 2012 ed il 30 settembre 2016.
8. Sussistono, anche in ragione della reciproca soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. stabilisce i seguenti criteri:
- dichiara il diritto della Società ricorrente di percepire dal Comune di TI le somme dovute a titolo di revisione prezzi ex art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006 relativamente al periodo di espletamento del servizio compreso tra l’1 ottobre 2007 ed il 31 ottobre 2012, a partire da un anno dalla data di inizio del rapporto in questione (ossia dall’1 ottobre 2008) e con cadenza annuale sin al 31 ottobre 2012, sulla base dell’indice I.S.T.A.T. F.O.I. in relazione ai costi dei materiali occorrenti per l’erogazione del servizio di pulizia (rapportati al 40% dell’importo contrattuale ex art. 8 del Capitolato d’oneri di servizio) e, in ordine alla voce specifica del costo del personale, sulla base delle variazioni intervenute nei parametri salariali previsti dalle Tabelle F.I.S.E. allegate al C.C.N.L. di settore (rapportati al 60% dell’importo contrattuale ex art. 8 del Capitolato d’oneri di servizio), somme maggiorate degli interessi legali moratori previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2002 calcolati dalla data di maturazione sino all’effettivo pagamento;
- dispone che il Comune di TI, in persona del Sindaco pro tempore, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, debba proporre alla Società ricorrente il pagamento della somma dovuta a titolo di revisione prezzi determinata in base ai predetti criteri.
Dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta ex art. 2041 c.c. da parte ricorrente rispetto al periodo di prestazione del servizio di che trattasi compreso tra il 1° novembre 2012 ed il 30 settembre 2016.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO