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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data 16.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 26217/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dal medesimo e
resistente opposta Controparte_1 avv. Maria Rosaria Nasti ( prec. difensore avv. Marco Nanni)
resistente opposto Controparte_2 avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone all'intimazione di pagamento N.
097 2023 90753508 51/000, notificata VIA PEC in data 19 luglio 2023, di importo complessivo di
€ 2.493,71, di cui € 1.476,32 per Gestione separata – contributi civili sul reddito relativi CP_2 all'anno 2010, oltre sanzioni e ne chiede la declaratoria di illegittimità e che è priva di efficacia giuridica e/o annullarla nonché la declaratoria di illegittimità che è priva di ogni efficacia giuridica e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2017 00230603 91 000 sotteso e la declaratoria che non sono dovute le somme pretese con contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' CP_2
Premette che la somma richiesta deriva dall'Avviso di addebito n. 397 2017 00230603 91 000 notificatogli in data 10 gennaio 2018.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' in quanto afferente a contributi sul CP_2 reddito relativi all'anno 2010.
Costituitesi, ed con articolate argomentazioni, chiedono il rigetto del ricorso e CP_3 CP_2
l' anche, in via di subordine e salvo gravame, l'accertamento e la declaratoria, salvo CP_2 gravame, la susistenza della sua pretesa creditoria.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 16.1.2025. oOo
Il ricorso non è fondato E' pacifico ed indiscusso che dopo la notificazione dell'avviso di addebito il relativo credito diviene incontrovertibile.
Dopo la notificazione dell'avviso di addebito n. 397 2017 00230603 91 000, avvenuta il 10 gennaio
2018, il cui credito contributivo è divenuto incontrovertivile, al ricorrente è stata notificata l'intimazione oggi opposta in data 19 luglio 2023.
Ciò posto si rileva che non è decorso il termine prescrizionale invocato dalla parte ricorrente perché all'epoca della notificazione della intimazione opposta, in data 19 luglio 2023, il termine quinquennale, a causa della sospensione della prescrizione dovuta al periodo emergenziale del covid, non è trascorso. Infatti, il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, prevede all'art. 37, comma 2, espressamente “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. A sua volta l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, prevede: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il fatto che il D.L. n. 18/20 abbia introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, prorogata dal DL 183/20 ha comportato che nel caso di specie è rimasto sospeso il decorso della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni e dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per 181 giorni. Pertanto il termine che senza l'intervento legislativo, dovuto alla situazione di emergenza della pandemia, avrebbe comportato lo scadere della prescrizione dopo 5 anni dalla notifica dell'avviso di addebito (ipoteticamente il 10.1.2023) , all'epoca della notificazione dell'intimazione di pagamento (19.7.2023) oggi opposta non era scaduto. Infatti tra il 10 gennaio
2023 ed il 19 luglio 2023 sono passati meno dei tempi di sospensione della prescrizione che sono più di 300 giorni.
Ne consegue che il credito contributivo in questione è tuttora sussistente e non si è prescritto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento alle convenute delle spese processuali che liquida in € 900 ciascuna oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 15.2.2025 il Giudice