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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIMALDI GIUSEPPE, presso il quale ha eletto domicilio in Mercato San Severino, via Sopportico Napoli n. 4 OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. VIETRI RAFFAELLA e dell'avv. GENNARO AUSIELLO, presso il quale ha eletto domicilio in Torre Annunziata, via Maresca n. 12 nonché al domicilio digitale Email_1
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.10.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che il presente fascicolo è stato inserito tra le cause in decisione nell'apposita sezione della Consolle del magistrato solo in data 25.11.2025, dunque nuovamente visibile alla scrivente solo in tale data.
Con atto di precetto notificato il 5.2.2024, ha Controparte_1 intimato alla società il pagamento della somma di € 15.092,73, oltre Parte_1 interessi, spese e compensi, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1568/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 19.10.2023 provvisoriamente esecutivo.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio deducendo l'inesistenza del credito azionato, in ragione dall'inadempimento da parte dell'intimante alle obbligazioni assunte con contratto di locazione commerciale stipulato il 3.12.2021 - avente ad oggetto l'immobile sito in Nola CIS Isola 1, Lotto 108 e 109. Ha infatti lamentato il mancato pagamento del
Pag. 1 di 4 canone di locazione del mese di settembre 2022 ed indennità di mancato preavviso, per complessivi € 91.000,00. ha dunque chiesto “In via preliminare e cautelare sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che la non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti dell'opponente;
2. REVOCARE la concessa “provvisoria esecutività” del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati in atti di causa;
3. Dichiarare che la non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
4. ACCERTARE e DICHIRARE l'inesistenza del “creditoria” vantata posta a fondamento dell'intrapreso procedimento per nullità e/o invalidità delle ragioni di credito esposte dalla volutamente piegate ad una distorta Controparte_1 rappresentazione dei fatti per cui è causa.
5. ACCERTARE e DICHIARARE, il pieno diritto della al pagamento a carico esclusivo della opposta Parte_1 delle seguenti somme: Euro 7.000,00 oltre Iva per la mensilità di Settembre 2022 MAI corrisposta oltre Euro 84.000,00 (Euro ottantaquattromila/00 pari a n.ro 12 mensilità di omesso preavviso);
6. Per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta in favore della opposta o, comunque, revocare in ogni caso l'esecutività concessa limitandola a quella somma minore che dovesse essere riconosciuta in corso di causa o, comunque, porre in compensazione la somma richiesta dalla con la somma Controparte_1
EFFETTIVAMENTE vantate dalla opponente, di gran lunga superiori alla
“creditoria” vantata e comunque giustificate dalle violazione palese del vincolo contrattuale tra le parti (contratto di locazione).
7. Condannare l'opposta anche in via equitativa al risarcimento del danno sofferto dall'opponente per responsabilità contrattuale e precontrattuale ovvero per violazione degli obblighi di corrette e buona fede nell'esecuzione del contratto.
8. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Illimitate salvezze”
L'opposta si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, poiché fondata sui medesimi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque relativa a fatti antecedenti all'esecuzione che avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha altresì dedotto l'illegittima ritenzione della caparra, non essendo previsto nel contratto e non avendo proposto apposita domanda giudiziale. Ha poi dedotto la legittimità del recesso esercitato, rispetto all'altrui inadempimento, concernente la ritardata consegna del certificato di agibilità e l'omessa consegna del certificato di collaudo. Ha altresì evidenziato la totale illiceità delle somme richieste a titolo di indennità di mancato preavviso, avendo nuovamente sublocato l'immobile dal mese di ottobre 2022 al Gruppo Franzese Baby s.r.l., dunque dal mese successivo al rilascio, avvenuto il 28.9.2022. ha dunque chiesto “In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1568/2023 del 19.10.2023 R.G. 5403/2023 del Tribunale di Nola in quanto basata su fatti e circostanze, inammissibili e improponibili oltre che infondati, anteriori
Pag. 2 di 4 alla formazione del titolo esecutivo e già oggetto di impugnazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al R.G. 6255/2023 presso il Tribunale di Nola G.I. dott.ssa Tagliafierro Dora;
oltre che per l'assoluta assenza dei gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della presente opposizione in quanto fondata sulle medesime eccezioni, anteriori alla formazione del titolo esecutivo, sollevate nella suddetta opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento iscritto al R.G. 6555/2023 presso il Tribunale di Nola G.I. dott.ssa Tagliafierro Dora;
nel merito, rigettare la presente opposizione al precetto, in quanto oltre ad essere improponibile e inammissibile, è infondata sia in fatto che in diritto e non provata per tutti i motivi di cui al presente atto”.
Con il primo motivo di opposizione, l'istante sostiene l'inesistenza del credito precettato, concernente la restituzione delle somme date a titolo di caparra nell'ambito del contratto di sublocazione, oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a fronte di un controcredito di € 91.000 circa, per mancato pagamento di un canone di locazione e per indennità di mancato preavviso.
La domanda deve dunque interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
Premesso ciò, occorre rimarcare che l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n. 3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente, pertanto, non possono in alcun modo attingere l'originaria sussistenza del credito, così come accertato nel decreto ingiuntivo.
Invero, tutte le doglianze, comprese le richieste avanzate in via riconvenzionale, che in tale sede appaiono del tutto inammissibili, attengono a fatti antecedenti l'emissione del titolo, dunque devolute alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 6255/2023).
Di guisa che l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIMALDI GIUSEPPE, presso il quale ha eletto domicilio in Mercato San Severino, via Sopportico Napoli n. 4 OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. VIETRI RAFFAELLA e dell'avv. GENNARO AUSIELLO, presso il quale ha eletto domicilio in Torre Annunziata, via Maresca n. 12 nonché al domicilio digitale Email_1
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.10.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che il presente fascicolo è stato inserito tra le cause in decisione nell'apposita sezione della Consolle del magistrato solo in data 25.11.2025, dunque nuovamente visibile alla scrivente solo in tale data.
Con atto di precetto notificato il 5.2.2024, ha Controparte_1 intimato alla società il pagamento della somma di € 15.092,73, oltre Parte_1 interessi, spese e compensi, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1568/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 19.10.2023 provvisoriamente esecutivo.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio deducendo l'inesistenza del credito azionato, in ragione dall'inadempimento da parte dell'intimante alle obbligazioni assunte con contratto di locazione commerciale stipulato il 3.12.2021 - avente ad oggetto l'immobile sito in Nola CIS Isola 1, Lotto 108 e 109. Ha infatti lamentato il mancato pagamento del
Pag. 1 di 4 canone di locazione del mese di settembre 2022 ed indennità di mancato preavviso, per complessivi € 91.000,00. ha dunque chiesto “In via preliminare e cautelare sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che la non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti dell'opponente;
2. REVOCARE la concessa “provvisoria esecutività” del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati in atti di causa;
3. Dichiarare che la non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
4. ACCERTARE e DICHIRARE l'inesistenza del “creditoria” vantata posta a fondamento dell'intrapreso procedimento per nullità e/o invalidità delle ragioni di credito esposte dalla volutamente piegate ad una distorta Controparte_1 rappresentazione dei fatti per cui è causa.
5. ACCERTARE e DICHIARARE, il pieno diritto della al pagamento a carico esclusivo della opposta Parte_1 delle seguenti somme: Euro 7.000,00 oltre Iva per la mensilità di Settembre 2022 MAI corrisposta oltre Euro 84.000,00 (Euro ottantaquattromila/00 pari a n.ro 12 mensilità di omesso preavviso);
6. Per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta in favore della opposta o, comunque, revocare in ogni caso l'esecutività concessa limitandola a quella somma minore che dovesse essere riconosciuta in corso di causa o, comunque, porre in compensazione la somma richiesta dalla con la somma Controparte_1
EFFETTIVAMENTE vantate dalla opponente, di gran lunga superiori alla
“creditoria” vantata e comunque giustificate dalle violazione palese del vincolo contrattuale tra le parti (contratto di locazione).
7. Condannare l'opposta anche in via equitativa al risarcimento del danno sofferto dall'opponente per responsabilità contrattuale e precontrattuale ovvero per violazione degli obblighi di corrette e buona fede nell'esecuzione del contratto.
8. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Illimitate salvezze”
L'opposta si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, poiché fondata sui medesimi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque relativa a fatti antecedenti all'esecuzione che avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha altresì dedotto l'illegittima ritenzione della caparra, non essendo previsto nel contratto e non avendo proposto apposita domanda giudiziale. Ha poi dedotto la legittimità del recesso esercitato, rispetto all'altrui inadempimento, concernente la ritardata consegna del certificato di agibilità e l'omessa consegna del certificato di collaudo. Ha altresì evidenziato la totale illiceità delle somme richieste a titolo di indennità di mancato preavviso, avendo nuovamente sublocato l'immobile dal mese di ottobre 2022 al Gruppo Franzese Baby s.r.l., dunque dal mese successivo al rilascio, avvenuto il 28.9.2022. ha dunque chiesto “In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1568/2023 del 19.10.2023 R.G. 5403/2023 del Tribunale di Nola in quanto basata su fatti e circostanze, inammissibili e improponibili oltre che infondati, anteriori
Pag. 2 di 4 alla formazione del titolo esecutivo e già oggetto di impugnazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al R.G. 6255/2023 presso il Tribunale di Nola G.I. dott.ssa Tagliafierro Dora;
oltre che per l'assoluta assenza dei gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della presente opposizione in quanto fondata sulle medesime eccezioni, anteriori alla formazione del titolo esecutivo, sollevate nella suddetta opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento iscritto al R.G. 6555/2023 presso il Tribunale di Nola G.I. dott.ssa Tagliafierro Dora;
nel merito, rigettare la presente opposizione al precetto, in quanto oltre ad essere improponibile e inammissibile, è infondata sia in fatto che in diritto e non provata per tutti i motivi di cui al presente atto”.
Con il primo motivo di opposizione, l'istante sostiene l'inesistenza del credito precettato, concernente la restituzione delle somme date a titolo di caparra nell'ambito del contratto di sublocazione, oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a fronte di un controcredito di € 91.000 circa, per mancato pagamento di un canone di locazione e per indennità di mancato preavviso.
La domanda deve dunque interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
Premesso ciò, occorre rimarcare che l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n. 3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente, pertanto, non possono in alcun modo attingere l'originaria sussistenza del credito, così come accertato nel decreto ingiuntivo.
Invero, tutte le doglianze, comprese le richieste avanzate in via riconvenzionale, che in tale sede appaiono del tutto inammissibili, attengono a fatti antecedenti l'emissione del titolo, dunque devolute alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 6255/2023).
Di guisa che l'opposizione dev'essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
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