Articolo 3 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078
Articolo 2Articolo 4
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28 agosto 1940
Art. 3.

Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.


Entrata in vigore il 28 agosto 1940
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