Versione
28 agosto 1940
28 agosto 1940
Art. 3.
Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.
La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.
Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.
La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 516Provvedimento: […] Per_1 Lamentava, inoltre, l'erroneità della sentenza di primo grado per aver accolto la domanda ex art. 2932 c.c. nonostante il mancato versamento integrale del prezzo da parte del CP_1 che era stato posto dalle parti come condizione per la stipula del definitivo. Deduceva, ancora, la nullità della scrittura ai sensi dell'art. 3Leggi di più...
- usucapione·
- interversione del possesso·
- spese processuali·
- inammissibilità domande nuove in appello·
- art. 1170 c.c.·
- detenzione qualificata·
- art. 342 c.p.c.·
- contratto preliminare·
- azione ex art. 2932 c.c.·
- prescrizione decennale