Articolo 13 della Legge 4 agosto 1977, n. 517
Articolo 12Articolo 14
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2 settembre 1977
Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonche' il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
Entrata in vigore il 2 settembre 1977
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