Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 13.
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonche' il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonche' il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 30/05/1991, n. 232Provvedimento: […] Il ricorso è poi, secondo l'Avvocatura, infondato anzitutto perché la materia del calendario scolastico attiene sia all'organizzazione dell'attività didattica sia alle cadenze di scrutini ed esami sia all'ordinamento del personale che è sincronizzato (art. 13 della legge 4 agosto 1977, n. 517) con detto calendario. Si tratta, per l'Avvocatura, di submaterie di competenza statale poiché i titoli di studio rilasciati in provincia di Bolzano hanno validità per l'intero territorio dello Stato e il personale direttivo e docente è statale a tutti gli effetti (art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).Leggi di più...
- sent. 232/91. istruzione pubblica·
- conservatori·
- contestata applicabilita' al conservatorio "c. monteverdi" di bolzano·
- conseguenze·
- conseguente annullamento del decreto ministeriale in parte qua.