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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4143/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4143/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 19-2-2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO TURRA' cf.
- elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GUGLIELMO SANFELICE 24 80100 NAPOLI
Appellante
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. _1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. ARA GUGLIELMO (cf.
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' C.F._2
312 PORTICI
Appellata
NONCHÈ
in persona del legale rapp.te Controparte_2
, società a responsabilità limitata con Controparte_3 socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130), con sede legale a NO, in Via A. Pestalozza n. 12/14, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di NO , in corso di P.IVA_3 iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile
2015, rappresentata e difesa dalla Avvocato Antonio Borraccino ed Cont altri ora (C.F. e P.IVA Controparte_5
) e per essa dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F. P.IVA_4
) giusta procura speciale alle liti autenticata C.F._3
a firma del Notaio Dr. in data 24/07/2015 – Atto Persona_1
Rep. n. 29136 Raccolta n. 17605 – regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 29/07/2015 al n.
21327, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con sede in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4.
Appellata e Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il giorno 22/07/2013, la Parte_1 chiedeva che il Tribunale di NA condannasse la
[...] [...]
in solido con la al pagamento della _1 Controparte_6 somma di € 3.103.829,63; subordinatamente condannasse la al pagamento della somma di € 1.049.119,38 _1 nonché in solido con la della somma di € Controparte_6
2.054.710,25; ancora subordinatamente condannasse la CP_6 al pagamento della somma di € 3.103.829,63; in via
[...] residuale condannasse la al pagamento della _1 somma di € 1.049.119,38 e la di Controparte_6
€2.054.710,25; tutto quanto innanzi oltre interessi di mora e con vittoria di spese e compensi di lite.
L'attrice dichiarava di essere azienda esercente attività imprenditoriale di servizio e prestazioni sanitarie per l'espletamento di interventi chirurgici, diagnosi ricovero e cura giusto provvedimento autorizzativo di;
che detta C.F._4 attività era attuata in regime di convenzione, prima e accreditamento, poi, con il SSR. Di aver reso, regolarmente, le prestazioni sanitarie richieste in relazione all'interno anno 2011; che le dette prestazioni erano connotate da peculiarità definite a seguito della DGRC n°285/05 atteso che, con il detto atto amministrativo, essa attrice era stata autorizzata a svolgere funzioni di pronto soccorso ed erogare assistenza ospedaliera relativa ai ricoveri di emergenza essendo stata, dal SSR, verificata, sul territorio, la carenza di organizzazione assistenziale ospedaliera relativa, appunto, alle prestazioni di emergenza;
che nel suddetto atto deliberativo era, specificamente, ritenuta la necessità di remunerazione delle prestazioni suddette, in favore di essa attrice che era stata inserita, giusta DGRC n°631/2012, tra i presidi ospedalieri della rete emergenziale della;
che le stesse prestazioni si _1 concretizzavano attraverso due tipologie: a) prestazioni di pronto soccorso con dimissioni immediate del paziente;
b) prestazioni di pronto soccorso seguite da ricovero per la effettuazione di attività rianimatorie.
Le suddette prestazioni di pronto soccorso e/o emergenza-urgenza erano rese parallelamente all'attività di diagnosi, ricovero e cura ordinarie, anche definibili "di elezione".
Che, in conseguenza di quanto innanzi, essa attrice, ai fini della remunerazione delle stesse prestazioni, aveva, sempre, contabilizzato, separatamente, l'attività espletata "in elezione" dai servizi sanitari resi in regime di pronto soccorso e/o emergenza, urgenza;
che in relazione all'anno 2018 l'ammontare delle prestazioni resa era stato pari ad € 38.346.729,63 di cui €
15.072.972,13 per ricoveri ospedalieri ordinari ed € 17.837.473,75 per emergenza-urgenza nonché € 2.922.660,00 per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero;
che, per contro, aveva ricevuto, quale pagamento complessivo, la somma di €
30.380.000,00 per i ricoveri ed € 2.400.000,00 per l'attività di pronto soccorso non seguito da ricoveri, rimanendo creditrice di €
3.103.829,63. Che, in relazione alla detta somma, alla luce degli atti amministrativi, atteso che, nell'effettuare il pagamento le debitrici non avevano specificato l'imputazione, sussisteva un'obbligazione solidale per il saldo di € 3.103.829,63; che, subordinatamente, ove, per una ipotesi, si fosse voluta ritenere sussistente la sola legittimazione passiva dell' la suddetta _1 obbligazione sarebbe gravata solo a carico del detto Ente;
ancora che, volendo, per contro, ritenere gravante sulla CP_6
l'obbligazione di pagamento diretto in relazione alle
[...] prestazioni in regime di pronto soccorso nonché di emergenza- urgenza, la stessa obbligazione sarebbe gravata quanto ad €
1.049.119,39 esclusivamente a carico dell' ed ad € _1
2.054.710,25 a carico delle convenute in solido ovvero ferma restando l'obbligazione per € 1.049.119,39 a carico dell' _1
, la in via esclusiva, sarebbe stata tenuta
[...] Controparte_6 al pagamento della somma di € 2.054.710,25 ovvero, in ultima analisi, dell'intero saldo di € 2.054.710,25
Che i suddetti importi erano da maggiorarsi per gli interessi di cui al Dlgs 231/2002.
Che, in ogni caso, le convenute, giusta il disposto di cui agli artt.1175 e 1375 cc, erano obbligate alla remunerazione a mente delle prescrizioni di cui all'art. 2041 cc non avendo mai rifiutato le prestazioni, pur essendo state rese, specificamente edotte, con progressione puntualmente cronologica, della erogazione.
Interveniva, in corso di lite, la che si dichiarava Controparte_2 cessionaria di parte del credito vantato da parte attrice, e chiedeva l'accoglimento della domanda di pagamento “della somma di €1.984.696,84 oltre interessi come per legge, ossia l'ammontare dei crediti relativi alle prestazioni rese dalla Parte_1 in regime di emergenza-urgenza”.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione e il Tribunale rigettava le domande con sentenza n.
7316/2019 del 19-7-2019. Avverso la detta decisione proponeva gravame la Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della pronuncia e “condannare
[...]
in solido con la al pagamento della _1 Controparte_6 somma di euro 3.103.829,63; subordinatamente condannare la a pagamento della somma di euro 1.049.000 _1
119,38 non ci insolito con la della somma di Controparte_6 euro 2.054.710,25; invio ancora gradata condannare la CP_6 al pagamento della somma di euro 3.103.829,63; invia
[...] residuale condannare al pagamento della somma _1 di euro 1.049.119,38 di euro 2.054.710,25”. Controparte_6
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. _1
Si costituiva la , che proponeva appello Controparte_2 incidentale, chiedendo la integrale di riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado quale cessionaria di parte del credito vantato dalla CP_7 appellante principale.
Il primo motivo di appello formulato dalla appellante principale deve ritenersi infondato.
Col medesimo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato “l'intervenuta fissazione di volumi di spesa assolutamente non superabili, oltre i quali, pertanto, le prestazioni, seppur rese dalla , non sono CP_8
Cont erogabili dalla – in attuazione del Piano di rientro ai sensi della L. 311/04 e della deliberazione della G.R. n. 460/07
(espressamente richiamate nel decreto n. 61/11); e ciò non solo per le prestazioni di ricovero ordinario ma anche per le prestazioni rese in regime di pronto soccorso, che, come le prime, non sono Con erogabili dalla se rese in eccedenza rispetto a detti limiti. Ed invero come anche precisato dalla Corte di Appello di NA (nella sentenza prodotta dalla n. 5296/18 confermativa della CP_6 sentenza n. 8473/16 emessa da questo stesso Tribunale) nel paragrafo 2 dell'Accordo vengono definiti i limiti per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero, senza alcuna precisazione;
pertanto, devono ritenersi riferiti sia alle prestazioni di ricovero in elezione sia a quelle di pronto soccorso”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che “Il Tribunale, con evidente confusione tra l'attività di pronto soccorso e le prestazioni rese in regime di emergenza-urgenza, afferma che quanto previsto quale compenso aggiuntivo sia riferibile a tutto quanto erogabile dalla appellante in regime di pronto soccorso e, allo stesso tempo, che il
"tetto di spesa" sia relativo a qualsivoglia ricovero sia in elezione che in emergenza-urgenza. L'Accordo contiene una sostanziale attuazione di quanto previsto dalla DGRC n°285/05 e va interpretato proprio alla luce di quanto, nella stessa, previsto in ossequio al disposto di cui all'art. 97 della Costituzione”.
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha condivisibilmente interpretato il contenuto del suddetto accordo come riferentesi sia alle prestazioni di ricovero ordinario sia alle prestazioni rese in regime di pronto soccorso, come, peraltro, affermato dalla sopra richiamata sentenza della Corte d'Appello, resa in caso analogo a quello di specie, sempre in relazione a prestazione della odierna appellante, integralmente confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26334/2021.
In ogni caso, appare opportuno rilevare, a conferma di quanto sopra affermato dal Tribunale, che nella premessa del Decreto del
Commissario ad Acta – n. 61 del 4-agosto Controparte_6
2011, che ha approvato lo schema del detto Accordo tra la e la e in cui si fa Controparte_6 Parte_2 riferimento a “tutte le prestazioni di ricovero”, da remunerare secondo le tariffe previste dall'allegato B alla DGRC 8708/94, in attuazione del decreto commissariale n. 65 del 22 ottobre 2010, si evidenzia l'esigenza di addivenire ad una risoluzione definitiva della problematica derivante dal fatto che la detta casa di cura ha fatto “più volte ricorso ai giudizi arbitrali per ottenere l'applicazione delle tariffe ex allegato B alla DGRC 8708/94, stabilite per la remunerazione delle prestazioni di emergenza- urgenza, anche alle prestazioni non di emergenza-urgenza”.
Gli altri profili dedotti dall'appellante con il primo motivo sono infondati, in quanto con i medesimi sono in aggiunta formulate censure in ordine a parti della motivazione della gravata sentenza ma formulati dal Tribunale soltanto come mera conferma (come quello secondo cui la unicità del tetto di spesa previsto sia per prestazioni di pronto corso che di ricovero in elezione garantisce la possibilità per la casa di cura di evitare lo sforamento del tetto di spesa) o comunque di “contorno”, aventi cioè rilievo meramente formale, giuridicamente non essenziale ai fini della integrazione dell'autonomia motivatoria di quanto prima affermato dallo stesso sulla base della interpretazione dell'Accordo Quadro dell'Accordo tra e del 21/7/2011 stipulato fra la Regione CP_6 CP_7
Campania e la odierna parte appellante (come quelli relativi alla esclusione della natura regolamentare della delibera della Giunta
Regionale n. 285/05 e alla natura transattiva del detto Accordo).
Col secondo motivo, l'appellante censura la grava sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la dedotta Cont violazione da parte della appellata degli articoli 1175 e 1375
Codice civile, secondo cui l'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere attuata con riferimento al comportamento tenuto dalle parti in concreto.
In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe esaminato la propria deduzione secondo la quale dal silenzio Cont tenuto dall' a seguito dell'invio delle fatture emesse dalla parte appellante in merito alle prestazione in oggetto e dalla Cont mancata comunicazione da parte della medesima nei successivi 90 giorni del raggiungimento del tetto di spesa, doveva ricavarsi una sua accettazione per fatti concludenti delle relative prestazioni e senza riserva.
Il motivo è infondato. Cont Infatti, da detto silenzio serbato dall' non può affatto trarsi una volontà della medesima di derogare al limite di spesa fissato contrattualmente, sia perché il silenzio costituisce un mero comportamento inerte in cui manca ogni espressione volontaristica dell'amministrazione ed assume una connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuisce un valore tipico sia perché
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato”, di talché si è ritenuta persino “giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget”, e ciò in ragione della “necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili, prestazioni che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere in misura eccedente quella concordata (Cass., Sez. III, 29 ottobre
2019, n. 27608; Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 566;
10 aprile 2015, n. 1832; Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre
2019, n. 27608).
Col terzo motivo la parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui Tribunale ha respinto la domanda formulata in via subordinata ex articolo 2041 Codice civile con l'affermazione secondo la quale l'accoglimento della domanda ex articolo 2041 comporterebbe un arricchimento imposto ai danni dell'amministrazione sanitaria, per cui ha escluso che, nella fattispecie, possa ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 2041 c.c.
AL riguardo la parte impugnante deduce chi “le prestazioni in oggetto sono state eseguite nell'esclusivo interesse del SSR, per Cont cui deve ritenersi che l' abbia utilmente acquisito senza causa le suddette prestazioni comunque dovute ai propri assistiti.
Certamente il SSR ha beneficiato delle prestazioni rese dalla concludente in regime di emergenza-salvavita atteso che, le stesse, necessariamente si sarebbero dovute rendere da altre
Strutture e, quindi, se ne sarebbero dovuti sostenere i costi”.
Il motivo è infondato, pur se sulla base di ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prime cure.
Infatti, si rileva che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes e non per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
Dunque, il diritto azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste per espressa esclusione contrattuale, per cui non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento.
Dunque, l'appello principale in esame deve essere rigettato.
Per le medesime suesposte ragioni deve essere rigettato anche l'appello incidentale, con i quali motivi sono stati in sostanza riproposti quelli formulati dall'appellante principale.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che, “quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice;
se ne desume a contrario che, quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex Sez. 1, Sentenza n. 5381 del
11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16707 del
24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del
15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del
04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01) nel caso di specie la somma di €
1.898.613,73.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 7316/2019 del 19-7-2019 del Tribunale di NA proposto da con atto notificato ad Parte_1 [...]
e a nonché sull'appello _1 Controparte_2 incidentale proposto da questa ultima, così provvede:
• rigetta gli appelli principale e incidentale;
• condanna in solido fra loro la parte appellante principale e la parte appellante incidentale al pagamento in favore della parte appellata costituita in persona del l.r.p.t. delle spese di lite _1 del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
15.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante principale e della parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4143/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4143/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 19-2-2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO TURRA' cf.
- elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GUGLIELMO SANFELICE 24 80100 NAPOLI
Appellante
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. _1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. ARA GUGLIELMO (cf.
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' C.F._2
312 PORTICI
Appellata
NONCHÈ
in persona del legale rapp.te Controparte_2
, società a responsabilità limitata con Controparte_3 socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130), con sede legale a NO, in Via A. Pestalozza n. 12/14, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di NO , in corso di P.IVA_3 iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile
2015, rappresentata e difesa dalla Avvocato Antonio Borraccino ed Cont altri ora (C.F. e P.IVA Controparte_5
) e per essa dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F. P.IVA_4
) giusta procura speciale alle liti autenticata C.F._3
a firma del Notaio Dr. in data 24/07/2015 – Atto Persona_1
Rep. n. 29136 Raccolta n. 17605 – regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 29/07/2015 al n.
21327, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con sede in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4.
Appellata e Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il giorno 22/07/2013, la Parte_1 chiedeva che il Tribunale di NA condannasse la
[...] [...]
in solido con la al pagamento della _1 Controparte_6 somma di € 3.103.829,63; subordinatamente condannasse la al pagamento della somma di € 1.049.119,38 _1 nonché in solido con la della somma di € Controparte_6
2.054.710,25; ancora subordinatamente condannasse la CP_6 al pagamento della somma di € 3.103.829,63; in via
[...] residuale condannasse la al pagamento della _1 somma di € 1.049.119,38 e la di Controparte_6
€2.054.710,25; tutto quanto innanzi oltre interessi di mora e con vittoria di spese e compensi di lite.
L'attrice dichiarava di essere azienda esercente attività imprenditoriale di servizio e prestazioni sanitarie per l'espletamento di interventi chirurgici, diagnosi ricovero e cura giusto provvedimento autorizzativo di;
che detta C.F._4 attività era attuata in regime di convenzione, prima e accreditamento, poi, con il SSR. Di aver reso, regolarmente, le prestazioni sanitarie richieste in relazione all'interno anno 2011; che le dette prestazioni erano connotate da peculiarità definite a seguito della DGRC n°285/05 atteso che, con il detto atto amministrativo, essa attrice era stata autorizzata a svolgere funzioni di pronto soccorso ed erogare assistenza ospedaliera relativa ai ricoveri di emergenza essendo stata, dal SSR, verificata, sul territorio, la carenza di organizzazione assistenziale ospedaliera relativa, appunto, alle prestazioni di emergenza;
che nel suddetto atto deliberativo era, specificamente, ritenuta la necessità di remunerazione delle prestazioni suddette, in favore di essa attrice che era stata inserita, giusta DGRC n°631/2012, tra i presidi ospedalieri della rete emergenziale della;
che le stesse prestazioni si _1 concretizzavano attraverso due tipologie: a) prestazioni di pronto soccorso con dimissioni immediate del paziente;
b) prestazioni di pronto soccorso seguite da ricovero per la effettuazione di attività rianimatorie.
Le suddette prestazioni di pronto soccorso e/o emergenza-urgenza erano rese parallelamente all'attività di diagnosi, ricovero e cura ordinarie, anche definibili "di elezione".
Che, in conseguenza di quanto innanzi, essa attrice, ai fini della remunerazione delle stesse prestazioni, aveva, sempre, contabilizzato, separatamente, l'attività espletata "in elezione" dai servizi sanitari resi in regime di pronto soccorso e/o emergenza, urgenza;
che in relazione all'anno 2018 l'ammontare delle prestazioni resa era stato pari ad € 38.346.729,63 di cui €
15.072.972,13 per ricoveri ospedalieri ordinari ed € 17.837.473,75 per emergenza-urgenza nonché € 2.922.660,00 per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero;
che, per contro, aveva ricevuto, quale pagamento complessivo, la somma di €
30.380.000,00 per i ricoveri ed € 2.400.000,00 per l'attività di pronto soccorso non seguito da ricoveri, rimanendo creditrice di €
3.103.829,63. Che, in relazione alla detta somma, alla luce degli atti amministrativi, atteso che, nell'effettuare il pagamento le debitrici non avevano specificato l'imputazione, sussisteva un'obbligazione solidale per il saldo di € 3.103.829,63; che, subordinatamente, ove, per una ipotesi, si fosse voluta ritenere sussistente la sola legittimazione passiva dell' la suddetta _1 obbligazione sarebbe gravata solo a carico del detto Ente;
ancora che, volendo, per contro, ritenere gravante sulla CP_6
l'obbligazione di pagamento diretto in relazione alle
[...] prestazioni in regime di pronto soccorso nonché di emergenza- urgenza, la stessa obbligazione sarebbe gravata quanto ad €
1.049.119,39 esclusivamente a carico dell' ed ad € _1
2.054.710,25 a carico delle convenute in solido ovvero ferma restando l'obbligazione per € 1.049.119,39 a carico dell' _1
, la in via esclusiva, sarebbe stata tenuta
[...] Controparte_6 al pagamento della somma di € 2.054.710,25 ovvero, in ultima analisi, dell'intero saldo di € 2.054.710,25
Che i suddetti importi erano da maggiorarsi per gli interessi di cui al Dlgs 231/2002.
Che, in ogni caso, le convenute, giusta il disposto di cui agli artt.1175 e 1375 cc, erano obbligate alla remunerazione a mente delle prescrizioni di cui all'art. 2041 cc non avendo mai rifiutato le prestazioni, pur essendo state rese, specificamente edotte, con progressione puntualmente cronologica, della erogazione.
Interveniva, in corso di lite, la che si dichiarava Controparte_2 cessionaria di parte del credito vantato da parte attrice, e chiedeva l'accoglimento della domanda di pagamento “della somma di €1.984.696,84 oltre interessi come per legge, ossia l'ammontare dei crediti relativi alle prestazioni rese dalla Parte_1 in regime di emergenza-urgenza”.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione e il Tribunale rigettava le domande con sentenza n.
7316/2019 del 19-7-2019. Avverso la detta decisione proponeva gravame la Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della pronuncia e “condannare
[...]
in solido con la al pagamento della _1 Controparte_6 somma di euro 3.103.829,63; subordinatamente condannare la a pagamento della somma di euro 1.049.000 _1
119,38 non ci insolito con la della somma di Controparte_6 euro 2.054.710,25; invio ancora gradata condannare la CP_6 al pagamento della somma di euro 3.103.829,63; invia
[...] residuale condannare al pagamento della somma _1 di euro 1.049.119,38 di euro 2.054.710,25”. Controparte_6
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. _1
Si costituiva la , che proponeva appello Controparte_2 incidentale, chiedendo la integrale di riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado quale cessionaria di parte del credito vantato dalla CP_7 appellante principale.
Il primo motivo di appello formulato dalla appellante principale deve ritenersi infondato.
Col medesimo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato “l'intervenuta fissazione di volumi di spesa assolutamente non superabili, oltre i quali, pertanto, le prestazioni, seppur rese dalla , non sono CP_8
Cont erogabili dalla – in attuazione del Piano di rientro ai sensi della L. 311/04 e della deliberazione della G.R. n. 460/07
(espressamente richiamate nel decreto n. 61/11); e ciò non solo per le prestazioni di ricovero ordinario ma anche per le prestazioni rese in regime di pronto soccorso, che, come le prime, non sono Con erogabili dalla se rese in eccedenza rispetto a detti limiti. Ed invero come anche precisato dalla Corte di Appello di NA (nella sentenza prodotta dalla n. 5296/18 confermativa della CP_6 sentenza n. 8473/16 emessa da questo stesso Tribunale) nel paragrafo 2 dell'Accordo vengono definiti i limiti per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero, senza alcuna precisazione;
pertanto, devono ritenersi riferiti sia alle prestazioni di ricovero in elezione sia a quelle di pronto soccorso”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che “Il Tribunale, con evidente confusione tra l'attività di pronto soccorso e le prestazioni rese in regime di emergenza-urgenza, afferma che quanto previsto quale compenso aggiuntivo sia riferibile a tutto quanto erogabile dalla appellante in regime di pronto soccorso e, allo stesso tempo, che il
"tetto di spesa" sia relativo a qualsivoglia ricovero sia in elezione che in emergenza-urgenza. L'Accordo contiene una sostanziale attuazione di quanto previsto dalla DGRC n°285/05 e va interpretato proprio alla luce di quanto, nella stessa, previsto in ossequio al disposto di cui all'art. 97 della Costituzione”.
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha condivisibilmente interpretato il contenuto del suddetto accordo come riferentesi sia alle prestazioni di ricovero ordinario sia alle prestazioni rese in regime di pronto soccorso, come, peraltro, affermato dalla sopra richiamata sentenza della Corte d'Appello, resa in caso analogo a quello di specie, sempre in relazione a prestazione della odierna appellante, integralmente confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26334/2021.
In ogni caso, appare opportuno rilevare, a conferma di quanto sopra affermato dal Tribunale, che nella premessa del Decreto del
Commissario ad Acta – n. 61 del 4-agosto Controparte_6
2011, che ha approvato lo schema del detto Accordo tra la e la e in cui si fa Controparte_6 Parte_2 riferimento a “tutte le prestazioni di ricovero”, da remunerare secondo le tariffe previste dall'allegato B alla DGRC 8708/94, in attuazione del decreto commissariale n. 65 del 22 ottobre 2010, si evidenzia l'esigenza di addivenire ad una risoluzione definitiva della problematica derivante dal fatto che la detta casa di cura ha fatto “più volte ricorso ai giudizi arbitrali per ottenere l'applicazione delle tariffe ex allegato B alla DGRC 8708/94, stabilite per la remunerazione delle prestazioni di emergenza- urgenza, anche alle prestazioni non di emergenza-urgenza”.
Gli altri profili dedotti dall'appellante con il primo motivo sono infondati, in quanto con i medesimi sono in aggiunta formulate censure in ordine a parti della motivazione della gravata sentenza ma formulati dal Tribunale soltanto come mera conferma (come quello secondo cui la unicità del tetto di spesa previsto sia per prestazioni di pronto corso che di ricovero in elezione garantisce la possibilità per la casa di cura di evitare lo sforamento del tetto di spesa) o comunque di “contorno”, aventi cioè rilievo meramente formale, giuridicamente non essenziale ai fini della integrazione dell'autonomia motivatoria di quanto prima affermato dallo stesso sulla base della interpretazione dell'Accordo Quadro dell'Accordo tra e del 21/7/2011 stipulato fra la Regione CP_6 CP_7
Campania e la odierna parte appellante (come quelli relativi alla esclusione della natura regolamentare della delibera della Giunta
Regionale n. 285/05 e alla natura transattiva del detto Accordo).
Col secondo motivo, l'appellante censura la grava sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la dedotta Cont violazione da parte della appellata degli articoli 1175 e 1375
Codice civile, secondo cui l'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere attuata con riferimento al comportamento tenuto dalle parti in concreto.
In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe esaminato la propria deduzione secondo la quale dal silenzio Cont tenuto dall' a seguito dell'invio delle fatture emesse dalla parte appellante in merito alle prestazione in oggetto e dalla Cont mancata comunicazione da parte della medesima nei successivi 90 giorni del raggiungimento del tetto di spesa, doveva ricavarsi una sua accettazione per fatti concludenti delle relative prestazioni e senza riserva.
Il motivo è infondato. Cont Infatti, da detto silenzio serbato dall' non può affatto trarsi una volontà della medesima di derogare al limite di spesa fissato contrattualmente, sia perché il silenzio costituisce un mero comportamento inerte in cui manca ogni espressione volontaristica dell'amministrazione ed assume una connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuisce un valore tipico sia perché
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato”, di talché si è ritenuta persino “giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget”, e ciò in ragione della “necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili, prestazioni che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere in misura eccedente quella concordata (Cass., Sez. III, 29 ottobre
2019, n. 27608; Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 566;
10 aprile 2015, n. 1832; Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre
2019, n. 27608).
Col terzo motivo la parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui Tribunale ha respinto la domanda formulata in via subordinata ex articolo 2041 Codice civile con l'affermazione secondo la quale l'accoglimento della domanda ex articolo 2041 comporterebbe un arricchimento imposto ai danni dell'amministrazione sanitaria, per cui ha escluso che, nella fattispecie, possa ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 2041 c.c.
AL riguardo la parte impugnante deduce chi “le prestazioni in oggetto sono state eseguite nell'esclusivo interesse del SSR, per Cont cui deve ritenersi che l' abbia utilmente acquisito senza causa le suddette prestazioni comunque dovute ai propri assistiti.
Certamente il SSR ha beneficiato delle prestazioni rese dalla concludente in regime di emergenza-salvavita atteso che, le stesse, necessariamente si sarebbero dovute rendere da altre
Strutture e, quindi, se ne sarebbero dovuti sostenere i costi”.
Il motivo è infondato, pur se sulla base di ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prime cure.
Infatti, si rileva che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes e non per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
Dunque, il diritto azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste per espressa esclusione contrattuale, per cui non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento.
Dunque, l'appello principale in esame deve essere rigettato.
Per le medesime suesposte ragioni deve essere rigettato anche l'appello incidentale, con i quali motivi sono stati in sostanza riproposti quelli formulati dall'appellante principale.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che, “quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice;
se ne desume a contrario che, quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex Sez. 1, Sentenza n. 5381 del
11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16707 del
24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del
15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del
04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01) nel caso di specie la somma di €
1.898.613,73.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 7316/2019 del 19-7-2019 del Tribunale di NA proposto da con atto notificato ad Parte_1 [...]
e a nonché sull'appello _1 Controparte_2 incidentale proposto da questa ultima, così provvede:
• rigetta gli appelli principale e incidentale;
• condanna in solido fra loro la parte appellante principale e la parte appellante incidentale al pagamento in favore della parte appellata costituita in persona del l.r.p.t. delle spese di lite _1 del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
15.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante principale e della parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)