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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 12033/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12033/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.12033/2024 promossa da nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Sciangulache lo rappresenta e difende per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Catania, via Vincenzo
Giuffrida, 37
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di avere presentato, in data 10 agosto 2023, alla Commissione Invalidi Civili A.S.P. di Catania la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'inabilità totale e dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento dell'Handicap di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104 e che, sottoposta a visita medica, nella seduta del 7 settembre 2023, la Commissione medica l'ha riconosciuta: a) “…invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88. 126/98) grave 100%...” ma non avente diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 articolo 1, b) portatore di handicap (art. 3, comma 1).
CP_
Precisava che a seguito di comunicazione da parte dell' di tale riconoscimento, con nota pervenuta il 26 ottobre 2023, la ricorrente, ritenendo illegittimo il parere espresso dalla
Commissione medica, stante la natura e la gravità delle patologie di cui è portatrice, documentate dalle certificazioni in atti, con ricorso ex articolo 445 bis cpc numero 4196/2024
R.G. depositato presso codesto Tribunale, ha chiesto il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ex articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, nonché l'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 18/1980.
Precisava, quindi, che fissata con decreto la comparizione delle parti, con ordinanza del 1 luglio 2024, il Giudice del Lavoro, ha nominato CTU medico legale la dott.ssa Per_1
che ha iniziato le operazioni peritali il 5 agosto 2024 ma che nelle more della
[...] convocazione a visita, e precisamente il 5 luglio 2024, la ricorrente ha effettuato una ulteriore visita specialistica presso il Modulo Dipartimentale di Salute Mentale CT Nord dell'Azienda
2 Sanitaria Provinciale numero 3, ove il responsabile U.O.S. SPDC Controparte_2
Dott. , ha accertato e certificato con nota numero 153806/2024, che
[...] Persona_2 la Signora è affetta da “Involuzione cerebrale senile su base vasculopatica con Parte_1 deterioramento cognitivo di Turbe comportamentali (paranoidismi). Grave Persona_3 deficit delle autonomie sia semplici che complesse. L'utente è abbisognevole di costante accudimento e monitoraggio …”.
Precisava che tale certificazione è stata trasmessa al consulente nominato dal Giudice con
PEC del 23 agosto 2024, essendo rilevante e pertinente per l'accertamento delle condizioni di salute della ricorre e che in data 4 ottobre 2024, il CTU ha trasmesso via pec la bozza di relazione redatta il 28 agosto 2024, ove si legge nelle conclusioni che “…in atto la ricorrente però, non possiede i requisiti sanitari previsti dall'attuale normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento… ”, sebbene l'abbia considerata disabile grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
Precisava, pertanto, che preso atto della mancata visione da parte del CTU della certificazione rilasciata alla ricorrente in data 5 luglio 2024 ha chiesto al Giudice del Lavoro,
l'autorizzazione alla produzione del suddetto documento nel procedimento di ATP numero
4196/2024 RG, concessa con provvedimento del 17 ottobre 2024, in quanto ritenuta idonea da un punto di vista probatorio per accertare e confermare le reali condizioni di salute della
Signora Parte_1
Precisava, quindi, che trasmesse al CTU, entro i termini assegnati dalla citata ordinanza del 1 luglio 2024, le osservazioni all'elaborato peritale inviato per pec il 4 ottobre 2024 unitamente alla certificazione dell'ASP, chiedeva al Consulente - alla luce delle deduzioni formulate ed ulteriori produzioni documentali- l'accoglimento delle osservazioni con la modifica della bozza della relazione tecnica e quindi, accertare e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento secondo la legge 18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023) ma che il nominato CTU, tuttavia, con la relazione definitiva versata in atti il 22 ottobre 2024, rispondendo ai rilievi di parte ricorrente, ha, comunque, confermato le conclusioni cui era pervenuta con la bozza dell'elaborato peritale che in questa sede espressamente la ricorrente contestava unitamente alla relazione di consulenza
3 Precisava, quindi, che in assenza di convincenti valutazioni medico legali, ritenendo non completamente assolto il mandato e la relazione di consulenza non pienamente rappresentativa della situazione patologica della Signora entro i termini di legge, ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., depositava, dichiarazione di dissenso al fine della proposizione del presente ricorso di merito, avverso le conclusioni del consulente medico legale nominato dal Giudice Dott.ssa depositate nel giudizio numero 4196/2024 RG. Persona_1
Precisava, infatti, che il nominato CTU non avesse tenuto conto della certificazione depositata su autorizzazione del Giudice
Precisava, a tal riguardo, che l'esame obiettivo effettuato dal consulente “stride” in maniera evidente di fronte a quanto è stato accertato dalle Autorità Sanitarie Pubbliche del Servizio di
Psichiatria le cui conclusioni diagnostiche, che fanno piena prova fino a querela di falso, hanno acclarato che la Signora è affetta, da una involuzione cerebrale senile su Parte_1 base vasculopatica con deterioramento cognitivo di grado grave, turbe comportamentali, grave deficit delle autonomie sia semplici che complesse ed è abbisognevole di costante accudimento e monitoraggio.
Dichiarava, pertanto, di non comprendere come il CTU abbia preso per buone le dichiarazioni della ricorrente che “vive da sola” allorquando il Servizio di Psichiatria dell'Asp ha certificato che in atto la medesima è ricoverata presso una comunità alloggio;
oppure ancora che trattasi di “ ..soggetto collaborante con declino cognitivo, dimenticanze compatibili con l'età…” quando invece risulta sempre certificato che la medesima è affetta da deterioramento cognitivo di grado grave, turbe comportamentali, grave deficit delle autonomie sia semplici che complesse e ciò, alla luce dell'esito negativo dei test cognitivi somministrati ove la ricorrente ha ottenuto un MMSE = 7/30 - Punteggio corretto 8,7/30 ADL 2/6 - IADL 0/8.
Continuava, affermando che il CTU quindi, ha sottovalutato le gravi patologie denunciate e quanto queste si ripercuotono sull'autonomia del soggetto, rendendo la Signora non Parte_1 autosufficiente nella gestione del “Daily Living” e, quindi, bisognevole di assistenza continuativa e che il punto critico della consulenza è stato il mancato recepimento e la valutazione dei criteri già utilizzati dalla Struttura Pubblica previsti per la funzionalità e l'autonomia dell'individuo. Sono infatti assenti le valutazioni funzionali espresse in “IADL”, la valutazione del rischio di caduta e la valutazione del deterioramento neurologico, mentre le
4 “ADL” non sono quantificate, limitandosi il CTU a fornire un apodittico elenco delle patologie, assolutamente insufficiente a fornire un quadro clinico funzionale della ricorrente.
Eccepiva, ancora, che in questo ambito valutativo, viene meno una corretta metodologia medico- legale di indagine e che la valutazione del CTU è totalmente erronea, oltre che superficiale, ed altresì in contrasto e smentita dagli accertamenti sanitari in quanto il complesso patologico accertato a carico della Signora determina una condizione Parte_1 di invalido totale, con diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/1980, oltre che il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992.
Concludeva chiedendo: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Signora ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'articolo 1 legge 18/1980 Parte_1
(indennità di accompagnamento) nonché il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023), o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio, disponendo in via istruttoria, ove occorra, il rinnovo della consulenza medico legale al fine accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della Signora ed individuarne la decorrenza;
condannare l' al Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che emergerà all'esito dell'istruttoria, fino al soddisfo;
condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e CP_1 gli onorari di entrambi i giudizi (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria);
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via pregiudiziale Dichiarare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento della stessa;
Nel merito rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 12/05/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la
5 destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 5.12.2025, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c. entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento delle provvidenze di cui all'articolo 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) nonché il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal primo
6 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023), o da quello accertato in corso di giudizio
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che “è possibile affermare, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame obiettivo rilevato in sede di visita di CTU, che è stata evidenziata una limitazione dell'articolarità dei vari distretti esaminati, che tuttavia non annulla l'autonomia deambulatoria della ricorrente, ma sono stati evidenziati deficit cognitivi in grado di annullare l'autonomia della stessa nello svolgimento dei fisiologici atti della vita quotidiana. Pertanto, quanto all'indennità di accompagnamento, ritengo che le condizioni suddette, in atto, soddisfino i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della stessa.
La decorrenza di detto beneficio, facendo fede alla certificazione psichiatrica con valutazione testologica del luglio 2024, compatibilmente con quanto emerso alla mia obbiettività clinica può essere fissata a tale epoca (luglio 2024)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara , portatore di Handicap comma 3, art. 3, legge Parte_1
104/92” (come già accertato in sede di accertamento Tecnico preventivo R.G. N. 4196/2024)
e Invalida con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a decorrere dal luglio 2024
7 CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12033/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.12033/2024 promossa da nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Sciangulache lo rappresenta e difende per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Catania, via Vincenzo
Giuffrida, 37
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di avere presentato, in data 10 agosto 2023, alla Commissione Invalidi Civili A.S.P. di Catania la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'inabilità totale e dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento dell'Handicap di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104 e che, sottoposta a visita medica, nella seduta del 7 settembre 2023, la Commissione medica l'ha riconosciuta: a) “…invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88. 126/98) grave 100%...” ma non avente diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 articolo 1, b) portatore di handicap (art. 3, comma 1).
CP_
Precisava che a seguito di comunicazione da parte dell' di tale riconoscimento, con nota pervenuta il 26 ottobre 2023, la ricorrente, ritenendo illegittimo il parere espresso dalla
Commissione medica, stante la natura e la gravità delle patologie di cui è portatrice, documentate dalle certificazioni in atti, con ricorso ex articolo 445 bis cpc numero 4196/2024
R.G. depositato presso codesto Tribunale, ha chiesto il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ex articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, nonché l'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 18/1980.
Precisava, quindi, che fissata con decreto la comparizione delle parti, con ordinanza del 1 luglio 2024, il Giudice del Lavoro, ha nominato CTU medico legale la dott.ssa Per_1
che ha iniziato le operazioni peritali il 5 agosto 2024 ma che nelle more della
[...] convocazione a visita, e precisamente il 5 luglio 2024, la ricorrente ha effettuato una ulteriore visita specialistica presso il Modulo Dipartimentale di Salute Mentale CT Nord dell'Azienda
2 Sanitaria Provinciale numero 3, ove il responsabile U.O.S. SPDC Controparte_2
Dott. , ha accertato e certificato con nota numero 153806/2024, che
[...] Persona_2 la Signora è affetta da “Involuzione cerebrale senile su base vasculopatica con Parte_1 deterioramento cognitivo di Turbe comportamentali (paranoidismi). Grave Persona_3 deficit delle autonomie sia semplici che complesse. L'utente è abbisognevole di costante accudimento e monitoraggio …”.
Precisava che tale certificazione è stata trasmessa al consulente nominato dal Giudice con
PEC del 23 agosto 2024, essendo rilevante e pertinente per l'accertamento delle condizioni di salute della ricorre e che in data 4 ottobre 2024, il CTU ha trasmesso via pec la bozza di relazione redatta il 28 agosto 2024, ove si legge nelle conclusioni che “…in atto la ricorrente però, non possiede i requisiti sanitari previsti dall'attuale normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento… ”, sebbene l'abbia considerata disabile grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
Precisava, pertanto, che preso atto della mancata visione da parte del CTU della certificazione rilasciata alla ricorrente in data 5 luglio 2024 ha chiesto al Giudice del Lavoro,
l'autorizzazione alla produzione del suddetto documento nel procedimento di ATP numero
4196/2024 RG, concessa con provvedimento del 17 ottobre 2024, in quanto ritenuta idonea da un punto di vista probatorio per accertare e confermare le reali condizioni di salute della
Signora Parte_1
Precisava, quindi, che trasmesse al CTU, entro i termini assegnati dalla citata ordinanza del 1 luglio 2024, le osservazioni all'elaborato peritale inviato per pec il 4 ottobre 2024 unitamente alla certificazione dell'ASP, chiedeva al Consulente - alla luce delle deduzioni formulate ed ulteriori produzioni documentali- l'accoglimento delle osservazioni con la modifica della bozza della relazione tecnica e quindi, accertare e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento secondo la legge 18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023) ma che il nominato CTU, tuttavia, con la relazione definitiva versata in atti il 22 ottobre 2024, rispondendo ai rilievi di parte ricorrente, ha, comunque, confermato le conclusioni cui era pervenuta con la bozza dell'elaborato peritale che in questa sede espressamente la ricorrente contestava unitamente alla relazione di consulenza
3 Precisava, quindi, che in assenza di convincenti valutazioni medico legali, ritenendo non completamente assolto il mandato e la relazione di consulenza non pienamente rappresentativa della situazione patologica della Signora entro i termini di legge, ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., depositava, dichiarazione di dissenso al fine della proposizione del presente ricorso di merito, avverso le conclusioni del consulente medico legale nominato dal Giudice Dott.ssa depositate nel giudizio numero 4196/2024 RG. Persona_1
Precisava, infatti, che il nominato CTU non avesse tenuto conto della certificazione depositata su autorizzazione del Giudice
Precisava, a tal riguardo, che l'esame obiettivo effettuato dal consulente “stride” in maniera evidente di fronte a quanto è stato accertato dalle Autorità Sanitarie Pubbliche del Servizio di
Psichiatria le cui conclusioni diagnostiche, che fanno piena prova fino a querela di falso, hanno acclarato che la Signora è affetta, da una involuzione cerebrale senile su Parte_1 base vasculopatica con deterioramento cognitivo di grado grave, turbe comportamentali, grave deficit delle autonomie sia semplici che complesse ed è abbisognevole di costante accudimento e monitoraggio.
Dichiarava, pertanto, di non comprendere come il CTU abbia preso per buone le dichiarazioni della ricorrente che “vive da sola” allorquando il Servizio di Psichiatria dell'Asp ha certificato che in atto la medesima è ricoverata presso una comunità alloggio;
oppure ancora che trattasi di “ ..soggetto collaborante con declino cognitivo, dimenticanze compatibili con l'età…” quando invece risulta sempre certificato che la medesima è affetta da deterioramento cognitivo di grado grave, turbe comportamentali, grave deficit delle autonomie sia semplici che complesse e ciò, alla luce dell'esito negativo dei test cognitivi somministrati ove la ricorrente ha ottenuto un MMSE = 7/30 - Punteggio corretto 8,7/30 ADL 2/6 - IADL 0/8.
Continuava, affermando che il CTU quindi, ha sottovalutato le gravi patologie denunciate e quanto queste si ripercuotono sull'autonomia del soggetto, rendendo la Signora non Parte_1 autosufficiente nella gestione del “Daily Living” e, quindi, bisognevole di assistenza continuativa e che il punto critico della consulenza è stato il mancato recepimento e la valutazione dei criteri già utilizzati dalla Struttura Pubblica previsti per la funzionalità e l'autonomia dell'individuo. Sono infatti assenti le valutazioni funzionali espresse in “IADL”, la valutazione del rischio di caduta e la valutazione del deterioramento neurologico, mentre le
4 “ADL” non sono quantificate, limitandosi il CTU a fornire un apodittico elenco delle patologie, assolutamente insufficiente a fornire un quadro clinico funzionale della ricorrente.
Eccepiva, ancora, che in questo ambito valutativo, viene meno una corretta metodologia medico- legale di indagine e che la valutazione del CTU è totalmente erronea, oltre che superficiale, ed altresì in contrasto e smentita dagli accertamenti sanitari in quanto il complesso patologico accertato a carico della Signora determina una condizione Parte_1 di invalido totale, con diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/1980, oltre che il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992.
Concludeva chiedendo: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Signora ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'articolo 1 legge 18/1980 Parte_1
(indennità di accompagnamento) nonché il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023), o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio, disponendo in via istruttoria, ove occorra, il rinnovo della consulenza medico legale al fine accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della Signora ed individuarne la decorrenza;
condannare l' al Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che emergerà all'esito dell'istruttoria, fino al soddisfo;
condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e CP_1 gli onorari di entrambi i giudizi (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria);
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via pregiudiziale Dichiarare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento della stessa;
Nel merito rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 12/05/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la
5 destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 5.12.2025, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c. entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento delle provvidenze di cui all'articolo 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) nonché il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal primo
6 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (10 agosto 2023), o da quello accertato in corso di giudizio
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che “è possibile affermare, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame obiettivo rilevato in sede di visita di CTU, che è stata evidenziata una limitazione dell'articolarità dei vari distretti esaminati, che tuttavia non annulla l'autonomia deambulatoria della ricorrente, ma sono stati evidenziati deficit cognitivi in grado di annullare l'autonomia della stessa nello svolgimento dei fisiologici atti della vita quotidiana. Pertanto, quanto all'indennità di accompagnamento, ritengo che le condizioni suddette, in atto, soddisfino i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della stessa.
La decorrenza di detto beneficio, facendo fede alla certificazione psichiatrica con valutazione testologica del luglio 2024, compatibilmente con quanto emerso alla mia obbiettività clinica può essere fissata a tale epoca (luglio 2024)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara , portatore di Handicap comma 3, art. 3, legge Parte_1
104/92” (come già accertato in sede di accertamento Tecnico preventivo R.G. N. 4196/2024)
e Invalida con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a decorrere dal luglio 2024
7 CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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