Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gaudiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione finanziaria, notificato il -OMISSIS-, recante diniego di rimborso delle spese sostenute a causa della mancata fruizione dell’alloggio di servizio;
e per l’accertamento della spettanza del suindicato rimborso ovvero per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento del risarcimento del danno per mancata fruizione dell'alloggio di servizio assegnato al ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il difensore del ricorrente presente all'udienza pubblica del -OMISSIS-, come da verbale, relatore il cons. PI US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 2 gennaio 2024 e depositato il dì seguente, il ricorrente – luogotenente in congedo dell’Arma dei Carabinieri – ha esposto che in data 29 aprile 2021, quando era ancora in servizio attivo, con determina del Comandante della Legione CC Campania, venne trasferito dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, quale comandante dell’Aliquota Radiomobile GI (ossia senza alloggio di servizio gratuito), alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, quale comandante di Stazione “ con alloggio di servizio ”, ove assunse effettivo servizio in data 7 maggio 2021. L’instante ha rappresentato che in data 29 aprile 2021, il Comandante della Legione CC Campania, con nota notificata il 15 maggio seguente, assegnava al richiedente l’GI sinotticamente devoluto al Comandante della Stazione Carabinieri di-OMISSIS- -OMISSIS-e che il 7 giugno 2021 il comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- gli notificava l’atto di assegnazione del predetto alloggio di servizio a firma del Comandante della Legione CC Campania. Tuttavia, nonostante la formale assegnazione dell’alloggio in suo favore, previsto nello stesso incarico di ruolo, egli ha lamentato di non aver mai usufruito dell’immobile poiché ancora in uso ad altro militare. L’interessato ha altresì esposto di aver chiesto all’Amministrazione, in data 25 agosto 2023, il rimborso delle spese sostenute a causa della mancata fruizione dell’alloggio, richiesta tuttavia rifiutata con nota del 9 novembre 2023 del Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione finanziaria, notificata il 17 novembre 2023.
A sostegno della domanda di annullamento di quest’ultimo atto nonché di accertamento della spettanza del diritto all’alloggio di servizio ed al rimborso delle spese sostenute a tale titolo, in relazione al ruolo ricoperto, dal-OMISSIS-(data in cui è stata disposta la decadenza dall’incarico), ovvero di condanna al risarcimento del danno ingiustamente sopportato per la stessa causa, ha proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad un unico motivo di diritto, con cui ha dedotto la violazione degli artt. 363 e 383 del D.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Con specifico riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale sofferto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della voce relativa al “ costo dei trasferimenti a mezzo della propria autovettura dalla sede di residenza a quella di servizio, per il periodo dal-OMISSIS-(data in cui è stata disposta la decadenza dall’incarico), secondo la tabella del costo chilometrico dell’ACI, spesa ammontante a € 11.692,80 ”. Egli infatti ha dichiarato di aver continuato ad abitare a -OMISSIS- alla via-OMISSIS-, distante circa 39,6 Km dalla sede della caserma di destinazione. In particolare, a causa della mancata utilizzazione dell’immobile a lui (formalmente) assegnato, nel periodo in questione avrebbe percorso con la propria autovettura, per raggiungere il luogo di lavoro, circa 79.2 km. al giorno per un totale approssimativo di 41.760 km.. Ha chiesto quindi la liquidazione delle spese sostenute a tale titolo, quantificate in € 11.692,80, oltre interessi e rivalutazione, ovvero da quantificarsi anche in via equitativa dal Tribunale adìto.
2. Nel costituirsi in resistenza col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Amministrazione militare ha depositato documenti e memoria difensiva con la quale ha precisato che il trasferimento è avvenuto “ a domanda ” dell’interessato e non o d’ufficio, con conseguente legittimità del mancato riconoscimento del beneficio economico o compensativo previsto nei casi di trasferimento d’autorità dal D.P.R. 395/1995. L’Amministrazione ha precisato che il luogotenente, prima della cessazione dal servizio (avvenuta a seguito di una lunga assenza per malattia), non avrebbe mai rappresentato il disagio poi lamentato nel ricorso, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna colpa della stessa, non essendo stata posta in condizione di valutare eventuali soluzioni alternative e neppure di autorizzare il dipendente ad alloggiare in luogo diverso dalla sede di servizio (come imposto dall’ordinamento militare).
La difesa erariale ha soggiunto che la normativa richiamata (art. 47 del D.P.R. 395/1995) riconoscerebbe il diritto al rimborso delle spese sostenute per la locazione di un immobile, in caso di trasferimento d’autorità del personale che abbia diritto all’alloggio di servizio in ragione dell’incarico ricoperto, ponendo limiti e condizioni (tra le quali la presentazione di documentazione contabile certa e regolare, che dimostri un effettivo esborso economico per canoni di locazione di un immobile idoneo e conforme ai requisiti di legge), ma non anche il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede, non essendo peraltro consentito risiedere in un comune diverso da quello di assegnazione.
In via subordinata, l’Avvocatura Distrettuale ha chiesto, in ordine al quantum del danno emergente, ai sensi dell’art 1227 c.c., di ridurre l’ammontare del risarcimento eventualmente spettante, tenendo conto di quanto evidenziato nella memoria difensiva nonché della carenza di prova circa la sussistenza del danno e degli effettivi esborsi sostenuti dal militare, non potendo reputarsi soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, ai sensi dell’art 2697 c.c., essendosi l’instante limitato a trarre i dati dalle tabelle ACI, senza dimostrare di aver sostenuto realmente i relativi costi.
In via subordinata la parte pubblica resistente ha contestato le modalità di calcolo adoperate per addivenire alla richiesta di € 11.692,80, somma reputata esorbitante in quanto: - moltiplicando i km giornalieri (79,2 km) per i giorni intercorrenti tra le date indicate (522 giorni), si otterrebbe come risultato 41.342,4 km. e non 41.760 km.; - il calcolo non terrebbe conto del fatto che l’interessato ha usufruito, come ogni altro dipendente, dei periodi di licenza ordinaria (che è pari a 45 giorni lavorativi annui per i dipendenti con oltre 25 anni di servizio), dei permessi retribuiti e dei congedi per festività (con prestazione dell’attività lavorativa per un massimo di sei giorni a settimana).
In conclusione l’Amministrazione ha chiesto di rigettare l’avverso ricorso ovvero, in via subordinata, di ridurre l’ammontare del risarcimento eventualmente dovuto, anche ai sensi dell’art 1227 c.c.
3. Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito nelle proprie pretese, replicando alle avverse argomentazioni. In particolare, egli ha lamentato che l’Amministrazione militare, sebbene fosse a conoscenza del fatto che l’immobile de quo fosse ancora occupato abusivamente da altro militare, non avrebbe provveduto tempestivamente a liberarlo esercitando i poteri di autotutela esecutiva (ai sensi del combinato disposto degli artt.278 e seguenti del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, degli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, del decreto interministeriale 3.6.1989 e della circolare del Comando Generale – Ufficio SM – Affari Giuridici e Condizione Militare – n. 27/579- 1-2021 del 26.5.2022).
4. Alla pubblica udienza del -OMISSIS-, sentito l'avvocato Luigi Gaudiano per il ricorrente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
6. Occorre, anzitutto, chiarire che al ricorrente spettava l’alloggio di servizio in forza dell’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri, alla stregua di quanto previsto dagli art. 363 e 383 del D.P.R. 15.3.2010, n.90 (“ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art 14 l 28.11.2005, n. 246 ”). L’art. 363, rubricato “ Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione ”, così testualmente recita: “ 1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lett a), del comma 1, dell’articolo 362 sono indicati nell’allegato A di cui all’articolo 383. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega. 3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all’Agenzia del demanio ”. Invero, nel citato allegato A) rientra certamente l’incarico attribuito al ricorrente di “ comandante di Stazione ”, riportato nell’ultimo riquadro dell’elenco.
6.1. Ciò trova espressa conferma nell’allegata determina n.19635/113-0-/2021-I datata 29 aprile 2021, notificata il 15 maggio seguente, con cui il Comandante della Legione CC Campania “ ha assegnato al Lgt. -OMISSIS- -OMISSIS- l’GI sinotticamente devoluto a Comandante della Stazione Carabinieri-OMISSIS- (SA) ”, con invito all’interessato a “ sottoscrivere l’atto di assegnazione dell’alloggio, allegato in quadruplice copia, in aderenza alle disposizioni impartite da questa Legione con lettera n. 350/5 del 22 ottobre 1982 ”, nonché nella successiva conforme nota del 17 giugno 2021, anch’essa depositata in atti, con cui il comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- ha trasmesso alla Stazione CC di-OMISSIS- l’atto di concreta assegnazione dell’alloggio “ esistente nel fabbricato […] sito in -OMISSIS-, … -OMISSIS- ”, sottoscritto anche dall’interessato. In quest’ultimo documento si precisa quanto segue: “ a. che per l’alloggio che viene assegnato, non è previsto il pagamento del canone ai sensi del combinato disposto art. 7 della L. 433 831/1986 e dell’art. 43 comma 3 della L. 794/94; b. l’assegnazione è sottoposta alla condizione risolutiva, accettata dal beneficiario, della cessazione dell’incarico o comando e che l’eventuale detenzione senza titolo dell’alloggio di servizio potrebbe configurare a carico dell’interessato responsabilità sul piano disciplinare e civile […]; c. l’alloggio è per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia; d. ai sensi del D.P.R. n. 90 in data 15 marzo 2010: - una volta decaduto il diritto ad occupare l’alloggio, lo stesso deve essere lasciato libero entro 20 giorni (art. 363) e solo per comprovate esigenze, entro e non oltre il suindicato termine potrà richiedere una ulteriore proroga fino a tre mesi (art. 365); nel caso che l’assegnatario non lasci l’alloggio entro i termini di cui all’art. 363 ovvero dal termine ultimo della scadenza della proroga, verrà emessa formale ordinanza di recupero coatto, che sarà, in ogni caso, eseguita entro 60 giorni (art. 368); sono a carico dell’assegnatario gli oneri per le piccole riparazioni di cui all’art. 1608 del codice civile, per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento, del gas e ogni altra utenza connessa all’occupazione, nonché le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio (art. 367); e. l’assegnatario: - perderà il titolo all’occupazione qualora, in futuro, non dovesse dimorare più stabilmente nell’abitazione, poiché verranno meno i presupposti dell’assegnazione che sono, ai sensi dell’art. 363 del D.P.R.. quelli di assicurare l’immediata disponibilità, nonché l’efficienza dei servizi e della sicurezza delle caserme; - è consapevole che qualora impieghi l’unità abitativi per fini non conformi alla sua specifica funzione, non osservi in maniera corretta le condizioni per la gestione, l’uso e la manutenzione dell’alloggio o si renda moroso nel pagamento delle spese connesse alla conduzione dell’alloggio gli potrà essere revocato il titolo all’occupazione; […] – è tenuto, sulla base delle tabelle millesimali ed in aggiunta agli oneri di cui al precedente punto c. seconda alinea, esclusi quelli previsti a carico dell’amministrazione, indicati nell’art. 367 del citato D.P.R., al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni; - a tutti gli effetti, col presente atto […] elegge domicilio nell’alloggio in questione; […] – f. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento generale dell’Arma ed al D.P.R. n. 90 in data 15 marzo 2010, che costituiscono parte integrante dell’atto medesimo ”.
In definitiva, non può dubitarsi che, alla stregua della normativa richiamata nel provvedimento di assegnazione dell’alloggio, quest’ultimo sia stato legittimamente emesso a favore del ricorrente, quale titolare all’incarico di Comandante della Stazione dei Carabinieri di-OMISSIS-. (cfr., in via generale, anche i chiarimenti forniti con la circolare del Comando Generale – Ufficio SM – Affari Giuridici e Condizione Militare – n. 27/579- 1-2021 del 26 maggio 2022).
6.2. In una fattispecie simile, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che “[…] va anzitutto confermato che spettava alla parte appellata l’alloggio di servizio, ai sensi degli artt. 363 e 383 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e che, una volta intervenuta la concessione dell’alloggio, che si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego, l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 4.1.2023, n. 11).
6.3. Non vale poi ad escludere la fondatezza della pretesa attorea la circostanza fattuale dell’occupazione dell’alloggio di servizio da parte di altro militare, non avente più titolo (in quanto posto in quiescenza), essendo doveroso per l’Amministrazione attivarsi per liberare il bene e procurarsene la disponibilità con gli strumenti di autotutela offerti dall’ordinamento, che tuttavia nella presente fattispecie non risultano tempestivamente esercitati nei termini previsti dalla normativa sopra richiamata. Sul punto, va ulteriormente condiviso quanto osservato nella decisione sopra richiamata, secondo cui “ Non è peraltro conducente l’assunto dell’appellante che l’alloggio va assegnato solo “ ove esistente ”, ai sensi dell’art. 363 cit., e che quello assegnato, per la sua inidoneità, equivarrebbe alla sua non esistenza. Si tratta infatti di una forzatura argomentativa, poiché, non solo il diritto all’alloggio fu concesso, ma l’alloggio era esistente, tanto che fu oggetto di assegnazione, mentre rimane questione di secondo grado se l’alloggio “ esistente ” fosse idoneo a soddisfare il diritto dell’odierno appellato ” (C.G.A.R.S., n. 11/2023, cit.).
6.4. Inoltre, non giova all’Amministrazione resistente neanche il rilievo secondo cui il beneficio del rimborso del canone di locazione spetterebbe soltanto nei casi di trasferimento d’ufficio e non a domanda del dipendente (come nel caso concreto), alla stregua della disciplina prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 164/2002, ai commi 2 e 3, secondo i quali: “2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. ”
Invero, le disposizioni evocate non sono pertinenti, in quanto, a differenza del caso di specie, presuppongono la mancata assegnazione dell’alloggio (cfr., in termini, C.G.A.R.S., n. 11/2023, cit.). Inoltre, l’odierno ricorrente non ha richiesto il beneficio economico di cui all’art. 47 del D.P.R. 18.6.2002 n. 164, evocato dalla difesa erariale, consistente nella facoltà di chiedere il rimborso del canone del diverso alloggio reperito, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata (previsto dal comma 2), ovvero di optare per la riduzione dell'importo mensile (previsto dal comma 3), ma, in primo luogo, al di là della formale veste impugnatoria della domanda, l’accertamento della spettanza del diverso istituto sopra tratteggiato, che prescinde dalla natura del trasferimento, essendo piuttosto connesso, per quanto si è fin qui osservato, all’assegnazione dell’incarico in questione.
6.5. In tale parte, dunque, l’articolata domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
7. Come indicato in epigrafe, non avendo conseguito la disponibilità del bene a lui formalmente concesso e non avendo peraltro più titolo ad ottenerlo (essendo cessato dal servizio), il ricorrente ha contestualmente chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento per equivalente del danno emergente sopportato per effetto del mancato godimento dell’alloggio, consistente nelle spese di viaggio sostenute per recarsi nella sede assegnata.
7.1. Alla stregua di quanto sopra osservato sussiste, in primo luogo, l’ingiustizia del danno sofferto dall’interessato, stante l’acclarato comportamento contra ius tenuto dall’Amministrazione militare, e della sussistenza del nesso di causalità, atteso che i costi di viaggio per raggiungere la sede assegnata sono stati sostenuti dal militare a causa del mancato godimento del bene, quale soluzione alternativa congruente (ossia la permanenza nella residenza originaria del proprio nucleo familiare nel Comune di-OMISSIS-) e verosimilmente anche meno onerosa rispetto al reperimento in loco di altra idonea abitazione (anche per le prevedibili ulteriori spese connesse al trasloco).
7.2. Quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., " il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ". In questa prospettiva “ è irrilevante l’affermazione che l’onere della prova della colpa doveva essere assolto dal danneggiato, sussistendo invece una presunzione iuris tantum di colpa del debitore, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità provando che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ” (C.G.A.R.S., n. 11/2023, cit.).
Nella specie, contrariamento all’assunto difensivo dell’Avvocatura Distrettuale, risulta comunque dimostrato anche l’elemento soggettivo della colpa, non potendo dubitarsi che l’Ufficio competente conoscesse la situazione del protrarsi dell’occupazione, divenuta abusiva, da parte del precedente titolare, e che sia restato sostanzialmente inerte per tutto il periodo oggetto della presente controversia, ossia dal-OMISSIS-(data in cui è stata disposta la decadenza del ricorrente dall’incarico). Invero, dalla documentazione versata in giudizio dal Ministero della Difesa, risulta che solo in data -OMISSIS- la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha reso noto il rilascio dell’immobile adibito ad alloggio di servizio a cura del precedente Comandante della Stazione.
7.3. Meritano condivisione, invece, le obiezioni formulate dalla parte resistente circa la quantificazione del danno operata dal ricorrente, il quale ha chiesto il riconoscimento della voce relativa al costo dei trasferimenti a mezzo della propria autovettura – dalla sede di residenza distante circa 39,6 Km dalla caserma di destinazione ossia circa 79.2 km. al giorno, per un totale di 41.760 km. – calcolato secondo “ la tabella del costo chilometrico dell’ACI ”. Sulla base di tale criterio, secondo l’assunto attoreo, la somma da liquidarsi ammonterebbe ad € 11.692,80, oltre interessi e rivalutazione.
In via generale, deve rilevarsi che il ricorrente non ha provato altrimenti l’effettivo esborso della somma richiesta, non avendo fornito altra documentazione a supporto della domanda.
Sotto un secondo profilo, meramente aritmetico, come eccepito dalla difesa erariale, moltiplicando i km giornalieri (79,2 km) per i giorni intercorrenti tra le date indicate (522 giorni), si ottiene come risultato 41.342,4 km. e non 41.760 km. Sotto un terzo aspetto, il calcolo non tiene conto del fatto che l’interessato ha usufruito, come ogni altro dipendente, dei periodi di licenza ordinaria (pari a 45 giorni lavorativi annui, per i dipendenti con oltre 25 anni di servizio), dei permessi retribuiti e dei congedi per festività (con prestazione dell’attività lavorativa per un massimo di sei giorni a settimana) nonchè degli altri giorni di assenza in cui non ha dovuto affrontare le spese di viaggio.
Purtuttavia, ritiene il Collegio che il riferimento alle tabelle ACI possa costituire un utile parametro per la liquidazione del danno in via equitativa – come peraltro richiesto da entrambe le parti in via subordinata, anche ai sensi dell’art 1227 c.c. – che va attuata mediante un congruo abbattimento dell’importo richiesto, che il Collegio stima pari a circa il 40%. La somma complessivamente dovuta può quindi essere stabilita in € 7.000,00(settemila), così determinata equitativamente, da considerarsi già rivalutata ai valori attuali, oltre interessi legali che verranno maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
8. Quanto alle spese di lite, i profili di reciproca, parziale soccombenza ne giustificano la compensazione fino alla metà. Le restanti spese di giudizio vanno poste, pertanto, a carico del Ministero della difesa nella misura determinata in dispositivo, da liquidarsi in favore dell’avvocato Luigi Gaudiano dichiaratosi antistatario.
9. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per cui manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di ogni altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidato complessivamente in € 7.000,00(settemila), oltre interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- previa parziale compensazione, condanna la stessa Amministrazione a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, determinate complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre oneri per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da liquidarsi in favore dell’avvocato Luigi Gaudiano dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.