Articolo 63 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 62Articolo 64
Versione
24 agosto 1961
Art. 63.
Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri di pubblica sicurezza che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma e gli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza raffermati che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.
I militari di truppa del Corpo della guardia di pubblica sicurezza in servizio temporaneo di polizia alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, sono immediatamente inquadrati, col grado di guardia nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine risultante dalla anzianita' di servizio posseduta nel Corpo stesso ed a parita' di anzianita', dall'eta'. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , e 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43 .
I militari che siano stati inquadrati in ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 43 , e quelli di cui al precedente comma, assumono la posizione di ferma volontaria, di rafferma o di servizio continuativo cui possono aspirare in conformita', delle disposizioni contenute nella presente legge, computandosi, a tali fini, anche il periodo di tempo trascorso nella posizione di servizio temporaneo.
I militari di cui al secondo comma del presente articolo prestano giuramento e contraggono la ferma volontaria o la rafferma davanti al comandante di Corpo da cui dipendono.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961