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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4745
dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso indirizzo Parte_5
telematico
Attori
Contro
( ) Controparte_1 C.F._6
( ) Controparte_2 C.F._7
) CP_3 C.F._8
pagina 1 di 9 ) CP_4 C.F._9
( ) CP_5 C.F._10
) CP_6 C.F._11
) Controparte_7 C.F._12
) CP_8 C.F._13
rappresentati e difesi dall'Avv. Berloco Michele ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Convenuti
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.03.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_6 [...]
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 [...]
, , , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
sostenendo di essere creditori in regresso, in qualità di eredi di , per CP_8 Parte_6
un ammontare complessivo di € 123.000,00; somme versate da , in qualità di Parte_6
confideiussore, a diversi istituti di credito. Gli attori lamentando un atto di compravendita immobiliare pregiudizievole compiuto da , , Controparte_1 CP_5 Controparte_2 [...]
(per 3/24 ciascuno) e da , e (per 1/24 CP_4 Controparte_7 CP_6 CP_8
ciascuno) verso l'acquirente chiedevano dichiararsi l'inefficacia della disposizione ex art. CP_3
2901 c.c.
Gli attori concludevano chiedendo:
“A) Dichiarare inefficace nei confronti della parte attrice, ossia dei sigg.ri , Parte_1 Pt_5
, e , quali eredi del defunto sig.
[...] Parte_3 CP_9 Parte_6
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico di seguito specificato: Parte_6
pagina 2 di 9 cessione di diritti immobiliari del 21 luglio 2020, raccolta n. 2219 repertorio n. 2868 stipulato a rogito della dott.ssa , Notaio in Altamura, con il quale gli alienanti – il sig. Persona_1 CP_1
, e , in ragione di 3/24 indivisi cadauno, e
[...] CP_5 Controparte_2 CP_4
e in ragione di 1/24 ciascuno, ma Controparte_7 CP_6 CP_8
congiuntamente e con vincolo solidale tra loro, hanno venduto alla sig.ra che ha accettato ed CP_3
acquistato, la quota di comproprietà indivisa complessiva di 15/24 sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Altamura (Ba) alla via Carpentino, palazzina “L” e precisamente:
“…appartamento ad uso abitazione avente accesso dal civico 53 di detta via, al secondo piano, (primo piano catastale), con ingresso dalla porta a destra salendo le scale, contraddistinto dal numero interno 4
(quattro), composto da tre vani ed accessori, tra i quali la cantinola al piano terra (piano seminterrato catastale) alla quale si accede dal vano portone condominiale al civico 53 di via Carpentino;
l'appartamento confina con proprietà con via Carpentino e con area condominiale, salvo altri;
Per_2
la cantina confina con proprietà con spazio condominiale e con proprietà salvo Per_3 Per_4
altri, Riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Altamura in unica consistenza e in ditta esatta al foglio 163, particella 81, sub. 4, via Carpentino n. 53 p.1 – S1, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro
369,27”.
B) Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario, CAP e Iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. quale anticipatario e distrattario;
Parte_5
C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'atto di citazione e dell'emananda sentenza civile, con esonero da ogni responsabilità”.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano le richieste avverse, eccepivano la non applicabilità dell'azione di regresso ex art. 1946 c.c. poiché il confideiussore aveva Parte_6
versato a titolo transattivo una somma che non estingueva il debito per l'intero ma solo in parte.
pagina 3 di 9 Deducevano che nella causa pendente dinanzi al Tribunale in cui si chiedeva il pagamento delle somme versate in regresso verso i confideiussori era stata contestata ed eccepita ogni domanda di parte attrice.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.03.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Scopo dell'azione revocatoria è la tutela del creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenta fraudolentemente di impedire o rendere più
difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla garanzia patrimoniale prevista dall'articolo 2740 c.c. Non a caso, l'azione revocatoria (o actio pauliana) è disciplinata nel capo V del libro VI del codice civile, capo denominato, appunto, “Dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale”. Nello specifico, si tratta di un rimedio essenzialmente conservativo che consente al creditore di restaurare la consistenza della massa patrimoniale, su cui poter procedere con l'aggressione esecutiva, a fronte di alienazioni pregiudizievoli o anche solo di atti di disposizione che rendano più
difficoltosa l'azione esecutiva. Congrua conseguenza di questo principio è la necessità per l'attore di individuare il credito che gli assegna la posizione di creditore, indicandone la fattispecie costitutiva a pena di nullità della domanda ai sensi dell'articolo 164 c.p.c. per vizio dell'edictio actionis (cfr. Cass.
N. 16/10396).
L'azione revocatoria non mira a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore in quanto è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori;
infatti, l'atto di disposizione revocato conserva sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente (cfr. Cass. N. 15/16973). Si può,
invece, validamente affermare che l'azione in commento tende a produrre nei confronti del creditore agente, in virtù di una sentenza costitutiva, un'inefficacia sopravvenuta e doppiamente relativa dell'atto pagina 4 di 9 dispositivo che ne è oggetto e, dunque, l'inidoneità di questo a sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore stesso. Il risultato dell'azione revocatoria è, pertanto, descritto in termini di inefficacia parziale e relativa;
parziale perché la revoca non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'avente causa, relativa perché giova solamente al creditore che l'ha esercitata (Cass. N. 11/3676).
Presupposti dell'azione sono la sussistenza del credito, l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.
1. Sulla sussistenza del credito
Quanto al primo elemento, si osserva che legittimato attivo è il solo creditore (anche se il suo credito è
sottoposto a condizione o termine, cfr. art. 2901 c.c.) che sia tale al momento della proposizione della domanda;
il credito è presupposto indefettibile dell'azione.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile.
Anche il titolare di un credito eventuale (o sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente) è legittimato a proporre azione revocatoria 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio del creditore (Tribunale sez. I - Bari, 25/10/2021, n. 3751).
Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità
di creditore abilitato all'azione revocatoria (Cassazione civile sez. I - 22/04/2024, n. 10742).
Nel caso di specie, per quanto il credito per il quale si sta agendo dinanzi al Tribunale di Bari è stato contestato, esso non può definirsi pretestuoso o improbabile.
2. Sull'eventus damni
Ulteriore presupposto necessario per l'esercizio della revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. A tal fine non è necessaria la prospettazione di un danno reale, concreto ed attuale, essendo sufficiente allegare che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pagina 5 di 9 pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione e che un'eventuale azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 09/16464). Nella specie, sussiste il pericolo che la garanzia patrimoniale sia seriamente e ragionevolmente compromessa;
infatti, l'alienazione della quota di comproprietà è già di per sé idonea a diminuire le garanzie patrimoniali su cui può far riferimento il creditore. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
3. Sul consilium fraudis
Perché l'atto possa essere revocato, occorre che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intendo fraudatorio. Perché possa aversi frode, non è necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio concreto che l'atto arreca alle ragioni del creditore essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Di tale consapevolezza, la prova potrà essere ben fornita anche mediante presunzioni (cfr.
Cass. n. 14/27546).
Il consilium fraudis si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia antecedente o successivo al sorgere del credito.
Quanto, al profilo temporale utile per collocare l'atto dispositivo prima o dopo il sorgere del credito, si osserva che il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato (cfr. Cass. n. 05/2748).
Nella specie, i versamenti effettuati dal condebitore sono antecedenti all'atto di Parte_6
compravendita oggetto di causa così come antecedente è l'azione di regresso promossa dagli attori dinanzi al Tribunale di Bari.
Di conseguenza, essendo il credito antecedente agli atti di disposizione, la valutazione dell'elemento soggettivo deve essere limitata alla verifica che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore”. Nella specie, essendo stato alienato il diritto di comproprietà della casa sita in Altamura, come sopra specificato, è ragionevole ritenere “in re ipsa” in capo ai convenuti pagina 6 di 9 alienanti la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e, comunque, è innegabile supporre l'esistenza di una presunzione in tal senso.
4. Sulla partecipatio fraudis
Dal momento che la revocatoria si esercita contro atti di disposizione, è necessario tener presente la posizione del terzo o dei terzi interessati all'atto stesso. La legge ritiene, infatti, che a fronte dell'interesse dei creditori all'esatto adempimento, le esigenze di certezza del traffico giuridico e la tutela della buona fede impongano che la posizione dei terzi trovi protezione là dove il loro acquisto sia stato a titolo oneroso e, anche in questo caso, laddove i terzi stessi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore. Per quanto attiene all'atto di compravendita, atto per definizione oneroso, si osserva che essendo lo stesso stato compiuto dopo il sorgere del credito è necessaria la sola
partecipatio fraudis o scientia damni in capo alla acquirente In tal caso, basterà provare che CP_3
il terzo fosse stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il debitore ha diminuito la garanzia patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (Cass. n.11/3676). Non si rende, invece, necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta (Cass. n. 10/10623), né la collusione tra debitore e terzo, né, tantomeno, la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. n. 07/1068).
La prova del requisito della scientia fraudis ben potrà darsi anche con presunzioni (C. 15/18315).
Nel caso di specie è possibile ritenere la sussistenza della scientia fraudis in capo a in quanto CP_3
convenuta, in proprio e quale erede di , nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Persona_5
Bari per l'azione di regresso promossa da nei confronti dei confideiussori. Parte_6
Deve, pertanto, ritenersi che ella fosse consapevole anche del fatto che con l'alienazione il dante causa aveva diminuito le garanzie patrimoniali del creditore.
La domanda è, quindi, fondata e viene accolta integralmente.
Sulle spese del giudizio
pagina 7 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tranne che per la fase istruttoria a cui si applicano i valori minimi, in ragione del fatto che tale fase si è limitata alla sola produzione delle memorie di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte con atto di citazione ritualmente notificato da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, e , ogni contraria istanza o eccezione disattesa, CP_6 Controparte_7 CP_8
così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, ex articolo 2901 c.c., inefficace nei confronti degli attori il seguente atto:
- cessione di diritti immobiliari del 21 luglio 2020, raccolta n. 2219 repertorio n. 2868 stipulato a rogito della dott.ssa , Notaio in Altamura, con il quale gli alienanti – il sig. Persona_1 CP_1
, e , in ragione di 3/24 indivisi cadauno, e
[...] CP_5 Controparte_2 CP_4
e in ragione di 1/24 ciascuno, ma Controparte_7 CP_6 CP_8
congiuntamente e con vincolo solidale tra loro, hanno venduto alla sig.ra che ha accettato ed CP_3
acquistato, la quota di comproprietà indivisa complessiva di 15/24 sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Altamura (Ba) alla via Carpentino, palazzina “L” e precisamente:
“…appartamento ad uso abitazione avente accesso dal civico 53 di detta via, al secondo piano, (primo piano catastale), con ingresso dalla porta a destra salendo le scale, contraddistinto dal numero interno 4
(quattro), composto da tre vani ed accessori, tra i quali la cantinola al piano terra (piano seminterrato catastale) alla quale si accede dal vano portone condominiale al civico 53 di via Carpentino;
l'appartamento confina con proprietà con via Carpentino e con area condominiale, salvo altri;
Per_2
la cantina confina con proprietà con spazio condominiale e con proprietà salvo Per_3 Per_4
altri, Riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Altamura in unica consistenza e in ditta esatta al pagina 8 di 9 foglio 163, particella 81, sub. 4, via Carpentino n. 53 p.1 – S1, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro
369,27”.
- ordina a cura e spese della parte interessata la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia
del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in € 950,52 per esborsi ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Parte_5
Così deciso in Bari il 14.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4745
dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso indirizzo Parte_5
telematico
Attori
Contro
( ) Controparte_1 C.F._6
( ) Controparte_2 C.F._7
) CP_3 C.F._8
pagina 1 di 9 ) CP_4 C.F._9
( ) CP_5 C.F._10
) CP_6 C.F._11
) Controparte_7 C.F._12
) CP_8 C.F._13
rappresentati e difesi dall'Avv. Berloco Michele ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Convenuti
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.03.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_6 [...]
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 [...]
, , , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
sostenendo di essere creditori in regresso, in qualità di eredi di , per CP_8 Parte_6
un ammontare complessivo di € 123.000,00; somme versate da , in qualità di Parte_6
confideiussore, a diversi istituti di credito. Gli attori lamentando un atto di compravendita immobiliare pregiudizievole compiuto da , , Controparte_1 CP_5 Controparte_2 [...]
(per 3/24 ciascuno) e da , e (per 1/24 CP_4 Controparte_7 CP_6 CP_8
ciascuno) verso l'acquirente chiedevano dichiararsi l'inefficacia della disposizione ex art. CP_3
2901 c.c.
Gli attori concludevano chiedendo:
“A) Dichiarare inefficace nei confronti della parte attrice, ossia dei sigg.ri , Parte_1 Pt_5
, e , quali eredi del defunto sig.
[...] Parte_3 CP_9 Parte_6
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico di seguito specificato: Parte_6
pagina 2 di 9 cessione di diritti immobiliari del 21 luglio 2020, raccolta n. 2219 repertorio n. 2868 stipulato a rogito della dott.ssa , Notaio in Altamura, con il quale gli alienanti – il sig. Persona_1 CP_1
, e , in ragione di 3/24 indivisi cadauno, e
[...] CP_5 Controparte_2 CP_4
e in ragione di 1/24 ciascuno, ma Controparte_7 CP_6 CP_8
congiuntamente e con vincolo solidale tra loro, hanno venduto alla sig.ra che ha accettato ed CP_3
acquistato, la quota di comproprietà indivisa complessiva di 15/24 sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Altamura (Ba) alla via Carpentino, palazzina “L” e precisamente:
“…appartamento ad uso abitazione avente accesso dal civico 53 di detta via, al secondo piano, (primo piano catastale), con ingresso dalla porta a destra salendo le scale, contraddistinto dal numero interno 4
(quattro), composto da tre vani ed accessori, tra i quali la cantinola al piano terra (piano seminterrato catastale) alla quale si accede dal vano portone condominiale al civico 53 di via Carpentino;
l'appartamento confina con proprietà con via Carpentino e con area condominiale, salvo altri;
Per_2
la cantina confina con proprietà con spazio condominiale e con proprietà salvo Per_3 Per_4
altri, Riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Altamura in unica consistenza e in ditta esatta al foglio 163, particella 81, sub. 4, via Carpentino n. 53 p.1 – S1, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro
369,27”.
B) Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario, CAP e Iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. quale anticipatario e distrattario;
Parte_5
C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'atto di citazione e dell'emananda sentenza civile, con esonero da ogni responsabilità”.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano le richieste avverse, eccepivano la non applicabilità dell'azione di regresso ex art. 1946 c.c. poiché il confideiussore aveva Parte_6
versato a titolo transattivo una somma che non estingueva il debito per l'intero ma solo in parte.
pagina 3 di 9 Deducevano che nella causa pendente dinanzi al Tribunale in cui si chiedeva il pagamento delle somme versate in regresso verso i confideiussori era stata contestata ed eccepita ogni domanda di parte attrice.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.03.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Scopo dell'azione revocatoria è la tutela del creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenta fraudolentemente di impedire o rendere più
difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla garanzia patrimoniale prevista dall'articolo 2740 c.c. Non a caso, l'azione revocatoria (o actio pauliana) è disciplinata nel capo V del libro VI del codice civile, capo denominato, appunto, “Dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale”. Nello specifico, si tratta di un rimedio essenzialmente conservativo che consente al creditore di restaurare la consistenza della massa patrimoniale, su cui poter procedere con l'aggressione esecutiva, a fronte di alienazioni pregiudizievoli o anche solo di atti di disposizione che rendano più
difficoltosa l'azione esecutiva. Congrua conseguenza di questo principio è la necessità per l'attore di individuare il credito che gli assegna la posizione di creditore, indicandone la fattispecie costitutiva a pena di nullità della domanda ai sensi dell'articolo 164 c.p.c. per vizio dell'edictio actionis (cfr. Cass.
N. 16/10396).
L'azione revocatoria non mira a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore in quanto è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori;
infatti, l'atto di disposizione revocato conserva sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente (cfr. Cass. N. 15/16973). Si può,
invece, validamente affermare che l'azione in commento tende a produrre nei confronti del creditore agente, in virtù di una sentenza costitutiva, un'inefficacia sopravvenuta e doppiamente relativa dell'atto pagina 4 di 9 dispositivo che ne è oggetto e, dunque, l'inidoneità di questo a sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore stesso. Il risultato dell'azione revocatoria è, pertanto, descritto in termini di inefficacia parziale e relativa;
parziale perché la revoca non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'avente causa, relativa perché giova solamente al creditore che l'ha esercitata (Cass. N. 11/3676).
Presupposti dell'azione sono la sussistenza del credito, l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.
1. Sulla sussistenza del credito
Quanto al primo elemento, si osserva che legittimato attivo è il solo creditore (anche se il suo credito è
sottoposto a condizione o termine, cfr. art. 2901 c.c.) che sia tale al momento della proposizione della domanda;
il credito è presupposto indefettibile dell'azione.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile.
Anche il titolare di un credito eventuale (o sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente) è legittimato a proporre azione revocatoria 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio del creditore (Tribunale sez. I - Bari, 25/10/2021, n. 3751).
Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità
di creditore abilitato all'azione revocatoria (Cassazione civile sez. I - 22/04/2024, n. 10742).
Nel caso di specie, per quanto il credito per il quale si sta agendo dinanzi al Tribunale di Bari è stato contestato, esso non può definirsi pretestuoso o improbabile.
2. Sull'eventus damni
Ulteriore presupposto necessario per l'esercizio della revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. A tal fine non è necessaria la prospettazione di un danno reale, concreto ed attuale, essendo sufficiente allegare che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pagina 5 di 9 pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione e che un'eventuale azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 09/16464). Nella specie, sussiste il pericolo che la garanzia patrimoniale sia seriamente e ragionevolmente compromessa;
infatti, l'alienazione della quota di comproprietà è già di per sé idonea a diminuire le garanzie patrimoniali su cui può far riferimento il creditore. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
3. Sul consilium fraudis
Perché l'atto possa essere revocato, occorre che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intendo fraudatorio. Perché possa aversi frode, non è necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio concreto che l'atto arreca alle ragioni del creditore essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Di tale consapevolezza, la prova potrà essere ben fornita anche mediante presunzioni (cfr.
Cass. n. 14/27546).
Il consilium fraudis si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia antecedente o successivo al sorgere del credito.
Quanto, al profilo temporale utile per collocare l'atto dispositivo prima o dopo il sorgere del credito, si osserva che il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato (cfr. Cass. n. 05/2748).
Nella specie, i versamenti effettuati dal condebitore sono antecedenti all'atto di Parte_6
compravendita oggetto di causa così come antecedente è l'azione di regresso promossa dagli attori dinanzi al Tribunale di Bari.
Di conseguenza, essendo il credito antecedente agli atti di disposizione, la valutazione dell'elemento soggettivo deve essere limitata alla verifica che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore”. Nella specie, essendo stato alienato il diritto di comproprietà della casa sita in Altamura, come sopra specificato, è ragionevole ritenere “in re ipsa” in capo ai convenuti pagina 6 di 9 alienanti la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e, comunque, è innegabile supporre l'esistenza di una presunzione in tal senso.
4. Sulla partecipatio fraudis
Dal momento che la revocatoria si esercita contro atti di disposizione, è necessario tener presente la posizione del terzo o dei terzi interessati all'atto stesso. La legge ritiene, infatti, che a fronte dell'interesse dei creditori all'esatto adempimento, le esigenze di certezza del traffico giuridico e la tutela della buona fede impongano che la posizione dei terzi trovi protezione là dove il loro acquisto sia stato a titolo oneroso e, anche in questo caso, laddove i terzi stessi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore. Per quanto attiene all'atto di compravendita, atto per definizione oneroso, si osserva che essendo lo stesso stato compiuto dopo il sorgere del credito è necessaria la sola
partecipatio fraudis o scientia damni in capo alla acquirente In tal caso, basterà provare che CP_3
il terzo fosse stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il debitore ha diminuito la garanzia patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (Cass. n.11/3676). Non si rende, invece, necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta (Cass. n. 10/10623), né la collusione tra debitore e terzo, né, tantomeno, la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. n. 07/1068).
La prova del requisito della scientia fraudis ben potrà darsi anche con presunzioni (C. 15/18315).
Nel caso di specie è possibile ritenere la sussistenza della scientia fraudis in capo a in quanto CP_3
convenuta, in proprio e quale erede di , nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Persona_5
Bari per l'azione di regresso promossa da nei confronti dei confideiussori. Parte_6
Deve, pertanto, ritenersi che ella fosse consapevole anche del fatto che con l'alienazione il dante causa aveva diminuito le garanzie patrimoniali del creditore.
La domanda è, quindi, fondata e viene accolta integralmente.
Sulle spese del giudizio
pagina 7 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tranne che per la fase istruttoria a cui si applicano i valori minimi, in ragione del fatto che tale fase si è limitata alla sola produzione delle memorie di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte con atto di citazione ritualmente notificato da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, e , ogni contraria istanza o eccezione disattesa, CP_6 Controparte_7 CP_8
così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, ex articolo 2901 c.c., inefficace nei confronti degli attori il seguente atto:
- cessione di diritti immobiliari del 21 luglio 2020, raccolta n. 2219 repertorio n. 2868 stipulato a rogito della dott.ssa , Notaio in Altamura, con il quale gli alienanti – il sig. Persona_1 CP_1
, e , in ragione di 3/24 indivisi cadauno, e
[...] CP_5 Controparte_2 CP_4
e in ragione di 1/24 ciascuno, ma Controparte_7 CP_6 CP_8
congiuntamente e con vincolo solidale tra loro, hanno venduto alla sig.ra che ha accettato ed CP_3
acquistato, la quota di comproprietà indivisa complessiva di 15/24 sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Altamura (Ba) alla via Carpentino, palazzina “L” e precisamente:
“…appartamento ad uso abitazione avente accesso dal civico 53 di detta via, al secondo piano, (primo piano catastale), con ingresso dalla porta a destra salendo le scale, contraddistinto dal numero interno 4
(quattro), composto da tre vani ed accessori, tra i quali la cantinola al piano terra (piano seminterrato catastale) alla quale si accede dal vano portone condominiale al civico 53 di via Carpentino;
l'appartamento confina con proprietà con via Carpentino e con area condominiale, salvo altri;
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la cantina confina con proprietà con spazio condominiale e con proprietà salvo Per_3 Per_4
altri, Riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Altamura in unica consistenza e in ditta esatta al pagina 8 di 9 foglio 163, particella 81, sub. 4, via Carpentino n. 53 p.1 – S1, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro
369,27”.
- ordina a cura e spese della parte interessata la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia
del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in € 950,52 per esborsi ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Parte_5
Così deciso in Bari il 14.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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