Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2022, proposto da:
TI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati, Filippo Alessandro Bruno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Difesa, TA di Porto di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento di silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 6, d.p.r. n. 1199/1971, sul ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili proposto avverso la nota 23.12.2021, prot. U.0023149, con la quale la TA di Porto ha negato l'autorizzazione per l'utilizzo della motonave Templare in conto proprio nell'ambito;
e, quindi, per annullamento:
- della nota del 23.12.2021, prot. U.0023149, con la quale è stata negata l'autorizzazione per l'utilizzo della suddetta motonave in conto proprio;
- delle note a firma del Comandante della TA di Porto prot. n. U.0021793 e 13/1/2022, prot. n. U.0000596.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, del Ministero della Difesa e della TA di Porto di Gioia Tauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, società specializzata nella realizzazione di strutture e infrastrutture marittime e subacquee, agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 23149 del 23.12.2021, con cui la TA di Porto di Gioia Tauro ha negato l’autorizzazione per l'utilizzo della motonave Templare in conto proprio nell’ambito dei lavori di adeguamento tecnico funzionale del porto attraverso la realizzazione della banchina di ponente lato nord, chiedendo altresì la caducazione del silenzio rigetto formatosi sul successivo ricorso gerarchico.
Rileva in particolare di avere stipulato il 16.03.2021 un contratto con l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, risultando affidataria dell’appalto per gli indicati lavori di adeguamento presso il porto.
Nel corso dell'esecuzione TI ha chiesto alla TA l’autorizzazione all'impiego della motonave Templare, della quale è proprietaria e armatrice, per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione in proprio del personale impiegato nei lavori, dei mezzi e delle attrezzature necessarie, nonché dei propri natanti e ciò in linea con la licenza di navigazione, da cui si ricava che l’imbarcazione è adibita ad uso “ in conto proprio ” per il trasporto dei dipendenti e di attrezzature utili all'espletamento dell'attività d'impresa ed è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza.
Con nota prot. n. U.0021793 dell’1.12.2021, la TA di Porto ha tuttavia negato l’autorizzazione, limitandosi a rilevare l'impossibilità di utilizzare per “ uso conto proprio ” unità destinate al traffico commerciale.
TI ha quindi ribadito che la motonave Templare non avrebbe potuto essere qualificata alla stregua di una unità da traffico commerciale e che l'utilizzo dell'imbarcazione sarebbe stato strumentale all’esclusiva esecuzione dei lavori appaltati.
Con provvedimento del 23.12.2021 prot. n. U.0023149, la TA di Porto ha tuttavia respinto l'istanza, rilevando l'asserita inutilizzabilità della motonave “ in conto proprio ” nell'ambito dei lavori.
In particolare, ha osservato che, anche alla luce dell’evidente natura tecnico-nautica del servizio in ambito portuale, non sarebbero stati sussistenti i presupposti richiesti per l'autorizzazione all'utilizzo dell'imbarcazione in conto proprio.
Con propria nota del 10.01.2022 TI, al fine di riscontrare una precedente comunicazione della stessa TA del 15.12.2021, prot. n. 21793, con la quale era stato rilevato che “ per il comando di unità da traffico commerciale viene generalmente richiesto un titolo professionale marittimo ”, ha domandato se proprio il mancato possesso del titolo professionale marittimo costituisse la reale motivazione del diniego di autorizzazione. La TA ha però confermato la posizione in precedenza assunta circa l’impossibilità di ricondurre l'unità impiegata nel regime amministrativo dell'uso in conto proprio, puntualizzando di essersi “ limitata ad applicare le indicazioni ministeriali più volte richiamate ”.
Avverso il provvedimento di diniego TI ha quindi proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, rispetto al quale si è perfezionato il rigetto tacito.
Nel frattempo, la ricorrente ha dovuto utilizzare una diversa imbarcazione sostitutiva in conto terzi per lo svolgimento delle attività di movimentazione, con il conseguente significativo aggravio dei relativi costi.
L’esponente prospetta quindi l’illegittimità degli atti impugnati per violazione della L. n. 472/1999, della L. n. 84/1994, per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In rito risulta in parte fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione, di inammissibilità per tardività del deposito della documentazione prodotta della difesa erariale il 19.03.2026 in violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e ciò, nello specifico, in esclusivo riferimento alla relazione della TA di Porto del 22.07.2022, di cui pertanto non si terrà conto ai fini della decisione, risultando invece la residua documentazione afferente all’avversato provvedimento di diniego.
5. Passando all’esame del merito del ricorso, con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, la deducente sostiene che la resistente amministrazione avrebbe negato l’autorizzazione, omettendo di considerare che l'utilizzo della motonave sarebbe stato limitato alla zona di svolgimento dei lavori, escluso qualsiasi impiego del mezzo per il trasporto di merci e passeggeri per conto terzi o per qualsivoglia altro contratto. Inoltre, l'ormeggio della motonave sarebbe avvenuto all'interno del canale portuale, banchina di ponente lato sud, in posizione adiacente alla delimitazione dell'area di cantiere, in un tratto destinato all'accosto non operativo di vettori marittimi, presso il quale non vengono svolte operazioni commerciali riconducibili al c.d. ciclo nave ex art. 16, L. n. 84/1994, considerato, ancora, che la zona di svolgimento dei lavori si trova in un punto non raggiungibile dai rimorchiatori portuali e, quindi, difficilmente percorribile dalle navi commerciali, con la conseguente, sostanziale inconfigurabilità di interferenza con tali attività.
L’utilizzo, pertanto, sarebbe avvenuto nel rispetto dell’art. 25 L. n. 472/1999, secondo cui l’uso in conto proprio di un’imbarcazione è consentito “per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse… all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali”, possedendo inoltre il natante Templare i titoli necessari per l’impiego.
Risulterebbe poi inconferente il richiamo, contenuto nella motivazione del gravato diniego, alle indicazioni ministeriali presenti nella risposta del 17.01.2018 all'interrogazione parlamentare n. 4-08337 sui limiti per consentire l'esercizio di unità destinate all’uso in conto proprio.
La domanda è fondata, in conformità agli assunti espressi sul punto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1646, Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, 1° aprile 2014, n. 182¸T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 giugno 2022, n. 278).
In via di principio la licenza per uso in conto proprio dev’essere rilasciata ogni volta che l’impresa semplicemente dichiari di voler destinare l’imbarcazione ad usi strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale, non essendo sufficiente, ad escludere la ricorrenza di tale ipotesi, la presenza nell’oggetto sociale di attività rivolte a terzi, poiché le attività descritte nell’oggetto sociale non sono tutte indefettibilmente esercitate dall’impresa.
L’art. 25 l. n. 472/1999 stabilisce che “ Le navi minori e i galleggianti, di cui all’art. 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa. 2. Agli effetti del comma 1 si intende: a) …; b) per uso in conto proprio l’utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pubblici e privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l’attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse ”.
La fattispecie dell’uso per conto proprio viene intesa dalla norma richiamata come l’utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali, ivi compresa l’attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse (art. 25, comma 2, lett. b).
Il legislatore ha quindi valorizzato la rilevanza funzionale dell’utilizzazione del bene ai fini dell’esercizio delle attività suddette, e quindi dell’attività imprenditoriale dei soggetti commerciali, secondo una congrua applicazione del criterio sistematico di accessorietà, che giustifica omogeneità di trattamento, ove sussista una rilevanza strumentale e complementare della fattispecie.
Ciò chiarito, nella vicenda in esame l’esponente ha comunicato all’amministrazione che l’imbarcazione non sarebbe stata impiegata per lo svolgimento di lavoro per conto terzi, ma per il trasporto del personale dipendente, delle attrezzature, dei materiali della stessa società da utilizzare nei cantieri di impresa.
Pertanto, l’unità avrebbe potuto essere impiegata per lo svolgimento di attività inerenti alle finalità dell’impresa, ma nell’interesse proprio dell’impresa stessa, cosicché l’uso per conto proprio del natante consente il trasporto del personale dipendente, delle attrezzature e dei materiali di proprietà da utilizzare nei cantieri di impresa.
Assume quindi rilevanza che l’impiego dell’imbarcazione sia strumentale all’esercizio dell’attività dell’impresa e per gli scopi che la stessa persegue e non, invece, che quest’ultima sia diretta, come è normale che sia, al soddisfacimento degli interessi di terzi appaltatori.
6. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RA DO, Presidente
RO VA, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | GI RA DO |
IL SEGRETARIO