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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE
in personal dei giudici dott. Giorgio CH (Presidente) dott.ssa Angela Coluccio (Giudice) dott. SC NE (Giudice relatore) nel procedimento iscritto al N.50132 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2023, pendente tra (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele II n.5, presso lo studio del Prof.
Avv. Alfio D'Urso il quale la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Paolo Di Gravio giusta procura in atti;
Attrice
e
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. , (C.F. in persona del suo legale C.F._2 CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F. in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, (C.F. in persona del suo Controparte_5 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) in persona del suo Controparte_6 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliati in Roma, Via San
Sebastianello 6, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cappiello che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
società di diritto lussemburghese, in persona dei suoi legale rappresentanti pro CP_7 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lanzi, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Due Macelli 66;
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_6 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lanzi e Giuseppe Massaro, come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via dei
Due Macelli, 66.
Convenuti
(C.F. in persona del suo curatore pro tempore Parte_2 P.IVA_7
Convenuto contumace ha pronunciato la seguente
Sentenza Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...] Co
, la . la la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 CP_4 CP_5
il la la la
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_6 [...] per ivi sentir accoglier le seguenti conclusioni: Controparte_11
“Piaccia all' On Tribunale di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande attrici, previe le dovute e/o opportune declaratorie così decidere:
➢ In via preliminare al merito e in accoglimento della domanda cautelare:
✓ disporsi la sospensione della liquidazione dell'attivo del fallimento Parte_2 pendente avanti il Tribunale di Roma procedura n. 639/2017 r.g. per i motivi di cui
[...] in narrativa onde evitare ulteriori ed inutili e gravosi contenziosi a tutela delle ragioni della parte attrice Parte_1
✓ disporsi sequestro giudiziario del credito oggi allocato nella in virtù di Controparte_6 una serie di atti tutti nulli, di cui la è titolare almeno fino ad € 11.576.508,60 Pt_1 pari al 60% dell'intero credito vantato dalla nei confronti della Controparte_5
ed ammesso al passivo del suo fallimento;
Pt_2 Parte_2
pag. 2/17 ✓ disporsi sequestro giudiziario della quota di di € 31.146,00 pari al Controparte_5
60% del capitale sociale, di cui è titolare effettiva la società attrice e che è oggi intestata alla in virtù di una sequenza di atti tutti nulli. CP_4
➢ Nel merito:
✓ […] dichiararsi la nullità dei contratti di cessione delle quote della Controparte_5 stipulati prima dalla a favore della con atto in not. Pantano del Parte_1 CP_3
14.07.2018 e da quest'ultima a favore della con atti in not. del CP_4 Per_1
10.07.2020 e del 19.01.2021, per mancanza di causa e perché simulati;
✓ dichiararsi la titolarità di dette quote in capo alla simulata cedente Parte_1
✓ dichiararsi la nullità delle cessioni di credito da ai sigg. Controparte_5 CP_1
e e da quest'ultimi alla e qualsiasi altro atto
[...] Controparte_12 CP_6 dispositivo del credito che risulta essere di proprietà della in quanto Parte_1 titolare effettiva del 60% della società creditrice;
✓ conseguentemente dichiararsi la società titolare effettivo del detto credito Parte_1 ammesso al passivo del fallimento;
Parte_2
✓ annullarsi il concordato fallimentare della proposto dalla Parte_2 CP_10 con il trasferimento alla stessa di tutto l'attivo fallimentare in quanto approvato ed omologato sulla falsa rappresentazione di aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita, consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio;
✓ conseguentemente attribuire alla società odierna attrice ( per il 60% il Parte_1 patrimonio, residuato dopo il pagamento delle spese della procedura ed il soddisfacimento dei creditori fallimentari, della fallita società , Parte_2 costituito dalle partecipazioni societarie della Sole Verde s.r.l. e de Il Mulino s.r.l. e soprattutto dal compendio immobiliare costituito da [… omissis…]
✓ in subordine condannarsi, la a pagare alla parte attrice (società ) CP_10 Pt_1
l'importo di almeno € 11.576.508,60, pari al 60% del credito, ammesso al passivo del
, della società in pari percentuale Parte_2 CP_5 partecipata;
✓ in via ulteriormente subordinata condannarsi i convenuti e Controparte_1 [...]
a restituire alla società la somma di € 2.100.000 pari al 60% di CP_2 Parte_1 quella incassata e, comunque, dichiarare gli atti stessi pregiudizievoli per l'esponente attrice ed inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901c.c. e conseguentemente che sulla quota stessa del 60,03 della al fine di consentire alla Controparte_5
pag. 3/17 medesima parte attrice la facoltà di soddisfare il suo credito sui diritti dominicali specificati.”
A fondamento delle domande deduceva:
1. di essere stata titolare di una quota del 60% del capitale sociale della Controparte_5
2. che la aveva esposto nel bilancio 2017 un patrimonio netto di Controparte_5
€39.381.599 ed un totale dell'attivo di €107.459.920, imputabile al valore della sua partecipazione all'80% del capitale sociale della ed a crediti, per la Parte_2 maggior parte nei confronti della stessa per € 27.159.070,00; Parte_2
3. che il patrimonio immobiliare della era costituito da un complesso Parte_2 immobiliare a destinazione residenziale nel comune di Anacapri (località Cala del Rio), costituito da molteplici corpi di fabbrica della consistenza catastale di 142.483 mq e da un appezzamento di terreno nel medesimo comune (località Cetrella) dell'estensione catastale di 65.145 mq;
4. che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza Parte_2 del 28.07.2017 emessa nella procedura 639/2017;
5. che nel bilancio 2018 della il valore della partecipazione nella Controparte_5 [...] veniva del tutto svalutato e conseguenzialmente: l'ammontare dei crediti Parte_2 ridotto ad €19.294.181 (somma per il cui ammontare la società de qua aveva ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento della ed il patrimonio netto Parte_2 ad €19.291.289;
6. che la con atto del 24 luglio 2018, aveva ceduto alla l'intera Parte_1 CP_3 partecipazione nella al prezzo di €150.000,00 con differimento del Controparte_5 pagamento del prezzo (senza interessi) al 31.12.2018;
7. che le restanti quote dalla (40%) all' epoca erano possedute dalla Controparte_5 sig.ra , poi divenuta socia, tramite la della stessa Controparte_1 CP_4 [...] CP_
8. che, il patrimonio della era stato del tutto sottostimato, posto che il Controparte_5 patrimonio immobiliare della aveva un valore di ben oltre Parte_2
€36.500.000,00, al cui ammontare andava aggiunto il valore (pari a non meno di 1 milione di euro) di altre due partecipazioni sociali, di cui una pari al 40% del capitale della Sole
Verde s.r.l. ed una seconda pari al 49,29% del capitale sociale della II Mulino s.r.l.;
pag. 4/17 9. che, quindi, a fronte di un passivo non superiore a €22.000.000,00 (di cui 19.291.289,00 di spettanza della stessa , il fallimento della Controparte_5 Parte_2 poteva contare su un attivo di almeno €37.500.000,00;
10. che il patrimonio netto effettivo della anche dopo il fallimento della Controparte_5 sua partecipata ammontava, pertanto, a non meno di 31.000.000,00; Pt_2 Parte_2
11. che la aveva trasferito (al prezzo di €101.000,00) la sua partecipazione nella CP_3 alla con due atti a rogito notaio il primo del 10 Controparte_5 CP_4 Per_1 luglio 2020 avente ad oggetto una quota pari al 48% del capitale sociale, il secondo del 20 gennaio 2021 per la residua quota del 12,03%;
12. che, in effetti, non erano mai stati pagati né il prezzo della cessione da a CP_3 Parte_1
né quello delle cessioni da a non essendovi traccia contabile
[...] CP_3 CP_4 nei bilanci delle società interessate alla predetta cessione;
13. che anomale dovevano ritenersi le cessioni della quota della al prezzo Controparte_5 di €150.000,00 a favore della pari allo 0,48% del valore calcolato sul patrimonio CP_3 netto della società ed a favore della ad un prezzo inferiore del 20% a quello CP_4
d'acquisto e ad un valore del 0,39% di quello reale;
14. che, quindi, gli atti in parola erano stati effettuati soltanto per sottrarre ai creditori di un bene di particolare valore su cui potersi soddisfare e attribuirlo Parte_1 gratuitamente ai sigg. e oggi titolari unici Controparte_1 Controparte_2 della e della “cessionari a titolo personale, sempre CP_4 Controparte_5 senza corrispettivo, del credito stesso e titolari unici della ultima loro Controparte_6 cessionaria del credito dimostrandosi così i veri ed unici organizzatori delle simulate cessioni, aventi il solo fine di spogliare la del suo più cospicuo asset Pt_1 patrimoniale”;
15. che, infatti, in virtù di un accordo con i sigg. e apparenti unici CP_1 CP_2 beneficiari effettivi della la società con sede in Lussemburgo, CP_5 CP_10 aveva presentato un concordato fallimentare con assunzione della Baia del Delfino s.r.l. in fallimento;
16. che la proposta di concordato fallimentare si articolava con l'offerta di pagamento integrale di tutti i creditori fallimentari e delle spese della procedura a fronte della cessione di tutto l'attivo fallimentare e cioè del compendio immobiliare sopra descritto e delle altre partecipazioni societarie di pertinenza della fallita società;
pag. 5/17 17. che, tuttavia, il pagamento del credito della sarebbe avvenuto per contanti CP_5 solo per il modesto importo di € 3.500.000,00, mentre la maggior somma di €
15.794.181.40 sarebbe stato solo accollato dal terzo assuntore;
18. che, il concordato era stato approvato (e, quindi, omologato in data 16.11.2022) solo in forza del consenso della e della sig.ra , titolari congiuntamente CP_5 CP_1 dell'intero capitale della società fallita e superando così altre proposte con offerte sia di concordato fallimentare, sia di acquisto competitivo, più elevate e convenienti per la fallita società;
19. che, infatti, i sig.ri e (soci esclusivi avevano CP_1 CP_2 Controparte_5 acquisito in proprio il credito della verso al e dopo Controparte_5 Parte_2 aver incassato la somma di €3.500.000,00 (in data 24 luglio 2023) avevano conferito, la rimanenza di €15.794.181,40 ad una società all'uopo costituita, la al fine Controparte_6 Cont di partecipare ad una cartolarizzazione immobiliare unitamente al fondo 1 per riacquisire dal fallimento della il suo patrimonio. Parte_2
Con specifico riferimento alla cessione del credito vanato dalla verso la Controparte_5 la evidenziava: Parte_2 Pt_1
1. che tale credito era stato ceduto dalla ai sig.ri Controparte_5 CP_1 [...]
e con contratto di cessione dei crediti sottoscritto CP_1 Controparte_2 in data 30.07.2021 condizionato all'omologa del concordato fallimentare;
2. che, in data 16.01.2023 la aveva notificato al CP_5 Controparte_9
Cont
e alla 1 la cessione richiedendo la variazione dello stato passivo;
[...]
3. che, l'accordo intervenuto tra le parti prevedeva la conversione del credito ceduto in azioni della società all'uopo costituita ("ID") e individuata dalla quale destinataria CP_7 dell'Asset Immobiliare già della attraverso una complessa operazione Parte_2 articolata in:
a) un primo aumento di capitale sociale della ID dell'importo di €16,332,207,59 con emissione di azioni della Categoria A e sottoscrizione e liberazione delle stesse da parte dell'investitore ( e rispettivamente operating partner CP_13 CP_14 dell'operazione e controllante di FDR 1) (direttamente о per il tramite di altra entità
a sé riconducibile) condizionatamente all'omologa definitiva della Proposta di
Concordato Fallimentare;
b) un secondo aumento di capitale sociale dell'importo di Euro 15.794.181,40 con emissione di azioni di Categoria В e sottoscrizione e liberazione delle stesse da pag. 6/17 parte dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 mediante compensazione di parte del credito già della CP_5
4. che le parti avevano convenuto di sostituire la ID con una società costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.
7.2 della Legge 30 aprilo 1999, n. 130 denominata 5PV CP_8
con l'intento di effettuare una operazione di cartolarizzazione Controparte_11 immobiliare mediante l'emissione di notes di classe A fino a Euro 50.000.000 e notes di classe В sino a Euro 30.000.000 (insieme "Notes") che saranno sottoscritte rispettivamente CP_ da e dalla quale conferitaria del credito originario;
CP_7
5. che, quindi, il complesso delle operazioni poste in essere (e meglio descritte nell'atto di citazione) evidenziavano la malafede dei sig.ri e che si erano appropriati CP_1 CP_2 degli assets di maggior valore della sottraendola financo alla disponibilità dei Parte_1 suoi creditori.
La deduceva, inoltre: Pt_1
- che sia l'alienante, sia l'acquirente erano certamente a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società e ciò, in quanto le società contraenti appartenevano tutte Parte_1 al medesimo gruppo e sono state costituite e gestite al solo scopo di consentire ai sig.ri madre e figlio, di appropriarsi del notevole patrimonio immobiliare Parte_3 della Parte_2
- che tale consapevolezza comportava la malafede comune a tutte le parti;
- che la non titolarità della partecipazione nella società fallita e dell'intero credito da parte dei sig.ri e era a piena conoscenza del Fondo e dei suoi consulenti;
CP_1 CP_2 CP_10
- che, il concordato fallimentare andava certamente annullato non avendo prestato il consenso il soggetto effettivamente titolato a farlo;
*****
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 5 febbraio 2024 si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziando: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
- che i sig.ri e avevano posto in essere una complessa quanto legittima CP_2 CP_1 operazione volta a risolvere la crisi di un gruppo di società di loro proprietà, tra cui la
[...]
e concretatasi, per l'appunto, nel concordato fallimentare proposto per la Parte_2 chiusura del fallimento di quest'ultima (ed omologato il 16 novembre 2022,)
pag. 7/17 - che, in esecuzione del concordato si era perfezionato il trasferimento degli immobili di proprietà della in favore del veicolo di cartolarizzazione all'uopo designato, Parte_2 la in data 30 ottobre 2023 Controparte_15
- che le domande articolate dalla controparte dovevano ritenersi illegittime per difetto dio legittimazione attiva, in quanto:
• la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 29 marzo 2019; Pt_1
• l'acquisto delle quote costituenti l'intero capitale di da ultimo effettuato Pt_1 dall'attuale socio unico, doveva ritenersi nullo e/o inefficace in Controparte_16 quanto al momento di tale ultima cessione l'alienante versava in una singolare quanto inammissibile situazione di “società senza soci” tale da impedirle di continuare ad operare ed agire e, quindi, di cedere le quote di , comunque, estinta;
Pt_1
- che la domanda volta a far dichiarare la nullità e/o la simulazione dei contratti di cessione Co della intervenuti tra e e da quest'ultima a era CP_5 Pt_1 CP_4 inammissibile per, in primo luogo per difetto di interesse ad agire, non avendo Pt_1 articolato nei confronti di chicchessia domanda di condanna alla restituzione delle dette quote;
in ogni caso, infondata nel merito in quanto: i) non è nemmeno ipotizzabile la nullità per difetto di causa paventata da (v. infra il Cap. 5.1.); ii) non è possibile per le parti Pt_1 provare mediante presunzione la simulazione di un atto redatto per atto pubblico notarile e, comunque, non aveva provato, come era suo onere, lo stato di mala fede dei Pt_1 successivi acquirenti;
- che la domanda volta a far dichiarare la nullità delle cessioni di credito intervenute tra e i sig.ri e e da questi ultimi in favore di doveva CP_5 CP_1 CP_2 CP_6 ritenersi in primo luogo inammissibile, dato che pretendeva di essere titolare di detti Pt_1 crediti per il solo fatto di essere stata a suo tempo socia della originaria cedente CP_5
così all'evidenza confondendo la titolarità di una partecipazione in una società con la
[...] titolarità dei beni e crediti di pertinenza della società stessa;
- che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del concordato fallimentare omologato della era inammissibile ai sensi dell'art. 138 l. fall., non rivestendo Parte_2 Pt_1 la qualità di creditore di e nella parte in cui richiede la “attribuzione” del Parte_2 patrimonio della o, in via subordinata, la condanna di al pagamento Parte_2 CP_10 di una percentuale del credito vantato da nei confronti di o, CP_5 Parte_2 CP_1 CP_1 in via ulteriormente in subordinata, la condanna di e al pagamento di una percentuale della somma incassata nell'ambito del concordato fallimentare pag. 8/17 - che la domanda volta a far revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. non meglio specificati era inammissibile, non potendo l'attore chiedere la revoca di atti dallo stesso compiuti e comunque prescritta.
I convenuti in parola, inoltre, osservano che la doveva ritenersi carente di una Parte_1 qualsivoglia legittimazione ad agire in quanto società di fatto estinta per mancanza di soci. Ed, in fatti, secondo la ricostruzione operata dalle parti convenute in parola Socio unico della
, sarebbe le per aver acquistato le quote dalla Costruzioni e Pt_1 Controparte_16
Infrastrutture s.r.l. quando detta società doveva ritenersi a sua volta estinta per violazione degli artt. 2359bis, 2359-quinquies c.c., 2360 c.c., essendo partecipata al 100% dalla CP_19
a sua volta partecipata al 100% dalla a sua volta
[...] Parte_4 partecipata al 100% dalla stessa Costruzioni e Infrastrutture s.r.l.
*****
Si costituivano tempestivamente in giudizio anche la (società di diritto CP_20
Lussembrughese) e la evidenziando, l'avvenuta omologa del Controparte_21 concordato fallimentare della e la sua esecuzione e proponendo Parte_2 sostanzialmente le medesime eccezioni già avanzate dalle parti patrocinate dall'avv.to
Cappiello.
Eccepivano, altresì:
a) il difetto di competenza funzionale del giudice adito relativa alla richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo del fallimento (poiché tale domanda si Parte_2 sarebbe dovuta proporre esclusivamente la giudice delegato al fallimento);
b) l'inammissibilità delle domande proposte nei loro confronti in quanto, in ultima analisi, attinenti allo stato passivo del coperto dal giudicato Controparte_9 endo-procedimentale;
c) la prescrizione dell'azione ex art.1448 c.c. per lesione ultra dimidium unica, in effetti, eventualmente esperibile per contestare la congruità del trasferimento delle quote societarie in contestazione;
d) l'inammissibilità delle azioni di simulazione e nullità e la mancata proposizione dell'azione di risoluzione per inadempimento;
e) la mancanza di malafede in capo si alla sia alla;
CP_10 Controparte_8
f) la prescrizione dell'azione revocatoria ed, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva potendo essa essere proposta unicamente dai creditori della società e non dallo stesso soggetto che aveva posto (il primo) degli atti in contestazione;
pag. 9/17 g) la sussistenza della trascrizione sanante ex art.2652, n.6 in relazione anche alla prima cessione di quote iscritta al in data 7 agosto 2018
*****
Rigettate le istanze cautelari proposte e ritenuti inammissibili i mezzi di prova proposti, all'udienza del 14 ottobre 2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente occorre rilevare che la citazione è stata formulata nei confronti della
[...]
( C.F. soggetto invero del tutto estrano al presente Controparte_11 P.IVA_8 giudizio. Si è comunque tempestivamente costituita la (C.F. Controparte_8
), nulla eccependo in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio, in P.IVA_6 guisa che le domande proposte nei suoi confronti devono intendersi ritualmente formulate.
*****
Tanto premesso, appare opportuno precisa che nel presente giudizio la (in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore ) ha chiesto in via principale: Controparte_22
- di dichiarare la nullità dei contratti di cessione delle quote della stipulati Controparte_5 prima dalla a favore della con atto in Notaio Pantano del 14.07.2018 Parte_1 CP_3
e da quest'ultima a favore della con atti a rogito Notaio del 10.07.2020 CP_4 Per_1
e del 19.01.2021, per mancanza di causa e perché simulati e, conseguenzialmente, la titolarità di dette quote in capo alla simulata cedente Parte_1
- di dichiarare la nullità delle cessioni di credito da ai sigg. Controparte_5 CP_1
e e da quest'ultimi alla e qualsiasi altro atto
[...] Controparte_12 CP_6 dispositivo del credito che risulta essere di proprietà della in quanto titolare Parte_1 effettiva del 60% della società creditrice e, conseguentemente, che la società è Parte_1 la titolare effettivo del credito ammesso al passivo del fallimento;
Parte_2
- l'annullamento del concordato fallimentare della proposto dalla Parte_2 CP_10 con il trasferimento alla stessa di tutto l'attivo fallimentare in quanto approvato ed omologato sulla falsa rappresentazione di aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita, consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio;
- conseguentemente, di attribuire alla per il 60% il patrimonio, residuato dopo il Parte_1 pagamento delle spese della procedura ed il soddisfacimento dei creditori fallimentari, della fallita società , costituito dalle partecipazioni societarie della Sole Verde Parte_2
s.r.l. e de Il Mulino s.r.l. e soprattutto dal compendio immobiliare in anacapri pag. 10/17 In via subordinata, la medesima società ha anche chiesto la condanna della a pagare alla CP_10
l'importo di almeno € 11.576.508,60, pari al 60% del credito, ammesso al passivo del Pt_1
, della società “in pari percentuale partecipata”. Parte_2 CP_5
In via ulteriormente subordinata la condanna di e a restituire Controparte_1 CP_2 alla società la somma di € 2.100.000 pari al 60% di quella incassata e, comunque, Parte_1 dichiarare gli atti stessi pregiudizievoli per l'esponente attrice ed inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901c.c. e conseguentemente che sulla quota stessa del 60,03 della CP_5 al fine di consentire alla medesima parte attrice la facoltà di soddisfare il suo credito sui
[...] diritti dominicali specificati.”
I presupposti di diritto posti a fondamento delle pretese attoree consisterebbero (in estrema sintesi):
1. quanto alle azioni di nullità/simulazione degli atti di cessione delle quote della Parte_2
nella mancata corresponsione e/o pattuizione del prezzo delle relative cessioni il che
[...] inciderebbe sulla “causa” del contratto ed in ogni caso, costituirebbe indice presuntivo della volontà delle parti di non porre in essere in effetti alcun negozio (simulazione assoluta);
2. quanto all'azione revocatoria ex art.2901 c.c. delle predette cessioni e di quelle dei crediti vantati dalla nei confronti della nella conoscenza che tutti CP_23 Parte_2 gli attori delle predette cessioni avevano all'epoca dei fatti dello stato di decozione della e della malafede comune a tutte le parti. Pt_1
La società attrice ha anche dedotto la nullità, inefficacia e revocabilità anche dell'accollo da parte del veicolo per la cartolarizzazione de debito dell'assuntore del concordato fallimentare in quanto “operazione finanziaria che tende a trasformare un credito certo in un investimento ad alto rischio ed in posizione minoritaria”
*****
Tanto premesso, si evidenzia che la domanda di accertamento della simulazione della compravendita di partecipazioni sociali di s.r.l. rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa in quanto competenti a conoscere delle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali di società di capitali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, ai sensi dell'art. 3 D.lgs 168/2003.
Ai sensi dell'art.50bis del c.p.c. in questo tipo di procedura il tribunale giudica in composizione collegiale con la conseguenza che anche le domande connesse proposte nel medesimo giudizio e riservate alla trattazione monocratica devono essere rimesse al collegio per la decisione.
pag. 11/17 Si deve, peraltro, rilevato che anche le azioni di annullamento del concordato fallimentare (pure proposte in questa sede) sono a trattazione collegiale. Non sussistono dubbi, pertanto, in merito alla necessità che ha decidere la presente controversia sia questo Collegio.
*****
Ciò posto, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dalla per difetto di legittimazione attiva della società essendosi essa estinta per Pt_1 carenza di soci proposta dalle parti difese dall'avv.to Cappiello.
Secondo la ricostruzione operata dalle parti convenute in parola Socio unico della , Pt_1 sarebbe le per aver acquistato le quote dalla Costruzioni e Infrastrutture Controparte_16
s.r.l. quando detta società doveva ritenersi a sua volta estinta per violazione degli artt. 2359bis,
2359-quinquies c.c., 2360 c.c., essendo partecipata al 100% dalla a Controparte_19 sua volta partecipata al 100% dalla a sua volta partecipata al Parte_4
100% dalla stessa Costruzioni e Infrastrutture s.r.l..
Orbene, la violazione delle norme in questione, sebbene possa determinare la nullità delle relative delibere assunte dall'assemblea dei soci ovvero comportare l'obbligo di dismettere le relative e financo radicare la responsabilità degli amministratori non comporta mai l'effetto di estinguere la società di capitale. Il verificarsi di una causa di scioglimento della società, peraltro, comporta l'obbligo di apertura della fase liquidatoria che culmina con la cancellazione della stessa dal registro delle imprese che, come è noto, a carattere costitutivo.
Sotto tale profilo, quindi, la è società esistente, seppure, come si vedrà, deve essere Parte_1 dichiarata la sua carenza di legittimazione processuale essendo essa ancora oggi (per quanto consta) soggetta a procedura concorsuale aperta in data 29 marzo 2019.
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Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, la dichiarazione di fallimento pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando al curatore la legittimazione processuale ai sensi dell'art.43 l.fall.
A questa regola fanno eccezione unicamente le ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela dei diritti strettamente personali e quelle in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali,
l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio.
Due considerazioni preliminari appaiono determinanti:
1. il difetto di legittimazione processuale della è stato eccepito da tutte le parti Pt_1 convenute;
pag. 12/17 2. la non ha provveduto ad evocare in giudizio il curatore fallimentare della Parte_1
Parte_1
Orbene, a fronte delle eccezioni formulate dalle parti era onere della parte attrice fornire la prova dell'inerzia o del disinteresse della procedura concorsuale, la quale non può essere né presunta nè semplicemente dedotta dalla mancata comparizione della procedura concorsuale per altro mai neppure evocata in giudizio. Il disinteresse della procedura, peraltro, non è neppure desumibile dal non aver agito in conformità alle domande proposte dalla società fallita ma deve consistere in un obiettivo disinteresse non coincidente con la scelta “consapevole” di non agire
(come, ad esempio, l'abbandono dei beni a cui le domande si riferiscono).
*****
Ne vale, invero, a paralizzare l'assunto l'argomento proposto dalla parte attrice, per la prima volta nella propria comparsa di replica, secondo cui, la rilevabilità d'ufficio della nullità ex art.1421 c.c. degli atti impugnati risolverebbe il tema della legittimazione ad agire della
[...]
. CP_24
La difesa della , invero, appare confondere il tema della legittimazione ad agire con Pt_1 quello della capacità processuale e dell'interesse ad agire che appaiono concetti del tutto distinti l'uno dall'altro.
Non si dubita dell'interesse ad agire della ma unicamente della legittimazione della Pt_1
a proporre l'azione di nullità in questione nel permanere della procedura concorsuale in Pt_1 difetto del quale, potendosi il giudice pronunciare unicamente nell'ambito di una controversia tra parte legittimate ad agire per la tutela dei propri interessi, non può esercitarsi il rilievo officioso della nullità.
Se così non fosse, peraltro, si arriverebbe al paradosso di consentire al giudice di incidere su rapporto giuridici o di tutelare interessi che le parti in causa non sono legittimati a dedurre in spregio al principio della domanda.
*****
Quand'anche, tuttavia, si volesse ritenere la legittimata ad agire, in surroga del Parte_1 curatore fallimentare, le domande proposte sarebbero comunque destituite di fondamento e devono essere rigettate.
In estrema sintesi la vicenda dedotta in giudizio può essere riassunta come segue.
La deteneva nel proprio patrimonio una quota pari al 60% del capitale sociale Parte_1 della la quale a sua volta deteneva una quota pari all'80% del capitale Controparte_5 sociale della società fortemente patrimonializzata e titolare di un Parte_2
pag. 13/17 significativo asset immobiliare sull'isola di La era, inoltre, titolare di un CP_5 CP_5 credito verso la di €19.294.181,00. Parte_2
La restante quota del 40% del capitale sociale della era nella titolarità di CP_5
Controparte_1
Con atto del 24 luglio 2018 (la cui validità è in contestazione nel presente giudizio) la Pt_1 ha ceduto la sua partecipazione nel capitale sociale della alla che, con CP_5 CP_3 atti del 10 luglio 2020 e del 20 gennaio 2021 (anch'essi in contestazione nel presente giudizio)
l'ha a sua volta ceduta alla società integralmente partecipata dai sig.ri e CP_4 CP_1
CP_2
La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel 2017 e la Parte_2 CP_5 mmessa allo stato passivo di tale fallimento per un credito di €19.294.181.
[...]
Tale credito è stato, quindi, ceduto (in data 30 luglio 2021) dalla ai sig.ri CP_5
e CP_1 CP_2
Nell'ambito della procedura concorsuale a carico della , la società di Parte_2 CP_10 diritto Lussemburghese, ha proposto un concordato fallimentare con assuntore assumendo l'obbligazione di pagamento, dietro l'acquisizione dell'intero patrimonio della Parte_2
, di tutti i debiti della società ivi compreso il credito di €19.294.181.
[...]
Con riferimento a tale credito la proposta prevedeva il pagamento della soma somma di
€3.500.000 e l'accollo da parte dell'assuntore della restante quota di €15.794.181.
Il concordato è stato omologato.
Incassato l'importo di €3.500.000,00, i sig.ri e hanno conferito il residuo CP_1 CP_2 credito verso l'assuntore di €15.794.181,40 alla società veicolo da loro CP_10 Controparte_6 integralmente partecipata, la quale attraverso una complessa operazione di cartolarizzazione immobiliare finanzia (indirettamente) l'acquisto dei beni della . Parte_2
*****
Orbene, così sommariamente riassunta la vicenda, ad avviso della , tutti gli atti di Pt_1 cessione in questione sarebbero stati preordinati al solo fine di consentire ai sig.ri e CP_1 di entrare in possesso del consistente patrimonio della ed avrebbero CP_2 Parte_2 leso il suo patrimonio con nocumento per i creditori e per il patrimonio della società.
Secondo la ricostruzione della parte attrice (invero non immediatamente intellegibile e con non chiara individuazione degli istituti che si assumono violati si da rendere la trattazione della causa particolarmente complessa) gli atti di cessione delle quote sarebbe nulli per difetto di causa;
gli atti di cessione dei crediti e quelli ulteriormente compiuti sarebbero nulli perché
pag. 14/17 compiuti da soggetti che non avevano la titolarità dei diritti oggetto dei negozi in questione;
tutti gli atti sarebbero comunque simulati ovvero revocabili ex art.2901 c.c. .
*****
Quanto alla nullità assoluta della cessione della quota della alla HDL per difetto CP_5 di causa, la parte attrice individua tale nullità nella sostanziale mancata pattuizione del pagamento del prezzo ovvero nella mancata corresponsione dello stesso.
Orbene, senza troppo dilungarsi in ordine alla disciplina dei vizi genetici del contratto è sufficiente esaminare gli atti di cessione per individuare l'espressa pattuizione del prezzo.
Questione diversa è quella relativa alla sua inadeguatezza o irrisorietà ovvero al suo mancato pagamento, le due circostanze investono, la prima, il tema della rescissione del contrattato, la seconda quella della sua risoluzione per inadempimento. Né l'una (per altro prescritta ex art.1449 c.c.), né l'altra domanda risultano neppure implicitamente essere state invocate dalla difesa della parte attrice.
Né, in conclusione, può essere invocata la nullità per illiceità della causa atteso che la funzione traslativa del contratto in parola costituisce di per sé causa lecita del negozio in contestazione.
*****
Quanto alla asserita “simulazione assoluta” le suggestive argomentazioni poste a fondamento della domanda della (che tale atto ha posto in essere) non valgono a scardinare i limiti Pt_1 probatori imposti dall'art.1417 c.c. in guisa che tale domanda appare del tutto infondata.
Né, peraltro, essendo stata eccepita la simulazione assoluta è possibile ricorrere alla prova testimoniale per evidenziare l'illecito.
*****
Né ancora appare possibile riconoscere i presupposti per la revocabilità di tali atti ex art.2091
c.c. in quanto tale azione può essere esercitata esclusivamente dai creditori del soggetto che ha posto in essere l'atto pregiudizievole della garanzia patrimoniale e non dal soggetto che ha posto in essere il medesimo atto di cui si chiede la revocatoria. L'azione, peraltro, appare chiaramente prescritta.
******
Dal rigetto della domanda di nullità del primo atto di cessione consegue anche il rigetto delle domande conseguenziali e subordinate proposte atteso che esse, in ultima analisi, trovano il loro fondamento sul presupposto della nullità/illegittimità/revocabilità dell'atto di cessione delle quote della da parte della alla CP_5 Parte_1 CP_3
Giova, tuttavia, precisare quanto alla proposta azione di nullità del concordato fallimentare della che (così nelle conclusioni formulate) essa è stata richiesta sull'assunto Parte_2
pag. 15/17 che tale concordato fosse stato approvato sulla base della falsa rappresentazione dell'aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita: “consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio”.
Orbene, fermo restando che il concordato fallimentare non è soggetto né al voto, né al consenso dei soci della società fallita, l'art. 138 l.fall. stabilisce espressamente che il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, unicamente su istanza del curatore o di qualunque creditore nelle sole ipotesi in cui è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo e non è ammessa alcuna altra azione di nullità.
Palesemente infondata, pertanto, è anche tale azione.
Del pari, anche al fine escludere ogni dubbio in merito alla fondatezza di alcuna pretesa restitutoria, occorre rilevare che la domanda volta a far dichiarare la nullità delle cessioni di credito intervenute tra e i sig.ri e e da questi ultimi in favore di CP_5 CP_1 CP_2
è certamente inammissibile, atteso che la posizione di socia della CP_6 Controparte_25
non la legittima certamente ad esercitare azioni risarcitorie e/o recuperatorie in nome e Pt_1 per conto della CP_5
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di elevata complessità) come da dispositivo.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. in ragione della complessità delle questioni trattate e dei rapporti intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dalla in persona del suo amministratore unico pro Parte_1 tempore, e condanna, quest'ultima, al pagamento delle spese processuali a) in favore delle parti costituite, (C.F. Controparte_1
, (C.F. CodiceFiscale_1 Controparte_2
, (C.F. ) in persona del suo C.F._2 CP_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_4
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_4 tempore, e (C.F. in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, tutte rappresentante dall'avv. Raffaele Cappiello ed in solido tra loro che si liquidano in complessivi € 90.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali come per legge,
pag. 16/17 b) in favore delle parti costituite società di diritto CP_7 lussemburghese, in persona dei suoi legale rappresentanti pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandro Lanzi e Giuseppe
Massaro in solido tra loro che si liquidano in complessivi €40.000,00 oltre al rimborso delle sese generali, dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali come per legge.
Così deciso in Roma il 25/06/2025.
Il giudice relatore
SC NE
Il Presidente
GI CH
pag. 17/17
in personal dei giudici dott. Giorgio CH (Presidente) dott.ssa Angela Coluccio (Giudice) dott. SC NE (Giudice relatore) nel procedimento iscritto al N.50132 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2023, pendente tra (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele II n.5, presso lo studio del Prof.
Avv. Alfio D'Urso il quale la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Paolo Di Gravio giusta procura in atti;
Attrice
e
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. , (C.F. in persona del suo legale C.F._2 CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F. in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, (C.F. in persona del suo Controparte_5 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) in persona del suo Controparte_6 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliati in Roma, Via San
Sebastianello 6, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cappiello che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
società di diritto lussemburghese, in persona dei suoi legale rappresentanti pro CP_7 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lanzi, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Due Macelli 66;
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_6 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lanzi e Giuseppe Massaro, come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via dei
Due Macelli, 66.
Convenuti
(C.F. in persona del suo curatore pro tempore Parte_2 P.IVA_7
Convenuto contumace ha pronunciato la seguente
Sentenza Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...] Co
, la . la la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 CP_4 CP_5
il la la la
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_6 [...] per ivi sentir accoglier le seguenti conclusioni: Controparte_11
“Piaccia all' On Tribunale di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande attrici, previe le dovute e/o opportune declaratorie così decidere:
➢ In via preliminare al merito e in accoglimento della domanda cautelare:
✓ disporsi la sospensione della liquidazione dell'attivo del fallimento Parte_2 pendente avanti il Tribunale di Roma procedura n. 639/2017 r.g. per i motivi di cui
[...] in narrativa onde evitare ulteriori ed inutili e gravosi contenziosi a tutela delle ragioni della parte attrice Parte_1
✓ disporsi sequestro giudiziario del credito oggi allocato nella in virtù di Controparte_6 una serie di atti tutti nulli, di cui la è titolare almeno fino ad € 11.576.508,60 Pt_1 pari al 60% dell'intero credito vantato dalla nei confronti della Controparte_5
ed ammesso al passivo del suo fallimento;
Pt_2 Parte_2
pag. 2/17 ✓ disporsi sequestro giudiziario della quota di di € 31.146,00 pari al Controparte_5
60% del capitale sociale, di cui è titolare effettiva la società attrice e che è oggi intestata alla in virtù di una sequenza di atti tutti nulli. CP_4
➢ Nel merito:
✓ […] dichiararsi la nullità dei contratti di cessione delle quote della Controparte_5 stipulati prima dalla a favore della con atto in not. Pantano del Parte_1 CP_3
14.07.2018 e da quest'ultima a favore della con atti in not. del CP_4 Per_1
10.07.2020 e del 19.01.2021, per mancanza di causa e perché simulati;
✓ dichiararsi la titolarità di dette quote in capo alla simulata cedente Parte_1
✓ dichiararsi la nullità delle cessioni di credito da ai sigg. Controparte_5 CP_1
e e da quest'ultimi alla e qualsiasi altro atto
[...] Controparte_12 CP_6 dispositivo del credito che risulta essere di proprietà della in quanto Parte_1 titolare effettiva del 60% della società creditrice;
✓ conseguentemente dichiararsi la società titolare effettivo del detto credito Parte_1 ammesso al passivo del fallimento;
Parte_2
✓ annullarsi il concordato fallimentare della proposto dalla Parte_2 CP_10 con il trasferimento alla stessa di tutto l'attivo fallimentare in quanto approvato ed omologato sulla falsa rappresentazione di aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita, consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio;
✓ conseguentemente attribuire alla società odierna attrice ( per il 60% il Parte_1 patrimonio, residuato dopo il pagamento delle spese della procedura ed il soddisfacimento dei creditori fallimentari, della fallita società , Parte_2 costituito dalle partecipazioni societarie della Sole Verde s.r.l. e de Il Mulino s.r.l. e soprattutto dal compendio immobiliare costituito da [… omissis…]
✓ in subordine condannarsi, la a pagare alla parte attrice (società ) CP_10 Pt_1
l'importo di almeno € 11.576.508,60, pari al 60% del credito, ammesso al passivo del
, della società in pari percentuale Parte_2 CP_5 partecipata;
✓ in via ulteriormente subordinata condannarsi i convenuti e Controparte_1 [...]
a restituire alla società la somma di € 2.100.000 pari al 60% di CP_2 Parte_1 quella incassata e, comunque, dichiarare gli atti stessi pregiudizievoli per l'esponente attrice ed inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901c.c. e conseguentemente che sulla quota stessa del 60,03 della al fine di consentire alla Controparte_5
pag. 3/17 medesima parte attrice la facoltà di soddisfare il suo credito sui diritti dominicali specificati.”
A fondamento delle domande deduceva:
1. di essere stata titolare di una quota del 60% del capitale sociale della Controparte_5
2. che la aveva esposto nel bilancio 2017 un patrimonio netto di Controparte_5
€39.381.599 ed un totale dell'attivo di €107.459.920, imputabile al valore della sua partecipazione all'80% del capitale sociale della ed a crediti, per la Parte_2 maggior parte nei confronti della stessa per € 27.159.070,00; Parte_2
3. che il patrimonio immobiliare della era costituito da un complesso Parte_2 immobiliare a destinazione residenziale nel comune di Anacapri (località Cala del Rio), costituito da molteplici corpi di fabbrica della consistenza catastale di 142.483 mq e da un appezzamento di terreno nel medesimo comune (località Cetrella) dell'estensione catastale di 65.145 mq;
4. che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza Parte_2 del 28.07.2017 emessa nella procedura 639/2017;
5. che nel bilancio 2018 della il valore della partecipazione nella Controparte_5 [...] veniva del tutto svalutato e conseguenzialmente: l'ammontare dei crediti Parte_2 ridotto ad €19.294.181 (somma per il cui ammontare la società de qua aveva ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento della ed il patrimonio netto Parte_2 ad €19.291.289;
6. che la con atto del 24 luglio 2018, aveva ceduto alla l'intera Parte_1 CP_3 partecipazione nella al prezzo di €150.000,00 con differimento del Controparte_5 pagamento del prezzo (senza interessi) al 31.12.2018;
7. che le restanti quote dalla (40%) all' epoca erano possedute dalla Controparte_5 sig.ra , poi divenuta socia, tramite la della stessa Controparte_1 CP_4 [...] CP_
8. che, il patrimonio della era stato del tutto sottostimato, posto che il Controparte_5 patrimonio immobiliare della aveva un valore di ben oltre Parte_2
€36.500.000,00, al cui ammontare andava aggiunto il valore (pari a non meno di 1 milione di euro) di altre due partecipazioni sociali, di cui una pari al 40% del capitale della Sole
Verde s.r.l. ed una seconda pari al 49,29% del capitale sociale della II Mulino s.r.l.;
pag. 4/17 9. che, quindi, a fronte di un passivo non superiore a €22.000.000,00 (di cui 19.291.289,00 di spettanza della stessa , il fallimento della Controparte_5 Parte_2 poteva contare su un attivo di almeno €37.500.000,00;
10. che il patrimonio netto effettivo della anche dopo il fallimento della Controparte_5 sua partecipata ammontava, pertanto, a non meno di 31.000.000,00; Pt_2 Parte_2
11. che la aveva trasferito (al prezzo di €101.000,00) la sua partecipazione nella CP_3 alla con due atti a rogito notaio il primo del 10 Controparte_5 CP_4 Per_1 luglio 2020 avente ad oggetto una quota pari al 48% del capitale sociale, il secondo del 20 gennaio 2021 per la residua quota del 12,03%;
12. che, in effetti, non erano mai stati pagati né il prezzo della cessione da a CP_3 Parte_1
né quello delle cessioni da a non essendovi traccia contabile
[...] CP_3 CP_4 nei bilanci delle società interessate alla predetta cessione;
13. che anomale dovevano ritenersi le cessioni della quota della al prezzo Controparte_5 di €150.000,00 a favore della pari allo 0,48% del valore calcolato sul patrimonio CP_3 netto della società ed a favore della ad un prezzo inferiore del 20% a quello CP_4
d'acquisto e ad un valore del 0,39% di quello reale;
14. che, quindi, gli atti in parola erano stati effettuati soltanto per sottrarre ai creditori di un bene di particolare valore su cui potersi soddisfare e attribuirlo Parte_1 gratuitamente ai sigg. e oggi titolari unici Controparte_1 Controparte_2 della e della “cessionari a titolo personale, sempre CP_4 Controparte_5 senza corrispettivo, del credito stesso e titolari unici della ultima loro Controparte_6 cessionaria del credito dimostrandosi così i veri ed unici organizzatori delle simulate cessioni, aventi il solo fine di spogliare la del suo più cospicuo asset Pt_1 patrimoniale”;
15. che, infatti, in virtù di un accordo con i sigg. e apparenti unici CP_1 CP_2 beneficiari effettivi della la società con sede in Lussemburgo, CP_5 CP_10 aveva presentato un concordato fallimentare con assunzione della Baia del Delfino s.r.l. in fallimento;
16. che la proposta di concordato fallimentare si articolava con l'offerta di pagamento integrale di tutti i creditori fallimentari e delle spese della procedura a fronte della cessione di tutto l'attivo fallimentare e cioè del compendio immobiliare sopra descritto e delle altre partecipazioni societarie di pertinenza della fallita società;
pag. 5/17 17. che, tuttavia, il pagamento del credito della sarebbe avvenuto per contanti CP_5 solo per il modesto importo di € 3.500.000,00, mentre la maggior somma di €
15.794.181.40 sarebbe stato solo accollato dal terzo assuntore;
18. che, il concordato era stato approvato (e, quindi, omologato in data 16.11.2022) solo in forza del consenso della e della sig.ra , titolari congiuntamente CP_5 CP_1 dell'intero capitale della società fallita e superando così altre proposte con offerte sia di concordato fallimentare, sia di acquisto competitivo, più elevate e convenienti per la fallita società;
19. che, infatti, i sig.ri e (soci esclusivi avevano CP_1 CP_2 Controparte_5 acquisito in proprio il credito della verso al e dopo Controparte_5 Parte_2 aver incassato la somma di €3.500.000,00 (in data 24 luglio 2023) avevano conferito, la rimanenza di €15.794.181,40 ad una società all'uopo costituita, la al fine Controparte_6 Cont di partecipare ad una cartolarizzazione immobiliare unitamente al fondo 1 per riacquisire dal fallimento della il suo patrimonio. Parte_2
Con specifico riferimento alla cessione del credito vanato dalla verso la Controparte_5 la evidenziava: Parte_2 Pt_1
1. che tale credito era stato ceduto dalla ai sig.ri Controparte_5 CP_1 [...]
e con contratto di cessione dei crediti sottoscritto CP_1 Controparte_2 in data 30.07.2021 condizionato all'omologa del concordato fallimentare;
2. che, in data 16.01.2023 la aveva notificato al CP_5 Controparte_9
Cont
e alla 1 la cessione richiedendo la variazione dello stato passivo;
[...]
3. che, l'accordo intervenuto tra le parti prevedeva la conversione del credito ceduto in azioni della società all'uopo costituita ("ID") e individuata dalla quale destinataria CP_7 dell'Asset Immobiliare già della attraverso una complessa operazione Parte_2 articolata in:
a) un primo aumento di capitale sociale della ID dell'importo di €16,332,207,59 con emissione di azioni della Categoria A e sottoscrizione e liberazione delle stesse da parte dell'investitore ( e rispettivamente operating partner CP_13 CP_14 dell'operazione e controllante di FDR 1) (direttamente о per il tramite di altra entità
a sé riconducibile) condizionatamente all'omologa definitiva della Proposta di
Concordato Fallimentare;
b) un secondo aumento di capitale sociale dell'importo di Euro 15.794.181,40 con emissione di azioni di Categoria В e sottoscrizione e liberazione delle stesse da pag. 6/17 parte dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 mediante compensazione di parte del credito già della CP_5
4. che le parti avevano convenuto di sostituire la ID con una società costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.
7.2 della Legge 30 aprilo 1999, n. 130 denominata 5PV CP_8
con l'intento di effettuare una operazione di cartolarizzazione Controparte_11 immobiliare mediante l'emissione di notes di classe A fino a Euro 50.000.000 e notes di classe В sino a Euro 30.000.000 (insieme "Notes") che saranno sottoscritte rispettivamente CP_ da e dalla quale conferitaria del credito originario;
CP_7
5. che, quindi, il complesso delle operazioni poste in essere (e meglio descritte nell'atto di citazione) evidenziavano la malafede dei sig.ri e che si erano appropriati CP_1 CP_2 degli assets di maggior valore della sottraendola financo alla disponibilità dei Parte_1 suoi creditori.
La deduceva, inoltre: Pt_1
- che sia l'alienante, sia l'acquirente erano certamente a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società e ciò, in quanto le società contraenti appartenevano tutte Parte_1 al medesimo gruppo e sono state costituite e gestite al solo scopo di consentire ai sig.ri madre e figlio, di appropriarsi del notevole patrimonio immobiliare Parte_3 della Parte_2
- che tale consapevolezza comportava la malafede comune a tutte le parti;
- che la non titolarità della partecipazione nella società fallita e dell'intero credito da parte dei sig.ri e era a piena conoscenza del Fondo e dei suoi consulenti;
CP_1 CP_2 CP_10
- che, il concordato fallimentare andava certamente annullato non avendo prestato il consenso il soggetto effettivamente titolato a farlo;
*****
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 5 febbraio 2024 si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziando: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
- che i sig.ri e avevano posto in essere una complessa quanto legittima CP_2 CP_1 operazione volta a risolvere la crisi di un gruppo di società di loro proprietà, tra cui la
[...]
e concretatasi, per l'appunto, nel concordato fallimentare proposto per la Parte_2 chiusura del fallimento di quest'ultima (ed omologato il 16 novembre 2022,)
pag. 7/17 - che, in esecuzione del concordato si era perfezionato il trasferimento degli immobili di proprietà della in favore del veicolo di cartolarizzazione all'uopo designato, Parte_2 la in data 30 ottobre 2023 Controparte_15
- che le domande articolate dalla controparte dovevano ritenersi illegittime per difetto dio legittimazione attiva, in quanto:
• la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 29 marzo 2019; Pt_1
• l'acquisto delle quote costituenti l'intero capitale di da ultimo effettuato Pt_1 dall'attuale socio unico, doveva ritenersi nullo e/o inefficace in Controparte_16 quanto al momento di tale ultima cessione l'alienante versava in una singolare quanto inammissibile situazione di “società senza soci” tale da impedirle di continuare ad operare ed agire e, quindi, di cedere le quote di , comunque, estinta;
Pt_1
- che la domanda volta a far dichiarare la nullità e/o la simulazione dei contratti di cessione Co della intervenuti tra e e da quest'ultima a era CP_5 Pt_1 CP_4 inammissibile per, in primo luogo per difetto di interesse ad agire, non avendo Pt_1 articolato nei confronti di chicchessia domanda di condanna alla restituzione delle dette quote;
in ogni caso, infondata nel merito in quanto: i) non è nemmeno ipotizzabile la nullità per difetto di causa paventata da (v. infra il Cap. 5.1.); ii) non è possibile per le parti Pt_1 provare mediante presunzione la simulazione di un atto redatto per atto pubblico notarile e, comunque, non aveva provato, come era suo onere, lo stato di mala fede dei Pt_1 successivi acquirenti;
- che la domanda volta a far dichiarare la nullità delle cessioni di credito intervenute tra e i sig.ri e e da questi ultimi in favore di doveva CP_5 CP_1 CP_2 CP_6 ritenersi in primo luogo inammissibile, dato che pretendeva di essere titolare di detti Pt_1 crediti per il solo fatto di essere stata a suo tempo socia della originaria cedente CP_5
così all'evidenza confondendo la titolarità di una partecipazione in una società con la
[...] titolarità dei beni e crediti di pertinenza della società stessa;
- che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del concordato fallimentare omologato della era inammissibile ai sensi dell'art. 138 l. fall., non rivestendo Parte_2 Pt_1 la qualità di creditore di e nella parte in cui richiede la “attribuzione” del Parte_2 patrimonio della o, in via subordinata, la condanna di al pagamento Parte_2 CP_10 di una percentuale del credito vantato da nei confronti di o, CP_5 Parte_2 CP_1 CP_1 in via ulteriormente in subordinata, la condanna di e al pagamento di una percentuale della somma incassata nell'ambito del concordato fallimentare pag. 8/17 - che la domanda volta a far revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. non meglio specificati era inammissibile, non potendo l'attore chiedere la revoca di atti dallo stesso compiuti e comunque prescritta.
I convenuti in parola, inoltre, osservano che la doveva ritenersi carente di una Parte_1 qualsivoglia legittimazione ad agire in quanto società di fatto estinta per mancanza di soci. Ed, in fatti, secondo la ricostruzione operata dalle parti convenute in parola Socio unico della
, sarebbe le per aver acquistato le quote dalla Costruzioni e Pt_1 Controparte_16
Infrastrutture s.r.l. quando detta società doveva ritenersi a sua volta estinta per violazione degli artt. 2359bis, 2359-quinquies c.c., 2360 c.c., essendo partecipata al 100% dalla CP_19
a sua volta partecipata al 100% dalla a sua volta
[...] Parte_4 partecipata al 100% dalla stessa Costruzioni e Infrastrutture s.r.l.
*****
Si costituivano tempestivamente in giudizio anche la (società di diritto CP_20
Lussembrughese) e la evidenziando, l'avvenuta omologa del Controparte_21 concordato fallimentare della e la sua esecuzione e proponendo Parte_2 sostanzialmente le medesime eccezioni già avanzate dalle parti patrocinate dall'avv.to
Cappiello.
Eccepivano, altresì:
a) il difetto di competenza funzionale del giudice adito relativa alla richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo del fallimento (poiché tale domanda si Parte_2 sarebbe dovuta proporre esclusivamente la giudice delegato al fallimento);
b) l'inammissibilità delle domande proposte nei loro confronti in quanto, in ultima analisi, attinenti allo stato passivo del coperto dal giudicato Controparte_9 endo-procedimentale;
c) la prescrizione dell'azione ex art.1448 c.c. per lesione ultra dimidium unica, in effetti, eventualmente esperibile per contestare la congruità del trasferimento delle quote societarie in contestazione;
d) l'inammissibilità delle azioni di simulazione e nullità e la mancata proposizione dell'azione di risoluzione per inadempimento;
e) la mancanza di malafede in capo si alla sia alla;
CP_10 Controparte_8
f) la prescrizione dell'azione revocatoria ed, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva potendo essa essere proposta unicamente dai creditori della società e non dallo stesso soggetto che aveva posto (il primo) degli atti in contestazione;
pag. 9/17 g) la sussistenza della trascrizione sanante ex art.2652, n.6 in relazione anche alla prima cessione di quote iscritta al in data 7 agosto 2018
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Rigettate le istanze cautelari proposte e ritenuti inammissibili i mezzi di prova proposti, all'udienza del 14 ottobre 2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
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Preliminarmente occorre rilevare che la citazione è stata formulata nei confronti della
[...]
( C.F. soggetto invero del tutto estrano al presente Controparte_11 P.IVA_8 giudizio. Si è comunque tempestivamente costituita la (C.F. Controparte_8
), nulla eccependo in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio, in P.IVA_6 guisa che le domande proposte nei suoi confronti devono intendersi ritualmente formulate.
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Tanto premesso, appare opportuno precisa che nel presente giudizio la (in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore ) ha chiesto in via principale: Controparte_22
- di dichiarare la nullità dei contratti di cessione delle quote della stipulati Controparte_5 prima dalla a favore della con atto in Notaio Pantano del 14.07.2018 Parte_1 CP_3
e da quest'ultima a favore della con atti a rogito Notaio del 10.07.2020 CP_4 Per_1
e del 19.01.2021, per mancanza di causa e perché simulati e, conseguenzialmente, la titolarità di dette quote in capo alla simulata cedente Parte_1
- di dichiarare la nullità delle cessioni di credito da ai sigg. Controparte_5 CP_1
e e da quest'ultimi alla e qualsiasi altro atto
[...] Controparte_12 CP_6 dispositivo del credito che risulta essere di proprietà della in quanto titolare Parte_1 effettiva del 60% della società creditrice e, conseguentemente, che la società è Parte_1 la titolare effettivo del credito ammesso al passivo del fallimento;
Parte_2
- l'annullamento del concordato fallimentare della proposto dalla Parte_2 CP_10 con il trasferimento alla stessa di tutto l'attivo fallimentare in quanto approvato ed omologato sulla falsa rappresentazione di aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita, consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio;
- conseguentemente, di attribuire alla per il 60% il patrimonio, residuato dopo il Parte_1 pagamento delle spese della procedura ed il soddisfacimento dei creditori fallimentari, della fallita società , costituito dalle partecipazioni societarie della Sole Verde Parte_2
s.r.l. e de Il Mulino s.r.l. e soprattutto dal compendio immobiliare in anacapri pag. 10/17 In via subordinata, la medesima società ha anche chiesto la condanna della a pagare alla CP_10
l'importo di almeno € 11.576.508,60, pari al 60% del credito, ammesso al passivo del Pt_1
, della società “in pari percentuale partecipata”. Parte_2 CP_5
In via ulteriormente subordinata la condanna di e a restituire Controparte_1 CP_2 alla società la somma di € 2.100.000 pari al 60% di quella incassata e, comunque, Parte_1 dichiarare gli atti stessi pregiudizievoli per l'esponente attrice ed inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901c.c. e conseguentemente che sulla quota stessa del 60,03 della CP_5 al fine di consentire alla medesima parte attrice la facoltà di soddisfare il suo credito sui
[...] diritti dominicali specificati.”
I presupposti di diritto posti a fondamento delle pretese attoree consisterebbero (in estrema sintesi):
1. quanto alle azioni di nullità/simulazione degli atti di cessione delle quote della Parte_2
nella mancata corresponsione e/o pattuizione del prezzo delle relative cessioni il che
[...] inciderebbe sulla “causa” del contratto ed in ogni caso, costituirebbe indice presuntivo della volontà delle parti di non porre in essere in effetti alcun negozio (simulazione assoluta);
2. quanto all'azione revocatoria ex art.2901 c.c. delle predette cessioni e di quelle dei crediti vantati dalla nei confronti della nella conoscenza che tutti CP_23 Parte_2 gli attori delle predette cessioni avevano all'epoca dei fatti dello stato di decozione della e della malafede comune a tutte le parti. Pt_1
La società attrice ha anche dedotto la nullità, inefficacia e revocabilità anche dell'accollo da parte del veicolo per la cartolarizzazione de debito dell'assuntore del concordato fallimentare in quanto “operazione finanziaria che tende a trasformare un credito certo in un investimento ad alto rischio ed in posizione minoritaria”
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Tanto premesso, si evidenzia che la domanda di accertamento della simulazione della compravendita di partecipazioni sociali di s.r.l. rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa in quanto competenti a conoscere delle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali di società di capitali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, ai sensi dell'art. 3 D.lgs 168/2003.
Ai sensi dell'art.50bis del c.p.c. in questo tipo di procedura il tribunale giudica in composizione collegiale con la conseguenza che anche le domande connesse proposte nel medesimo giudizio e riservate alla trattazione monocratica devono essere rimesse al collegio per la decisione.
pag. 11/17 Si deve, peraltro, rilevato che anche le azioni di annullamento del concordato fallimentare (pure proposte in questa sede) sono a trattazione collegiale. Non sussistono dubbi, pertanto, in merito alla necessità che ha decidere la presente controversia sia questo Collegio.
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Ciò posto, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dalla per difetto di legittimazione attiva della società essendosi essa estinta per Pt_1 carenza di soci proposta dalle parti difese dall'avv.to Cappiello.
Secondo la ricostruzione operata dalle parti convenute in parola Socio unico della , Pt_1 sarebbe le per aver acquistato le quote dalla Costruzioni e Infrastrutture Controparte_16
s.r.l. quando detta società doveva ritenersi a sua volta estinta per violazione degli artt. 2359bis,
2359-quinquies c.c., 2360 c.c., essendo partecipata al 100% dalla a Controparte_19 sua volta partecipata al 100% dalla a sua volta partecipata al Parte_4
100% dalla stessa Costruzioni e Infrastrutture s.r.l..
Orbene, la violazione delle norme in questione, sebbene possa determinare la nullità delle relative delibere assunte dall'assemblea dei soci ovvero comportare l'obbligo di dismettere le relative e financo radicare la responsabilità degli amministratori non comporta mai l'effetto di estinguere la società di capitale. Il verificarsi di una causa di scioglimento della società, peraltro, comporta l'obbligo di apertura della fase liquidatoria che culmina con la cancellazione della stessa dal registro delle imprese che, come è noto, a carattere costitutivo.
Sotto tale profilo, quindi, la è società esistente, seppure, come si vedrà, deve essere Parte_1 dichiarata la sua carenza di legittimazione processuale essendo essa ancora oggi (per quanto consta) soggetta a procedura concorsuale aperta in data 29 marzo 2019.
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Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, la dichiarazione di fallimento pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando al curatore la legittimazione processuale ai sensi dell'art.43 l.fall.
A questa regola fanno eccezione unicamente le ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela dei diritti strettamente personali e quelle in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali,
l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio.
Due considerazioni preliminari appaiono determinanti:
1. il difetto di legittimazione processuale della è stato eccepito da tutte le parti Pt_1 convenute;
pag. 12/17 2. la non ha provveduto ad evocare in giudizio il curatore fallimentare della Parte_1
Parte_1
Orbene, a fronte delle eccezioni formulate dalle parti era onere della parte attrice fornire la prova dell'inerzia o del disinteresse della procedura concorsuale, la quale non può essere né presunta nè semplicemente dedotta dalla mancata comparizione della procedura concorsuale per altro mai neppure evocata in giudizio. Il disinteresse della procedura, peraltro, non è neppure desumibile dal non aver agito in conformità alle domande proposte dalla società fallita ma deve consistere in un obiettivo disinteresse non coincidente con la scelta “consapevole” di non agire
(come, ad esempio, l'abbandono dei beni a cui le domande si riferiscono).
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Ne vale, invero, a paralizzare l'assunto l'argomento proposto dalla parte attrice, per la prima volta nella propria comparsa di replica, secondo cui, la rilevabilità d'ufficio della nullità ex art.1421 c.c. degli atti impugnati risolverebbe il tema della legittimazione ad agire della
[...]
. CP_24
La difesa della , invero, appare confondere il tema della legittimazione ad agire con Pt_1 quello della capacità processuale e dell'interesse ad agire che appaiono concetti del tutto distinti l'uno dall'altro.
Non si dubita dell'interesse ad agire della ma unicamente della legittimazione della Pt_1
a proporre l'azione di nullità in questione nel permanere della procedura concorsuale in Pt_1 difetto del quale, potendosi il giudice pronunciare unicamente nell'ambito di una controversia tra parte legittimate ad agire per la tutela dei propri interessi, non può esercitarsi il rilievo officioso della nullità.
Se così non fosse, peraltro, si arriverebbe al paradosso di consentire al giudice di incidere su rapporto giuridici o di tutelare interessi che le parti in causa non sono legittimati a dedurre in spregio al principio della domanda.
*****
Quand'anche, tuttavia, si volesse ritenere la legittimata ad agire, in surroga del Parte_1 curatore fallimentare, le domande proposte sarebbero comunque destituite di fondamento e devono essere rigettate.
In estrema sintesi la vicenda dedotta in giudizio può essere riassunta come segue.
La deteneva nel proprio patrimonio una quota pari al 60% del capitale sociale Parte_1 della la quale a sua volta deteneva una quota pari all'80% del capitale Controparte_5 sociale della società fortemente patrimonializzata e titolare di un Parte_2
pag. 13/17 significativo asset immobiliare sull'isola di La era, inoltre, titolare di un CP_5 CP_5 credito verso la di €19.294.181,00. Parte_2
La restante quota del 40% del capitale sociale della era nella titolarità di CP_5
Controparte_1
Con atto del 24 luglio 2018 (la cui validità è in contestazione nel presente giudizio) la Pt_1 ha ceduto la sua partecipazione nel capitale sociale della alla che, con CP_5 CP_3 atti del 10 luglio 2020 e del 20 gennaio 2021 (anch'essi in contestazione nel presente giudizio)
l'ha a sua volta ceduta alla società integralmente partecipata dai sig.ri e CP_4 CP_1
CP_2
La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel 2017 e la Parte_2 CP_5 mmessa allo stato passivo di tale fallimento per un credito di €19.294.181.
[...]
Tale credito è stato, quindi, ceduto (in data 30 luglio 2021) dalla ai sig.ri CP_5
e CP_1 CP_2
Nell'ambito della procedura concorsuale a carico della , la società di Parte_2 CP_10 diritto Lussemburghese, ha proposto un concordato fallimentare con assuntore assumendo l'obbligazione di pagamento, dietro l'acquisizione dell'intero patrimonio della Parte_2
, di tutti i debiti della società ivi compreso il credito di €19.294.181.
[...]
Con riferimento a tale credito la proposta prevedeva il pagamento della soma somma di
€3.500.000 e l'accollo da parte dell'assuntore della restante quota di €15.794.181.
Il concordato è stato omologato.
Incassato l'importo di €3.500.000,00, i sig.ri e hanno conferito il residuo CP_1 CP_2 credito verso l'assuntore di €15.794.181,40 alla società veicolo da loro CP_10 Controparte_6 integralmente partecipata, la quale attraverso una complessa operazione di cartolarizzazione immobiliare finanzia (indirettamente) l'acquisto dei beni della . Parte_2
*****
Orbene, così sommariamente riassunta la vicenda, ad avviso della , tutti gli atti di Pt_1 cessione in questione sarebbero stati preordinati al solo fine di consentire ai sig.ri e CP_1 di entrare in possesso del consistente patrimonio della ed avrebbero CP_2 Parte_2 leso il suo patrimonio con nocumento per i creditori e per il patrimonio della società.
Secondo la ricostruzione della parte attrice (invero non immediatamente intellegibile e con non chiara individuazione degli istituti che si assumono violati si da rendere la trattazione della causa particolarmente complessa) gli atti di cessione delle quote sarebbe nulli per difetto di causa;
gli atti di cessione dei crediti e quelli ulteriormente compiuti sarebbero nulli perché
pag. 14/17 compiuti da soggetti che non avevano la titolarità dei diritti oggetto dei negozi in questione;
tutti gli atti sarebbero comunque simulati ovvero revocabili ex art.2901 c.c. .
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Quanto alla nullità assoluta della cessione della quota della alla HDL per difetto CP_5 di causa, la parte attrice individua tale nullità nella sostanziale mancata pattuizione del pagamento del prezzo ovvero nella mancata corresponsione dello stesso.
Orbene, senza troppo dilungarsi in ordine alla disciplina dei vizi genetici del contratto è sufficiente esaminare gli atti di cessione per individuare l'espressa pattuizione del prezzo.
Questione diversa è quella relativa alla sua inadeguatezza o irrisorietà ovvero al suo mancato pagamento, le due circostanze investono, la prima, il tema della rescissione del contrattato, la seconda quella della sua risoluzione per inadempimento. Né l'una (per altro prescritta ex art.1449 c.c.), né l'altra domanda risultano neppure implicitamente essere state invocate dalla difesa della parte attrice.
Né, in conclusione, può essere invocata la nullità per illiceità della causa atteso che la funzione traslativa del contratto in parola costituisce di per sé causa lecita del negozio in contestazione.
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Quanto alla asserita “simulazione assoluta” le suggestive argomentazioni poste a fondamento della domanda della (che tale atto ha posto in essere) non valgono a scardinare i limiti Pt_1 probatori imposti dall'art.1417 c.c. in guisa che tale domanda appare del tutto infondata.
Né, peraltro, essendo stata eccepita la simulazione assoluta è possibile ricorrere alla prova testimoniale per evidenziare l'illecito.
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Né ancora appare possibile riconoscere i presupposti per la revocabilità di tali atti ex art.2091
c.c. in quanto tale azione può essere esercitata esclusivamente dai creditori del soggetto che ha posto in essere l'atto pregiudizievole della garanzia patrimoniale e non dal soggetto che ha posto in essere il medesimo atto di cui si chiede la revocatoria. L'azione, peraltro, appare chiaramente prescritta.
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Dal rigetto della domanda di nullità del primo atto di cessione consegue anche il rigetto delle domande conseguenziali e subordinate proposte atteso che esse, in ultima analisi, trovano il loro fondamento sul presupposto della nullità/illegittimità/revocabilità dell'atto di cessione delle quote della da parte della alla CP_5 Parte_1 CP_3
Giova, tuttavia, precisare quanto alla proposta azione di nullità del concordato fallimentare della che (così nelle conclusioni formulate) essa è stata richiesta sull'assunto Parte_2
pag. 15/17 che tale concordato fosse stato approvato sulla base della falsa rappresentazione dell'aver ottenuto il consenso dei soci della società fallita: “consenso espresso dolosamente da chi non era effettivo socio”.
Orbene, fermo restando che il concordato fallimentare non è soggetto né al voto, né al consenso dei soci della società fallita, l'art. 138 l.fall. stabilisce espressamente che il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, unicamente su istanza del curatore o di qualunque creditore nelle sole ipotesi in cui è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo e non è ammessa alcuna altra azione di nullità.
Palesemente infondata, pertanto, è anche tale azione.
Del pari, anche al fine escludere ogni dubbio in merito alla fondatezza di alcuna pretesa restitutoria, occorre rilevare che la domanda volta a far dichiarare la nullità delle cessioni di credito intervenute tra e i sig.ri e e da questi ultimi in favore di CP_5 CP_1 CP_2
è certamente inammissibile, atteso che la posizione di socia della CP_6 Controparte_25
non la legittima certamente ad esercitare azioni risarcitorie e/o recuperatorie in nome e Pt_1 per conto della CP_5
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di elevata complessità) come da dispositivo.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. in ragione della complessità delle questioni trattate e dei rapporti intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dalla in persona del suo amministratore unico pro Parte_1 tempore, e condanna, quest'ultima, al pagamento delle spese processuali a) in favore delle parti costituite, (C.F. Controparte_1
, (C.F. CodiceFiscale_1 Controparte_2
, (C.F. ) in persona del suo C.F._2 CP_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_4
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_4 tempore, e (C.F. in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, tutte rappresentante dall'avv. Raffaele Cappiello ed in solido tra loro che si liquidano in complessivi € 90.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali come per legge,
pag. 16/17 b) in favore delle parti costituite società di diritto CP_7 lussemburghese, in persona dei suoi legale rappresentanti pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandro Lanzi e Giuseppe
Massaro in solido tra loro che si liquidano in complessivi €40.000,00 oltre al rimborso delle sese generali, dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali come per legge.
Così deciso in Roma il 25/06/2025.
Il giudice relatore
SC NE
Il Presidente
GI CH
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