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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6768 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17668/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Massimiliano Cubuzio
contro con sede legale in Roma alla via G.Grezar 14, C.F. e P.I Controparte_1
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 Parte_2
del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_3
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 Persona_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Virginia Paone
nonchè
,sede di Napoli Vomero, in persona del lrpt, rappresentato edifeso dall'avv Maria CP_2
Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 l' istante chiedeva l' annullamento della ntimazione di pagamento n. 071/2024/9013495412/000 notificata il 29/08/24;
Si costituivano le amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto dell'opposizione Unitamente alle note di trattazione scritta, L' depositava documento di sgravio CP_2
totale relativo all'Avviso di addebito di cui alla Cartella Esattoriale, che annulla il debito dell'Avv. nei confronti dell' per l'intervenuto Parte_1 CP_2
tempestivo pagamento
In ragione dell' intervenuto sgravio, va dichiarata la cessata materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
Alla luce di quanto osservato, l' avvento pagamento degli emolumenti richiesti , intervenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soc combenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923)
In ragione della mancanza di responsabilità per l'addebito in capo all' Avv.
[...]
, per non aver pagato quanto dovuto per errore commesso del proprio Parte_1
commercialista nella compilazione del documento F24 , ( F24 errato accettato dal' , cosi come si evince nel provvedimento di annullamento totale dell'Avviso di CP_2
addebito) le spese vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Così deciso in data 30/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17668/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Massimiliano Cubuzio
contro con sede legale in Roma alla via G.Grezar 14, C.F. e P.I Controparte_1
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 Parte_2
del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_3
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 Persona_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Virginia Paone
nonchè
,sede di Napoli Vomero, in persona del lrpt, rappresentato edifeso dall'avv Maria CP_2
Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 l' istante chiedeva l' annullamento della ntimazione di pagamento n. 071/2024/9013495412/000 notificata il 29/08/24;
Si costituivano le amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto dell'opposizione Unitamente alle note di trattazione scritta, L' depositava documento di sgravio CP_2
totale relativo all'Avviso di addebito di cui alla Cartella Esattoriale, che annulla il debito dell'Avv. nei confronti dell' per l'intervenuto Parte_1 CP_2
tempestivo pagamento
In ragione dell' intervenuto sgravio, va dichiarata la cessata materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
Alla luce di quanto osservato, l' avvento pagamento degli emolumenti richiesti , intervenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soc combenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923)
In ragione della mancanza di responsabilità per l'addebito in capo all' Avv.
[...]
, per non aver pagato quanto dovuto per errore commesso del proprio Parte_1
commercialista nella compilazione del documento F24 , ( F24 errato accettato dal' , cosi come si evince nel provvedimento di annullamento totale dell'Avviso di CP_2
addebito) le spese vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Così deciso in data 30/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio