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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 303 del Ruolo Generale del 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serafino Fabio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Alcamo, in Via Massimo
D'Azeglio n.37, giusta procura in atti
Attrice
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giuseppe Scarcella ed elettivamente domiciliato presso la sede della Società tra professionisti Avv.ti Giulio Vulpitta & Antonella Cangemi, sito in Erice C.S., in Via Lungomare Dante Alighieri n. 20, giusta procura in atti
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., asseritamente derivanti dal sinistro occorsole in data
14.10.2020, intorno alle ore 20:10. In particolare, l'attrice ha rappresentato che, mentre percorreva a piedi il marciapiede lungo la via
San Francesco di Paceco, giungeva all'incrocio con la Via Garibaldi e rovinava per terra a causa della sconnessione del predetto marciapiede, come si evince dalle ritrazioni fotografiche prodotte, assumendo che l'insidia non fosse visibile a causa dell'ora tarda e della poca illuminazione e che fosse, inoltre, priva di qualsivoglia segnalazione.
A causa del sinistro l'attrice riportava lesioni personali tali da rendere necessario il ricorso alle cure presso il P.S del Presidio Ospedaliero
“Sant'Antonio Abate” di Trapani, ove le veniva refertato “trauma contusivo gomito dx con sospetta frattura scomposta, trauma cranico, toracico”. In seguito,
l'attrice effettuava ulteriori esami e visite specialistiche e si sottoponeva a cicli di fisioterapia medica. Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di Controparte_1 strada luogo del sinistro ex art. 2051 c.c.., ovvero in subordine, 2043 c.c.; -
Condannare il convenuto in persona del Sindaco Pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni nella misura di E. 30.500,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo”.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda affermando che la sede stradale in esame non presentava affatto un'insidia, ben potendo evitarsi quanto accaduto ove solo l'attrice avesse usato l'ordinaria diligenza, trattandosi, peraltro, di un tratto di strada più volte percorso dalla . Parte_1
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale: “Nel merito, rigettare per
l'effetto ed in ogni caso la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurla in funzione della sua concorrente responsabilità nel verificarsi del sinistro. Con vittoria di spese, competente ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale
(assunta all'udienza del 15/05/2024) e tramite c.t.u. medico-legale.
***
Ciò posto, in punto di diritto, secondo l'orientamento della Suprema
Corte – condiviso da questo Giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio,
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Giudice dott. Gaetano Sole presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( cfr. Cass. n.6101/ 2013; conformi Cass. n.15042/2008 e n.12449/2008).
Peraltro, come ben chiarito nelle sentenze da ultimo citate n.15042 e n.
12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Si legga, da ultimo, anche la massima di Cass. n. 6651/2020 secondo cui
“il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. , la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica”.
Va, infatti, rammentato che in tema di riparto dell'onere delle prova la più recente giurisprudenza ha sostenuto che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
È evidente che anche il comportamento colposo del danneggiato possa rilevare sotto il profilo eziologico.
Sul punto occorre richiamare il recente indirizzo della giurisprudenza
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Giudice dott. Gaetano Sole della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. ex multis Cass. 34886/2021); cfr. nello stesso senso Cass.
2048/2018 “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno
e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
Nella specie, è assodato che il sinistro si è verificato in una porzione di suolo demaniale e, precisamente, sulla sede di un marciapiede di una strada cittadina, sicché la condotta del avrebbe dovuto assumere CP_1 tutte le cautele volte a soddisfare le aspettative di sicurezza ed affidabilità degli utenti. Ed invero, l'impossibilità per il CP_1 convenuto di controllare contemporaneamente l'intero tessuto viario e di impedire l'insorgenza di eventi lesivi può essere predicata solo per gli agenti lesivi a questa estranei che si connotino per la loro subitanea e repentina -ancorché non imprevedibile- insorgenza (quale ad esempio lo spargimento d'olio), mentre deve essere affermata la responsabilità
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Giudice dott. Gaetano Sole dell'ente proprietario quando il danno sia originato da elementi connaturati alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini,
l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli cagionati dall'ammaloramento della sede del marciapiedi), o da anomalie prodottesi nel tempo e dunque percepibili con il diligente assolvimento l'attività di manutenzione.
Ebbene, nel caso di specie, è stato assodato che l'evento lesivo si è verificato a causa di una lieve sconnessione presente sulla sede stradale: ed invero, da un lato, che le lesioni subite dall'attrice siano state cagionate da una caduta è confermato dai carabinieri e CP_2 CP_3
i quali firmavano la relazione di servizio del 15.10.2020. La predetta relazione conferma altresì la presenza di una lieve sconnessione sul bordo del marciapiede, la quale è chiaramente visibile sulla scorta delle ritrazioni fotografiche ad essa allegate (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) così come della relazione sullo stato dei luoghi prodotta dal la CP_1 dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice è stata poi confermata dal teste escusso, il quale ha assistito alla caduta, affermando che “la signora era davanti a me che camminava, eravamo in fila indiana sul marciapiede e stavamo andando a dire il rosario, io ho visto che la signora inciampava e cadeva, lei inciampava su questo marciapiede che era sconnesso, io l'ho vista proprio cadere” …”mi pare che fosse buio, non pioveva;
dopo che la signora è caduta abbiamo chiamato subito l'ambulanza, non l'abbiamo toccata, lei urlava per il dolore.” (cfr. dichiarazione del teste all'udienza del Testimone_1
15/05/2024).
Orbene gli elementi appena evidenziati giustificano l'affermazione di responsabilità del ex art. 2051 c.c. il quale ha omesso Controparte_1 di fornire la prova liberatoria, rappresentata dalla ricorrenza dell'esimente del caso fortuito: ed invero, il fatto che la sconnessione fosse presente sul margine inferiore dello scalino, accompagnata dalla circostanza, anch'essa evidenziata, inerente all'assenza di idonea illuminazione, consente di ritenere provata la sussistenza di un pericolo occulto, a causa del quale si verificava l'evento lesivo. Ed invero deve ritenersi che il fosse sicuramente in condizioni di evitare CP_1
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Giudice dott. Gaetano Sole l'evento, in quanto avrebbe ben potuto provvedere alla sistemazione dello scalino, eliminando la sconnessione, ovvero provvedere ad apprestare un'idonea illuminazione della sede stradale.
E tuttavia, essendo incontestato che l'attrice conoscesse i luoghi, dato che il tratto stradale ove si verificava la caduta era a lei certamente noto, poiché attraversato per recarsi in chiesa (come affermato dal teste escusso) deve ritenersi sussistente un concorso di colpa ex art. 1227 co.1
c.c. nella misura di 1/3.
In ordine alla quantificazione del danno patito, si osserva che la c.t.u. medico-legale redatta dimostra, anzitutto, alla luce dei criteri medico- legali che regolano l'accertamento del nesso di causalità, l'esistenza di un preciso nesso eziologico tra l'evento dannoso (il sinistro) e i danni riportati.
L'ausiliario nominato, in considerazione degli esiti invalidanti residuati, ha stimato nella misura del 12% la corrispondente riduzione dell'integrità fisica dell'attrice e quantificato la durata dell'invalidità temporanea totale in 30 giorni e l'inabilità temporanea parziale in complessivi 20 giorni, indennizzabili al 50%.
Le valutazioni dell'ausiliario sull'incidenza globale permanente dell'attuale complesso menomativo e sul danno biologico temporaneo appaiono congrue tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la guarigione e dei baremes correttamente utilizzati.
Per la liquidazione del danno biologico, come sopra riconosciuto questo
Tribunale aderisce, com'è noto, ai criteri utilizzati dalle più recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia.
In particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed all'età della persona lesa: e cioè sulla base della preventiva individuazione di un “valore unitario di danno” per ogni grado di invalidità compreso tra l'1% ed il 100%; e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento
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Giudice dott. Gaetano Sole all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il
“coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. Il parametro tabellare descritto, deve essere integrato al fine di tener conto dell'eventuale pregiudizio patito dall'attore in relazione alla sofferenza transeunte (pregiudizio di ordine meramente morale) legata ad un evento, la cui gravità merita di essere valutata non soltanto in relazione alle conseguenze verificatesi, ma anche a quelle che potevano verificarsi.
Tali situazioni devono, pertanto, essere valutate per integrare il risarcimento del danno biologico, quale voce di danno non patrimoniale,
e ciò anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia (cfr. SS.UU. sentenze 11.11.2008 nn° 26972, 26973,
26974 e 26975).
Difatti, in ordine al rapporto con il danno biologico, anche ai fini del sistema di liquidazione da adottare, viene chiarito che alla nozione di danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", con l'effetto che non si potranno più duplicare le liquidazioni del danno biologico e di quello esistenziale.
Peraltro mette conto evidenziare come recentemente la S.C. con la sentenza n. 19506 del 16 luglio 2024, abbia opportunamente riepilogato alcuni noti principi in ordine alla liquidazione del danno non
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Giudice dott. Gaetano Sole patrimoniale, mediante l'uso del metodo tabellare.
Invero la S.C. ha affermato che: “a) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali
(Cass. Civ. n. 12408/11); b) il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ. n. 28290/11); c) il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere “provato nel suo preciso ammontare”)“.
In sostanza, come era già stato rilevato (Cass. Civ. n. 4447/14) “il concetto di valutazione equitativa previsto nell'art. 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno“.
Mette, poi, appena conto evidenziare come nel caso di specie non possano trovare applicazione le tabelle di liquidazione del danno c.d. micropermanente previsto dal codice delle assicurazioni (art. 139), in quanto il sinistro non ha visto coinvolto alcun veicolo a motore. Ed invero, non può che richiamarsi il consolidato insegnamento della
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Giudice dott. Gaetano Sole giurisprudenza di legittimità, in base al quale i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr. Cass. n. 12408 del
07/06/2011; Cass. n. 12787 del 22/05/2017).
Orbene, tenuto conto dell'età della all'epoca del sinistro (67 Parte_1 anni), del grado di invalidità permanente (12%), e dei giorni di invalidità temporanea va liquidata la somma pari ad € 34.314,00 (comprensivo delle spese mediche documentate) in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del danneggiato che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Su quest'importo compete dalla data del sinistro la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godi mento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass.
S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto, e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra riportato, si perviene ad una somma pari ad € 37.394,55 oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al saldo.
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Giudice dott. Gaetano Sole Su tale somma occorre poi effettuare una decurtazione pari ad 1/3, stante l'acclarato concorso di colpa della danneggiata, donde si perviene alla somma di € 24.929,70 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo, al pagamento della quale va condannato il CP_1
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al pagamento della somma di € Controparte_1
24.929,70 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- pone le spese di CTU a carico del;
Controparte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Trapani, 28.3.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 10
Giudice dott. Gaetano Sole