Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2022, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- del provvedimento prot. n. 4307 del 14.04.2022, a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, di rigetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base - Impianto di telefonia multigestore su un immobile ubicato sulla S.P. 24, distinto in catasto al fol. 10 p.lla 1550;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota dell'11.03.2022 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, resa ex art. 10 bis L n. 241/1990;
- della nota prot. n. 2762 del 11.03.2022 del Responsabile S.U.E. del Comune di Villa Castelli
- nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di C.C. n. 40/2004 laddove “onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 …” (art. 5 comma 6).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IZ OR e uditi per le parti i difensori Avv. A. Musio, in sostituzione del Prof. Avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente, Avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell'Avv. V. Nigro, per l'A.C. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sono impugnati gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Villa Castelli ha, in data 14.04.2022, ha comunicato in via definitiva il diniego della domanda di autorizzazione all’installazione dell’impianto di telefonia multigestore, da ubicarsi su porzione di terreno agricolo, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 155.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 1, 2, 25, 26 44 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 259. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio del giusto procedimento.
Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto carenza istruttoria e motivazionale. Violazione e falsa applicazione art. 3 L n. 241/1990. Violazione art. 8 L n. 36/2001. Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.
1.2. Il 14 aprile 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli.
1.3. Con ordinanza cautelare n.144/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto sembra essersi formato nella specie (l’11/02/2022) il silenzio - assenso, ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., in relazione all’istanza di autorizzazione alla installazione della S.R.B. di che trattasi presentata il 12/11/2021, come dedotto da parte ricorrente con il primo motivo di gravame, avente portata assorbente. Ritenuto, altresì, sussistente l'allegato periculum in mora.”
1.4. Con specifico atto difensivo depositato in data 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo che ha consentito la realizzazione dell’impianto.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessata materia del contendere.
2.1. Osserva, il Collegio che, in base a quieti principi giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto (come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio) in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Infatti, risulta che, nelle more del processo, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, è stato raggiunto un accordo che ha consentito la realizzazione dell’impianto de quo.
3. In definitiva, avendo la parte ricorrente ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3.1. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio (stante la richiesta in tal senso espressa dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IZ OR |
IL SEGRETARIO