TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 212/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MERLO ALESSANDRO Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLO ALESSANDRO
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. DEVIS GENTILINI e dell'avv. ELISA Controparte_1
RIGHETTI Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, elettivamente domiciliato in Pt_1
VIA ERNESTO CHE GUEVARA N. 2 presso l'avv. ALBERTO NERI
[...]
STEFANO AN (C.F. ) C.F._1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con l'impugnata sentenza n. 1206/2024, pubblicata il 29/11/2024 resa nel giudizio instaurato da NO AN nei confronti della a seguito Controparte_1 di un sinistro stradale causato da un cinghiale, chiamata in causa la , ha Parte_1
pagina 1 di 3 condannato la a risarcire all'attore i danni patiti nonché la a rifondere alla CP_1 Parte_1 CP_1 la metà della somma liquidata in favore dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , deducendo l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato la a Parte_1 manlevare la per la metà della somma risarcitoria, lamentando l'omesso scrutinio ad opera del CP_1 primo giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente, nonché il difetto di prova della titolarità in capo alla nella quale il sinistro si era verificato. Parte_2
Ha, pertanto, concluso nei termini indicati in epigrafe.
Si è costituita la preliminarmente eccependo l'improcedibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 348 c.p.c. per non essersi la costituita in giudizio nei termini previsti dal codice di rito. Parte_1
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
NO AN, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
L'art. 165 c.p.c. prevede che “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio… iscrivendo la causa a ruolo…”. L'art. 347 co. 1 c.p.c. detta, tra l'altro, che “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”. L'art. 348 al co. 1 c.p.c. dispone che “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Orbene, nel caso in esame la Provincia di ha notificato via pec l'atto di citazione in Pt_1 CP_1 appello sia alla che a NO AN in data 7 gennaio 2025, costituendosi Controparte_1 in giudizio iscrivendo la causa a ruolo il 22 gennaio 2025, dunque oltre dieci giorni dal perfezionamento delle notifiche.
Per pacifico orientamento della Suprema Corte la mancata o ritardata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (Cass. Sez. U.
18 maggio 2011 n. 10864; Cass. Sez.
3 - Ordinanza 6 luglio 2020 n. 13887), tardività peraltro non sanabile in sede di gravame nemmeno dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171
c.p.c. (“L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione pagina 2 di 3 di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”).
La costituzione dell'appellante è dunque tardiva e l'appello pertanto va dichiarato improcedibile.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza, pertanto le stesse vanno poste a carico di parte appellante e liquidate in favore della come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. Controparte_1
n. 147/2022, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza di parametri prossimi ai minimi tenuto conto della decisione in rito nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con epurazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 20 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 212/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MERLO ALESSANDRO Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLO ALESSANDRO
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. DEVIS GENTILINI e dell'avv. ELISA Controparte_1
RIGHETTI Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, elettivamente domiciliato in Pt_1
VIA ERNESTO CHE GUEVARA N. 2 presso l'avv. ALBERTO NERI
[...]
STEFANO AN (C.F. ) C.F._1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con l'impugnata sentenza n. 1206/2024, pubblicata il 29/11/2024 resa nel giudizio instaurato da NO AN nei confronti della a seguito Controparte_1 di un sinistro stradale causato da un cinghiale, chiamata in causa la , ha Parte_1
pagina 1 di 3 condannato la a risarcire all'attore i danni patiti nonché la a rifondere alla CP_1 Parte_1 CP_1 la metà della somma liquidata in favore dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , deducendo l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato la a Parte_1 manlevare la per la metà della somma risarcitoria, lamentando l'omesso scrutinio ad opera del CP_1 primo giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente, nonché il difetto di prova della titolarità in capo alla nella quale il sinistro si era verificato. Parte_2
Ha, pertanto, concluso nei termini indicati in epigrafe.
Si è costituita la preliminarmente eccependo l'improcedibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 348 c.p.c. per non essersi la costituita in giudizio nei termini previsti dal codice di rito. Parte_1
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
NO AN, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
L'art. 165 c.p.c. prevede che “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio… iscrivendo la causa a ruolo…”. L'art. 347 co. 1 c.p.c. detta, tra l'altro, che “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”. L'art. 348 al co. 1 c.p.c. dispone che “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Orbene, nel caso in esame la Provincia di ha notificato via pec l'atto di citazione in Pt_1 CP_1 appello sia alla che a NO AN in data 7 gennaio 2025, costituendosi Controparte_1 in giudizio iscrivendo la causa a ruolo il 22 gennaio 2025, dunque oltre dieci giorni dal perfezionamento delle notifiche.
Per pacifico orientamento della Suprema Corte la mancata o ritardata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (Cass. Sez. U.
18 maggio 2011 n. 10864; Cass. Sez.
3 - Ordinanza 6 luglio 2020 n. 13887), tardività peraltro non sanabile in sede di gravame nemmeno dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171
c.p.c. (“L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione pagina 2 di 3 di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”).
La costituzione dell'appellante è dunque tardiva e l'appello pertanto va dichiarato improcedibile.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza, pertanto le stesse vanno poste a carico di parte appellante e liquidate in favore della come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. Controparte_1
n. 147/2022, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza di parametri prossimi ai minimi tenuto conto della decisione in rito nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con epurazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 20 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 3 di 3