TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 8273 / 2024
TRA
(con l'Avv. Andrea Occhione) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 2.300,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
Roma, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere da settembre 2021 in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di CP_ Roma il 10 ottobre 2023 – adiva il Giudice al fine di ottenere dall' la corresponsione della predetta indennità, non ancora verificatasi nonostante l'invio all' di tutta la documentazione necessaria CP_2
CP_ Costituitosi in giudizio l' integratosi il contraddittorio e valutata la documentazione prodotta, la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si apprendeva che la prestazione richiesta era stata erogata in data 2 dicembre 2024 e quindi in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso e, pertanto, dopo l'intervenuta integrazione del contraddittorio;
circostanza che incide ai fini della soccombenza virtuale sulle spese.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 8273 / 2024
TRA
(con l'Avv. Andrea Occhione) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 2.300,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
Roma, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere da settembre 2021 in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di CP_ Roma il 10 ottobre 2023 – adiva il Giudice al fine di ottenere dall' la corresponsione della predetta indennità, non ancora verificatasi nonostante l'invio all' di tutta la documentazione necessaria CP_2
CP_ Costituitosi in giudizio l' integratosi il contraddittorio e valutata la documentazione prodotta, la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si apprendeva che la prestazione richiesta era stata erogata in data 2 dicembre 2024 e quindi in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso e, pertanto, dopo l'intervenuta integrazione del contraddittorio;
circostanza che incide ai fini della soccombenza virtuale sulle spese.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli