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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Febbraio 2025.
Reg.Gen. N.353/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Febbraio 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
[... nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024, e vertente tra
(appellante-appellata incidentale) e (appellata- Controparte_1 Controparte_2
appellante incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°238/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.09.2024, pubblicata il 04.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da Controparte_2
teso ad ottenere la declaratoria di illegittimità (per violazione delle garanzie procedimentali di
[...] cui all'art.7 L.300/1970 e per insussistenza di giusta causa) del licenziamento disciplinare comminatole
1 in data 31 Agosto 2017, con condanna della società datrice di lavoro “a reintegrarla nel Controparte_1
posto di lavoro, nelle medesime qualifiche e mansioni, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, senza applicazione di sanzione per omissione contributiva”, ma con rigetto della domanda di pagamento di indennità risarcitoria, in quanto assorbita dall'aliunde perceptum e/o percipiendum.
La società ha impugnato la predetta decisione censurando l'iter logico giuridico Controparte_1
seguito dal primo giudice per i seguenti motivi: A) in via preliminare, nullità della sentenza per difetto di motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma Cost., 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.; B) nel merito: violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3, comma
2, D.lgs. 23 del 2015 e conseguente erronea qualificazione giuridica del licenziamento in esame;
C) sempre nel merito: C.1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento al (presunto) mancato rispetto dell'onere probatorio in capo alla Società e C.2) erronea ricostruzione dei fatti oggetto del processo consistita nel travisamento delle dichiarazioni dei testimoni con conseguente motivazione errata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice;
D) in via subordinata, richiesta di conversione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo.
Ha pertanto concluso come segue: “- in via preliminare, accertare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 c.p.c., dichiarare la nullità della sentenza di primo grado […] , e per l'effetto rimettere la causa al Giudice di primo grado in forza dell'art.354
c.p.c.; - nel merito, riformare con ogni conseguenza di legge la sentenza di primo grado impugnata e per l'effetto, accogliere seguenti le conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Macerata in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, di voler rigettare ognuna e tutte le domande avanzate dalla Dott.ssa nel ricorso notificato il 20.2.2018 in Controparte_2
riferimento al giudizio R.G. n. 88/2018, perché infondate nel fatto e nelle deduzioni in diritto, oltre che inammissibili, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata: a) nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennità risarcitoria ritenendola assorbita dall'aliunde perceptum e/o percipiendum, detraendo dal dovuto anche ipotetici guadagni futuri non documentati e, in subordine, senza tener conto della circostanza che la lavoratrice aveva optato per l'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro;
b) nella parte in cui ha omesso di statuire sulla eccezione di nullità/illegittimità della procedura disciplinare all'esito della quale la lavoratrice è stata poi licenziata, essendo stata del tutto pretermessa la lettera iniziale di contestazione degli addebiti ed avendo la
2 lavoratrice avuto conoscenza dei motivi di recesso soltanto con la lettera di licenziamento del 31 Agosto
2017.
Ha quindi concluso come segue: “- rigettarsi tutti i motivi di gravame articolati da - Controparte_1
ferme le statuizioni della sentenza di primo grado circa la illegittimità del licenziamento e le conseguenze reintegratorie nei confronti de in parziale riforma della sentenza Controparte_1
238/2024 (R.G. 882/2018) e accoglimento dell'appello incidentale, condannarsi […] al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 35.980,02 oltre interessi e rivalutazione dal 1.1.2018 o, in subordine, al pagamento della somma di € 29.919,48 oltre interessi e rivalutazione dal 1.1.2018 per gli stessi motivi, o in ulteriore subordine al pagamento della somma, anche maggiore, che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
in via subordinata, soltanto in caso di accoglimento del gravame avversario, in via accoglimento dell'appello incidentale condizionato riformarsi la sentenza 238/2024 (R.G. 882/2018) dichiarando comunque illegittimo, nullo, insistente il recesso comunicato con lettera 31.8.2017 […] confermandosi le statuizioni contenute nella sentenza qui appellata oltre all'accoglimento delle domande svolte (in via principale e/o subordinata) nell'appello incidentale. Spese rifuse per il doppio grado”.
1.- Con il secondo motivo dell'appello incidentale, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, la sentenza impugnata viene censurata per aver omesso di statuire in ordine alla eccezione di mancato rispetto della procedura disciplinare all'esito della quale la lavoratrice è stata poi licenziata, essendo stata del tutto omessa la lettera di contestazione degli addebiti ed avendo la lavoratrice avuto conoscenza dei motivi di recesso solo con la lettera di licenziamento del 31 Agosto
2017.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare una giusta causa di recesso ai sensi dell'art.2119 c.c., ha comunque natura ontologicamente disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione stabilite dall'art.7 L.300/1970. A seguito della sentenza n.204 del 1982 Corte Cost., dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art.7 L.300/1970, deve quindi essere considerato licenziamento disciplinare (per il quale devono operare le garanzie previste dal 2° e 3° comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa) ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un comportamento colposo in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso. Da tale principio discende la conseguenza che le garanzie procedimentali previste dai commi 1 e 3 dell'art.7 della L.300/1970 devono
3 applicarsi a qualsiasi tipo di licenziamento che sia ontologicamente disciplinare, ossia collegabile ad un comportamento colposo in senso lato del dipendente.
In punto di fatto, è pacifico che il licenziamento del 31 Agosto 2017 ha natura ontologicamente disciplinare, in quanto irrogato a motivo di una “grave negligenza per: a) aver omesso di dare seguito agli ordini ricevuti dalla proprietà; b) aver evidenziato la sua totale indisponibilità a fare squadra e collaborare attivamente con i dipendenti della e con il resto del personale;
c) essersi Pt_1
ingiustificatamente rifiutata di riconoscere il ruolo e le funzioni assegnate dal Dr. e di Persona_1 riscontrare le sue richieste e le sue indicazioni operative;
d) le sue prolungate assenze dall' Pt_2
senza alcuna indicazione in merito all'attività espletata all'estero e senza aver effettuati i richiesti report in merito a quanto fatto;
e) indebito utilizzo dei beni aziendali concessi in uno per esigenze lavorative”
(e quindi di un comportamento colposo in senso lato della dipendente). Devono quindi trovare applicazione le garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970
n. 300.
Ciò posto, rileva la Corte che nel caso di specie tali garanzie non sono state minimamente rispettate e che, anzi, la procedura di cui all'art.7 Legge n.300/1970 è stata del tutto pretermessa.
Risulta infatti documentalmente dagli atti che gli addebiti posti a sostegno del licenziamento non sono stati contestati prima della lettera di intimazione del licenziamento del 31 Agosto 2017, non potendosi qualificare quale lettera di contestazione né la lettera di “richiamo per mancata comunicazione assenza del 11.08.2017”, né l'e-mail del 20.08.2017 (con cui il legale rappresentante ha testulamente comunicato che “seppur contrariato, le tue assenze, i tuoi silenzi e il tuo atteggiamento troppo spesso provocatorio mi indurranno definitivamente a interrompere da subito il rapporto con il ”) può essere CP_1
riconosciuta natura di contestazione dell'addebito, consistendo le stesse in meri rimproveri scritti, e non contenendo né la comunicazione dell'inizio del procedimento disciplinare, né tanto meno un invito a fornire le giustificazioni in ordine ad ipotetici (e non specifcati) “addebiti contestati”. Il recesso non è stato quindi preceduto da alcuna contestazione di addebito.
Ora, come è noto, a norma del comma 2 dell'art.7 L.300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. A norma dell'art. 7, 2° comma, L.300/1970, il datore di lavoro non può quindi adottare alcun provvedimento disciplinare, ivi compreso il licenziamento, senza avere contestato previamente l'addebito al lavoratore. Pertanto, anche per il licenziamento per giusta causa consistente nella perdita di fiducia del datore di lavoro nel lavoratore, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 204 del 1982, è necessaria, a pena di nullità del recesso, la previa contestazione al lavoratore del fatto addebitato dal datore di lavoro (che nella fattispecie non vi è stata).
***
4 Ad ogni buon conto, gli stessi addebiti descritti (per la prima volta) nella lettera di licenziamento del
31 Agosto 2017 (“grave negligenza per: a) aver omesso di dare seguito agli ordini ricevuti dalla proprietà; b) aver evidenziato la sua totale indisponibilità a fare squadra e collaborare attivamente con i dipendenti della e con il resto del personale;
c) essersi ingiustificatamente rifiutata di Pt_1
riconoscere il ruolo e le funzioni assegnate dal Dr. e di riscontrare le sue richieste e le sue Persona_1 indicazioni operative;
d) le sue prolungate assenze dall' senza alcuna indicazione in merito Pt_2 all'attività espletata all'estero e senza aver effettuati i richiesti report in merito a quanto fatto;
e) indebito utilizzo dei beni aziendali concessi in uno per esigenze lavorative”) appaiono estremamente generici ed indeterminati, atteso che con essi non sono stati contestati specifici episodi (ben collocati sotto il profilo spazio-temporale) da ascrivere alla sfera comportamentale della dipendente, ma solo un generico mancato rispetto di disposizioni datoriali (mancata esecuzione di non meglio precisati “ordini ricevuti”; indisponibilità a “fare squadra e collaborare attivamente”; mancato riconoscimento del ruolo e delle funzioni assegnate dal Dr. ; prolungate assenze ingiustificate e non rendicontate; Persona_1
indebito utilizzo dei beni aziendali), senza una specificazione delle singole condotte in cui tale condotta si sarebbe dipanata. Trattasi infatti di addebiti di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulsi da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a giustificare in termini sufficientemente concreti e specifici l'irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ora, è noto che la contestazione ex art. 7 St. lav. deve essere specifica, ovvero deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto, in modo tale che sia possibile individuare il comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisi l'infrazione disciplinare sanzionabile. Occorre cioè che dal tenore complessivo della lettera di contestazione risulti individuata, in maniera inequivoca, l'infrazione disciplinare, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
E' pur vero che la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, allorchè oggettivamente (per il numero di essi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono) neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il profilo temporale, ma è altrettanto vero che il predetto obbligo di specificità deve ritenersi violato quando risulti che il dipendente, non avendo avuto piena cognizione dell'accusa rivoltagli, non abbia potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi.
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che, nella fattispecie, i fatti contestati alla lavoratrice, lungi dal contenere riferimenti ad episodi specifici, sono limitati ad generico profilo di valutazione negativa della condotta complessiva del dipendente, ritenuta negligente, senza ulteriori specificazioni. Né può sostenersi che il datore di lavoro, per il numero degli episodi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono, non fosse in grado di poter collocare le singole infrazioni sotto il profilo
5 temporale, atteso che nessuna specifica contestazione di addebiti è stata comunicata alla lavoratrice, che nessuna infrazione collocata sotto il profilo spazio-temporale viene descritta nella lettera di licenziamento e che le dimensioni aziendali non erano particolarmente estese (n.35 addetti – v. visura camerale).
In questa prospettiva, deve dunque ritenersi che, anche a voler prescindere dalla totale mancanza di una lettera di contestazione, gli addebiti descritti nella lettera di licenziamento del 31 Agosto 2017, oltre che tardivi, sono viziati da insanabile genericità, in modo tale da non consentire alla lavoratore una compiuta verifica delle specifiche infrazioni contestate, quindi, da impedire un efficace esercizio del proprio diritto di difesa.
Quanto detto innanzi trova conforto in un consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. ….”
(Cass.n.9590/2018).
Ebbene, nella fattispecie, stante la totale mancanza della contestazione dell'addebito, sono anche del tutto mancate le giustificazioni della lavoratrice, per non è neanche possibile far ricorso alle difese immediatamente esercitate dalla dipendente in sede di giustificazioni per poter valutare il grado di comprensione dell'esatta portata degli addebiti posti a base del recesso. Ne discende che nessuna efficacia sanante del vizio di mancata contestazione degli addebiti ha potuto spiegare la reazione in concreto tenuta nell'immediatezza dalla lavoratrice. Il profilo di responsabilità del datore di lavoro è quindi univocamente sancito rispetto alla violazione in sé delle rigide regole procedimentali dettate dall'art. 7 l. n.300/70, a prescindere da ogni considerazione circa l'effettività della mancanza addebitata al lavoratore. Ne deriva che, posto che gli addebiti posti a sostegno del licenziamento non sono stati specificamente contestati prima della comunicazione del recesso in data 31 Agosto 2017, il predetto licenziamento è da ritenersi del tutto nullo, in quanto intimato con totale pretermissione delle cadenze procedimentali contemplate nell'art.7 della L.300/1970.
***
Quanto agli effetti della pronuncia di illegittimità del licenziamento, è pur vero che la violazione della procedura di cui all'art.7 della Legge n.300/1970 è sanzionata dall'art.4 del d.lgs n.23/2015 (nella
6 specie applicabile trattandosi di rapporto iniziato dopo il 07/03/2015), non già in termini di nullità, ma con una tutela meramente indennitaria. E' tuttavia altrettanto vero che nella fattispecie la procedura di cui all'art.7 Legge n.300/1970 non sarebbe stata meramente violata, bensì totalmente pretermessa, sicchè, in assenza totale di previa contestazione, può dirsi integrata l'ipotesi in cui “sia indirettamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore…..”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che nella vigenza dell'art. 18 della legge n.300/70, come modificato dalla legge n.92/2012 (in cui era previsto, al comma 6°, che la violazione dell'art.7 cit. desse luogo ad una tutela meramente indennitaria, evidentemente in base al presupposto della natura meramente formale del vizio), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'omissione totale della contestazione, in quanto integrante inesistenza totale del procedimento disciplinare, non è un vizio meramente formale, ma dà luogo ad un difetto assoluto di giustificazione del provvedimento (Cass. 25745/2016, 4879/2020), donde l'applicabilità, in quel regime, della tutela reale di cui all'art.18, quarto comma;
ciò anche in ragione del fatto che il sesto comma presupponeva comunque un fatto “contestato”, senza il quale l'addebito è comunque da ritenersi del tutto inesistente (Cass. 25745/2016, 4879/2020).
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale impostazione interpretativa, anche perché il principio, del tutto pacifico, di immutabilità della contestazione, prima, e di immutabilità dei motivi del recesso, poi (ex pluris, Cass. 1145/2011, 7734/2003, 7617/2000, 11114/96), impedisce radicalmente l'ingresso in causa a giustificazione del recesso di illeciti non previamente contestati ed osta alla sanzionabilità in forma meramente indennitaria della totale pretermissione della procedura.
Nel campo di applicazione del cd. “Jobs Act”, la questione si pone negli stessi termini, atteso che, se
è mancata una previa contestazione, è per definizione soddisfatta la condizione che “non esiste un fatto materiale contestato” (argomento evidentemente valido sia per l'art. 18, co.6, che per l'art.3, co.2, ed ai relativi effetti), per cui si verte in una ipotesi di impossibilità di porre il fatto (qualunque fatto) a giustificazione del recesso. Ne segue che va applicato il l'art.3, secondo comma, del d.lgs n.23/2015, con la conseguenza che il licenziamento va dichiarato nullo e la società va condannata a Controparte_1
reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a pagarle una indennità Controparte_2 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto quanto la lavoratrice ha percepito per lo svolgimento di altre CP_ attività lavorative;
oltre al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Per quanto riguarda l'aliunde perceptum, è opportuno specificare che vanno detratti dal quantum dovuto i soli redditi da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla stessa
7 lavoratrice, relative ai dodici mesi successivi al licenziamento. Il che comporta l'assorbimento delle questioni sollevate con il primo motivo dell'appello incidentale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello incidentale proposto da
[...]
deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la Controparte_2
nullità del licenziamento intimato in data 31 Agosto 2017 a con Controparte_2
conseguente condanna della società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a pagarle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative,
CP_ secondo quanto risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti;
oltre al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento dell'appello principale.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°238/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.09.2024, pubblicata il 04.10.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nullo il licenziamento intimato in data 31 Agosto 2017 a e, per l'effetto, condanna la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la lavoratrice Controparte_1 [...]
nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a pagarle una indennità Controparte_2 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative nei dodici mesi successivi al licenziamento, secondo quanto risultante dalle
CP_ dichiarazioni fiscali in atti;
oltre al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- dichiara assorbito l'appello principale;
8 - condanna la società a rifondere a le spese dei due Controparte_1 Controparte_2
gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.4.500,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in Ancona in data 13 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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