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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. IN ER OL Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1397/2020 promossa in questo grado di giudizio da:
nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Europa n. 37, presso lo studio dell'Avv.
RA OL dal quale è rappresentato e difeso.
APPELLANTE
CONTRO
(già , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, Via Stalingrado n. 45, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 159, presso lo studio dell'Avv. Giambattista Grieco dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2017, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 209/2005, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 23 marzo 2011 in Carini (PA), sul Lungomare Cristoforo
Colombo.
L'attore esponeva che, mentre era intento alla guida del proprio ciclomotore, veniva improvvisamente urtato da un veicolo rimasto non identificato, riportando gravi lesioni personali. Rappresentava, altresì, che, in sede stragiudiziale, l'impresa designata aveva corrisposto la somma di € 48.500,00 a titolo di parziale indennizzo, a fronte di un danno complessivamente quantificato in € 241.458,00, chiedendo pertanto la condanna dell'impresa al pagamento della differenza di € 193.084,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
Si costituiva in giudizio l'impresa designata, resistendo alle domande e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, la convenuta domandava la restituzione della somma di €
48.500,00 già corrisposta in via transattiva, assumendo che il sinistro non fosse stato dimostrato come riconducibile a un veicolo non identificato e che, pertanto, difettassero i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 1328/2020 pubblicata in data
28.04.2020 rigettava le domande attoree di accertamento e di condanna, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dall'impresa designata, e condannava il sig. Pt_1
alla restituzione della somma di € 52.300,00, oltre interessi legali e spese di lite.
[...]
Avverso detta pronuncia il sig. ha proposto appello, deducendo plurimi Parte_1 motivi di censura e chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita l'impresa appellata, chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
2 All'udienza del 6.6.2025 la causa è stata posta in decisione discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta non può essere accolta.
L'atto di appello, infatti, soddisfa pienamente i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza richiesti dall'art. 342 c.p.c., poiché contiene un'esposizione chiara e puntuale delle ragioni di doglianza, un'articolata analisi critica della motivazione della sentenza di primo grado e l'esatta individuazione dei capi della decisione oggetto di impugnazione.
Passando al merito, la sentenza appellata non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto che la somma corrisposta in sede stragiudiziale dall'impresa designata al Fondo di
Garanzia non avesse valore confessorio né potesse essere considerata riconoscimento di responsabilità, configurandola come mera offerta “pro bono pacis”.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la Compagnia e il danneggiato – in particolare le note del 3 febbraio 2014, 29 maggio 2014, 26 giugno 2014 e 17 febbraio 2015 – emerge, al contrario, che l'impresa non ha mai contestato la dinamica del sinistro così come descritta dal sig. . Pt_1
Le uniche osservazioni riguardavano l'asserito mancato uso del casco.
La ricostruzione dei fatti fornita dall'attore non è stata smentita dalla Compagnia: il motociclo condotto dal sig. veniva urtato da un'autovettura che, ripartendo Pt_1 improvvisamente senza segnalare la manovra, invadeva la corsia di marcia del motoveicolo, provocandone la caduta.
In tale contesto, l'offerta di pagamento effettuata dall'impresa designata non può essere interpretata come gesto meramente conciliativo, ma deve essere considerata quale implicito riconoscimento della responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro.
La mancata contestazione sulla dinamica dei fatti impone inoltre, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., di ritenere tali circostanze pacifiche tra le parti.
3 Quanto alla valutazione delle prove testimoniali, la Corte ritiene che la motivazione del giudice di primo grado, nel dichiarare inattendibile la deposizione del teste Tes_1
, non sia sorretta da argomentazioni coerenti con il materiale istruttorio acquisito.
[...]
Il teste, infatti, ha descritto con precisione e coerenza le modalità dell'incidente, indicando il luogo – il Lungomare Cristoforo Colombo, direzione Punta Raisi – l'orario, il tipo e il colore del veicolo antagonista, e la dinamica dell'urto.
La deposizione è rimasta sostanzialmente costante nel tempo, anche in considerazione del lungo intervallo trascorso tra i fatti e l'escussione, nonché del comprensibile coinvolgimento emotivo derivante dall'avere assistito a un incidente grave.
Gli elementi marginali valorizzati dal primo giudice – come la stima della distanza percorsa o la mancanza di dettagli tecnici – non possono essere ritenuti tali da compromettere l'attendibilità del racconto, trattandosi di imprecisioni del tutto compatibili con la percezione immediata dei fatti da parte di un soggetto privo di specifiche competenze tecniche.
La Corte osserva, inoltre, che la presenza effettiva del teste sul luogo del sinistro risulta confermata da plurimi riscontri oggettivi: la trascrizione della chiamata al 118, dalla quale emerge che la richiesta di soccorso proveniva proprio dal numero telefonico del
[...]
; il referto medico del Pronto Soccorso, che documenta il politrauma subito dal sig. Tes_1
; e il verbale di intervento dei Carabinieri, che giunsero sul posto pochi minuti dopo Pt_1
il sinistro.
La mancata menzione, nella chiamata o nei referti, del veicolo antagonista non assume rilievo probatorio contrario, poiché in quei frangenti l'attenzione era rivolta unicamente al soccorso del ferito e non alla ricostruzione della dinamica.
Neppure possono assumere valore le ulteriori difese dell'appellata.
La mancanza di rilievi planimetrici da parte dei Carabinieri, impossibili da eseguire per lo spostamento dei mezzi per ragioni di sicurezza, non priva di valore le altre prove raccolte.
La mancata presentazione di querela non incide sulla proponibilità dell'azione, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di tale
4 adempimento per il riconoscimento del diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia.
Sulla base dell'insieme delle risultanze probatorie, la Corte ritiene provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'incidente si sia verificato a causa della condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato, che, dopo l'urto, si è allontanato senza prestare soccorso.
Ne consegue che la sentenza impugnata risulta viziata da un'erronea valutazione delle prove e da un'interpretazione non conforme ai principi di diritto in materia di onere probatorio nei sinistri con veicolo non identificato.
Ciò nondimeno, l'acquisito quadro istruttorio, pur consentendo di dimostrare la verificazione del sinistro, non consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Infatti, accertata la verificazione dell'evento, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di un solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.
Nel caso di specie, sebbene il compendio probatorio abbia consentito di accertare l'effettiva verificazione dell'evento dannoso, non risulta tuttavia raggiunta la prova della colpa esclusiva dell'altro conducente, né per converso, è stato dimostrato che l'appellante abbia osservato una condotta diligente e prudente idonea a escludere qualsiasi suo concorso nella causazione del sinistro. Le dichiarazioni rese dal teste, non corroborate da fotografie o rilievi sullo stato del veicolo, appaiono infatti caratterizzate da elementi di incertezza che non consentono di ricostruire in modo univoco la dinamica dell'incidente. Non risulta provata, in particolare, che l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida imprudente o contraria alle norme del codice della strada tale da escludere ogni incidenza causale del comportamento dell'appellante.
5 Parimenti, non è stata fornita la prova che l'appellante abbia adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il sinistro: non è stato dimostrato, ad esempio, che procedesse a velocità moderata in rapporto alle condizioni della strada e della visibilità, né che abbia realizzato manovre idonee a evitare l'urto.
Pertanto, la mera dimostrazione dell'avvenuto sinistro, in assenza di una prova puntuale circa la condotta diligente dell'appellante e la colpa esclusiva dell'altro conducente, non è sufficiente a superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2
c.c.
Ne consegue che, non essendo stata fornita la prova liberatoria richiesta dalla norma, deve ritenersi che entrambi i conducenti abbiano concorso alla produzione dell'evento nella misura del 50% l'uno.
Per quanto attiene all'individuazione del danno subito, il CTU, con argomentazioni logiche e condivisibili, ha accertato la sussistenza di danni permanenti nella misura del 15%, con
ITA di giorni 20 e ITP al 75% per giorni 20, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 30.
Sulla base di tali dati medico-legali, applicando i criteri delle Tabelle del Tribunale di
Milano, parametricamente adeguate all'età dell'appellante al momento del consolidamento dei postumi e alla percentuale di invalidità permanente, il danno biologico permanente e temporaneo ammonta a € 77.426,50. Rivalutata la somma e applicati gli interessi compensativi pari a € 13.524,99, l'importo complessivo è pari a € 90.951,49.
Ridotta tale somma del 50% per effetto del concorso di colpa, al sig. spettano € Pt_1
45.475,74, somma che risulta già interamente corrisposta per effetto dell'acconto versato dalla Compagnia di assicurazione in data 11.06.2014; pertanto, nessuna ulteriore somma spetta all'appellante per il ristoro del danno subito a causa del sinistro verificatosi in data
23.03.2011.
6 Di conseguenza, va accertato che il sinistro si è verificato, sebbene non possa essere accolto l'appello relativamente al motivo riguardante l'erronea valutazione del risarcimento del danno.
Le spese si compensano tra le parti in ragione della parziale soccombenza. Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1.in parziale riforma della sentenza appellata n. 1328/2020, pubblicata in data 28 aprile
2020, resa dal Tribunale di Palermo, accerta e dichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato in data 23.03.2011 e, per il resto, rigetta l'appello;
2.compensa le spese tra le parti del giudizio e pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU.
Palermo, 16 ottobre 2025
Il Cons. rel. est.
Alida Marinuzzi Il Presidente
IN ER OL
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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