Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in appello iscritta al n. 1040/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui all'art. 352 C.P.C. del 25 febbraio 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 2.10.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Saverio Casile
(indirizzo PEC: ); Email_1
(appellante)
ED
(P.Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vittorina Zappia (PEC: ; Email_2
(appellato)
NONCHE'
(C.F.: , residente a[...] C.F._2
141, 89031 Ardore (RC); (C.F.: , CP_3 C.F._3
residente in [...]; (C.F.: Controparte_4
), residente in [...] alla vi Nazionale n. 8; C.F._4
(appellati contumaci)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n.
263/2023 del 13.03.2023, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte il 26.12.2024 e 15.01.2025.
Pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle controparti
[...]
e (nonché agli altri originari attori in primo grado Controparte_1 CP_2
e ai sensi dell'art. 331 C.P.C.), CP_3 Controparte_4 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 263/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Locri, depositata il 13/03/2023, limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, avanzata nell'interesse dello stesso Parte_1
volta ad ottenere la condanna a carico ed in solido della suddetta
[...] compagnia di assicurazione (a titolo di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149
C.d.A.) e del al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica CP_2
asseritamente patiti da in occasione dell'allegato sinistro Parte_1
stradale avvenuto in data 23.04.2011 sulla S.S. n. 106 Jonica, in Bianco all'altezza del bivio di C.da Sant'Anna.
Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), nell'anzidetta data, alle ore 13:30 circa, CP_2
conduceva il veicolo di sua proprietà Fiat Grande Punto, targato DE 967 SE, sulla
S.S. n. 106 Jonica, con direzione di marcia RC-CZ, allorquando, giunto nei pressi della progressiva chilometrica 72,200, dopo aver iniziato una manovra di sorpasso ed essere stato costretto a desistervi, prima di averla completata, a causa di altra
Pagina 2 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
autovettura che stava provenendo in senso contrario di marcia, urtava l'autoveicolo
Fiat Grande Punto, targato DB 649 JC, di proprietà dell'odierno appellante Parte_1
nonché condotta dallo stesso e con a bordo, quali terzi trasportati, gli altri
[...] originari attori, e Quest'ultimo autoveicolo, Controparte_4 CP_3
inoltre, a causa dell'urto, dopo aver colpito un muretto, rovinava in un campo adiacente a quello di marcia, riportando ulteriori danni materiali. Infine, stante le lesioni fisiche riportate, e gli anzidetti terzi trasportati venivano Parte_1 portati al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, ove gli venivano prestate le prime cure.
In particolare, nell'impugnata sentenza veniva ritenuta, in ordine alla specifica posizione dell'odierno appellante, da un lato dimostrata la verificazione del sinistro stradale coinvolgente il veicolo Fiat Grande Punto, targato DB 649 JC, di proprietà e condotta da (con il conseguente riconoscimento nella stessa Parte_1 sentenza della tutela risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 141 C.d.A. dai terzi trasportati e ), ma, dall'altro lato, la mancanza di CP_3 Controparte_4 puntuale prova circa l'effettiva dinamica del sinistro quale antecedente causale dei lamentati danni all'integrità psico-fisica in capo all'odierno appellante, in particolare circa l'effettivo coinvolgimento nell'accadimento anche del veicolo Fiat Grande
Punto, targato DE 967 SE, di proprietà e condotto da e, quindi, circa la CP_2 configurabilità di una condotta imprudente di guida da parte di quest'ultimo quale causa esclusiva, oppure concorrente, del sinistro, potendo invece essere stato l'evento lesivo autonoma conseguenza della sola condotta di guida dell'odierno appellante.
A sua volta, in sede dell'odierna fase di gravame, l'appellante si doleva dell'argomentazione del primo giudice, nei termini come riportati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, del compendio documentale e degli esiti della CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro in atti, chiedendo l'accoglimento della suddetta domanda.
Instaurato il contraddittorio, mentre rimaneva contumace, pur se CP_2
regolarmente citato, così come nel giudizio di primo grado, allo stesso modo degli originari attori in primo grado e si costituiva in CP_3 Controparte_4
giudizio la compagnia di assicurazione appellata, depositando la relativa comparsa, la quale, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, eccepiva nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto.
Pagina 3 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Una volta rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza nonché acquisito in atti il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 16.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 352 C.P.C..
L'appello non risulta fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito argomentato, tenuto conto che le allegazioni contenute nell'originario atto introduttivo di primo grado non risultano sufficientemente provate dall'odierno appellante per come era suo onere.
Va evidenziato in linea generale che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale, è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, atteso che il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie l'originaria parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, non potendosi ritenere sufficienti gli elementi addotti al fine di dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro per come prospettato dallo stesso attore, in particolare l'effettivo
Pagina 4 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
coinvolgimento nell'accadimento anche del veicolo Fiat Grande Punto, targato DE
967 SE, di proprietà e condotta da e, quindi, circa la configurabilità del CP_2 nesso di causalità tra una condotta imprudente di guida da parte di quest'ultimo ed il lamentato evento lesivo all'integrità psico-fisica come desumibile dalla documentazione medica in atti e dalla CTU medico-legale espletata in primo grado.
Invero, si deve rilevare che – a fronte di una descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nell'originario atto di citazione, in termini alquanto generici ed approssimativi, come illustrato in premessa – le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste addotto da parte attrice in primo grado ( , le cui dichiarazioni sono CP_5
riportate alle pagg.
7-8 della gravata sentenza;
cfr., altresì, verbale di udienza del
15.11.2021) trattasi di narrato molto scarno che si è sostanzialmente limitato a ripetere pedissequamente il fatto così come genericamente dedotto dall'originaria parte attrice, stante l'omessa specificazione di alcuno dei dati fattuali che risultano invece fondamentali per la compiuta ed attendibile ricostruzione dell'accadimento.
Più nello specifico, da siffatto narrato non è dato comprendere la specifica dinamica del riferito sinistro ed, in particolare, la reciproca posizione del veicolo condotto dal in fase di sorpasso e di quello di , nonché le CP_2 Parte_1
loro rispettive traiettorie di marcia ed, ancora, la distanza tra loro e la velocità tenuta dall'autovettura condotta dal nel corso della manovra di sorpasso del veicolo CP_2 che seguiva guidato dall'odierno appellante nonché la distanza tra questi due mezzi, né emerge dal narrato in esame qualsivoglia ostacolo sull'altra corsia di marcia impegnata nel sorpasso oppure una peculiare conformazione della strada percorsa che possano aver indotto il a notare solo in ultimo l'altro veicolo proveniente CP_2
nella direzione opposta tanto da essere costretto a rientrare repentinamente nella propria corsia ed urtare così l'autovettura di , in modo tale da Parte_1
potersi spiegare, secondo sicuri criteri di logica e razionalità, lo specifico motivo per cui sarebbe avvenuto il tamponamento. A quest'ultimo proposito, inoltre, va evidenziato che, come precisato dal consulente tecnico d'ufficio sulla dinamica del sinistro in sede di osservazioni sui rilievi critici della parte attrice, il tratto stradale interessato dal sinistro è rettilineo (cfr., altresì la foto n. 1 allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti il 02.09.2016).
È in tal modo del tutto evidente che siffatte aporie e contraddizioni in ordine al dato fondamentale delle narrazioni circa la dinamica del riferito sinistro, tanto che il
Pagina 5 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
narrato reso dal teste risulta superficiale e generico limitandosi sostanzialmente a ripetere la prospettazione attorea, a sua volta estremamente vaga ed indeterminata, destano notevoli perplessità in ordine all'attendibilità dello stesso teste, rendendo quindi il suo apporto conoscitivo, in mancanza di ulteriori ed autonomi riscontri certi ed univoci, di per sé del tutto insufficienti a provare l'effettiva dinamica del sinistro asseritamente accaduto per negligente condotta di guida di e, di CP_2 conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria dell'originaria parte attrice
. Parte_1
Quanto alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, va evidenziato che non risultano interventi sul posto di operanti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che avrebbero potuto ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro sulla base della verifica di tracce sul piano stradale e delle rispettive condizioni dei veicoli coinvolti, della eventuale presenza sul posto di videocamere di sorveglianza nonché delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quindi più genuine, dalle persone direttamente coinvolte e da occasionali passanti.
Ancora, non è dato desumere alcun idoneo ed univoco dato di conferma dal certificato di pronto soccorso in atti, ove risulta la generica dicitura di “incidente stradale”, quale causa riferita in ordine al trauma ivi riscontrato, evidentemente cagionato dall'impatto della Fiat Grande Punto condotta dall'odierno appellante contro un muretto ai margini della carreggiata per finire in un campo adiacente alla strada, come riferito dal teste , senza tuttavia emerge alcunchè circa la CP_5 lamentata causa di tale impatto nell'asserito previo tamponamento da parte del veicolo condotto dal CP_2
Quest'ultima asserita circostanza, inoltre, non risulta compatibile con le immagini fotografiche di entrambi i veicoli, effettuate poco tempo dopo il fatto nel maggio
2011 ed allegate al fascicolo di parte di primo grado dell'odierna convenuta. A siffatto proposito, in particolare, per come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio sulla dinamica del sinistro (cfr. l'elaborato tecnico depositato in atti il
02.09.2016), da tali foto manca la corrispondenza tra i punti d'urto tra la parte posteriore della Fiat Grande Punto di proprietà di e la Fiat Parte_1
Grande Punto di proprietà del nonché sul primo veicolo nessun danno è stato CP_2
rilevato sulla fiancata destra (la parte invece che avrebbe dovuto essere colpita dall'altro veicolo in sede di rientro dalla manovra di sorpasso). Ancora, in sede di
Pagina 6 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
successiva integrazione di CTU (cfr. elaborato tecnico in atti del 25.03.2019, nonché audizione del consulente d'ufficio all'udienza del 21.12.2020) all'esito del sopralluogo in data 12.02.2019 sul veicolo Fiat Grande Punto targato DE 967 SE di proprietà del se da un lato è emerso che la parte inferiore del paraurti CP_2
anteriore lato destro risulta scollegata dal passaruote e non ci sono più le due viti che dovevano garantire il collegamento, con la conseguenza che l'ausiliario ha addotto in udienza un giudizio di probabilità circa la riconducibilità di tali condizioni del veicolo all'urto contro il mezzo di proprietà di , dall'altro lato, Parte_1
comunque, come al contempo evidenziato dallo stesso CTU, stante il notevole lasso temporale tra il fatto (23.04.2011) e l'accertamento in questione (12.02.2019), non si può affermare con sufficiente certezza quando fosse avvenuto il suddetto danno e, quindi, se fosse effettivamente riconducibile al sinistro oggetto di causa oppure ad altro accadimento nel frattempo verificatosi, con la conseguente scarsa concludenza del suddetto giudizio di probabilità formulato dal CTU.
Sempre in ordine alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, relativamente al contenuto del modulo di constatazione amichevole in atti sottoscritto anche da
, va evidenziato che i Giudici di legittimità hanno rilevato che, “nel CP_2
giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. 990/69, tanto nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, quanto nel caso in cui sia stata presentata anche una domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute, o non, nella constatazione amichevole di sinistro stradale (cd modulo CID), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente” (cfr. Cass.
SS.UU. 5.5.2006, n. 10311), sicchè, esclusa qualunque particolare valenza probatoria della dichiarazione contenuta nella constatazione amichevole in atti, essa va valutata in relazione alle altre risultanze istruttorie.
Dunque, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello vanno comunque liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del
Pagina 7 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
proprietario del veicolo. Tale “libero apprezzamento” non può che significare negazione di una qualsivoglia valenza precostituita dalla legge e concreta valutazione da parte del giudice di merito dell'elemento di prova, unitamente agli altri elementi istruttori ritualmente acquisiti (cfr., in questo senso, Trib. Crotone, 14/09/2020, n.
757), con la conseguente persistenza di fondati ed insuperabili dubbi – soprattutto, a fronte del complessivo quadro probatorio addotto da parte attrice e connotato da notevoli carenze dimostrative come finora argomentato – sul fatto che tale modulo possa costituire nel caso di specie una effettivamente veridica rappresentazione del sinistro automobilistico così come dedotto dall'originario attore a fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Pertanto, il contributo narrativo reso dal teste , quale unico mezzo CP_5 di prova offerto dall'originaria parte attrice circa l'an debeatur, non può ritenersi attendibili circa la ricostruzione del fatto nei termini come prospettati da tale parte
(non in ordine ad irrilevanti dati secondari e di dettaglio, bensì proprio sull'elemento fattuale fondamentale e più significativo sul quale si fonda tale prospettazione nei termini sopra evidenziati).
Pertanto, in mancanza dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su tale parte, nemmeno la disposta CTU medico-legale espletata in primo grado sulla persona di ed attestante la compatibilità delle lesioni lamentate Parte_1
con le riferite modalità di verificazione del sinistro, può ritenersi utile a colmare le dette lacune.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “la consulenza tecnica, che di regola non è mezzo di prova ma sempre è mezzo istruttorio può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (tra le tante Cass.
4792/2013; 1149/11; 6155/09; 1020/06)” (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n.
17685/2016), di talchè, nel caso di specie, pur costituendo fonte di prova sull'entità delle lesioni riportate dal , la stessa esprime un semplice giudizio di Pt_1
“compatibilità” delle stesse con la descrizione dei fatti per come prospettata da parte attrice ma non può, ovviamente, stabilire a chi si debba imputare la condotta alla base della causazione dell'incidente de quo e, ancor prima se effettivamente si sia trattato di lesioni da sinistro stradale;
ciò, ancor più, sulla pacifica indicazione giurisprudenziale di legittimità per cui la CTU non ha assolutamente la funzione di
Pagina 8 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
rimediare alle carenze probatorie gravanti sulla parte, soprattutto in materie nelle quali tale onere è particolarmente stringente, come quella de quo.
Stante siffatto lacunoso quadro probatorio circa l'effettivo accadimento del sinistro, nei termini per come prospettati, pur se in modo generico ed approssimativo, dall'originaria parte attrice nella sua dinamica, nonché, conseguentemente, circa il nesso di causalità tra l'asserita condotta imprudente di guida da parte di CP_2
ed il lamentato danno all'integrità psico-fisica in capo a ,
[...] Parte_1
quale danno-conseguenza oggetto della domanda risarcitoria, ne risulta ulteriormente avvalorato il convincimento, già espresso dal primo giudice, che la domanda svolta nei confronti della compagnia di assicurazione e del vada rigettata, con la CP_2
conseguente conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico della parte appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 n. 1040/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 263/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 13/03/2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di secondo grado, che si Controparte_6 liquidano in complessivi € 1.276,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 10 di 10