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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 36888 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 36888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti da parte appellante e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
San Calepodio n. 46 presso lo studio dell'avv. Filippo Fantera che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Gianluca Fontanella, giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione.
APPELLANTE
E
(cf ), CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di sanzioni per circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in riassunzione, a seguito dell'annullamento parziale operato dalla corte di cassazione con ordinanza n. 10467/2023 della sentenza del tribunale di Roma n. 9509/2019 limitatamente alla sola quantificazione delle spese, regolarmente notificato alle parti appellate, ha riassunto il giudizio di appello per Parte_1
ottenere la rideterminazione delle spese di giudizio alla luce del principio affermato dalla corte di cassazione.
Ha dedotto che il giudice di appello aveva determinato le spese di giudizio del primo grado di giudizio e del giudizio di appello rispettivamente in euro 300 e 400, oltre accessori di legge senza tenere conto del valore della causa ed operando la liquidazione in misura inferiore al minimo tabellare.
Non si sono costituite e la venendo CP_1 Controparte_2
dichiarate contumaci.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione per tardività CP_1
non essendo stata introdotta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza degli atti presupposti, depositando documentazione relativa alla notifica dei verbali di accertamento.
La causa, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudizio è stato riassunto solo per la revisione del solo capo relativo alle spese, essedo passato in giudicato il capo relativo alla decisione in ordine alla intervenuta prescrizione dei crediti contenuti in due cartelle di pagamento.
In particolare l'atto di appello era stato proposto affinche venisse dichiarata la interventua estinzione per prescrizione dei crediti vantati da in revalzione ai verbali di CP_1
accertamento nn.18080026470 e 13080000322 e la rideterminazione delle spese di giudizio relativamente al giudizio di primo grado.
Il giudice di pace aveva dichiarati estinti i crediti relativi alla cartella di pagamento
09720120289558970 per un importo complessivo di euro 1.762,43, mentre la sentenza del
Tribunale aveva dichiarato la intervenuta estinzione del credito di euro 1.574,94.
Di conseguenza le spese del giudizio di primo grado devono essere calcolate sull'importo di euro 3.227,37 mentre il giudizio di appello deve essere calcolato su euro 1.574,94.
Tenuto conto che la decisione ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice aveva deteminato le spese scendendo al di sotto del minimo, ritiene il giudicante che debbano essere liquidate le spese tenuto conto della limitata complessità del giudizio relativo al solo accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti, le stesse possano essere liquidate iin misura intermedia tra il valore minimo ed il valore medio previsto applicando i paramentri di cui ai criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificicazioni e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello limitatamente alle spese, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Roma 9509/2019
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida, in euro 1.546, di Parte_1
cui euro 1.350 per onorari delle fasi di giudizio, euro 196 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Gianluca Fontanella dichiaratosi antistatario;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di appello in riassunzione, spese che liquida in Parte_1
euro 571,50, di cui euro 480 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di appello, spese che liquida in euro 2.074, di cui Parte_1
euro 1.900 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 174 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Filippo Fantera dichiaratosi antistatari, previa deduzione di quanto eventualmente già percepito;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 943, di Parte_1
cui euro 900 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 43 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Filippo Fantera dichiaratosi antistatari, previa deduzione di quanto eventualmente già percepito;
Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 36888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti da parte appellante e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
San Calepodio n. 46 presso lo studio dell'avv. Filippo Fantera che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Gianluca Fontanella, giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione.
APPELLANTE
E
(cf ), CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di sanzioni per circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in riassunzione, a seguito dell'annullamento parziale operato dalla corte di cassazione con ordinanza n. 10467/2023 della sentenza del tribunale di Roma n. 9509/2019 limitatamente alla sola quantificazione delle spese, regolarmente notificato alle parti appellate, ha riassunto il giudizio di appello per Parte_1
ottenere la rideterminazione delle spese di giudizio alla luce del principio affermato dalla corte di cassazione.
Ha dedotto che il giudice di appello aveva determinato le spese di giudizio del primo grado di giudizio e del giudizio di appello rispettivamente in euro 300 e 400, oltre accessori di legge senza tenere conto del valore della causa ed operando la liquidazione in misura inferiore al minimo tabellare.
Non si sono costituite e la venendo CP_1 Controparte_2
dichiarate contumaci.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione per tardività CP_1
non essendo stata introdotta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza degli atti presupposti, depositando documentazione relativa alla notifica dei verbali di accertamento.
La causa, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudizio è stato riassunto solo per la revisione del solo capo relativo alle spese, essedo passato in giudicato il capo relativo alla decisione in ordine alla intervenuta prescrizione dei crediti contenuti in due cartelle di pagamento.
In particolare l'atto di appello era stato proposto affinche venisse dichiarata la interventua estinzione per prescrizione dei crediti vantati da in revalzione ai verbali di CP_1
accertamento nn.18080026470 e 13080000322 e la rideterminazione delle spese di giudizio relativamente al giudizio di primo grado.
Il giudice di pace aveva dichiarati estinti i crediti relativi alla cartella di pagamento
09720120289558970 per un importo complessivo di euro 1.762,43, mentre la sentenza del
Tribunale aveva dichiarato la intervenuta estinzione del credito di euro 1.574,94.
Di conseguenza le spese del giudizio di primo grado devono essere calcolate sull'importo di euro 3.227,37 mentre il giudizio di appello deve essere calcolato su euro 1.574,94.
Tenuto conto che la decisione ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice aveva deteminato le spese scendendo al di sotto del minimo, ritiene il giudicante che debbano essere liquidate le spese tenuto conto della limitata complessità del giudizio relativo al solo accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti, le stesse possano essere liquidate iin misura intermedia tra il valore minimo ed il valore medio previsto applicando i paramentri di cui ai criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificicazioni e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello limitatamente alle spese, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Roma 9509/2019
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida, in euro 1.546, di Parte_1
cui euro 1.350 per onorari delle fasi di giudizio, euro 196 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Gianluca Fontanella dichiaratosi antistatario;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di appello in riassunzione, spese che liquida in Parte_1
euro 571,50, di cui euro 480 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di appello, spese che liquida in euro 2.074, di cui Parte_1
euro 1.900 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 174 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Filippo Fantera dichiaratosi antistatari, previa deduzione di quanto eventualmente già percepito;
* condanna la e , in solido, a rimborsare a Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 943, di Parte_1
cui euro 900 per gli onorari delle fasi del giudizio, oltre euro 43 per spese, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore Filippo Fantera dichiaratosi antistatari, previa deduzione di quanto eventualmente già percepito;
Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 36888 ANNO 2023 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale