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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda SeZIne civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 6633/2020 del ruolo generale degli affari contenZIsi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 26 marzo 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla C.F._1
citaZIne, dagli avvocati Francesco Antonio Di Somma (C.F. ) e C.F._2
Maria Lamberti (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3
in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I n. 345
-attore-
E
, con sede alla via Roma n. 104 di (P. IVA ), in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituZIne e risposta, dagli avvocati MauriZI Bertoni (C.F.
) e Clementina Vetrano (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5
studio elettivamente domicilia in , al Corso Garibaldi n. 148 CP_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citaZIne notificata il 10 settembre 2020, evocò in giudiZI Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la , per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni che gli erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 10 giugno 2017, alle ore 14:20 circa, allorquando, mentre percorreva, in sella alla sua bici da corsa, la strada regionale ex SS 164 ad Acerno, in direZIne di Montecorvino
Rovella, in corrispondenza del chilometro 27 (tratto geolocalizzato ai punti: 40.735619 –
15.043444), nell'affrontare una curva volgente a destra, aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello presente sul manto stradale ed era caduto al suolo, procurandosi la “frattura
collo femore a destra”. L'attore lamentò che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnaletica di pericolo e, dedotti i postumi temporanei e permanenti che gli erano derivati dalle lesioni patite in quell'occasione, rassegnò le seguenti conclusioni: “I) accertato
e riconosciuto che in occasione del sinistro per cui è causa il dislivello presente sul manto
stradale regionale SR ex SS 164 nel Comune di Acerno (SA), in corrispondenza del
chilometro 27 – tratto geo localizzato ai punti: 40.735619 – 15.043444 e presente lungo la
curva ivi ubicata, ha rappresentato una vera insidia e/o trabocchetto tanto da provocare la
caduta dell'attore e delle consequenziali lesioni personali dallo stesso patite alla propria
persona; II) accertata e riconosciuta la responsabilità della , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, quale Ente tenuto alla gestione e/o manutenZIne
della strada regionale SR ex SS 164 del Comune di Acerno (SA), teatro dell'incidente per
cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento – in favore dell'attore della somma di
€ 188.394,33 così distinta … . Per un Totale di € 188.394,33, oltre interessi sulla somma
rivalutata dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo;
2) condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di
[...]
lite, con attribuZIne ai sottoscritti procuratori e difensori antistatari;
3) munire la sentenza di
clausola di provvisoria esecuZIne, come per legge”.
La , costituendosi con comparsa del 30 dicembre 2020, eccepì Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, sostenendo l'insussistenza di qualsivoglia insidia o pericolo nella strada e argomentando dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causaZIne del sinistro, per avere quello violato le norme della circolaZIne stradale, in particolare l'art. 143. In via subordinata, dedusse del concorso di colpa dell'attore nella produZIne dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo e/o secondo comma, e della necessaria riduZIne dell'eventuale ristoro. Contestò, infine, l'entità del danno e del richiesto risarcimento a titolo di personalizzaZIne pretesi da parte attrice. L'ente locale, quindi,
chiese: “Nel merito: - dichiarare ed accertare la carenza di ogni profilo di responsabilità ex
art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051 c.c. a qualsivoglia altro titolo attribuibile alla PROVINCIA DI
SALERNO per i danni non patrimoniali riportati dal sig. a seguito della Parte_1
caduta ciclistica occorsagli in data 10 giugno 2017; - conseguentemente, rigettare la
domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell' Controparte_2
convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi spiegati in narrativa;
In
via subordinata di merito: - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda di risarcimento proposta dal sig. nei confronti della Parte_1
, limitare l'obbligo di risarcimento nei limiti del giusto, del provato Controparte_1
e del legittimamente richiesto, avuto riguardo alle disposiZIni di cui all'art. 1227 c.c. I
comma c.c. in consideraZIne dell'apporto causale dato alla verificaZIne dell'Evento dalla
condotta tenuta dal sig. mentre transitava – in sella alla propria bici da corsa – Parte_1
sulla Strada teatro del sinistro del 10 giugno 2017, tutto ciò tenuto conto delle risultanze
peritali attestanti l'effettiva entità dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dall'attore
a seguito della caduta ciclistica per cui si dibatte. In ogni caso – con vittoria di spese e
compensi di avvocato ex D.M. 55 del 10 marzo 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2014), come aggiornati in base al D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018”.
La causa fu istruita con i mezzi di prova orale articolati dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, quindi all'udienza del 26 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, fu tratteneva a sentenza, previa assegnaZIne dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 16 giugno 2025.
3.- La domanda è solo in parte fondata.
Le prove raccolte consentono di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro:
nel primo pomeriggio del 10 giugno 2017, alle ore 14:20 circa, Parte_1
percorrendo la strada regionale SR ex SS 164 ad Acerno in sella alla sua bici da corsa,
diretto a Montecorvino Rovella, in corrispondenza della curva nel tratto localizzato ai punti
40.735619 – 15.043444 perse l'equilibrio e cadde al suolo a causa del dislivello, di alcuni centimetri, presente tra le due carreggiate, determinato dalla presenza di due strati di asfalto, posti a livelli diversi.
Il testimone ha così riferito: “Il giorno in cui mio ZI ebbe l'incidente ero Tes_1
in sua compagnia, in bicicletta, insieme a;
eravamo partiti da Cava ed eravamo Persona_1
saliti a Solofra, se non erro località Turci, verso Serino, poi siamo saliti al Monte Terminio,
passati per Montella e scesi verso Acerno e quindi verso Montecorvino Rovella. Seguivo
, ero il terzo della fila, mio ZI era il primo. Eravamo in un tratto di leggera discesa, in Per_1
un tratto con curve e rettilinei. Mio ZI cadde facendo una curva a destra su un gradino tra i
due livelli dell'asfalto, più alto sul lato destro e più basso sul lato sinistro. Riconosco nelle
foto che mi vengono esibite, tratte dal fascicolo di parte attrice, i luoghi di causa e la curva
nella quale mio ZI cadde. Mio ZI si portò al centro della strada per affrontare la curva a
destra, la velocità non era eccessiva, eravamo a circa 25-27 km/h, non ricordo cosa
segnasse il tachimetro, non potevamo affrontare la curva se non in quel modo, allargandoci
leggermente al centro della strada per poi non uscire dalla curva sul lato opposto della
carreggiata. Non ricordo la presenza di segnali di pericolo, limiti di velocità che segnalassero
la condiZIne della strada. Anche con riferimento ai capitoli di prova contraria articolati da
parte convenuta, confermo la verità delle circostanze di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 8, che mi
vengono letti, precisando che non ricordo di aver visto limiti di velocità né segnali di pericolo
e che solo nel punto della caduta l'attore si allargò verso il centro della strada”.
ha così deposto: “Il giorno in cui l'attore ebbe l'incidente ero in sua Tes_1 CP_3 compagnia, in bicicletta, insieme a;
eravamo partiti da Acerno diretti verso Tes_1
Montecorvino Rovella. Seguivo , ero il secondo della fila. Eravamo in un tratto di Parte_1
leggera discesa, in una sorta di tornante. cadde per aver perduto l'equilibrio, Parte_1
ricordo che la bici sobbalzò, non ricordo se in piena curva o subito dopo. Riconosco nelle
foto che mi vengono esibite, tratte dal fascicolo di parte attrice, i luoghi di causa. Credo che
l'attore sia caduto a causa di quel dislivello raffigurato nelle foto, al centro della carreggiata.
Il ciclista quando affronta la curva a destra si allarga per poi non trovarsi, dopo la curva,
nell'opposta corsia di marcia. La nostra velocità non era eccessiva, eravamo a circa 25-27
km/h, eravamo appena partiti e non conoscevamo la strada. Non ricordo la presenza di
segnali di pericolo, limiti di velocità che segnalassero la condiZIne della strada. Anche con
riferimento ai capitoli di prova contraria articolati da parte convenuta, confermo la verità delle
circostanze di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 8, che mi vengono letti, precisando che non ricordo di
aver visto limiti di velocità né segnali di pericolo e che solo nel punto della caduta l'attore si
allargò verso il centro della strada. Aggiungo che ignoravamo quel tragitto, che
percorrevamo la prima volta”.
Le fotografie prodotte da parte attrice confermano e documentano efficacemente la presenza di un dislivello di alcuni centimetri, approssimativamente 2 o 3, tra i due nastri d'asfalto, all'incirca corrispondenza del centro della carreggiata, quasi a separare le due corsie, dislivello reso evidente dalla diversa coloraZIne e consistenza del manto bituminoso. All'opposto, la relaZIne tecnica depositata dall'ente locale, datata 9 novembre
2020, descrive condiZIni della strada che, per ragioni temporali, non coincidono con quelle sussistenti al tempo del sinistro.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa, dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eZIlogico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relaZIne custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situaZIni
di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è
evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di “colpa nella custodia” (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di “rischio da custodia”, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008, n. 4279; Cass. 19/05/2011, n.
11016). Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eZIlogico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicaZIne della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relaZIne ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relaZIne a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eZIlogico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruiZIne del bene da parte dell'utente, la dimostraZIne
che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta ecceZInalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situaZIni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n.
8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituZInalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministraZIne in relaZIne alla non corretta manutenZIne del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, consente di concludere che la presunZIne di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti agli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relaZIne alle caratteristiche della stessa, alle condiZIni in cui solitamente si trova, alle segnalaZIni di attenZIne, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenZIne, secondo criteri di normalità.
Tali principi, che questo giudice condivide appieno, sono da ribadire ulteriormente nel caso di specie e consentono di affermare la riferibilità etiologica della caduta al suolo dell'attore (quindi delle lesioni e dei danni che ne sono derivati) alla condiZIne della strada,
precisamente alla presenza di un insidioso dislivello nella pavimentaZIne della strada.
D'altro canto, dall'istruttoria è emerso che violò le regole dettate Parte_1
dall'art. 143 del Codice della Strada, secondo cui “
1. I veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando
la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata”. Lo stesso attore, interrogato dal giudice, ha confermato che “facendo la curva mi allargai un poco e mi trovai sullo sterrato.
Preciso che nell'affrontare la curva a destra, mi allargai verso il centro della strada, per poi stringere verso destra nella curva, in quel momento persi aderenza perché entrambe le
ruote finirono nel dislivello che s'era creato tra l'asfalto, sulla corsia da me impegnata, e lo
sterrato, sull'opposta corsia di marcia”.
Ebbene, la violaZIne della regola di condotta da parte del ciclista ha indubbiamente contribuito al determinismo del sinistro, posto che l'irregolarità che ne ha provocato la caduta era posta proprio al centro della strada e sarebbe stata evitata qualora l'attore si fosse mantenuto sul margine destro della corsia di sua pertinenza. Tale condotta, rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c., si stima avere concorso nella misura del 50% all'evento, tenuto conto della gravità della violaZIne e della sufficiente visibilità della diversa coloraZIne e consistenza della pavimentaZIne delle due corsie, che avrebbe dovuto indurre l'attore a maggiore attenZIne e prudenza nell'impegnare la curva.
3.- Quanto al danno non patrimoniale, la documentaZIne versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attore patì la “frattura collo femore a destra”, accertata dai sanitari del pronto soccorso di (v. verbale n. 20170059626), che ne disposero il CP_1
ricovero in Ortopedia e Traumatologia e l'intervento di endoprotesi di anca e il successivo ulteriore trasferimento alla per la Controparte_4
riabilitaZIne.
È acquisito alla decisione, poi, che nel 2019 l'attore fu sottoposto ad un nuovo intervento di riprotesizzaZIne, per sopravvenuta infeZIne della precedente, evento che,
attesa la distanza temporale dall'incidente per cui è causa, non può ricondursi etiologicamete a questo, bensì a “eventuali responsabilità ospedaliere” (così la CTU a firma del dott. , a pagina 9). Persona_2
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che a da Parte_1
quelle lesioni sono derivati postumi consistenti in esiti cicatriziali alla faccia laterale della coscia e una limitaZIne funZInale dell'articolaZIne ai gradi estremi, con un danno biologico permanente stimato tra il 15% e il 18%, “con apprezzabile incidenza sulla capacità
lavorativa”, preceduti da un'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediamente stimata pari al 50% per 30 giorni e al 25%
per ulteriori 30 giorni. La maggiore invalidità permanente del 20-22% risulta dall'ausiliario riferita all'incidenza dell'accorciamento dell'arto inferiore, di circa 3 cm, conseguenza del secondo intervento, di riprotesizzaZIne, che, come detto, non può imputarsi alla CP_1
, ma ad una non corretta esecuZIne del primo intervento chirurgico: trattasi,
[...]
invero, di evento di danno diverso da quello per cui è causa, imputabile ad un terzo soggetto e non addebitabile all'ente territoriale.
L'ausiliario ha aggiunto che “Indubbiamente l'infortunio del giugno 2017 ebbe una
ripercussione sull'attività lavorativa specifica del periziato;
infatti, la presenza di una protesi
totale d'anca comunque limita tutte quelle attività in cui si richiedono frequenti flessioni sugli
arti inferiori e, spesso, posiZIni innaturali per poter procedere alle prestaZIni tipiche di un
meccanico. Di contro, la protesi totale d'anca senza apprezzabili complicanze, non incide
significativamente su qualsiasi altra attività lavorativa. Nella fattispecie, però, l'attuale
quadro invalidante ha reso il periziato inabile all'attività svolta di meccanico ed,
effettivamente, limita qualsiasi attività lavorativa. Nella fattispecie, però, l'attuale quadro
invalidante ha reso il periziato inabile all'attività svolta di meccanico ed, effettivamente, limita
qualsiasi attività lavorativa che richieda la flessione sugli arti inferiori. Ma tutto ciò, vale a
dire l'attuale limitaZIne, deve ricondursi agli esiti dell'intervento di riprotesizzaZIne e non
alla primitiva frattura del collo del femore protesizzata nel 2017.” I postumi delle lesioni invalidanti patite in conseguenza del sinistro, quindi, comportavano maggiore sforzo e fatica nello svolgimento del lavoro, rilevante in termini di cenestesi lavorativa, quindi rilevante al fine della liquidaZIne del danno non patrimoniale, che ben può essere ancorato all'estremo più elevato della forbice indicata dall'ausiliario, pari al 18%.
Ciò posto, facendo applicaZIne della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulaZIne del 2024, il danno non patrimoniale va quantificato, considerata l'età della vittima (61 anni al tempo del sinistro),
nell'importo di € 60.281,00 per il danno biologico (comprensivo del danno dinamico- relaZInale, pari a € 44.986,00, e della sofferenza soggettiva, pari a € 15.295,00,
presuntivamente sussistente in ragione della natura ed entità dei postumi, temporanei e permanenti, e della durata della malattia) e di € 6.037,50 per l'invalidità temporaneo (dietim
€ 115,00), che in ragione del concorso di colpa si riduce a € 33.159,25.
Su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma,
prima devalutata fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variaZIne
dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variaZIni dello stesso indice fino alla data della presente decisione. Tali interessi ammontano a € 3.466,16.
4.- Quanto al danno patrimoniale, sono giustificati gli esborsi di: € 25,00 per il rilascio di documenti, come da fattura n. WBS01CA/00002900/20 dell'ASL Salerno del 17/09/2020;
€ 40,00 per esami ematochimici, giusta la fattura n. 11795 del 26/09/2017 della Biocava
S.a.s. di Aliberti P. & C.; € 32,91 per controllo ortopedico giusta la fattura n.
WBS01/00054399/17 del 20/09/2017 dell'Ospedale Ruggi D'Aragona; € 37,56 per radiografia di pelvi e anca, giusta la fattura n. WBS01/000544400/17 dell'Ospedale Ruggi
D'Aragona del 20/09/2017; € 15,00 per diritti di segreteria, giusta la fattura n.
WBS01CA/0004518/17 del 22/09/2017 dell'Ospedale Ruggi D'Aragona; € 56,15 per fisioterapia, giusta la ricevuta 1579 del 11/10/2017 della Te.Ri. S.r.l.; € 56,15 per fisioterapia,
giusta la ricevuta 1760 del 06/11/2017 della Te.Ri. S.r.l.; € 22,00 e € 9,84 per l'acquisto di farmaci in data 10/10/2017 e 6/10/2017; € 10,33 per il rilascio della cartella clinica, giusta la fattura n. W101/00014358/19 del 07/08/2019 dell'ASL Salerno;
€ 10,00 per il rilascio di documenti in formato digitale, giusta la fattura n. WBS01CA/00001239/18 dell'ASL Salerno
del 22/02/2018. Tali importi attualizzati e maggiorati degli interessi compensativi ascendono a €
416,25 e dimidiati per il concorso di colpa del danneggiato si riducono a € 208,13.
Non sono riferibili ai fatti di causa, invece, la fattura n. WF97108/0000014/20
dell'ASL Salerno per “visita cardiologica”, la fattura n. WF97108/0000021/20 dell'ASL e il correlato scontrino per causali non verificabili, la fattura n. W10/00001629/20 dell'ASL
Salerno per “visita psichiatrica”, lo scontrino di farmacia del 18 gennaio 20182017 per l'acquisto di un farmaco non utilizzabile per le lesioni derivate dall'incidente per cui è causa.
5.- Inconferente è il richiamo di parte convenuta al “rischio sportivo”, nient'affatto ipotizzabile nella pratica amatoriale del ciclismo, non comportando tale attività l'alea e l'accettaZIne del rischio di una caduta al suolo per le irregolarità del piano viario.
Inconsistenti, poi, sono i riferimenti di parte convenuta a indennizzi che potrebbero essere stati erogati dall'INPS o dall'INAIL o da assicuratori privati, meramente ipotizzati dalla parte, in assenza di qualsivoglia riscontro concretamente apprezzabile e, come tali,
immeritevoli di indagini ufficiose.
6.- Le spese del giudiZI vanno compensate per 1/3, per la solo parziale fondatezza delle domande risarcitorie, e per il residuo poste a carico dell'ente provinciale convenuto, in ragione della sua maggiore soccombenza;
vanno direttamente attribuite agli avvocati
Francesco Antonio Di Somma e Maria Lamberti, che ne hanno chiesto l'attribuZIne
dichiarandone l'anticipo, e vanno liquidate nell'intero in € 1.400,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale, considerando il valore della causa, parametrata al decisum, l'attività
professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della , in ragione della medesima regola della Controparte_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda seZIne civile, definitivamente pronunciando: 1) dichiara la pari responsabilità di e della nel Parte_1 Controparte_1
determinismo dell'incidente per cui è causa;
2) condanna la a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 36.833,54;
3) compensa per 1/3 tra le parti le spese del giudiZI e condanna la CP_1
a pagare a i residui 2/3, spese che per l'intero liquida in
[...] Parte_1
€ 786,00 per esborsi ed € 5.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CAP
come per legge, direttamente attribuendoli agli avvocati Francesco Antonio Di
Somma e Maria Lamberti;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della
. Controparte_1
Salerno, 20 giugno 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda SeZIne civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 6633/2020 del ruolo generale degli affari contenZIsi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 26 marzo 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla C.F._1
citaZIne, dagli avvocati Francesco Antonio Di Somma (C.F. ) e C.F._2
Maria Lamberti (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3
in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I n. 345
-attore-
E
, con sede alla via Roma n. 104 di (P. IVA ), in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituZIne e risposta, dagli avvocati MauriZI Bertoni (C.F.
) e Clementina Vetrano (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5
studio elettivamente domicilia in , al Corso Garibaldi n. 148 CP_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citaZIne notificata il 10 settembre 2020, evocò in giudiZI Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la , per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni che gli erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 10 giugno 2017, alle ore 14:20 circa, allorquando, mentre percorreva, in sella alla sua bici da corsa, la strada regionale ex SS 164 ad Acerno, in direZIne di Montecorvino
Rovella, in corrispondenza del chilometro 27 (tratto geolocalizzato ai punti: 40.735619 –
15.043444), nell'affrontare una curva volgente a destra, aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello presente sul manto stradale ed era caduto al suolo, procurandosi la “frattura
collo femore a destra”. L'attore lamentò che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnaletica di pericolo e, dedotti i postumi temporanei e permanenti che gli erano derivati dalle lesioni patite in quell'occasione, rassegnò le seguenti conclusioni: “I) accertato
e riconosciuto che in occasione del sinistro per cui è causa il dislivello presente sul manto
stradale regionale SR ex SS 164 nel Comune di Acerno (SA), in corrispondenza del
chilometro 27 – tratto geo localizzato ai punti: 40.735619 – 15.043444 e presente lungo la
curva ivi ubicata, ha rappresentato una vera insidia e/o trabocchetto tanto da provocare la
caduta dell'attore e delle consequenziali lesioni personali dallo stesso patite alla propria
persona; II) accertata e riconosciuta la responsabilità della , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, quale Ente tenuto alla gestione e/o manutenZIne
della strada regionale SR ex SS 164 del Comune di Acerno (SA), teatro dell'incidente per
cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento – in favore dell'attore della somma di
€ 188.394,33 così distinta … . Per un Totale di € 188.394,33, oltre interessi sulla somma
rivalutata dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo;
2) condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di
[...]
lite, con attribuZIne ai sottoscritti procuratori e difensori antistatari;
3) munire la sentenza di
clausola di provvisoria esecuZIne, come per legge”.
La , costituendosi con comparsa del 30 dicembre 2020, eccepì Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, sostenendo l'insussistenza di qualsivoglia insidia o pericolo nella strada e argomentando dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causaZIne del sinistro, per avere quello violato le norme della circolaZIne stradale, in particolare l'art. 143. In via subordinata, dedusse del concorso di colpa dell'attore nella produZIne dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo e/o secondo comma, e della necessaria riduZIne dell'eventuale ristoro. Contestò, infine, l'entità del danno e del richiesto risarcimento a titolo di personalizzaZIne pretesi da parte attrice. L'ente locale, quindi,
chiese: “Nel merito: - dichiarare ed accertare la carenza di ogni profilo di responsabilità ex
art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051 c.c. a qualsivoglia altro titolo attribuibile alla PROVINCIA DI
SALERNO per i danni non patrimoniali riportati dal sig. a seguito della Parte_1
caduta ciclistica occorsagli in data 10 giugno 2017; - conseguentemente, rigettare la
domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell' Controparte_2
convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi spiegati in narrativa;
In
via subordinata di merito: - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda di risarcimento proposta dal sig. nei confronti della Parte_1
, limitare l'obbligo di risarcimento nei limiti del giusto, del provato Controparte_1
e del legittimamente richiesto, avuto riguardo alle disposiZIni di cui all'art. 1227 c.c. I
comma c.c. in consideraZIne dell'apporto causale dato alla verificaZIne dell'Evento dalla
condotta tenuta dal sig. mentre transitava – in sella alla propria bici da corsa – Parte_1
sulla Strada teatro del sinistro del 10 giugno 2017, tutto ciò tenuto conto delle risultanze
peritali attestanti l'effettiva entità dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dall'attore
a seguito della caduta ciclistica per cui si dibatte. In ogni caso – con vittoria di spese e
compensi di avvocato ex D.M. 55 del 10 marzo 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2014), come aggiornati in base al D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018”.
La causa fu istruita con i mezzi di prova orale articolati dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, quindi all'udienza del 26 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, fu tratteneva a sentenza, previa assegnaZIne dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 16 giugno 2025.
3.- La domanda è solo in parte fondata.
Le prove raccolte consentono di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro:
nel primo pomeriggio del 10 giugno 2017, alle ore 14:20 circa, Parte_1
percorrendo la strada regionale SR ex SS 164 ad Acerno in sella alla sua bici da corsa,
diretto a Montecorvino Rovella, in corrispondenza della curva nel tratto localizzato ai punti
40.735619 – 15.043444 perse l'equilibrio e cadde al suolo a causa del dislivello, di alcuni centimetri, presente tra le due carreggiate, determinato dalla presenza di due strati di asfalto, posti a livelli diversi.
Il testimone ha così riferito: “Il giorno in cui mio ZI ebbe l'incidente ero Tes_1
in sua compagnia, in bicicletta, insieme a;
eravamo partiti da Cava ed eravamo Persona_1
saliti a Solofra, se non erro località Turci, verso Serino, poi siamo saliti al Monte Terminio,
passati per Montella e scesi verso Acerno e quindi verso Montecorvino Rovella. Seguivo
, ero il terzo della fila, mio ZI era il primo. Eravamo in un tratto di leggera discesa, in Per_1
un tratto con curve e rettilinei. Mio ZI cadde facendo una curva a destra su un gradino tra i
due livelli dell'asfalto, più alto sul lato destro e più basso sul lato sinistro. Riconosco nelle
foto che mi vengono esibite, tratte dal fascicolo di parte attrice, i luoghi di causa e la curva
nella quale mio ZI cadde. Mio ZI si portò al centro della strada per affrontare la curva a
destra, la velocità non era eccessiva, eravamo a circa 25-27 km/h, non ricordo cosa
segnasse il tachimetro, non potevamo affrontare la curva se non in quel modo, allargandoci
leggermente al centro della strada per poi non uscire dalla curva sul lato opposto della
carreggiata. Non ricordo la presenza di segnali di pericolo, limiti di velocità che segnalassero
la condiZIne della strada. Anche con riferimento ai capitoli di prova contraria articolati da
parte convenuta, confermo la verità delle circostanze di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 8, che mi
vengono letti, precisando che non ricordo di aver visto limiti di velocità né segnali di pericolo
e che solo nel punto della caduta l'attore si allargò verso il centro della strada”.
ha così deposto: “Il giorno in cui l'attore ebbe l'incidente ero in sua Tes_1 CP_3 compagnia, in bicicletta, insieme a;
eravamo partiti da Acerno diretti verso Tes_1
Montecorvino Rovella. Seguivo , ero il secondo della fila. Eravamo in un tratto di Parte_1
leggera discesa, in una sorta di tornante. cadde per aver perduto l'equilibrio, Parte_1
ricordo che la bici sobbalzò, non ricordo se in piena curva o subito dopo. Riconosco nelle
foto che mi vengono esibite, tratte dal fascicolo di parte attrice, i luoghi di causa. Credo che
l'attore sia caduto a causa di quel dislivello raffigurato nelle foto, al centro della carreggiata.
Il ciclista quando affronta la curva a destra si allarga per poi non trovarsi, dopo la curva,
nell'opposta corsia di marcia. La nostra velocità non era eccessiva, eravamo a circa 25-27
km/h, eravamo appena partiti e non conoscevamo la strada. Non ricordo la presenza di
segnali di pericolo, limiti di velocità che segnalassero la condiZIne della strada. Anche con
riferimento ai capitoli di prova contraria articolati da parte convenuta, confermo la verità delle
circostanze di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 8, che mi vengono letti, precisando che non ricordo di
aver visto limiti di velocità né segnali di pericolo e che solo nel punto della caduta l'attore si
allargò verso il centro della strada. Aggiungo che ignoravamo quel tragitto, che
percorrevamo la prima volta”.
Le fotografie prodotte da parte attrice confermano e documentano efficacemente la presenza di un dislivello di alcuni centimetri, approssimativamente 2 o 3, tra i due nastri d'asfalto, all'incirca corrispondenza del centro della carreggiata, quasi a separare le due corsie, dislivello reso evidente dalla diversa coloraZIne e consistenza del manto bituminoso. All'opposto, la relaZIne tecnica depositata dall'ente locale, datata 9 novembre
2020, descrive condiZIni della strada che, per ragioni temporali, non coincidono con quelle sussistenti al tempo del sinistro.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa, dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eZIlogico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relaZIne custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situaZIni
di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è
evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di “colpa nella custodia” (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di “rischio da custodia”, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008, n. 4279; Cass. 19/05/2011, n.
11016). Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eZIlogico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicaZIne della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relaZIne ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relaZIne a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eZIlogico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruiZIne del bene da parte dell'utente, la dimostraZIne
che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta ecceZInalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situaZIni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n.
8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituZInalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministraZIne in relaZIne alla non corretta manutenZIne del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, consente di concludere che la presunZIne di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti agli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relaZIne alle caratteristiche della stessa, alle condiZIni in cui solitamente si trova, alle segnalaZIni di attenZIne, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenZIne, secondo criteri di normalità.
Tali principi, che questo giudice condivide appieno, sono da ribadire ulteriormente nel caso di specie e consentono di affermare la riferibilità etiologica della caduta al suolo dell'attore (quindi delle lesioni e dei danni che ne sono derivati) alla condiZIne della strada,
precisamente alla presenza di un insidioso dislivello nella pavimentaZIne della strada.
D'altro canto, dall'istruttoria è emerso che violò le regole dettate Parte_1
dall'art. 143 del Codice della Strada, secondo cui “
1. I veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando
la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata”. Lo stesso attore, interrogato dal giudice, ha confermato che “facendo la curva mi allargai un poco e mi trovai sullo sterrato.
Preciso che nell'affrontare la curva a destra, mi allargai verso il centro della strada, per poi stringere verso destra nella curva, in quel momento persi aderenza perché entrambe le
ruote finirono nel dislivello che s'era creato tra l'asfalto, sulla corsia da me impegnata, e lo
sterrato, sull'opposta corsia di marcia”.
Ebbene, la violaZIne della regola di condotta da parte del ciclista ha indubbiamente contribuito al determinismo del sinistro, posto che l'irregolarità che ne ha provocato la caduta era posta proprio al centro della strada e sarebbe stata evitata qualora l'attore si fosse mantenuto sul margine destro della corsia di sua pertinenza. Tale condotta, rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c., si stima avere concorso nella misura del 50% all'evento, tenuto conto della gravità della violaZIne e della sufficiente visibilità della diversa coloraZIne e consistenza della pavimentaZIne delle due corsie, che avrebbe dovuto indurre l'attore a maggiore attenZIne e prudenza nell'impegnare la curva.
3.- Quanto al danno non patrimoniale, la documentaZIne versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attore patì la “frattura collo femore a destra”, accertata dai sanitari del pronto soccorso di (v. verbale n. 20170059626), che ne disposero il CP_1
ricovero in Ortopedia e Traumatologia e l'intervento di endoprotesi di anca e il successivo ulteriore trasferimento alla per la Controparte_4
riabilitaZIne.
È acquisito alla decisione, poi, che nel 2019 l'attore fu sottoposto ad un nuovo intervento di riprotesizzaZIne, per sopravvenuta infeZIne della precedente, evento che,
attesa la distanza temporale dall'incidente per cui è causa, non può ricondursi etiologicamete a questo, bensì a “eventuali responsabilità ospedaliere” (così la CTU a firma del dott. , a pagina 9). Persona_2
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che a da Parte_1
quelle lesioni sono derivati postumi consistenti in esiti cicatriziali alla faccia laterale della coscia e una limitaZIne funZInale dell'articolaZIne ai gradi estremi, con un danno biologico permanente stimato tra il 15% e il 18%, “con apprezzabile incidenza sulla capacità
lavorativa”, preceduti da un'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediamente stimata pari al 50% per 30 giorni e al 25%
per ulteriori 30 giorni. La maggiore invalidità permanente del 20-22% risulta dall'ausiliario riferita all'incidenza dell'accorciamento dell'arto inferiore, di circa 3 cm, conseguenza del secondo intervento, di riprotesizzaZIne, che, come detto, non può imputarsi alla CP_1
, ma ad una non corretta esecuZIne del primo intervento chirurgico: trattasi,
[...]
invero, di evento di danno diverso da quello per cui è causa, imputabile ad un terzo soggetto e non addebitabile all'ente territoriale.
L'ausiliario ha aggiunto che “Indubbiamente l'infortunio del giugno 2017 ebbe una
ripercussione sull'attività lavorativa specifica del periziato;
infatti, la presenza di una protesi
totale d'anca comunque limita tutte quelle attività in cui si richiedono frequenti flessioni sugli
arti inferiori e, spesso, posiZIni innaturali per poter procedere alle prestaZIni tipiche di un
meccanico. Di contro, la protesi totale d'anca senza apprezzabili complicanze, non incide
significativamente su qualsiasi altra attività lavorativa. Nella fattispecie, però, l'attuale
quadro invalidante ha reso il periziato inabile all'attività svolta di meccanico ed,
effettivamente, limita qualsiasi attività lavorativa. Nella fattispecie, però, l'attuale quadro
invalidante ha reso il periziato inabile all'attività svolta di meccanico ed, effettivamente, limita
qualsiasi attività lavorativa che richieda la flessione sugli arti inferiori. Ma tutto ciò, vale a
dire l'attuale limitaZIne, deve ricondursi agli esiti dell'intervento di riprotesizzaZIne e non
alla primitiva frattura del collo del femore protesizzata nel 2017.” I postumi delle lesioni invalidanti patite in conseguenza del sinistro, quindi, comportavano maggiore sforzo e fatica nello svolgimento del lavoro, rilevante in termini di cenestesi lavorativa, quindi rilevante al fine della liquidaZIne del danno non patrimoniale, che ben può essere ancorato all'estremo più elevato della forbice indicata dall'ausiliario, pari al 18%.
Ciò posto, facendo applicaZIne della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulaZIne del 2024, il danno non patrimoniale va quantificato, considerata l'età della vittima (61 anni al tempo del sinistro),
nell'importo di € 60.281,00 per il danno biologico (comprensivo del danno dinamico- relaZInale, pari a € 44.986,00, e della sofferenza soggettiva, pari a € 15.295,00,
presuntivamente sussistente in ragione della natura ed entità dei postumi, temporanei e permanenti, e della durata della malattia) e di € 6.037,50 per l'invalidità temporaneo (dietim
€ 115,00), che in ragione del concorso di colpa si riduce a € 33.159,25.
Su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma,
prima devalutata fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variaZIne
dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variaZIni dello stesso indice fino alla data della presente decisione. Tali interessi ammontano a € 3.466,16.
4.- Quanto al danno patrimoniale, sono giustificati gli esborsi di: € 25,00 per il rilascio di documenti, come da fattura n. WBS01CA/00002900/20 dell'ASL Salerno del 17/09/2020;
€ 40,00 per esami ematochimici, giusta la fattura n. 11795 del 26/09/2017 della Biocava
S.a.s. di Aliberti P. & C.; € 32,91 per controllo ortopedico giusta la fattura n.
WBS01/00054399/17 del 20/09/2017 dell'Ospedale Ruggi D'Aragona; € 37,56 per radiografia di pelvi e anca, giusta la fattura n. WBS01/000544400/17 dell'Ospedale Ruggi
D'Aragona del 20/09/2017; € 15,00 per diritti di segreteria, giusta la fattura n.
WBS01CA/0004518/17 del 22/09/2017 dell'Ospedale Ruggi D'Aragona; € 56,15 per fisioterapia, giusta la ricevuta 1579 del 11/10/2017 della Te.Ri. S.r.l.; € 56,15 per fisioterapia,
giusta la ricevuta 1760 del 06/11/2017 della Te.Ri. S.r.l.; € 22,00 e € 9,84 per l'acquisto di farmaci in data 10/10/2017 e 6/10/2017; € 10,33 per il rilascio della cartella clinica, giusta la fattura n. W101/00014358/19 del 07/08/2019 dell'ASL Salerno;
€ 10,00 per il rilascio di documenti in formato digitale, giusta la fattura n. WBS01CA/00001239/18 dell'ASL Salerno
del 22/02/2018. Tali importi attualizzati e maggiorati degli interessi compensativi ascendono a €
416,25 e dimidiati per il concorso di colpa del danneggiato si riducono a € 208,13.
Non sono riferibili ai fatti di causa, invece, la fattura n. WF97108/0000014/20
dell'ASL Salerno per “visita cardiologica”, la fattura n. WF97108/0000021/20 dell'ASL e il correlato scontrino per causali non verificabili, la fattura n. W10/00001629/20 dell'ASL
Salerno per “visita psichiatrica”, lo scontrino di farmacia del 18 gennaio 20182017 per l'acquisto di un farmaco non utilizzabile per le lesioni derivate dall'incidente per cui è causa.
5.- Inconferente è il richiamo di parte convenuta al “rischio sportivo”, nient'affatto ipotizzabile nella pratica amatoriale del ciclismo, non comportando tale attività l'alea e l'accettaZIne del rischio di una caduta al suolo per le irregolarità del piano viario.
Inconsistenti, poi, sono i riferimenti di parte convenuta a indennizzi che potrebbero essere stati erogati dall'INPS o dall'INAIL o da assicuratori privati, meramente ipotizzati dalla parte, in assenza di qualsivoglia riscontro concretamente apprezzabile e, come tali,
immeritevoli di indagini ufficiose.
6.- Le spese del giudiZI vanno compensate per 1/3, per la solo parziale fondatezza delle domande risarcitorie, e per il residuo poste a carico dell'ente provinciale convenuto, in ragione della sua maggiore soccombenza;
vanno direttamente attribuite agli avvocati
Francesco Antonio Di Somma e Maria Lamberti, che ne hanno chiesto l'attribuZIne
dichiarandone l'anticipo, e vanno liquidate nell'intero in € 1.400,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale, considerando il valore della causa, parametrata al decisum, l'attività
professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della , in ragione della medesima regola della Controparte_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda seZIne civile, definitivamente pronunciando: 1) dichiara la pari responsabilità di e della nel Parte_1 Controparte_1
determinismo dell'incidente per cui è causa;
2) condanna la a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 36.833,54;
3) compensa per 1/3 tra le parti le spese del giudiZI e condanna la CP_1
a pagare a i residui 2/3, spese che per l'intero liquida in
[...] Parte_1
€ 786,00 per esborsi ed € 5.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CAP
come per legge, direttamente attribuendoli agli avvocati Francesco Antonio Di
Somma e Maria Lamberti;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della
. Controparte_1
Salerno, 20 giugno 2025.
Il giudice
Andrea Luce