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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 565 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parigi e Corrado
Barile, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e
Addolorata Maria Bono, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldassarre,
come da mandato in atti;
- ALTRO APPELLATO -
Proc. n. 565/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con DI n. 3520/2017 del Tribunale di Lecce, notificato a Controparte_3
in data 14/12/2017, veniva ingiunto, su istanza dell'
[...] Controparte_2
il pagamento della somma di € 24.000,00.
[...]
L' col ricorso monitorio, deduceva che, con Controparte_2
scrittura del 24/07/2017, aveva ceduto in fitto ad “ il ra- Controparte_4
mo della propria attività, relativo alla gestione del turismo sociale, con tutti i beni ivi presenti nei locali, adibiti ad attività di turismo. Si conveniva il corrispettivo annuo di € 24.000,00 da pagarsi in n. 12 rate mensili. In data 13/06/2017 la coo-
perativa affittuaria, a garanzia delle obbligazioni assunte con il predetto contratto,
stipulava con , in data 13/06/2017, polizza fideius- Controparte_5
soria n. 00A0662043, integrata in data 24/07/2017 con l'inserimento della clau-
sola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. La società
si rendeva inadempiente del pagamento di 4 canoni di locazione in- CP_4
tegrando così il caso di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9 del con-
tratto di fitto di azienda, oltre al pagamento di utenze varie tributi così contrav-
venendo alle obbligazioni assunte con l'art. 10. In ragione di tali inadempimenti l' intimava, senza esito, a il pagamento della somma Controparte_2 CP_3
di € 24.000,00 quale garanzia fideiussoria.
Con Avverso il roponeva opposizione con atto di cita- Controparte_5
zione notificato in data 23/01/2018.
Proc. n. 565/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Deduceva in fatto che:
a. in data 14/09/2017, l'ingiungente aveva ceduto e trasferito pro solvendo a tutti i propri crediti “ancora dovuti”; Controparte_7
b. in data 22/09/2017 con provvedimento prot. 142434/2017 il Comune di
Lecce notificava ad ed all'Istituto l'invalidità e l'inefficacia contratto CP_1
di affitto di ramo di azienda per la gestione della casa per ferie per contra-
rietà del medesimo alla Legge Regionale della Regione Puglia n. 11/1999 e intimava il “Divieto di prosecuzione dell'attività di casa per ferie dalla data di notifica”;
c. tale provvedimento non veniva impugnato innanzi al Tar nel termine di legge e, pertanto, le statuizioni in esso contenute divenivano definitive ed inoppugnabili. Conseguentemente il 28/09/2017 invitava l' CP_1 CP_2
“a ritornare a gestire direttamente la casa per ferie e si diceva disponibile a rimanere nel-
la struttura fino al 5/10/2017 onde assicurare all'Istituto il tempo necessario per ri-
prendere in consegna la struttura, anche per non recare pregiudizio ai clienti che avevano
già effettuato prenotazioni”;
d. del tutto inspiegabilmente ed illegittimamente, il 04/10/2017 l'Istituto
escuteva per l'intero massimale la polizza fideiussoria per cui è causa;
e. la riceveva notifica del DI e al solo fine di evitare l'esecuzione CP_3
pagava il dovuto con riserva di ripetizione.
In diritto eccepiva:
1. l'illegittimità della escussione a causa della invalidità della polizza ex art. 1939 cod. civ.;
2. il difetto di legittimazione attiva dell'istituto per l'avvenuta cessione del
Proc. n. 565/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. credito;
3. l'illegittima escussione dell'intero massimale.
Chiedeva:
“previa l'autorizzazione alla chiamata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
dell'obbligata principale e previo il conseguente differimento della Controparte_1
prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione in giudizio del medesimo nel rispetto dei
termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa costituisce
un contratto di fideiussione accessorio all'obbligazione principale garantita;
- dichiarare tenuto e condannare l'obbligato principale , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a restituire a tutte le somme Controparte_5
da questa corrisposte al creditore beneficiario in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa, oltre interessi come previsti in contratto
dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma meglio vista;
- in accoglimento della presente opposizione:
- accertare e dichiarare che l'obbligazione principale garantita dalla polizza fideiussoria n.
00A0662043 è nulla e/o invalida e/o inefficace poiché contraria a norme imperative di legge;
e conseguentemente e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che anche la polizza fideius-
soria n. 00A0662043 è nulla e/o invalida e/o inefficace e che, pertanto, Controparte_8
non è tenuta a rendere alcuna prestazione di garanzia;
[...]
- accertare e dichiarare che l'istituto per CI non è titolare attivo del diritto CP_2
sostanziale di credito monitoriamente azionato per averlo ceduto al terzo e che, conseguentemen-
te, non è titolare del potere di azionare tale diritto in giudizio;
Proc. n. 565/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - accertare e dichiarare che l' escute la polizza fideiussoria Controparte_2
n. 00A0662043 per l'intero ma massimale, illegittimamente cioè dopo aver espressamente ri-
CP_ conosciuto che l'eventuale proprio diritto di credito nei confronti di società cooperativa
ammonta ad una somma notevolmente inferiore;
- accertare e dichiarare che nulla deve all Controparte_5 Controparte_2
in forza della polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa;
[...]
- accertare e dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace e pertanto, e comunque in ogni ca-
so, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte della presente opposizione: accertare e dichiara-
re privo di giustificazione causale il pagamento delle somme corrisposte da Controparte_8
all' in forza della polizza fideiussoria n.
[...] Controparte_2
00a0662043 per cui è causa;
e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare ai sensi
dell'art. 2033 e/o 2041 c.c. l' in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di € Controparte_5
24.025,64 in linea capitale, o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali
dalla data di pagamento 18/1/2018 fino all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità CP_2
dell'opposizione per inosservanza del rito previsto dall'art. 447 bis cod. proc.
civ., vertendosi in materia locatizia, avendo, invece, l'opponente introdotto l'opposizione con citazione e non con ricorso e, in ogni caso, depositato l'originale oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, risultan-
do, così, tardiva l'opposizione. Chiedeva, inoltre, l'improcedibilità
dell'opposizione della Compagnia asseritamente derivante dall'applicabilità del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. D.lgs. 28/2010;
Proc. n. 565/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo svolti dalla Compagnia. Nell'ipotesi si ritenesse fondata l'opposizione di CP_3
chiedeva dichiararsi la validità del contratto di locazione di azienda intercorso con o, in caso contrario, ritenere quest'ultima unica Controparte_1
responsabile della invalidità del contratto di locazione in relazione a quanto ec-
cepito da condannando a tenerlo indenne e manlevarlo da CP_3 CP_1
qualsiasi pregiudizio derivante dal giudizio di opposizione. Chiedeva, di conse-
guenza, di essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_1
Si costituiva , aderendo alle ragioni di opposizione del- Controparte_1
la eccependo la nullità del contratto di affitto di ramo di azienda in- CP_3
tercorso tra essa e l' perché contrario alla legge e chiedendo, di Controparte_2
conseguenza, la nullità della fideiussione, essendo questa obbligazione accessoria a quel contratto. In via gradata eccepiva la carenza di legittimazione in capo ad ad escutere la polizza avendo quest'ultimo ceduto il proprio Controparte_2
credito nei confronti di alla unica legittimata ad CP_1 Controparte_7
escutere il credito nei confronti di Eccepiva ancora, e per altro verso, la CP_1
carenza di legittimazione di ad escutere l'intera polizza (€ Controparte_2
24.000,00) a fronte di un eventuale credito per canoni scaduti di gran lunga infe-
riore al massimale di polizza, costituito dal mancato pagamento di sole quattro mensilità di canone di affitto. Osservava, in ogni caso, che aveva in- CP_3
cautamente pagato la polizza fideiussoria in violazione delle condizioni in essa previste, in particolare quelle indiate al punto n.8 che subordinava l'escussione al verificarsi di alcune precise condizioni, non sussistenti al momento del pagamen-
to effettuato da che, evidentemente, non aveva affatto valutato al CP_3
Proc. n. 565/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. momento del pagamento dell'intero importo garantito. In ragione di tanto fermo
Part restando la eccezione di nullità del contratto principale e di quello accessorio
[...
sosteneva la mancanza in capo all'istituto delle condizioni contrattualmente previste per la escussione e quindi in capo a del diritto di agire in ri- CP_3
petizione nei suoi confronti ed avendo, su richiesta della stessa, già rimessole la somma di €.7.320,00, con domanda riconvenzionale, a norma dell'art. 2033 cod.
civ. ne chiedeva la ripetizione. In estremo subordine, in ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, chiedeva condannarsi l' al rimborso, in Controparte_2
favore di della somma eccedente il credito dal primo vantato nei suoi CP_3
confronti per canoni scaduti, essendo stata contratta la polizza esclusivamente a garanzia dei canoni di locazione eventualmente non corrisposti e che nello speci-
fico ammontavano a quattro mensilità.
La causa, istruita unicamente a mezzo di produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 2817/2020, pubblicata in data 03/12/2020, con la quale il Tri-
bunale di Lecce accoglieva l'eccezione di inammissibilità della opposizione per il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 447 cod. proc. civ. con l'effetto della tardività della opposizione e per l'effetto confermava il DI opposto. Rilevava in-
fatti che oggetto principale della opposizione era la nullità del contratto di fitto di azienda a cui solo seguiva la nullità della fideiussione sicché la controversia ri-
compresa tra quelle di cui all'art. 447 cod. proc. civ. doveva seguire il rito del la-
voro ex art. 414 cod. proc. civ. e ss.
In base a tale norma, l'opposizione doveva proporsi mediante ricorso da deposi-
tare entro 40 gg dalla notifica, non potendo per tale via giovarsi nemmeno della sanatoria degli atti. Ed infatti osservava che il DI era stato notificato in data
Proc. n. 565/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 14/12/2017 mentre l'opposizione era stata notificata in data 23/01/2018, termi-
ne ultimo per l'instaurazione del contraddittorio, mentre l'iscrizione a ruolo era stata eseguita in data 25/01/2018. Dall'improcedibilità della opposizione e di-
scendeva la preclusione dell'esame delle altre domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 01/06/2021, chiedendone la ri-
[...]
forma con 6 motivi.
Si è costituita in data 13/10/2021 aderendo ai motivi Controparte_1
di appello a sé favorevoli, e riproponendo le eccezioni e la domanda riconven-
zionale di primo grado formulata nei confronti di Controparte_9
[...]
In data 26/10/2021 si è costituito l' resisten- Controparte_2
do al gravame e reiterando la domanda di accertamento di responsabilità e man-
leva formulata in primo grado nei confronti di CP_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2014 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per avere ri- CP_3
tenuto improcedibile l'opposizione. Il giudice avrebbe erroneamente omesso di valutare che l'oggetto della controversia era la polizza fideiussoria e non il con-
tratto di fitto di azienda.
Il motivo è fondato.
Proc. n. 565/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Oggetto del giudizio per cui la società qui ricorrente era stata convenuta (in sen-
so sostanziale) era il rapporto di garanzia, in ragione del quale, il garante, facendo valere in sede di opposizione – come era suo diritto quale fideiussore - le ecce-
zioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale, con riguardo al contrat-
to garantito, non faceva altro che agire nell'ambito dei poteri derivanti dal titolo per cui era convenuta e che permaneva quale unica causa petendi oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, è pacifico che la controversia pendente tra l' e la Compagnia non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo (ratione CP_2
materiae) del cd. rito locatizio ex art. 447 bis cod. proc. civ..
A conforto delle conclusioni raggiunte giova richiamare la Corte di Cassazione
che con sentenza n. 26821/2024 ha confermato il precedente espresso dalla Cas-
sazione con sentenza n. 3525/2009, così argomentando “con riguardo ad una fatti-
specie di fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di un contratto di locazione ove si
discuteva del rito applicabile per il caso di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideius-
sore (ritenendo quest'ultimo che la disciplina dettata dal codice di rito per i procedimenti inerenti
la materia locatizia si imponesse qualunque fosse il soggetto chiamato ad adempire alle obbliga-
zioni oggetto del contratto) la Corte di legittimità ha respinto le censure affermando che «l'ogget-
to di questo processo non [era] infatti un rapporto di locazione, bensì un rapporto fideiussorio
nel quale non sono quindi coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo
fideiussore. A questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione,
così non può applicarsi la relativa disciplina processuale»”.
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel considerare il petitum dell'opposizione ai fini della valutazione del rito applicabile e non quello del ricorso monitorio co-
sì da ritenere fondata l'eccezione sollevata dall'opposta e quindi improcedibile
Proc. n. 565/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'opposizione. Al contrario, per le ragioni specificate, l'eccezione è del tutto in-
fondata e l'opposizione deve ritenersi proposta correttamente con rito ordinario e tempestivamente essendo stata notificata entro i 40 gg dalla notifica del DI.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo si impone l'esame delle altre que-
stioni assorbite dalla decisione in rito e riproposte in questo grado.
Con il terzo motivo rubricato “illegittimità dell'escussione a causa dell'invalidità della po-
lizza fideiussoria ex art. 1939 c.c. a sua volta derivante dall'invalidità dell'obbligazione prin-
cipale garantita per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c” riformula il motivo di opposizione di primo grado in ordine alla nullità del contratto di affitto di azien-
da al fine di ritenere illegittima la escussione della polizza di fideiussione.
Il motivo è fondato.
È incontroverso che a seguito di avviso pubblico del 16 giugno 2015, l'istituto, con contratto di affitto di ramo di azienda del 24/07/2017, aveva ceduto ad
[...]
la gestione, per anni sei, dell'attività di turismo per non vedenti ed ipove- CP_4
denti.
Ciò detto, come documentalmente provato ed incontestato, il contratto di fitto di ramo di azienda del 24/07/2017 è stato ritenuto privo di efficacia dal Comune
di Lecce con provvedimento amministrativo notificato ad e all'istituto in CP_1
data 22/09/2017. Con tale provvedimento il Comune contestava ai soggetti in indirizzo (Istituto ed Arnia) la contrarietà della scrittura del 24/07/2017 alla Leg-
ge Regionale n. 11/1999 e in particolare all'art. 44. Si contestava nello specifico ad che dalla visura camerale non risultava possedere i requisiti soggettivi CP_1
riportati dalla citata norma e perciò le si faceva divieto di proseguire l'attività.
con la nota di risposta al Comune, datata 28/09/2017, ammetteva di non CP_1
Proc. n. 565/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. essere in possesso di detti requisiti soggettivi e perciò annunciava la sospensione dell'attività.
Si precisa che la Legge Regionale n. 11/1999 (disciplina delle strutture recettive ex artt. 5, 6, e 10 della legge 271/1983, delle attività turistiche ad uso pubblico in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) prevede all'art 44
i requisiti soggettivi richiesti in capo ai gestori delle case per ferie ed in particola-
re recita: “sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o grup-
pi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religio-
si, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali culturali assistenziali reli-
giose e sportive nonché da enti e aziende per il soggiorno di propri dipendenti e familiari”.
È pacifico che il provvedimento del Comune di cui innanzi non è stato opposto dalle parti dinanzi al Tar ed è, perciò, pacificamente divenuto definitivo.
È incontroverso quindi che al momento in cui ha stipulato con l'istituto la CP_1
scrittura de qua non possedeva nessuno dei requisiti soggettivi elencati dalla citata norma regionale per l'assunzione della gestione della casa ferie.
Deve ritenersi perciò che il contratto, in quanto stipulato in violazione della Legge
regionale in questione, sia nullo per violazione di norme imperative ex art.1418 co.
I cod. civ. e ciò per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che un contratto è invalido per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 cod. civ. ogniqualvolta esso è contrario ad una norma imperativa finalizzata a proteggere un interesse pubblico e generale merite-
vole di tutela e quindi come tale non derogabile dalla volontà privata.
La predetta LR Puglia n. 11/1999, in materia di ricettività turistica, è pacificamente norma imperativa in quanto finalizzata a proteggere l'interesse pubblico e generale
Proc. n. 565/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alla regolamentazione sia dell'ordinato salubre e igienico svolgimento della recetti-
vità turistica, sia degli aspetti economici della medesima.
Ed infatti l'art. 1 della legge n. 11/1999 ratione temporis applicabile testualmente reci-
ta “finalità della legge. Con la presente legge la , recependo il contenuto dell'art 5 CP_10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamenta-
zione delle strutture ricettive individuate ex art 6 e 10 della medesima legge n.217 del 1983 e in
materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione
(stabilimenti balneari, spiagge attrezzature, darsene)”.
Il richiamo alla legge statale n. 217/193 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) elimina ogni dubbio in ordine al fatto che la Legge Regionale n. 11/1999 protegga un interesse pubbli-
co e generale dato che a sua volta l'art. 1 della legge n. 217/1983 prevede:
“La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi
fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse,
considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province au-
tonome di TR e BO previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Go-
verno esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli arti-
coli 2 e 3 della presente legge”.
Attesa dunque la nullità del contratto per le ragioni esposte, ne consegue l'invalidità della fideiussione sottostante, a norma dell'art. 1939 cod. civ..
Proc. n. 565/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. L'istituto, perciò, non aveva titolo per escutere la polizza, sicché deve essere condannato, ex art. 2033 cod. civ., come domandato dall'opponente, alla restitu-
zione in favore di delle somme versate a seguito della notifica del DI e CP_3
pari a € 25.419,88 oltre interessi dalla data del pagamento (18/01/2018) sino al soddisfo.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza perché avrebbe omes-
so di decidere sulla domanda di regresso formulata nei confronti di CP_1
Orbene il motivo di appello non ha ragion d'essere proprio in virtù della dichia-
rata invalidità ex art. 1939 cod. civ. del negozio fideiussorio che solo avrebbe co-
stituito titolo per la domanda di regresso, laddove, peraltro, la somma sborsata dalla società appellante a seguito della notifica del DI, proprio per l'assenza di va-
lido titolo, dovrà esserle restituita dall'istituto.
Di contro per le medesime ragioni deve essere accolta la domanda riconvenzio-
nale di di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 7.230,00, oltre CP_1
interessi dalla data del pagamento sino al soddisfo, non delibata in primo grado e riproposta nei confronti della con la comparsa di appello. CP_3
Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità e di manleva, non de-
libate in primo grado e riproposte dall'istituto nei confronti di con la com- CP_1
parsa di appello, esse risultano infondate.
Infatti, l' , con la comparsa di costituzione di primo grado indica CP_2 CP_1
quale unica responsabile della invalidità del contratto avendo dolosamente taciu-
Part to i requisiti soggettivi indispensabili per la gestione dell'attività. Afferma che
[...
nell'ambito della procedura selettiva per l'affidamento della gestione avrebbe dolosamente e falsamente autocertificato di essere in possesso dei requisiti per la
Proc. n. 565/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gestione della “Casa per Ferie”, al fine di aggiudicarsi l'appalto.
Tuttavia, l'assunto, solo allegato e assolutamente contestato da non ha CP_1
trovato riscontro in giudizio.
Infatti, nel bando, prodotto in atti, non risultano indicati i requisiti soggettivi ne-
cessari per la partecipazione come previsti dall'art. 44 della LR n. 11/1999.
Risulta dall'art. 5 (requisiti per la partecipazione) che potevano partecipare al bando i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti ge-
nerali di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.lgs. 163/2006 e che avessero svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento nel biennio.
Il testo del richiamato art. 34 del D.lgs. n.163/2006 individua i soggetti a cui pos-
sono essere affidati i contratti pubblici (“imprenditori individuali anche artigiani, le so-
cietà cooperative, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese
artigiane, i consorzi stabili tra imprenditori, i consorzi ordinari di concorrenti, i soggetti che ab-
biano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico”).
si è affidata al bando pubblicato dall'istituto e nel quale, si ribadisce, non CP_1
erano indicati i requisiti di cui all'art.44 della citata normativa Regionale, e perciò
non può esserle ascritta alcuna responsabilità in ordine all'esito negativo del con-
tratto in questione.
In considerazione del decisum devono ritenersi assorbiti gli altri motivi di appello di CP_3
Alla soccombenza consegue la condanna dell' Controparte_2
al pagamento in favore di e di delle spese del doppio grado e la CP_3 CP_1
condanna di al pagamento in favore di delle spese del doppio CP_3 CP_1
grado.
Proc. n. 565/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
- accoglie l'opposizione e revoca il DI opposto;
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata da nei confronti CP_3
di e condanna il predetto Istituto alla Controparte_2
restituzione in favore di della somma di € Controparte_5
25.419,88 oltre accessori come da parte motiva;
- rigetta le domande di accertamento di responsabilità e manleva avanzate da nei confronti di Controparte_2 CP_1
- rigetta la domanda di regresso avanzata da Controparte_5
nei confronti di;
Controparte_1
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata da Controparte_1
nei confronti di e condanna quest'ultima Controparte_5
alla restituzione della somma di € 7.230,00, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese del doppio grado che liquida Controparte_5
quanto al primo grado in complessivi € 4.118,00 di cui € 118,00 per spese esenti oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in com-
plessivi € 4.355,50 di cui € 355,50 per spese esenti oltre IVA, CAP e RF
al 15%;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese del doppio grado che liquida quan- Controparte_1
Proc. n. 565/2021 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to al primo grado in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%
e quanto al secondo grado in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
delle spese del doppio grado che liquida quanto al Controparte_1
primo in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 565/2021 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 565 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parigi e Corrado
Barile, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e
Addolorata Maria Bono, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldassarre,
come da mandato in atti;
- ALTRO APPELLATO -
Proc. n. 565/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con DI n. 3520/2017 del Tribunale di Lecce, notificato a Controparte_3
in data 14/12/2017, veniva ingiunto, su istanza dell'
[...] Controparte_2
il pagamento della somma di € 24.000,00.
[...]
L' col ricorso monitorio, deduceva che, con Controparte_2
scrittura del 24/07/2017, aveva ceduto in fitto ad “ il ra- Controparte_4
mo della propria attività, relativo alla gestione del turismo sociale, con tutti i beni ivi presenti nei locali, adibiti ad attività di turismo. Si conveniva il corrispettivo annuo di € 24.000,00 da pagarsi in n. 12 rate mensili. In data 13/06/2017 la coo-
perativa affittuaria, a garanzia delle obbligazioni assunte con il predetto contratto,
stipulava con , in data 13/06/2017, polizza fideius- Controparte_5
soria n. 00A0662043, integrata in data 24/07/2017 con l'inserimento della clau-
sola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. La società
si rendeva inadempiente del pagamento di 4 canoni di locazione in- CP_4
tegrando così il caso di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9 del con-
tratto di fitto di azienda, oltre al pagamento di utenze varie tributi così contrav-
venendo alle obbligazioni assunte con l'art. 10. In ragione di tali inadempimenti l' intimava, senza esito, a il pagamento della somma Controparte_2 CP_3
di € 24.000,00 quale garanzia fideiussoria.
Con Avverso il roponeva opposizione con atto di cita- Controparte_5
zione notificato in data 23/01/2018.
Proc. n. 565/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Deduceva in fatto che:
a. in data 14/09/2017, l'ingiungente aveva ceduto e trasferito pro solvendo a tutti i propri crediti “ancora dovuti”; Controparte_7
b. in data 22/09/2017 con provvedimento prot. 142434/2017 il Comune di
Lecce notificava ad ed all'Istituto l'invalidità e l'inefficacia contratto CP_1
di affitto di ramo di azienda per la gestione della casa per ferie per contra-
rietà del medesimo alla Legge Regionale della Regione Puglia n. 11/1999 e intimava il “Divieto di prosecuzione dell'attività di casa per ferie dalla data di notifica”;
c. tale provvedimento non veniva impugnato innanzi al Tar nel termine di legge e, pertanto, le statuizioni in esso contenute divenivano definitive ed inoppugnabili. Conseguentemente il 28/09/2017 invitava l' CP_1 CP_2
“a ritornare a gestire direttamente la casa per ferie e si diceva disponibile a rimanere nel-
la struttura fino al 5/10/2017 onde assicurare all'Istituto il tempo necessario per ri-
prendere in consegna la struttura, anche per non recare pregiudizio ai clienti che avevano
già effettuato prenotazioni”;
d. del tutto inspiegabilmente ed illegittimamente, il 04/10/2017 l'Istituto
escuteva per l'intero massimale la polizza fideiussoria per cui è causa;
e. la riceveva notifica del DI e al solo fine di evitare l'esecuzione CP_3
pagava il dovuto con riserva di ripetizione.
In diritto eccepiva:
1. l'illegittimità della escussione a causa della invalidità della polizza ex art. 1939 cod. civ.;
2. il difetto di legittimazione attiva dell'istituto per l'avvenuta cessione del
Proc. n. 565/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. credito;
3. l'illegittima escussione dell'intero massimale.
Chiedeva:
“previa l'autorizzazione alla chiamata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
dell'obbligata principale e previo il conseguente differimento della Controparte_1
prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione in giudizio del medesimo nel rispetto dei
termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa costituisce
un contratto di fideiussione accessorio all'obbligazione principale garantita;
- dichiarare tenuto e condannare l'obbligato principale , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a restituire a tutte le somme Controparte_5
da questa corrisposte al creditore beneficiario in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa, oltre interessi come previsti in contratto
dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma meglio vista;
- in accoglimento della presente opposizione:
- accertare e dichiarare che l'obbligazione principale garantita dalla polizza fideiussoria n.
00A0662043 è nulla e/o invalida e/o inefficace poiché contraria a norme imperative di legge;
e conseguentemente e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che anche la polizza fideius-
soria n. 00A0662043 è nulla e/o invalida e/o inefficace e che, pertanto, Controparte_8
non è tenuta a rendere alcuna prestazione di garanzia;
[...]
- accertare e dichiarare che l'istituto per CI non è titolare attivo del diritto CP_2
sostanziale di credito monitoriamente azionato per averlo ceduto al terzo e che, conseguentemen-
te, non è titolare del potere di azionare tale diritto in giudizio;
Proc. n. 565/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - accertare e dichiarare che l' escute la polizza fideiussoria Controparte_2
n. 00A0662043 per l'intero ma massimale, illegittimamente cioè dopo aver espressamente ri-
CP_ conosciuto che l'eventuale proprio diritto di credito nei confronti di società cooperativa
ammonta ad una somma notevolmente inferiore;
- accertare e dichiarare che nulla deve all Controparte_5 Controparte_2
in forza della polizza fideiussoria n. 00A0662043 per cui è causa;
[...]
- accertare e dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace e pertanto, e comunque in ogni ca-
so, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte della presente opposizione: accertare e dichiara-
re privo di giustificazione causale il pagamento delle somme corrisposte da Controparte_8
all' in forza della polizza fideiussoria n.
[...] Controparte_2
00a0662043 per cui è causa;
e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare ai sensi
dell'art. 2033 e/o 2041 c.c. l' in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di € Controparte_5
24.025,64 in linea capitale, o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali
dalla data di pagamento 18/1/2018 fino all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità CP_2
dell'opposizione per inosservanza del rito previsto dall'art. 447 bis cod. proc.
civ., vertendosi in materia locatizia, avendo, invece, l'opponente introdotto l'opposizione con citazione e non con ricorso e, in ogni caso, depositato l'originale oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, risultan-
do, così, tardiva l'opposizione. Chiedeva, inoltre, l'improcedibilità
dell'opposizione della Compagnia asseritamente derivante dall'applicabilità del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. D.lgs. 28/2010;
Proc. n. 565/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo svolti dalla Compagnia. Nell'ipotesi si ritenesse fondata l'opposizione di CP_3
chiedeva dichiararsi la validità del contratto di locazione di azienda intercorso con o, in caso contrario, ritenere quest'ultima unica Controparte_1
responsabile della invalidità del contratto di locazione in relazione a quanto ec-
cepito da condannando a tenerlo indenne e manlevarlo da CP_3 CP_1
qualsiasi pregiudizio derivante dal giudizio di opposizione. Chiedeva, di conse-
guenza, di essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_1
Si costituiva , aderendo alle ragioni di opposizione del- Controparte_1
la eccependo la nullità del contratto di affitto di ramo di azienda in- CP_3
tercorso tra essa e l' perché contrario alla legge e chiedendo, di Controparte_2
conseguenza, la nullità della fideiussione, essendo questa obbligazione accessoria a quel contratto. In via gradata eccepiva la carenza di legittimazione in capo ad ad escutere la polizza avendo quest'ultimo ceduto il proprio Controparte_2
credito nei confronti di alla unica legittimata ad CP_1 Controparte_7
escutere il credito nei confronti di Eccepiva ancora, e per altro verso, la CP_1
carenza di legittimazione di ad escutere l'intera polizza (€ Controparte_2
24.000,00) a fronte di un eventuale credito per canoni scaduti di gran lunga infe-
riore al massimale di polizza, costituito dal mancato pagamento di sole quattro mensilità di canone di affitto. Osservava, in ogni caso, che aveva in- CP_3
cautamente pagato la polizza fideiussoria in violazione delle condizioni in essa previste, in particolare quelle indiate al punto n.8 che subordinava l'escussione al verificarsi di alcune precise condizioni, non sussistenti al momento del pagamen-
to effettuato da che, evidentemente, non aveva affatto valutato al CP_3
Proc. n. 565/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. momento del pagamento dell'intero importo garantito. In ragione di tanto fermo
Part restando la eccezione di nullità del contratto principale e di quello accessorio
[...
sosteneva la mancanza in capo all'istituto delle condizioni contrattualmente previste per la escussione e quindi in capo a del diritto di agire in ri- CP_3
petizione nei suoi confronti ed avendo, su richiesta della stessa, già rimessole la somma di €.7.320,00, con domanda riconvenzionale, a norma dell'art. 2033 cod.
civ. ne chiedeva la ripetizione. In estremo subordine, in ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, chiedeva condannarsi l' al rimborso, in Controparte_2
favore di della somma eccedente il credito dal primo vantato nei suoi CP_3
confronti per canoni scaduti, essendo stata contratta la polizza esclusivamente a garanzia dei canoni di locazione eventualmente non corrisposti e che nello speci-
fico ammontavano a quattro mensilità.
La causa, istruita unicamente a mezzo di produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 2817/2020, pubblicata in data 03/12/2020, con la quale il Tri-
bunale di Lecce accoglieva l'eccezione di inammissibilità della opposizione per il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 447 cod. proc. civ. con l'effetto della tardività della opposizione e per l'effetto confermava il DI opposto. Rilevava in-
fatti che oggetto principale della opposizione era la nullità del contratto di fitto di azienda a cui solo seguiva la nullità della fideiussione sicché la controversia ri-
compresa tra quelle di cui all'art. 447 cod. proc. civ. doveva seguire il rito del la-
voro ex art. 414 cod. proc. civ. e ss.
In base a tale norma, l'opposizione doveva proporsi mediante ricorso da deposi-
tare entro 40 gg dalla notifica, non potendo per tale via giovarsi nemmeno della sanatoria degli atti. Ed infatti osservava che il DI era stato notificato in data
Proc. n. 565/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 14/12/2017 mentre l'opposizione era stata notificata in data 23/01/2018, termi-
ne ultimo per l'instaurazione del contraddittorio, mentre l'iscrizione a ruolo era stata eseguita in data 25/01/2018. Dall'improcedibilità della opposizione e di-
scendeva la preclusione dell'esame delle altre domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 01/06/2021, chiedendone la ri-
[...]
forma con 6 motivi.
Si è costituita in data 13/10/2021 aderendo ai motivi Controparte_1
di appello a sé favorevoli, e riproponendo le eccezioni e la domanda riconven-
zionale di primo grado formulata nei confronti di Controparte_9
[...]
In data 26/10/2021 si è costituito l' resisten- Controparte_2
do al gravame e reiterando la domanda di accertamento di responsabilità e man-
leva formulata in primo grado nei confronti di CP_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2014 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per avere ri- CP_3
tenuto improcedibile l'opposizione. Il giudice avrebbe erroneamente omesso di valutare che l'oggetto della controversia era la polizza fideiussoria e non il con-
tratto di fitto di azienda.
Il motivo è fondato.
Proc. n. 565/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Oggetto del giudizio per cui la società qui ricorrente era stata convenuta (in sen-
so sostanziale) era il rapporto di garanzia, in ragione del quale, il garante, facendo valere in sede di opposizione – come era suo diritto quale fideiussore - le ecce-
zioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale, con riguardo al contrat-
to garantito, non faceva altro che agire nell'ambito dei poteri derivanti dal titolo per cui era convenuta e che permaneva quale unica causa petendi oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, è pacifico che la controversia pendente tra l' e la Compagnia non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo (ratione CP_2
materiae) del cd. rito locatizio ex art. 447 bis cod. proc. civ..
A conforto delle conclusioni raggiunte giova richiamare la Corte di Cassazione
che con sentenza n. 26821/2024 ha confermato il precedente espresso dalla Cas-
sazione con sentenza n. 3525/2009, così argomentando “con riguardo ad una fatti-
specie di fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di un contratto di locazione ove si
discuteva del rito applicabile per il caso di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideius-
sore (ritenendo quest'ultimo che la disciplina dettata dal codice di rito per i procedimenti inerenti
la materia locatizia si imponesse qualunque fosse il soggetto chiamato ad adempire alle obbliga-
zioni oggetto del contratto) la Corte di legittimità ha respinto le censure affermando che «l'ogget-
to di questo processo non [era] infatti un rapporto di locazione, bensì un rapporto fideiussorio
nel quale non sono quindi coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo
fideiussore. A questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione,
così non può applicarsi la relativa disciplina processuale»”.
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel considerare il petitum dell'opposizione ai fini della valutazione del rito applicabile e non quello del ricorso monitorio co-
sì da ritenere fondata l'eccezione sollevata dall'opposta e quindi improcedibile
Proc. n. 565/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'opposizione. Al contrario, per le ragioni specificate, l'eccezione è del tutto in-
fondata e l'opposizione deve ritenersi proposta correttamente con rito ordinario e tempestivamente essendo stata notificata entro i 40 gg dalla notifica del DI.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo si impone l'esame delle altre que-
stioni assorbite dalla decisione in rito e riproposte in questo grado.
Con il terzo motivo rubricato “illegittimità dell'escussione a causa dell'invalidità della po-
lizza fideiussoria ex art. 1939 c.c. a sua volta derivante dall'invalidità dell'obbligazione prin-
cipale garantita per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c” riformula il motivo di opposizione di primo grado in ordine alla nullità del contratto di affitto di azien-
da al fine di ritenere illegittima la escussione della polizza di fideiussione.
Il motivo è fondato.
È incontroverso che a seguito di avviso pubblico del 16 giugno 2015, l'istituto, con contratto di affitto di ramo di azienda del 24/07/2017, aveva ceduto ad
[...]
la gestione, per anni sei, dell'attività di turismo per non vedenti ed ipove- CP_4
denti.
Ciò detto, come documentalmente provato ed incontestato, il contratto di fitto di ramo di azienda del 24/07/2017 è stato ritenuto privo di efficacia dal Comune
di Lecce con provvedimento amministrativo notificato ad e all'istituto in CP_1
data 22/09/2017. Con tale provvedimento il Comune contestava ai soggetti in indirizzo (Istituto ed Arnia) la contrarietà della scrittura del 24/07/2017 alla Leg-
ge Regionale n. 11/1999 e in particolare all'art. 44. Si contestava nello specifico ad che dalla visura camerale non risultava possedere i requisiti soggettivi CP_1
riportati dalla citata norma e perciò le si faceva divieto di proseguire l'attività.
con la nota di risposta al Comune, datata 28/09/2017, ammetteva di non CP_1
Proc. n. 565/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. essere in possesso di detti requisiti soggettivi e perciò annunciava la sospensione dell'attività.
Si precisa che la Legge Regionale n. 11/1999 (disciplina delle strutture recettive ex artt. 5, 6, e 10 della legge 271/1983, delle attività turistiche ad uso pubblico in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) prevede all'art 44
i requisiti soggettivi richiesti in capo ai gestori delle case per ferie ed in particola-
re recita: “sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o grup-
pi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religio-
si, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali culturali assistenziali reli-
giose e sportive nonché da enti e aziende per il soggiorno di propri dipendenti e familiari”.
È pacifico che il provvedimento del Comune di cui innanzi non è stato opposto dalle parti dinanzi al Tar ed è, perciò, pacificamente divenuto definitivo.
È incontroverso quindi che al momento in cui ha stipulato con l'istituto la CP_1
scrittura de qua non possedeva nessuno dei requisiti soggettivi elencati dalla citata norma regionale per l'assunzione della gestione della casa ferie.
Deve ritenersi perciò che il contratto, in quanto stipulato in violazione della Legge
regionale in questione, sia nullo per violazione di norme imperative ex art.1418 co.
I cod. civ. e ciò per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che un contratto è invalido per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 cod. civ. ogniqualvolta esso è contrario ad una norma imperativa finalizzata a proteggere un interesse pubblico e generale merite-
vole di tutela e quindi come tale non derogabile dalla volontà privata.
La predetta LR Puglia n. 11/1999, in materia di ricettività turistica, è pacificamente norma imperativa in quanto finalizzata a proteggere l'interesse pubblico e generale
Proc. n. 565/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alla regolamentazione sia dell'ordinato salubre e igienico svolgimento della recetti-
vità turistica, sia degli aspetti economici della medesima.
Ed infatti l'art. 1 della legge n. 11/1999 ratione temporis applicabile testualmente reci-
ta “finalità della legge. Con la presente legge la , recependo il contenuto dell'art 5 CP_10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamenta-
zione delle strutture ricettive individuate ex art 6 e 10 della medesima legge n.217 del 1983 e in
materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione
(stabilimenti balneari, spiagge attrezzature, darsene)”.
Il richiamo alla legge statale n. 217/193 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) elimina ogni dubbio in ordine al fatto che la Legge Regionale n. 11/1999 protegga un interesse pubbli-
co e generale dato che a sua volta l'art. 1 della legge n. 217/1983 prevede:
“La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi
fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse,
considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province au-
tonome di TR e BO previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Go-
verno esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli arti-
coli 2 e 3 della presente legge”.
Attesa dunque la nullità del contratto per le ragioni esposte, ne consegue l'invalidità della fideiussione sottostante, a norma dell'art. 1939 cod. civ..
Proc. n. 565/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. L'istituto, perciò, non aveva titolo per escutere la polizza, sicché deve essere condannato, ex art. 2033 cod. civ., come domandato dall'opponente, alla restitu-
zione in favore di delle somme versate a seguito della notifica del DI e CP_3
pari a € 25.419,88 oltre interessi dalla data del pagamento (18/01/2018) sino al soddisfo.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza perché avrebbe omes-
so di decidere sulla domanda di regresso formulata nei confronti di CP_1
Orbene il motivo di appello non ha ragion d'essere proprio in virtù della dichia-
rata invalidità ex art. 1939 cod. civ. del negozio fideiussorio che solo avrebbe co-
stituito titolo per la domanda di regresso, laddove, peraltro, la somma sborsata dalla società appellante a seguito della notifica del DI, proprio per l'assenza di va-
lido titolo, dovrà esserle restituita dall'istituto.
Di contro per le medesime ragioni deve essere accolta la domanda riconvenzio-
nale di di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 7.230,00, oltre CP_1
interessi dalla data del pagamento sino al soddisfo, non delibata in primo grado e riproposta nei confronti della con la comparsa di appello. CP_3
Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità e di manleva, non de-
libate in primo grado e riproposte dall'istituto nei confronti di con la com- CP_1
parsa di appello, esse risultano infondate.
Infatti, l' , con la comparsa di costituzione di primo grado indica CP_2 CP_1
quale unica responsabile della invalidità del contratto avendo dolosamente taciu-
Part to i requisiti soggettivi indispensabili per la gestione dell'attività. Afferma che
[...
nell'ambito della procedura selettiva per l'affidamento della gestione avrebbe dolosamente e falsamente autocertificato di essere in possesso dei requisiti per la
Proc. n. 565/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gestione della “Casa per Ferie”, al fine di aggiudicarsi l'appalto.
Tuttavia, l'assunto, solo allegato e assolutamente contestato da non ha CP_1
trovato riscontro in giudizio.
Infatti, nel bando, prodotto in atti, non risultano indicati i requisiti soggettivi ne-
cessari per la partecipazione come previsti dall'art. 44 della LR n. 11/1999.
Risulta dall'art. 5 (requisiti per la partecipazione) che potevano partecipare al bando i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti ge-
nerali di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.lgs. 163/2006 e che avessero svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento nel biennio.
Il testo del richiamato art. 34 del D.lgs. n.163/2006 individua i soggetti a cui pos-
sono essere affidati i contratti pubblici (“imprenditori individuali anche artigiani, le so-
cietà cooperative, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese
artigiane, i consorzi stabili tra imprenditori, i consorzi ordinari di concorrenti, i soggetti che ab-
biano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico”).
si è affidata al bando pubblicato dall'istituto e nel quale, si ribadisce, non CP_1
erano indicati i requisiti di cui all'art.44 della citata normativa Regionale, e perciò
non può esserle ascritta alcuna responsabilità in ordine all'esito negativo del con-
tratto in questione.
In considerazione del decisum devono ritenersi assorbiti gli altri motivi di appello di CP_3
Alla soccombenza consegue la condanna dell' Controparte_2
al pagamento in favore di e di delle spese del doppio grado e la CP_3 CP_1
condanna di al pagamento in favore di delle spese del doppio CP_3 CP_1
grado.
Proc. n. 565/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
- accoglie l'opposizione e revoca il DI opposto;
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata da nei confronti CP_3
di e condanna il predetto Istituto alla Controparte_2
restituzione in favore di della somma di € Controparte_5
25.419,88 oltre accessori come da parte motiva;
- rigetta le domande di accertamento di responsabilità e manleva avanzate da nei confronti di Controparte_2 CP_1
- rigetta la domanda di regresso avanzata da Controparte_5
nei confronti di;
Controparte_1
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata da Controparte_1
nei confronti di e condanna quest'ultima Controparte_5
alla restituzione della somma di € 7.230,00, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese del doppio grado che liquida Controparte_5
quanto al primo grado in complessivi € 4.118,00 di cui € 118,00 per spese esenti oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in com-
plessivi € 4.355,50 di cui € 355,50 per spese esenti oltre IVA, CAP e RF
al 15%;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese del doppio grado che liquida quan- Controparte_1
Proc. n. 565/2021 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to al primo grado in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%
e quanto al secondo grado in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
delle spese del doppio grado che liquida quanto al Controparte_1
primo in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 565/2021 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.