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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DR EL - Presidente - Sent. n. sez. 73/2026 GI SG CC - 13/01/2026 RA ON R.G.N. 35248/2025 FR FL LA RD - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: De ME IA, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall’avv. Salvatore Iannone - di fiducia avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria difensiva con motivi aggiunti del 15/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Salvatore Iannone che si è riportato ai motivi di ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendone l’accoglimento. 1. Con ordinanza del 17 settembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 7 agosto 2025, con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di NC VA, indagato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e Penale Sent. Sez. 2 Num. 3960 Anno 2026 Presidente: EL DR Relatore: RD LA Data Udienza: 13/01/2026 2 trasferimento fraudolento di valori (artt. 416- , commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., 110-512- , 416- .1 cod. pen.), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca a norma dell’art. 240- cod. pen., degli immobili ubicati in Isola di Capo Rizzuto (KR), di proprietà di IA De ME, suocera di NC VA. Il Tribunale aveva dato atto che l'immobile era stato acquistato per il prezzo di 40.000 euro, corrisposto con due bonifici, il 23 gennaio 2023 per 30.000 euro e il 2 febbraio 2023 per 10.000 euro. Dalla documentazione bancaria prodotta dalla difesa era emerso che, sul conto corrente di IA De ME, il 31 dicembre 2022 giacevano euro 28.357,95; inoltre, la De ME aveva beneficiato di prestiti di denaro, cui si era aggiunta la somma di euro 10.000,00, proveniente dalla vendita di alcuni mobili. Il Tribunale aveva ritenuto che l’immobile intestato a IA De ME fosse nella disponibilità di NC VA, valorizzando i seguenti elementi: il contenuto dei messaggi intercorsi, nell'imminenza del rogito, tra la De ME e VA NC, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e dava altresì disposizioni in merito;
i colloqui intercorsi tra NC VA e il figlio IG VA, che si occupava della ristrutturazione dell’immobile e che lo teneva al corrente, anche tramite l'invio di fotografie, dei lavori di ristrutturazione, comportamento che non avrebbe avuto altra giustificazione se non quella di rendicontare al reale proprietario dell'immobile l’andamento dei lavori;
il fatto che la De ME non avesse reso noti i suoi rapporti con gli autori dei prestiti delle somme di denaro utilizzate per incrementare la provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile, la causale dei medesimi e, soprattutto, la provenienza del denaro;
quanto alla vendita dei mobili, il cui ricavato aveva parimenti incrementato la provvista per l’acquisto dell’immobile, la documentazione prodotta era inidonea a documentare tale provenienza, atteso che consisteva unicamente in un foglio manoscritto privo di data certa;
il colloquio carcerario del 25 maggio 2025, tra NC VA, la moglie i figli e il fratello, da cui emergeva la preoccupazione che il sequestro potesse colpire l’immobile e la consapevolezza che il vincolo reale sarebbe potuto giungere malgrado l'intestazione alla «nonna». 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di IA De ME, quale terza interessata, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'inversione dell'onere della prova operata dal Tribunale per la dimostrazione da parte di persona estranea al reato e al procedimento della effettività dell'intestazione del bene immobile. 3 L'inversione dell'onere della prova si desumerebbe dalla motivazione dell'ordinanza impugnata allorché si sofferma sulla questione relativa alla provvista ulteriore, rispetto a quella (pari a euro 28.357,95) risultante dal conto corrente alla data del 31 dicembre 2022, relativamente alla quale si sostiene che la De ME avrebbe dovuto dimostrare i suoi rapporti con i soggetti autori dei prestiti (due prestiti per complessivi 6.000 euro) e dell'acquirente dei beni mobili (per la complessiva somma di 10.000 euro) nonché, nei riguardi degli stessi, la provenienza del denaro. 2.2. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione assunta a fondamento del diniego della richiesta di restituzione degli immobili sequestrati. Il Tribunale avrebbe valorizzato erroneamente il contenuto dei messaggi intercorsi tra la De ME e NC VA, il quale veniva costantemente informato delle fasi di acquisto dell'immobile, e le conversazioni tra NC VA e il figlio IG VA, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, dalle quali emergeva che quest’ultimo veniva informato del loro andamento. Si deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che tali conversazioni individuerebbero il VA quale reale proprietario dell’immobile, non lasciando spazio ad una spiegazione alternativa ovvero che la De ME si era fatta coadiuvare dal genero durante l’acquisto dell’immobile e che, non avendo alcuna dimestichezza con lavori di natura edilizia, si era rivolta a quest’ultimo, che invece era esperto nell'attività edilizia, per seguire ogni fase della ristrutturazione del proprio immobile, così come è agevolmente ipotizzabile che sia stato NC VA a interloquire con il figlio in merito all'esecuzione dei lavori, proprio per la ritenuta carenza di specifica competenza della De ME. Si deduce, inoltre, che erroneamente il Tribunale avrebbe desunto l'intestazione fittizia dell'immobile alla De ME da una conversazione in carcere del 30 maggio 2025 in cui NC VA e i suoi familiari parlavano di un'abitazione per la quale, al fine di evitare il sequestro, si rendeva necessaria una intestazione compiacente, individuando alternativamente la «nonna» o tale «Dodò». Si evidenzia, invero, che la conversazione è stata registrata nel maggio 2025, dunque a distanza di oltre due anni dall'acquisto avvenuto in data 2 febbraio 2023 dell'immobile da parte della De ME, periodo nel quale la stessa ne era rimasta ininterrottamente intestataria, per cui non si comprenderebbe la necessità di intervenire sull’intestazione di un immobile che già risultava intestato alla De ME. Inoltre, poiché dalla medesima conversazione emerge in modo chiaro che VA IG riferisce ciò che avrebbe appreso dall'avvocato, vale a dire che «la casa non se la può intestare lei», se ne doveva desumere che si trattasse di un immobile diverso da quello già intestato alla De ME. 4 2.3. Con atto del 15 dicembre 2025 sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali si deduce che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale sarebbe inadeguato ed erroneo, con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale la De ME è terza estranea al reato ed avrebbe fornito la dimostrazione sia dell'intestazione a suo nome dell'immobile in sequestro sia della legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto. Invero, il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento al dato fattuale di assoluta pregnanza sul piano valutativo, ovvero la dimostrazione che al 31 dicembre 2022 vi era un saldo attivo sul conto corrente intestato alla De ME dell'importo di 28.537,95 euro, corrispondente ad un valore pari quasi ai tre quarti del prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile in Isola di Capo Rizzuto. Tale somma sarebbe stata di fatto utilizzata per effettuare il bonifico effettuato in data 23 gennaio 2023 per la corresponsione dell'acconto di 30.000,00 euro al venditore dell'immobile. Era stato poi documentato che il saldo del prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato con la somma di 10.000,00 euro con bonifico effettuato il 2 marzo 2023; tale somma derivava dall'accredito sul conto corrente della De ME in data 24 gennaio 2023 a seguito di bonifico disposto da RB TU, avente come causale «acquisto mobili», operazione della quale quest'ultima aveva dato conferma con una dichiarazione a sua firma contenente altresì la specifica descrizione degli oggetti, dei quali forniva anche le fotografie. Si deduce che il Tribunale erroneamente non avrebbe attribuito alla dichiarazione a firma di RB TU alcun valore probatorio, poiché si trattava di «un foglio manoscritto privo di data certa». Posto che l'operazione commerciale era dimostrata nella sua effettività dalla documentazione bancaria, che registrava il relativo bonifico con l'indicazione della causale, la dichiarazione a firma di RB UR doveva apprezzarsi anche in relazione alla descrizione dei mobili che erano stati oggetto della compravendita e dei quali, inoltre, veniva fornita la rappresentazione fotografica. Infine, erroneamente, il Tribunale avrebbe messo in dubbio la provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile anche relativamente ai prestiti di euro 2500,00 e di euro 3500,00 registrati nell'estratto conto bancario, rispettivamente, in data 19 e 20 gennaio 2023, in quanto non sarebbero noti i rapporti tra la De ME e gli autori dei bonifici, la causale dei medesimi e soprattutto la provenienza del denaro;
al contrario, si deduce che la provenienza del denaro era specificamente individuata in quanto il bonifici erano stati effettuati da IC Spagnol, con l'indicazione della specifica causale «prestiti». 5 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si pone al di fuori dell'ambito cognitivo previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge. 2.1. La Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01). Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, la Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli " " o " ", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 2.2. Nella fattispecie, viene in rilievo la confisca obbligatoria di cui all’art. 240- cod. pen. che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il presupposto applicativo di tale confisca è che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tale situazione, si configura, nei confronti dell’indagato o imputato, una presunzione " " d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la 6 legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). 2.3. Nel caso in cui, invece, il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona imputata per uno dei cd. "reati spia", come nel caso in esame, la Corte ha chiarito che non opera tale presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. La prova della titolarità apparente del terzo intestatario non può, quindi, essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale presunzione relativa al raffronto di proporzionalità è prevista dall'art. 240- cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone Rv. 254699-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01). Con riguardo alla posizione dei terzi, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve, quindi, seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240- cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene. Il giudice ha, conseguentemente, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, 7 precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo, Rv. 285028-01; Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226053-01). 2.4. Tanto premesso, emerge dall’ordinanza impugnata che il Tribunale non ha operato, così come denunciato, alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non ha fondato il suo giudizio di insussistenza di una effettiva titolarità dei beni sequestro in capo alla ricorrente unicamente sul dato reddituale di quest’ultima ma ha valorizzato ulteriori elementi fattuali in base ai quali si poteva affermare, anche solo nei limiti di una valutazione ancorata alle caratteristiche interlocutorie della fase cautelare, che la terza intestataria si era prestata alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all’indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A tal fine, il Tribunale ha indicato i messaggi tra la De ME e l’indagato NC VA, suo genero, che documenterebbero la provenienza del denaro da quest’ultimo, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e impartiva disposizioni in merito, e ha fatto altresì espresso riferimento ad un messaggio con il quale la De ME inviava al genero la foto di un bonifico, per farglielo controllare, e gli comunicava, nove giorni prima del secondo bonifico, il relativo importo («oggi 10.000»), nonché a quelli con i quali la stessa gli inoltrava le fotografie dei propri documenti e del codice fiscale. Quale ulteriore elemento a supporto della riferibilità dell'immobile a VA NC, il Tribunale ha valorizzato i colloqui intercorsi tra il medesimo ed il figlio IG VA, il quale lo teneva costantemente al corrente, anche tramite l'invio di fotografie, della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, comportamento il quale non avrebbe potuto avere alcun significato logico se non quello di rendicontare al reale proprietario dell'immobile l'andamento dei lavori edili. Vi è poi la conversazione intercorsa il 30 maggio 2025 tra NC VA, la moglie, i figli ed il fratello, dalla quale emergerebbe la preoccupazione che il sequestro colpisse l'immobile e la consapevolezza che il vincolo reale avrebbe potuto sopraggiungere malgrado l'immobile fosse intestato alla «nonna». A tali elementi indiziari, complessivamente considerati, si aggiungeva quale ulteriore elemento dimostrativo, l’incapienza della ricorrente e di VA NC e della moglie, tale da non consentire né l’acquisto né, tantomeno, la ristrutturazione dell'immobile. Anche quanto alla provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto degli immobili, il Tribunale si confronta specificamente con i rilievi difensivi, confutandoli 8 con argomentazioni le quali presentano i requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, idoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito. Nel caso in esame, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha motivato, in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile in questa sede, e conformemente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, circa le ragioni per le quali i beni immobili sequestrati, sebbene formalmente intestati a IA De ME, debbano ricondursi, nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all'indagato NC VA. 3. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, si intende proporre una lettura alternativa dell'effettiva valenza indiziaria degli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale al fine di ritenere dimostrata l'interposizione fittizia. Tale vizio della motivazione nell'interpretazione e nella valutazione dei dati documentali e del contenuto delle conversazioni e dei messaggi non è ravvisabile nel caso in esame, essendosi il Tribunale confrontato con i rilievi difensivi ed avendo fornito una chiave di lettura dei contenuti comunicativi del tutto logica, alla luce del contesto in cui sono avvenute le interlocuzioni, incensurabile in questa sede. Al cospetto dell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, quindi, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge. 4. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria del 15 dicembre 2025, con i quali si ripropongono argomentazioni analoghe a quelle poste alla base dei motivi principali, gli stessi mutuano la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della ordinanza impugnata. Ed invero, l’imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l’impugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129-01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01). 9 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD DR EL
letta la memoria difensiva con motivi aggiunti del 15/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Salvatore Iannone che si è riportato ai motivi di ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendone l’accoglimento. 1. Con ordinanza del 17 settembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 7 agosto 2025, con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di NC VA, indagato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e Penale Sent. Sez. 2 Num. 3960 Anno 2026 Presidente: EL DR Relatore: RD LA Data Udienza: 13/01/2026 2 trasferimento fraudolento di valori (artt. 416- , commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., 110-512- , 416- .1 cod. pen.), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca a norma dell’art. 240- cod. pen., degli immobili ubicati in Isola di Capo Rizzuto (KR), di proprietà di IA De ME, suocera di NC VA. Il Tribunale aveva dato atto che l'immobile era stato acquistato per il prezzo di 40.000 euro, corrisposto con due bonifici, il 23 gennaio 2023 per 30.000 euro e il 2 febbraio 2023 per 10.000 euro. Dalla documentazione bancaria prodotta dalla difesa era emerso che, sul conto corrente di IA De ME, il 31 dicembre 2022 giacevano euro 28.357,95; inoltre, la De ME aveva beneficiato di prestiti di denaro, cui si era aggiunta la somma di euro 10.000,00, proveniente dalla vendita di alcuni mobili. Il Tribunale aveva ritenuto che l’immobile intestato a IA De ME fosse nella disponibilità di NC VA, valorizzando i seguenti elementi: il contenuto dei messaggi intercorsi, nell'imminenza del rogito, tra la De ME e VA NC, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e dava altresì disposizioni in merito;
i colloqui intercorsi tra NC VA e il figlio IG VA, che si occupava della ristrutturazione dell’immobile e che lo teneva al corrente, anche tramite l'invio di fotografie, dei lavori di ristrutturazione, comportamento che non avrebbe avuto altra giustificazione se non quella di rendicontare al reale proprietario dell'immobile l’andamento dei lavori;
il fatto che la De ME non avesse reso noti i suoi rapporti con gli autori dei prestiti delle somme di denaro utilizzate per incrementare la provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile, la causale dei medesimi e, soprattutto, la provenienza del denaro;
quanto alla vendita dei mobili, il cui ricavato aveva parimenti incrementato la provvista per l’acquisto dell’immobile, la documentazione prodotta era inidonea a documentare tale provenienza, atteso che consisteva unicamente in un foglio manoscritto privo di data certa;
il colloquio carcerario del 25 maggio 2025, tra NC VA, la moglie i figli e il fratello, da cui emergeva la preoccupazione che il sequestro potesse colpire l’immobile e la consapevolezza che il vincolo reale sarebbe potuto giungere malgrado l'intestazione alla «nonna». 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di IA De ME, quale terza interessata, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'inversione dell'onere della prova operata dal Tribunale per la dimostrazione da parte di persona estranea al reato e al procedimento della effettività dell'intestazione del bene immobile. 3 L'inversione dell'onere della prova si desumerebbe dalla motivazione dell'ordinanza impugnata allorché si sofferma sulla questione relativa alla provvista ulteriore, rispetto a quella (pari a euro 28.357,95) risultante dal conto corrente alla data del 31 dicembre 2022, relativamente alla quale si sostiene che la De ME avrebbe dovuto dimostrare i suoi rapporti con i soggetti autori dei prestiti (due prestiti per complessivi 6.000 euro) e dell'acquirente dei beni mobili (per la complessiva somma di 10.000 euro) nonché, nei riguardi degli stessi, la provenienza del denaro. 2.2. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione assunta a fondamento del diniego della richiesta di restituzione degli immobili sequestrati. Il Tribunale avrebbe valorizzato erroneamente il contenuto dei messaggi intercorsi tra la De ME e NC VA, il quale veniva costantemente informato delle fasi di acquisto dell'immobile, e le conversazioni tra NC VA e il figlio IG VA, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, dalle quali emergeva che quest’ultimo veniva informato del loro andamento. Si deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che tali conversazioni individuerebbero il VA quale reale proprietario dell’immobile, non lasciando spazio ad una spiegazione alternativa ovvero che la De ME si era fatta coadiuvare dal genero durante l’acquisto dell’immobile e che, non avendo alcuna dimestichezza con lavori di natura edilizia, si era rivolta a quest’ultimo, che invece era esperto nell'attività edilizia, per seguire ogni fase della ristrutturazione del proprio immobile, così come è agevolmente ipotizzabile che sia stato NC VA a interloquire con il figlio in merito all'esecuzione dei lavori, proprio per la ritenuta carenza di specifica competenza della De ME. Si deduce, inoltre, che erroneamente il Tribunale avrebbe desunto l'intestazione fittizia dell'immobile alla De ME da una conversazione in carcere del 30 maggio 2025 in cui NC VA e i suoi familiari parlavano di un'abitazione per la quale, al fine di evitare il sequestro, si rendeva necessaria una intestazione compiacente, individuando alternativamente la «nonna» o tale «Dodò». Si evidenzia, invero, che la conversazione è stata registrata nel maggio 2025, dunque a distanza di oltre due anni dall'acquisto avvenuto in data 2 febbraio 2023 dell'immobile da parte della De ME, periodo nel quale la stessa ne era rimasta ininterrottamente intestataria, per cui non si comprenderebbe la necessità di intervenire sull’intestazione di un immobile che già risultava intestato alla De ME. Inoltre, poiché dalla medesima conversazione emerge in modo chiaro che VA IG riferisce ciò che avrebbe appreso dall'avvocato, vale a dire che «la casa non se la può intestare lei», se ne doveva desumere che si trattasse di un immobile diverso da quello già intestato alla De ME. 4 2.3. Con atto del 15 dicembre 2025 sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali si deduce che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale sarebbe inadeguato ed erroneo, con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale la De ME è terza estranea al reato ed avrebbe fornito la dimostrazione sia dell'intestazione a suo nome dell'immobile in sequestro sia della legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto. Invero, il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento al dato fattuale di assoluta pregnanza sul piano valutativo, ovvero la dimostrazione che al 31 dicembre 2022 vi era un saldo attivo sul conto corrente intestato alla De ME dell'importo di 28.537,95 euro, corrispondente ad un valore pari quasi ai tre quarti del prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile in Isola di Capo Rizzuto. Tale somma sarebbe stata di fatto utilizzata per effettuare il bonifico effettuato in data 23 gennaio 2023 per la corresponsione dell'acconto di 30.000,00 euro al venditore dell'immobile. Era stato poi documentato che il saldo del prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato con la somma di 10.000,00 euro con bonifico effettuato il 2 marzo 2023; tale somma derivava dall'accredito sul conto corrente della De ME in data 24 gennaio 2023 a seguito di bonifico disposto da RB TU, avente come causale «acquisto mobili», operazione della quale quest'ultima aveva dato conferma con una dichiarazione a sua firma contenente altresì la specifica descrizione degli oggetti, dei quali forniva anche le fotografie. Si deduce che il Tribunale erroneamente non avrebbe attribuito alla dichiarazione a firma di RB TU alcun valore probatorio, poiché si trattava di «un foglio manoscritto privo di data certa». Posto che l'operazione commerciale era dimostrata nella sua effettività dalla documentazione bancaria, che registrava il relativo bonifico con l'indicazione della causale, la dichiarazione a firma di RB UR doveva apprezzarsi anche in relazione alla descrizione dei mobili che erano stati oggetto della compravendita e dei quali, inoltre, veniva fornita la rappresentazione fotografica. Infine, erroneamente, il Tribunale avrebbe messo in dubbio la provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile anche relativamente ai prestiti di euro 2500,00 e di euro 3500,00 registrati nell'estratto conto bancario, rispettivamente, in data 19 e 20 gennaio 2023, in quanto non sarebbero noti i rapporti tra la De ME e gli autori dei bonifici, la causale dei medesimi e soprattutto la provenienza del denaro;
al contrario, si deduce che la provenienza del denaro era specificamente individuata in quanto il bonifici erano stati effettuati da IC Spagnol, con l'indicazione della specifica causale «prestiti». 5 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si pone al di fuori dell'ambito cognitivo previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge. 2.1. La Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01). Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, la Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli " " o " ", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 2.2. Nella fattispecie, viene in rilievo la confisca obbligatoria di cui all’art. 240- cod. pen. che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il presupposto applicativo di tale confisca è che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tale situazione, si configura, nei confronti dell’indagato o imputato, una presunzione " " d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la 6 legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). 2.3. Nel caso in cui, invece, il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona imputata per uno dei cd. "reati spia", come nel caso in esame, la Corte ha chiarito che non opera tale presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. La prova della titolarità apparente del terzo intestatario non può, quindi, essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale presunzione relativa al raffronto di proporzionalità è prevista dall'art. 240- cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone Rv. 254699-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01). Con riguardo alla posizione dei terzi, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve, quindi, seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240- cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene. Il giudice ha, conseguentemente, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, 7 precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo, Rv. 285028-01; Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226053-01). 2.4. Tanto premesso, emerge dall’ordinanza impugnata che il Tribunale non ha operato, così come denunciato, alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non ha fondato il suo giudizio di insussistenza di una effettiva titolarità dei beni sequestro in capo alla ricorrente unicamente sul dato reddituale di quest’ultima ma ha valorizzato ulteriori elementi fattuali in base ai quali si poteva affermare, anche solo nei limiti di una valutazione ancorata alle caratteristiche interlocutorie della fase cautelare, che la terza intestataria si era prestata alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all’indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A tal fine, il Tribunale ha indicato i messaggi tra la De ME e l’indagato NC VA, suo genero, che documenterebbero la provenienza del denaro da quest’ultimo, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e impartiva disposizioni in merito, e ha fatto altresì espresso riferimento ad un messaggio con il quale la De ME inviava al genero la foto di un bonifico, per farglielo controllare, e gli comunicava, nove giorni prima del secondo bonifico, il relativo importo («oggi 10.000»), nonché a quelli con i quali la stessa gli inoltrava le fotografie dei propri documenti e del codice fiscale. Quale ulteriore elemento a supporto della riferibilità dell'immobile a VA NC, il Tribunale ha valorizzato i colloqui intercorsi tra il medesimo ed il figlio IG VA, il quale lo teneva costantemente al corrente, anche tramite l'invio di fotografie, della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, comportamento il quale non avrebbe potuto avere alcun significato logico se non quello di rendicontare al reale proprietario dell'immobile l'andamento dei lavori edili. Vi è poi la conversazione intercorsa il 30 maggio 2025 tra NC VA, la moglie, i figli ed il fratello, dalla quale emergerebbe la preoccupazione che il sequestro colpisse l'immobile e la consapevolezza che il vincolo reale avrebbe potuto sopraggiungere malgrado l'immobile fosse intestato alla «nonna». A tali elementi indiziari, complessivamente considerati, si aggiungeva quale ulteriore elemento dimostrativo, l’incapienza della ricorrente e di VA NC e della moglie, tale da non consentire né l’acquisto né, tantomeno, la ristrutturazione dell'immobile. Anche quanto alla provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto degli immobili, il Tribunale si confronta specificamente con i rilievi difensivi, confutandoli 8 con argomentazioni le quali presentano i requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, idoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito. Nel caso in esame, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha motivato, in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile in questa sede, e conformemente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, circa le ragioni per le quali i beni immobili sequestrati, sebbene formalmente intestati a IA De ME, debbano ricondursi, nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all'indagato NC VA. 3. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, si intende proporre una lettura alternativa dell'effettiva valenza indiziaria degli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale al fine di ritenere dimostrata l'interposizione fittizia. Tale vizio della motivazione nell'interpretazione e nella valutazione dei dati documentali e del contenuto delle conversazioni e dei messaggi non è ravvisabile nel caso in esame, essendosi il Tribunale confrontato con i rilievi difensivi ed avendo fornito una chiave di lettura dei contenuti comunicativi del tutto logica, alla luce del contesto in cui sono avvenute le interlocuzioni, incensurabile in questa sede. Al cospetto dell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, quindi, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge. 4. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria del 15 dicembre 2025, con i quali si ripropongono argomentazioni analoghe a quelle poste alla base dei motivi principali, gli stessi mutuano la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della ordinanza impugnata. Ed invero, l’imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l’impugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129-01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01). 9 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD DR EL