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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via Peyron n. 19, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. PISANO PIETRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Torino n. 95, Nichelino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. FAVA ANTONINO e dell'avv. LAMACCHIA ALESSANDRO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate il 06/02/2025 e il 10/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Finlandia il 06/08/1982.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 14 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/10/2023.
Con ricorso depositato il 25/01/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
Venivano ritualmente depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nelle more, le parti addivenivano a un accordo, chiedendo la fissazione di un'udienza nella forma della trattazione scritta. Revocata udienza e fissato termine per le note scritte, le parti precisavano le conclusioni congiunte.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Inoltre, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto di diritto. In particolare, la sig.ra non ha avanzato, nelle conclusioni Parte_1 rassegnate congiuntamente al sig. , richiesta di assegno divorzile. CP_1
Conseguentemente, con la presente sentenza che definisce il giudizio e dichiara lo scioglimento del matrimonio, deve essere revocato l'assegno di mantenimento al coniuge disposto in sede di separazione.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore Controparte_1 della sig.ra Parte_1 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via Peyron n. 19, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. PISANO PIETRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Torino n. 95, Nichelino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. FAVA ANTONINO e dell'avv. LAMACCHIA ALESSANDRO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate il 06/02/2025 e il 10/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Finlandia il 06/08/1982.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 14 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/10/2023.
Con ricorso depositato il 25/01/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
Venivano ritualmente depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nelle more, le parti addivenivano a un accordo, chiedendo la fissazione di un'udienza nella forma della trattazione scritta. Revocata udienza e fissato termine per le note scritte, le parti precisavano le conclusioni congiunte.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Inoltre, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto di diritto. In particolare, la sig.ra non ha avanzato, nelle conclusioni Parte_1 rassegnate congiuntamente al sig. , richiesta di assegno divorzile. CP_1
Conseguentemente, con la presente sentenza che definisce il giudizio e dichiara lo scioglimento del matrimonio, deve essere revocato l'assegno di mantenimento al coniuge disposto in sede di separazione.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore Controparte_1 della sig.ra Parte_1 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo