Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6979 del 2024, proposto da
Comune di Pertosa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Campo di Giove, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
di tutti gli atti e provvedimenti di esclusione e non inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito della domanda prot. n. 21572/23 del 22/9/2023 presentata al Ministero del Turismo dal Comune di Pertosa - quale Comune capofila della aggregazione con i Comuni di Acuto, Antrodoco, Bagnone, Caggiano, Candida, Casalino, Castelnuovo Cilento, Castelsilano, Cercemaggiore, Collepardo, Flumeri, Gasperina, Laviano, Liveri, Omignano, Salento, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Satriano, Soveria Simeri, Sturno, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Decollatura - di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7/6/2023 del medesimo Ministero sul “Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica” di cui all’art. 1, comma 607 della L. 29/12/2022 n. 197, tra cui in particolare:
1) l’avviso prot. n. 34730/23 del 21/12/2023 del Responsabile unico del procedimento relativo all’esito della procedura, nonché gli atti e provvedimenti in esso richiamati - tra cui il decreto del Segretario Generale prot. n. 32510/23 del 4/12/2023 di individuazione della lista delle domande ammesse a finanziamento - e gli allegati, tra cui l’“Elenco progetti non ammissibili”;
2) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui: la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 29229/23 del 10/11/2023, di invito ad integrare la documentazione; la nota pec del Responsabile unico del procedimento del 29/3/2024, di diniego istanza di autotutela del Comune;
3) ove e per quanto occorra, l’avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7/6/2023 di indizione della selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa ES AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 aprile 2024 il Comune di Pertosa presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli esiti della procedura indetta dal Ministero del turismo con avviso prot. n. 11013/23 del 7 giugno 2023, per la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo di cui all’art. 1, co. 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare “ progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale ”.
Detto ricorso è stato trasposto dinanzi a questo Tribunale con atto di costituzione depositato il 26 giugno 2024, dandone avviso alla controparte nella medesima data, conseguentemente all’opposizione espressa dal Ministero del turismo ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 con atto notificato a mezzo pec il 28 maggio 2024.
2. Il ricorrente Comune rappresenta di aver presentato in via telematica, per il tramite del soggetto ritualmente delegato dal Sindaco, dott. Francesco Casalaspro, domanda di partecipazione come Ente “capofila” di 23 Comuni aggregati (Comuni di Acuto, Antrodoco, Bagnone, Caggiano, Candida, Casalino, Castelnuovo Cilento, Castelsilano, Cercemaggiore, Collepardo, Flumeri, Gasperina, Laviano, Liveri, Omignano, Salento, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Satriano, Soveria Simeri, Sturno, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Decollatura).
Con atto prot. n. 29229/23 del 10 novembre 2023 il Responsabile unico del procedimento comunicava al medesimo delegato Francesco Casalaspro gli esiti della valutazione di ammissibilità formale della domanda di finanziamento esperita ai sensi dell’art. 8 dell’avviso, da cui erano emerse “ talune carenze documentali che necessitano di essere colmate ai fini dell’ammissibilità dell’istanza. In specie, l’Amministrazione ha ravvisato delle criticità in relazione alla seguente documentazione allegata alla domanda che risulta essere mancante o comunque difforme rispetto alle prescrizioni dell’avviso: - Delega del legale rappresentante al soggetto delegato alla presentazione della domanda; - Delega dei comuni aderenti all’aggregazione al comune capofila ”, invitando a presentare la documentazione richiesta “ entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente ”.
A tale comunicazione non è stato fornito riscontro.
Con decreto del Segretario Generale prot. n. 32510/23 del 4 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, e con successivo avviso del Responsabile unico del procedimento prot. n. 34730/23 del 21 dicembre 2023 veniva comunicato l’esito della procedura, riportato in apposito allegato 1 l’“ Elenco progetti non ammissibili (ex art. 8 comma 2 dell’Avviso) ”, tra cui rientrava anche quello presentato dal Comune di Pertosa.
3. Il ricorrente deduce un unico motivo di diritto, rubricato “ Violazione dell’art. 1, commi 607, 608 e 609 della L. 29/12/2022 n. 197, del decreto interministeriale prot. 7726/23 del 14/4/2023 e dell’avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7/6/2023. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 10 della L. 7/8/1990 n. 241 e dei principi del giusto procedimento, del soccorso istruttorio e di non aggravamento del procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà ”, articolato nelle seguenti censure:
I . La richiesta di integrazioni documentali del RUP sarebbe illegittima, viziando in via derivata gli esiti della procedura, in quanto formulata in termini vaghi e generici, non avendo indicato chiaramente il contenuto e i soggetti che avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni necessarie, e in particolare quali sarebbero nello specifico gli elementi “ mancanti o comunque difformi rispetto alle prescrizioni dell’avviso ”. Né sarebbe sufficiente a circostanziarla il riferimento alla documentazione costituita da “Delega del legale rappresentante al soggetto delegato alla presentazione della domanda” e “Delega dei comuni aderenti all’aggregazione al comune capofila”, atteso che: i) lo stesso Ministero, nell’intestazione della nota istruttoria del 10 novembre 2023, aveva individuato il destinatario delle sue richieste proprio nel delegato dal Comune, Francesco Casalaspro, così riconoscendo l’esistenza della delega in favore di quest’ultimo a presentare la domanda e a interloquire con il Ministero per le fasi successive; ii) non era stato chiarito quale delle deleghe dei 23 Comuni aggregati, conferite al Comune di Pertosa capofila, e in quale elemento, fosse “mancante o comunque difforme”.
Si appalesa incongrua anche la concessione di un termine di appena 5 giorni per provvedere all’integrazione documentale, a fronte dei 10 giorni previsti dall’art. 8 del bando ai fini dell’esperimento del soccorso istruttorio, vanificando la funzione e l’utilità di tale istituto.
II. Il provvedimento di esclusione sarebbe viziato da erroneità dei presupposti, da eccessivo formalismo e violazione dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, adeguatezza, prevalenza della sostanza sulla forma, raggiungimento dello scopo, divieto di aggravamento del procedimento, nonché per violazione degli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso pubblico e delle disposizioni di legge e regolamentari in esso richiamate, in quanto la documentazione richiesta non risulterebbe né mancante né carente, essendo state allegate alla domanda di partecipazione sia l’“atto di delega” prot. n. 1183 del 22 settembre 2023, firmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Pertosa, dott. Domenico Barba, sia le deleghe rilasciate al Comune capofila dagli altri Comuni aderenti all’aggregazione, contenute nel file pdf denominato “Delibere Adesioni”.
III. In terzo luogo, viene dedotta in via subordinata l’illegittimità dello stesso avviso pubblico, e in particolare i suoi artt. 6, 7 e 8, laddove interpretabili in modo da giustificare la disposta esclusione dalla procedura selettiva in parola.
4. Il Ministero del turismo si è costituito in giudizio con atto del 5 luglio 2024, depositando documentazione (nelle date 10 e 18 luglio 2024) e una memoria difensiva (cfr. deposito del 12 gennaio 2026), con la quale insta per il rigetto del ricorso in quanto infondato, rilevando che i due documenti che il Ministero ha considerato essere mancanti o comunque irregolari presentavano delle difformità macroscopiche, consistenti nel fatto che la “delega del legale rappresentate al soggetto delegato alla presentazione della domanda” presentava una firma digitale non valida (come comprovato dalla documentazione in atti), mentre il file relativo alle deleghe dei Comuni aderenti all’aggregazione presentava diverse delibere non firmate (ad es. pagg. 8, 17, 21, 27, 45, 63, 67, 73), e precisando, da ultimo, che il Comune di Pertosa comunque non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
5. Il Comune a sua volta ha prodotto documentazione (nelle date 23 gennaio e 3 febbraio 2026) e una memoria di replica (cfr. deposito del 3 febbraio 2026), evidenziando che quanto rappresentato nella memoria difensiva dell’Amministrazione costituirebbe un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati, a comprova del vizio di carenza di motivazione denunciato con il ricorso, e che: i) la firma digitale apposta sull’atto di delega al soggetto incaricato della presentazione della domanda risulterebbe “ verificata con successo ” e “ valida ” se il documento viene “ Verificato al giorno della firma: 22.09.2023 ” a mezzo del software di firma digitale GoSign (come da riscontro versato in atti), laddove il documento (privo di provenienza certa) prodotto in giudizio dal Ministero resistente nulla riferisce in merito al giorno rispetto al quale sarebbe stata effettuata la verifica (se quello della firma – 22 settembre 2023 - o altro successivo), né comunque potrebbe dubitarsi della provenienza o paternità dell’atto; ii) quanto alle deleghe conferite dai Comuni aderenti all’aggregazione a quello capofila, l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che per tale tipologia di atti le firme autografe sono sostituite con l’indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell’art. 3, co. 2 d. lgs. n. 39/1993, né sussisterebbero dubbi sulla riferibilità delle relative delibere all’organo municipale competente, ribadendo da ultimo l’ingiustificata esiguità del termine assegnato per il soccorso istruttorio.
6. Il Comune di Campo di Giove, evocato in giudizio in qualità di soggetto controinteressato, non si è costituito.
7. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2024 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm., in ordine all’esistenza di profili di irricevibilità del ricorso in relazione alla presenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8. In limine litis va dato atto della tardività della documentazione depositata dalla parte ricorrente nelle date 23 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026, in quanto prodotta oltre il termine di legge all’uopo previsto (40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso, calendarizzata per il giorno 24 febbraio 2025), con conseguente inutilizzabilità della stessa ai fini del decidere.
9. In via pregiudiziale va rilevata d’ufficio l’irricevibilità del ricorso, come da avviso reso oralmente in udienza e trascritto a verbale, in ragione della tardività della notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente proposto.
Ad avviso del Collegio, infatti, il pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente si è concretizzato con l’adozione del decreto del Segretario Generale prot. n. 32510/23 del 4 dicembre 2023, con cui è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento e nella quale non risultava inserita la domanda proposta dal Comune di Pertosa.
Pertanto, alla data (successiva) in cui è stato comunicato l’avviso del Responsabile unico del procedimento prot. n. 34730/23 del 21 dicembre 2023, recante specificamente l’elenco dei progetti non ammissibili e di quelli non finanziabili (di cui rispettivamente agli allegati nn. 1 e 2), l’Ente era già consapevole di non essere stato incluso nella graduatoria delle domande destinatarie del contributo pubblico e dunque della lesione verificatasi ai suoi danni.
Ne deriva che il dies a quo ai fini del computo del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario coincideva con la data di adozione del provvedimento di approvazione della medesima graduatoria (4 dicembre 2023), di talché detto termine risultava già decorso alla data (19 aprile 2024) in cui è stata notificata l’impugnativa.
La tardiva notifica del ricorso straordinario comporta, di riflesso, l’irricevibilità del presente ricorso, che costituisce la trasposizione in sede giurisdizionale del primo ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm., mutuandone pertanto eventuali cause di inammissibilità e/o irricevibilità che ostano ad una decisione del merito.
Sul punto si rimanda all’orientamento giurisprudenziale “concorde nel ritenere che la tardività del ricorso straordinario originario determini l'irricevibilità (o inammissibilità) del ricorso giurisdizionale trasposto (TAR Veneto num. 188/ 2021). Il giudizio dinanzi al T.A.R. non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la "prosecuzione" di quello instaurato in sede straordinaria. L'opposizione dell'Amministrazione, che ha determinato la trasposizione, non ha alcun "effetto sanante" sulla tardività originaria del ricorso straordinario. Ammettere il contrario consentirebbe di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione giurisdizionale (60 giorni), permettendo al ricorrente di "sanare" la propria tardività grazie all'opposizione della controparte. La tardività del ricorso è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e pertanto il giudice della trasposizione ha il potere e il dovere di rilevarla, anche se non eccepita nell'atto di opposizione” (cfr. recente T.A.R. Campania, sez. VI, 20 febbraio 2026, n. 1219).
10. Anche a voler prescindere da tale dirimente profilo in rito, il gravame risulta comunque infondato nel merito.
11. L’art. 8 dell’avviso con cui è stata indetta la procedura di erogazione dei contributi dispone, ai commi 1 e 2, che “ 1. Le domande di finanziamento saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente Avviso. 2. Le domande di finanziamento non conformi a quanto previsto dal presente Avviso e dal Decreto Interministeriale prot. n. 7726/23 del 14/04/2023 non saranno considerate valutabili e saranno pertanto escluse dalla graduatoria finale. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ”.
Ciò precisato, è incontestato tra le parti che l’amministrazione, nel corso di tale fase procedimentale, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio con inoltro di una richiesta di integrazione documentale, alla quale il Comune di Pertosa non ha dato alcun riscontro, senza addurre peraltro una valida giustificazione di tale omissione, non essendo all’uopo sufficiente quanto evidenziato a pag. 6 della narrativa del ricorso (in cui si rappresenta che “ sia la delega del Sindaco di Pertosa al dott. Francesco Casalaspro, sia le deleghe dei Comuni aderenti al Comune di Pertosa capofila erano già state prodotte, e comunque la genericità della richiesta non ha consentito di comprendere il reale oggetto del “soccorso istruttorio”, ed ha impedito di provvedervi nel brevissimo termine assegnato di appena 5 giorni ”).
Ne consegue che, essendo rimaste non sanate le irregolarità e le carenze documentali evidenziate nella nota istruttoria del 10 novembre 2023, l’esclusione del ricorrente Comune dalla procedura è legittima ai sensi di quanto previsto dalla lex specialis .
12. Né può ritenersi che la richiesta di soccorso istruttorio fosse viziata sotto il profilo motivazionale, contenendo essa un chiaro e circostanziato riferimento ai documenti mancanti e/o irregolari, non ravvisandosi al riguardo - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella sua memoria di replica - un’ipotesi di integrazione postuma della motivazione ad opera della memoria illustrativa depositata dall’Avvocatura dello Stato, atteso che la difesa erariale si è limitata ad esplicitare e/o illustrare tale profilo, con il corredo di documentazione a comprova, senza addurre una motivazione che possa considerarsi propriamente come “nuova”.
13. La citata documentazione versata in atti, del resto, conferma le criticità evidenziate nella nota istruttoria del responsabile del procedimento, desumendosi dalla stessa che: i) la delega del legale rappresentante del Comune (Sindaco Domenico Barba) al soggetto incaricato della trasmissione telematica della domanda (dott. Francesco Casalaspro) presenta una firma digitale non valida (cfr. allegato 6 dep. il 18 luglio 2024); ii) il file contenente le deleghe dei Comuni aderenti all’aggregazione al Comune di Pertosa, capofila dell’aggregazione, include diverse delibere non sottoscritte con firma digitale.
A quest’ultimo riguardo non ha pregio quanto controdedotto dal ricorrente nella sua memoria di replica, in cui si richiama il disposto dell’art. 3, co. 2 d. lgs. n. 39/1993 (“ Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ”).
Invero, la disposizione testé citata non elide la condizione basilare per la quale il documento amministrativo, per essere giuridicamente valido, deve recare comunque la sottoscrizione del suo autore, ad oggi con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 82/2005 (“ Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (…) ”), per cui – quantomeno in sede di soccorso istruttorio – andavano trasmesse le delibere firmate.
14. Non ha fondamento nemmeno la doglianza con cui si lamenta l’esiguità del termine concesso dall’amministrazione per la regolarizzazione, in quanto il richiamato art 8, co. 2 dell’avviso prevede al riguardo un termine massimo di 10 giorni (“ Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni (…) ”), e quindi è fatta salva la possibilità, frutto di scelta discrezionale non sindacabile nel merito, di assegnare un termine inferiore per esigenze di celerità e speditezza, né quello di 5 giorni accordato al Comune nel caso di specie può ritenersi eccessivamente ridotto o manifestamente irragionevole.
Fermo restando che, come evidenziato in nuce , il Comune non ha nemmeno tentato di fornire riscontro alla richiesta di integrazione documentale, ritenendo che la documentazione ivi menzionata, già trasmessa in allegato alla propria domanda di partecipazione, fosse regolare.
15. Da ultimo, non ha pregio la richiesta, formulata in via subordinata, di dichiarare l’illegittimità degli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso pubblico, essendo del tutto ragionevole che la lex specialis abbia previsto una fase istruttoria tesa alla verifica dell’ammissibilità formale della domanda e della documentazione allegata, prodromica alla successiva valutazione di merito, contemplando la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio e con espressa comminatoria di una causa di esclusione dalla procedura rappresentata dall’inutile decorso del termine assegnato dall’amministrazione per la regolarizzazione.
16. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della notifica del ricorso straordinario e, in ogni caso, infondato nel merito.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’amministrazione resistente, mentre nulla si dispone nei confronti del Comune di Campo di Giove, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per le ragioni evidenziate in parte motiva e comunque infondato.
Condanna il Comune di Pertosa al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero del turismo, nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti del Comune di Campo di Giove.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
ES AN CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AN CA | AN AN |
IL SEGRETARIO