Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
1) Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riservata la causa in decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in grado di appello il giorno 10 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1074/2023 R.G. sez. lavoro e previdenza vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'Architetto , nella
[...] Parte_2 qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Salaria 229,
C.F. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura generale alle liti P.IVA_1
(all. A) rilasciata per atto Notaio di Roma del 22.7.2020, Repertorio n. 29434, Raccolta n. Per_1
18058, dagli Avv.ti Francesco Giammaria (c.f. , Pec: C.F._1
, fax 06.85231343) e Iolanda Gentile (c.f. Email_1
, Pec: , fax 06.85231343) e con C.F._2 Email_2 essi elettivamente domiciliata presso dell'Avv. Pietro Pace in Napoli, via Duomo n.152. I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. Controparte_1
193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Omar Castagnacci
( ), con studio in Roma, Lungotevere Flaminio n.22 (00196), presso cui è CodiceFiscale_3
1
Il procuratore ha chiesto che la Cancelleria voglia procedere alle notifiche ed alle comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 06.93387586 o all'indirizzo di posta elettronica certificata ) Email_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 15 - cod. fisc. - elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in C.F._4
Benevento alla Via Ennio Goduti n. 27 presso lo studio dell' Avv. Antonio Formichella – C.F.
- dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale rilasciata su C.F._5 separato foglio allegato alla memoria di costituzione, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1027/2022 pubblicata il giorno 11.11.2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.5.2022, propose, innanzi al Tribunale di Controparte_4
Benevento, opposizione alla cartella esattoriale n. 01720220000581055000, emessa da
[...]
per conto di , e chiese al giudice di prime cure di accogliere le Controparte_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “- in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, nonché di tutti gli atti prodromici ed eventualmente connessi;
- nel merito, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n.
01720220000581055000 per intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione delle somme intimate relativamente agli anni dal 2008 al 2012.- In ogni caso con vittoria di spese, diritti
e onorari.”.
A sostegno della propria domanda l'odierno appellato dedusse che il diritto della di Pt_1 pretendere il pagamento delle somme richieste a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni con la cartella de qua “relativamente agli anni dal 2008 al 2012” era prescritto, per decorso del termine quinquennale.
Si costituì in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso di cui eccepì Parte_1
l'infondatezza.
Anche l si costituì ed eccepì la propria estraneità alla lite, Controparte_1 chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Benevento Con sentenza n. 1027 del 2022, pubblicata l'11.11.2022, il Tribunale di Benevento coì pronunciò: ““dichiara il difetto di
2 legittimazione dell;
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto Controparte_1 dichiara non dovuti i contributi per l'anno 2008 di cui alla cartella impugnata per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite.”.
In particolare, il primo giudice ritenne che fossero prescritti i crediti relativi ai contributi dovuti per l'anno 2008, poiché il primo atto interruttivo risaliva a giugno 2014.
Con ricorso depositato il 10.05.2023 ha proposto gravame avverso tale sentenza Parte_1 lamentando che il primo giudice aveva commesso un errore nel ritenere che essa appellante non avesse efficacemente interrotto i termini di prescrizione dei diritti da essa vantati in riferimento all'annualità contributiva del 2008. Per tale ragione, invocando l'efficacia probatoria dei documenti allegati sin dal primo grado di giudizio, ha concluso nel seguente modo: “in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1027/2022 (R.G. n. 2169/2022), depositata l'11.11.2022 presso la cancelleria del suddetto
Tribunale, non notificata, ritenendo non maturati i termini di prescrizione dei contributi (ed accessori) dovuti dall'Arch. all per tutte le annualità in contestazione e, in CP_4 Parte_1 particolare, per l'annualità del 2008 e, pertanto, dichiarando l'Arch. tenuto al CP_4 versamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità (ed accessori) per tutte le annualità in contestazione (id est, dal 2008 al 2012, e del 2016), nonché, per l'effetto, condannare l'Arch.
a versare ad la somma complessiva di € 15.133,66 dovuta, alla data di CP_4 Parte_1 notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare applicabile, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, lo si ripete, per le annualità del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituita dapprima, con memoria depositata telematicamente il giorno 5.06.2023, l che ha invocato la conferma della CP_5 declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva;
successivamente, con memoria depositata il giorno 8.02.2025, si è costituito il che ha resistito al gravame. CP_4
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 10.02.2025. Acquisite le note di trattazione, infine, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto solo in parte l'opposizione proposta da avverso la cartella n. Controparte_4
01720220000581055000 -con cui era stato ingiunto il pagamento dei contributi previdenziali
3 dell per l'importo complessivo di euro 15.139,54 maturati in ragione dei compensi Parte_1 percepiti negli anni 2008,2009, 2010, 2011, 2012 e 2016- dichiarando la prescrizione dei soli crediti maturati in relazione al 2008.
Avverso tale sentenza insorge che lamenta la mancata considerazione dell'atto Parte_1 interruttivo costituito dalla comunicazione del 25.06.2014, ricevuta il 27.06.2014: atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del credito contributivo maturato in ragione dei redditi percepiti nell'anno 2008, termine decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione alla secondo le norme regolamentari. Pt_1
La Corte osserva che l'appello parziale è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata è divenuta definitiva quanto al rigetto dell'opposizione proposta dal in relazione ai crediti degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 CP_4
e 2016. Il primo giudice ha accertato che in relazione agli stessi non è maturato il termine di prescrizione e tale accertamento non è stato impugnato dal debitore, che si è limitato ad opporsi all'accoglimento del gravame senza proporre appello incidentale.
Analogamente è divenuto definitivo l'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell . CP_5
Alla Corte, quindi, è rimessa unicamente la questione afferente la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2008.
Osserva la Corte che al fine di accertare se l'obbligazione avente ad oggetto i contributi previdenziali dovuti ad per l'anno 2008 sia estinta per prescrizione, occorre Parte_1 preliminarmente individuare la data di decorrenza del relativo termine.
Orbene, la legge n. 6 del 1981, che detta le norme in materia di previdenza per gli Ingegneri
e gli Architetti, dispone all'art. 18, comma 2: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Pt_1 da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”.
A sua volta, l'art. 16 della stessa legge, in materia di comunicazioni obbligatorie alla Pt_1 dispone: “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Pt_1 con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno (…)”.
4 Di conseguenza, alla luce della legge in parola, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali comincia effettivamente a decorrere soltanto nel momento in cui il professionista comunica alla la dichiarazione annuale dei redditi ex art. 16 legge n. 6/1981. Pt_1
La riceve, infatti, ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli Parte_1 iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone la citata L. n. 16 del 1981, art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli Pt_1 architetti devono comunicare alla con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data Pt_1 prescritta per la dichiarazione annuale dei redditi (31.10 di ciascun anno, cfr. art. 2 del
Regolamento Inarcassa depositato dall'appellante sin dal primo grado di giudizio), l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente. Il professionista procede quindi alla auto liquidazione dei contributi (l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo).
Nella fattispecie in esame, in cui il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione, il termine di prescrizione dei contributi 2008 decorreva dal 31.10.2009, e cioè dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
La mancanza di domanda di iscrizione alla o la mancata presentazione della Pt_1 dichiarazione, poi, in ragione del potere ispettivo di , devono considerarsi meri Parte_1 impedimenti di fatto. Va quindi applicato il principio più volte enunciato per cui "L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione di tale evento da parte del debitore (Cass. n. 15622/2001).
In conclusione, tenuto conto della lettera di costituzione in mora (inviata alla pec del debitore),interruttiva del termine di prescrizione, pervenuta al contribuente in data 27.06.2014
(circostanza pacifica, dato che non ha costituito oggetto di contestazione da parte del CP_4 al momento della costituzione in giudizio), deve essere ritenuta erronea la dichiarazione di prescrizione del credito per i redditi prodotti nell'anno 2008 (il termine decorreva infatti dal
31.10.2009 ed era ancora in corso alla data del 27.06.2014).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accertata la sussistenza del credito dell anche per la contribuzione maturata Parte_1 per l'anno 2008.
5 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia (pari ad euro 15133,66 per il primo grado ed euro
1.200,00, e cioè il valore dei contributi dichiarati prescritti, valore che si evince dalla tabella allegata all'atto di costituzione in mora, per l'appello) e delle tabelle vigenti (con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della scarsa complessità della questione, e delle sole tre fasi effettivamente espletate).
Nel rapporto con l le spese devono essere compensate, avuto riguardo all'assenza di CP_5 censure attinenti alla statuizione di difetto di legittimazione passiva-
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello così decide:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta per intero il ricorso proposto in prime cure dal ed CP_4 accerta la debenza dei contributi anche per l'anno 2008;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_4 doppio grado che liquida in complessivi euro 1865,00 per il primo grado ed euro 1458,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) Compensa le spese nel rapporto processuale con l;
CP_5
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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