Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2320/2024 RGL introdotta da
1) nato a [...] il [...] e residente a[...] C.F. 1
Nazionale, 45 87019 Spezzano Albanese (CS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio
-
dall'Avv. Linda Sena ( C.F. 2
) del Foro di Cosenza, sito in Luzzi (CS) alla Via
Gidora, 16, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
Controparte 1 in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti in virtù di procura alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875/racc. 7313, per atti notaio Persona 1 in Fiumicino, elettivamente domiciliato in
Cosenza, in Piazza Loreto, n. 22/26, presso gli uffici dell' CP_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 01-001574349, n. 0I-000501952 e n. 01-
002484495, tutte notificate a mezzo posta in data 13 maggio 2024, con le quali veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (rispettivamente, per l'importo di euro 7.596,00 la prima Euro 7.140,00 la seconda ed Euro 3.345,00 la terza) per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i periodi ivi indicati (annualità 2017, 2019 e
2020).
A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva l'intervenuto pagamento delle somme di cui alle opposte ordinanze - ingiunzione, avendo proposto in data 30-6-2023 istanza di definizione agevolata
(c.d. "rottamazione-quater") dei carichi affidati all' Controparte_2 che tale istanza è '
stata accolta del concessionario e che egli ha provveduto a versare in un'unica soluzione, in data 25 ottobre 2023, la somma di Euro 87.241,82 dovuta a titolo Definizione agevolata ("rottamazione- quater"), alla scadenza della prima rata e quindi, senza la maggiorazione degli interessi previsti, per come da quietanza di pagamento rilasciata da parte della convenuta Controparte_2 che si deposita. Concludeva per la nullità delle opposte ordinanze ingiunzione, avendo l'CP_3 intimato il pagamento di somme, oggetto della Definizione agevolata ("rottamazione-quater") che sono state interamente versate per come provato dai documenti allegati.
Resisteva al ricorso l'CP_3 argomentando diffusamente in ordine alla sua infondatezza ed instando per il suo rigetto. In particolare, l'CP 3 evidenziava che le ritenute previdenziali non sono state versate nei termini concessi nell'atto di accertamento (regolarmente notificati) ed è stata pertanto comminata la sanzione amministrativa e che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le ordinanze ingiunzione opposte non intimano il pagamento dei contributi inclusi nella rottamazione quater, bensì le sanzioni per il mancato versamento nei termini delle quote a carico (l'annualità 2017, che va dal periodo
12/2016 11/2017 ultimo termine del versamento 16 dicembre 2017; l'annualità 2019, che va dal periodo 12/2018 - 11/2019 ultimo termine del versamento 16 dicembre 2019; l'annualità 2020, che va dal periodo 12/2019 - 11/2020 ultimo termine del versamento 16 dicembre 2020). Concludeva, quindi, per l'inammissibilità dell'opposizione ove non proposta nei termini di legge ovvero, in ogni caso, per il suo rigetto per infondatezza. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 12/6/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica delle tre ordinanze ingiunzione opposte, avvenuta in data 13/05/2024 per come pacifico oltre che comprovato dagli avvisi di ricevimento allegati alla memoria dell' CP_3.
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP 3 con cui è stato intimato alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti rispettivamente nelle annualità 2017, 2019 e 2020, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' CP 3).
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000>> sono_sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l'CP_3 ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato. Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dal ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del
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procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 09/01/2019 per l'annualità 2017, in data 08/11/2021 per l'annualità 2019 ed il 07/10/2022 per l'annualità 2020, come da avviso di ricevimento prodotto dall' CP_3) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi CP 4 trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, il ricorrente non ha provveduto al versamento delle quote né nel termine di legge e neppure, di poi, nel termine di tre mesi dalla ricezione dell'atto di accertamento donde il perfezionarsi dell'illecito amministrativo e la conseguente irrogazione della sanzione con le opposte ordinanze ingiunzione.
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00).
Infine, in ordine all'illegittimità dell'atto impugnato per ammissione del ricorrente alla procedura di definizione agevolata presentata in data 30.6.2023, si osserva che, per come fondatamente eccepito dall' CP_3, il debito contributivo de quo è stato trasfuso nell' avviso di addebito in atti (cfr. all. alla memoria dell' CP_3). Lo stesso, regolarmente notificato, non è stato opposto sicchè il debito contributivo non può essere oggetto di contestazione in questa sede, essendo inutilmente decorso il termine perentorio di decadenza di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Per l'effetto, la violazione del comma
1 della citata disposizione normativa è, allo stato, non più contestabile stante l'irretrattabilità del credito per omessa opposizione nel prescritto termine perentorio;
si osserva, peraltro, che l'illecito amministrativo si perfeziona alla scadenza del termine di tre mesi per il versamento dalla notifica dell'atto di accertamento per cui i pagamenti effettuati in data successiva non assumono rilievo essendosi la fattispecie dell'illecito amministrativo già perfezionata al decorso dei tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento con conseguente debenza delle sanzioni.
Parte ricorrente sembra, invero, confondere il debito contributivo (tardivamente saldato) con le sanzioni amministrative irrogate con le opposte ordinanze ingiunzione che, nel caso di specie, conseguono al perfezionamento dell'illecito al decorso dei tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento (nel caso di specie, avvenuta nelle date del 9.1.2019, 8.11.2021 e 7.10.22).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 24 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti