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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 618/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Luciano Lorusso
ricorrente in revocazione contro
CP_1 con gli avv.ti Marco Michelini, Laura Mammoli resistente avente ad oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 74/2024 pubblicata il 2.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
L'odierna ricorrente ha proposto domanda di revocazione ex art 395 cpc avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 74/2024, pubblicata il 2.2.2024, con la quale era stato respinto il reclamo della lavoratrice (avente ad oggetto la domanda risarcitoria degli ulteriori danni subiti per effetto del licenziamento) e il reclamo incidentale della società (avente ad oggetto la ritenuta sproporzione della sanzione inflitta) nel giudizio ex L n. 92/2012, confermando la sentenza reclamata e compensando integralmente delle spese di lite del secondo grado per reciproca soccombenza.
1 In particolare, nella domanda di revocazione la parte ha concluso per la revoca della sentenza limitatamente alla parte in cui era stata respinta la richiesta risarcitoria con condanna della società al pagamento della somma di € 421.000,00, o la diversa somma di giustizia, per i danni subiti a causa dell'illecito contrattuale della società effettuato mediante l'illegittimo licenziamento.
La Corte di Appello nella sentenza in questione - dopo avere concordato con il giudice di primo grado sulla rilevanza disciplinare del fatto contestato (assenza ingiustificata per cinque giorni) dovuto a negligenza della lavoratrice e sulla sproporzione della sanzione intimata (licenziamento), con rigetto del reclamo incidentale - aveva respinto anche il reclamo principale della lavoratrice sugli ulteriori danni subiti, affermando in sostanza: che i danni da risarcimento illegittimo (indennità) risarciscono solo la perdita del lavoro e della retribuzione;
che il lavoratore può avere diritto al risarcimento degli ulteriori danni rispetto a quelli suindicati, ma che gli stessi devono essere allegati e provati. In fatto,
i danni dedotti non erano stati rappresentati dalla lavoratrice come conseguenze ulteriori e diverse dalla perdita del rapporto di lavoro, ma come conseguenze immediate e dirette derivanti dal venire meno del rapporto. Nella specie, faceva poi difetto ogni allegazione e prova in merito ai danni subiti, patrimoniali e non: 1) a fronte del preliminare di vendita stipulato, non era chiaro quando e a quali condizioni sarebbe stato stipulato il contratto di compravendita;
né era chiaro come mai, a fronte di un valore commerciale dell'immobile stimato in € 436.000,00, nel preliminare si facesse riferimento ad un prezzo concordato di € 80.000,00, non conoscendo quindi il prezzo sul quale il rapporto si sarebbe perfezionato;
2) quanto al prestito Findomestic di € 15.000,00, necessariamente da restituirsi, non era chiaro per quali motivi la restituzione integrale piuttosto che rateale rappresentasse un danno per l'intero valore del prestito;
3) infine, la domanda sui danni morali ed esistenziali rivendicati, peraltro non dimostrati, sarebbero venuta meno per effetto del rigetto della domanda di danni sub 1).
Nella domanda di revocazione, la parte assume che il Tribunale era incorso in un errore di fatto, per i seguenti motivi, così riassunti in sintesi:
1) le circostanze poste a fondamento della domanda risarcitoria non erano state mai contestate dalla società nel giudizio di primo grado, così come non erano mai stati contestati i documenti allegati a suo sostegno. Solo in sede di reclamo era stata effettuata una contestazione, ma con argomentazioni inadeguate, inconferenti e non sufficientemente sviluppate;
in ogni caso, le circostanze a suo fondamento erano state allegate e dimostrate;
2) la Corte aveva errato nel ritenere che non era chiaro e noto il prezzo della vendita dell'immobile.
Il contratto preliminare rispecchiava quello che sarebbe stato il futuro rogito notarile e questo giustificava la sua esigibilità in forma specifica ex art 2932 cc.
Si è costituita la quale ha rilevato: CP_1
2 -l'inammissibilità della revocazione: poiché si trattava di revocazione ordinaria ex art 395 n. 4 cpc, la stessa era stata proposta oltre il termine di cui all'art 327 cpc (ossia dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza): la sentenza era stata pubblicata il 2.2.2024, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 2.10.2024, ossia dopo 8 mesi
-la revocazione era poi inammissibile, in quanto investiva una sola argomentazione della Corte sul rigetto della domanda, non affrontando l'altro argomento (sul fatto che i danni erano stati rappresentati come conseguenza immediata e diretta del rapporto di lavoro e non come danni ulteriori e diversi), argomento già di per sé sufficiente al rigetto della domanda
-la domanda di revocazione era anche infondata: secondo la parte l'errore della Corte sarebbe consistito nell'avere dato per non noto il prezzo di compravendita dell'immobile che avrebbe potuto essere invece desunto dal preliminare. In realtà, la sentenza non era fondata su un errore e doveva considerarsi che il prezzo non era stato accertato in modo incontestabile tra le parti, trattandosi di un punto comunque controverso. La questione controversa non riguardava un fatto, ma l'interpretazione che la Corte aveva dato di un documento.
*****
Il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
L'art 327 cpc con specifico riferimento alla revocazione prevede che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso ex art 395 nn 4 e 5 cpc non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (nella specie, trattasi di revocazione ex art 395 n. 4 cpc). Con tale previsione, si è inteso garantire la certezza dei rapporti giuridici al fine di evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitivamente ad arbitrio delle parti prevedendosi che, indipendentemente dalla notifica della pronuncia, debba comunque decorrere un termine di decadenza dell'impugnazione (Cass. n. 26402/2014).
La sentenza della Corte di Appello oggetto di revocazione risulta pubblicata il 2.2.2024, mentre la domanda in revocazione nella forma della citazione è stata notificata il 2.10.2024, ossia dopo 8 mesi dalla pubblicazione (la domanda è stata poi depositata nel presente giudizio il 14.10.2024).
In merito a tale eccezione di inammissibilità, il ricorrente ha dedotto all'udienza del 13.5.2025 che il ricorso in revocazione presuppone il passaggio in giudicato e ha assunto comunque la tempestività della notifica. Ha chiesto inoltre la concessione di note per controdedurre sulla questione (note a cui la parte resistente si è opposta, trattandosi di questione di facile soluzione).
Preliminarmente, si osserva che non sono state concesse le note richieste, essendo la prima udienza successiva alla costituzione del resistente quella in cui la questione doveva essere discussa;
mentre è priva di pregio l'osservazione del ricorrente che non gli era stata comunicata dalla Cancelleria la
3 costituzione della controparte, non sussistendo obblighi in tal senso ed essendo onere della parte quello di verificare l'avvenuta costituzione della resistente nel sistema telematico.
Quanto alle argomentazioni dedotte in udienza sulla eccezione, si osserva come la parte non abbia offerto né sviluppato argomentazioni chiare e specifiche idonee a confutare l'eccezione di tardività della domanda secondo quanto previsto dalla citata norma.
La fondatezza della eccezione in questione esime dalla trattazione delle ulteriori questioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte in revocazione e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione al valore indeterminabile della causa e alle attività compiute, nei valori minimi, per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla ricorrente dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso in revocazione proposto da;
Parte_1
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.473,00, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico della ricorrente sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
4
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 618/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Luciano Lorusso
ricorrente in revocazione contro
CP_1 con gli avv.ti Marco Michelini, Laura Mammoli resistente avente ad oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 74/2024 pubblicata il 2.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
L'odierna ricorrente ha proposto domanda di revocazione ex art 395 cpc avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 74/2024, pubblicata il 2.2.2024, con la quale era stato respinto il reclamo della lavoratrice (avente ad oggetto la domanda risarcitoria degli ulteriori danni subiti per effetto del licenziamento) e il reclamo incidentale della società (avente ad oggetto la ritenuta sproporzione della sanzione inflitta) nel giudizio ex L n. 92/2012, confermando la sentenza reclamata e compensando integralmente delle spese di lite del secondo grado per reciproca soccombenza.
1 In particolare, nella domanda di revocazione la parte ha concluso per la revoca della sentenza limitatamente alla parte in cui era stata respinta la richiesta risarcitoria con condanna della società al pagamento della somma di € 421.000,00, o la diversa somma di giustizia, per i danni subiti a causa dell'illecito contrattuale della società effettuato mediante l'illegittimo licenziamento.
La Corte di Appello nella sentenza in questione - dopo avere concordato con il giudice di primo grado sulla rilevanza disciplinare del fatto contestato (assenza ingiustificata per cinque giorni) dovuto a negligenza della lavoratrice e sulla sproporzione della sanzione intimata (licenziamento), con rigetto del reclamo incidentale - aveva respinto anche il reclamo principale della lavoratrice sugli ulteriori danni subiti, affermando in sostanza: che i danni da risarcimento illegittimo (indennità) risarciscono solo la perdita del lavoro e della retribuzione;
che il lavoratore può avere diritto al risarcimento degli ulteriori danni rispetto a quelli suindicati, ma che gli stessi devono essere allegati e provati. In fatto,
i danni dedotti non erano stati rappresentati dalla lavoratrice come conseguenze ulteriori e diverse dalla perdita del rapporto di lavoro, ma come conseguenze immediate e dirette derivanti dal venire meno del rapporto. Nella specie, faceva poi difetto ogni allegazione e prova in merito ai danni subiti, patrimoniali e non: 1) a fronte del preliminare di vendita stipulato, non era chiaro quando e a quali condizioni sarebbe stato stipulato il contratto di compravendita;
né era chiaro come mai, a fronte di un valore commerciale dell'immobile stimato in € 436.000,00, nel preliminare si facesse riferimento ad un prezzo concordato di € 80.000,00, non conoscendo quindi il prezzo sul quale il rapporto si sarebbe perfezionato;
2) quanto al prestito Findomestic di € 15.000,00, necessariamente da restituirsi, non era chiaro per quali motivi la restituzione integrale piuttosto che rateale rappresentasse un danno per l'intero valore del prestito;
3) infine, la domanda sui danni morali ed esistenziali rivendicati, peraltro non dimostrati, sarebbero venuta meno per effetto del rigetto della domanda di danni sub 1).
Nella domanda di revocazione, la parte assume che il Tribunale era incorso in un errore di fatto, per i seguenti motivi, così riassunti in sintesi:
1) le circostanze poste a fondamento della domanda risarcitoria non erano state mai contestate dalla società nel giudizio di primo grado, così come non erano mai stati contestati i documenti allegati a suo sostegno. Solo in sede di reclamo era stata effettuata una contestazione, ma con argomentazioni inadeguate, inconferenti e non sufficientemente sviluppate;
in ogni caso, le circostanze a suo fondamento erano state allegate e dimostrate;
2) la Corte aveva errato nel ritenere che non era chiaro e noto il prezzo della vendita dell'immobile.
Il contratto preliminare rispecchiava quello che sarebbe stato il futuro rogito notarile e questo giustificava la sua esigibilità in forma specifica ex art 2932 cc.
Si è costituita la quale ha rilevato: CP_1
2 -l'inammissibilità della revocazione: poiché si trattava di revocazione ordinaria ex art 395 n. 4 cpc, la stessa era stata proposta oltre il termine di cui all'art 327 cpc (ossia dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza): la sentenza era stata pubblicata il 2.2.2024, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 2.10.2024, ossia dopo 8 mesi
-la revocazione era poi inammissibile, in quanto investiva una sola argomentazione della Corte sul rigetto della domanda, non affrontando l'altro argomento (sul fatto che i danni erano stati rappresentati come conseguenza immediata e diretta del rapporto di lavoro e non come danni ulteriori e diversi), argomento già di per sé sufficiente al rigetto della domanda
-la domanda di revocazione era anche infondata: secondo la parte l'errore della Corte sarebbe consistito nell'avere dato per non noto il prezzo di compravendita dell'immobile che avrebbe potuto essere invece desunto dal preliminare. In realtà, la sentenza non era fondata su un errore e doveva considerarsi che il prezzo non era stato accertato in modo incontestabile tra le parti, trattandosi di un punto comunque controverso. La questione controversa non riguardava un fatto, ma l'interpretazione che la Corte aveva dato di un documento.
*****
Il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
L'art 327 cpc con specifico riferimento alla revocazione prevede che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso ex art 395 nn 4 e 5 cpc non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (nella specie, trattasi di revocazione ex art 395 n. 4 cpc). Con tale previsione, si è inteso garantire la certezza dei rapporti giuridici al fine di evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitivamente ad arbitrio delle parti prevedendosi che, indipendentemente dalla notifica della pronuncia, debba comunque decorrere un termine di decadenza dell'impugnazione (Cass. n. 26402/2014).
La sentenza della Corte di Appello oggetto di revocazione risulta pubblicata il 2.2.2024, mentre la domanda in revocazione nella forma della citazione è stata notificata il 2.10.2024, ossia dopo 8 mesi dalla pubblicazione (la domanda è stata poi depositata nel presente giudizio il 14.10.2024).
In merito a tale eccezione di inammissibilità, il ricorrente ha dedotto all'udienza del 13.5.2025 che il ricorso in revocazione presuppone il passaggio in giudicato e ha assunto comunque la tempestività della notifica. Ha chiesto inoltre la concessione di note per controdedurre sulla questione (note a cui la parte resistente si è opposta, trattandosi di questione di facile soluzione).
Preliminarmente, si osserva che non sono state concesse le note richieste, essendo la prima udienza successiva alla costituzione del resistente quella in cui la questione doveva essere discussa;
mentre è priva di pregio l'osservazione del ricorrente che non gli era stata comunicata dalla Cancelleria la
3 costituzione della controparte, non sussistendo obblighi in tal senso ed essendo onere della parte quello di verificare l'avvenuta costituzione della resistente nel sistema telematico.
Quanto alle argomentazioni dedotte in udienza sulla eccezione, si osserva come la parte non abbia offerto né sviluppato argomentazioni chiare e specifiche idonee a confutare l'eccezione di tardività della domanda secondo quanto previsto dalla citata norma.
La fondatezza della eccezione in questione esime dalla trattazione delle ulteriori questioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte in revocazione e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione al valore indeterminabile della causa e alle attività compiute, nei valori minimi, per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla ricorrente dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso in revocazione proposto da;
Parte_1
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.473,00, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico della ricorrente sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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