Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 700/2025 REG. GEN.
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data da
[...]
Parte 1
[...]
[...]
Parte 2 Pt 3
Parte 4
Tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Lario, 26 presso lo studio dell'Avvocato Lorenzo Franceschinis del foro di Milano che li rappresenta e difende per delega allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrenti contro in persona dell'Amministratore Delegato con sede in Milano,CP 1
Piazzale Cadorna, 14.
Convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- che i rapporti di lavoro sono regolati, con decorrenza 1 dicembre 2012, dal CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, recepito e modificato dal contratto aziendale CP 1 del 22 giugno 2012 e successive modifiche;
che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie include i soli elementi fissi previsti dall'articolo 48.1.1 del contratto collettivo aziendale CP 1 e, tra gli elementi variabili, la sola indennità di turno, senza prendere in considerazione gli elementi variabili e accessori previsti dagli articoli 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie, e dall'articolo 54 del contratto collettivo aziendale CP 1 ; dedotta la contrarietà della disciplina collettiva alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di GI in tema di retribuzione delle ferie annuali, avevano domandato di accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 (dall'1.1.2017 art. 30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art. 20.3 del contratto collettivo aziendale CP 1 22.6.2012, nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei macchinisti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi peri ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77 del CCNL 20.7.2012 (dall'1.1.2017 stessi articoli del CCNL 16.12.2017) e dall'art. 54 del contratto collettivo aziendale CP 1 (così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015), specificamente indicati in ricorso;
condannare CP 1 a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati dal giudice in accoglimento della domanda, con riferimento al periodo 1 gennaio 2013_31 agosto 2020. Il tribunale di Milano, con sentenza n. 119721, poi appellata e passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione pronunciato con ordinanza n. 35841/23, ha accolto le pretese dei ricorrenti. Ciò nonostante, CP_1 non ha dato esecuzione alla sentenza e, con il presente ricorso,
i ricorrenti domandano, per i medesimi titoli, il pagamento delle somme loro dovute nel periodo successivo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024 per Pt_1 e Parte 5 , fino al 31 giugno 2024 per Pt 4 al 30 ottobre 2024 per Parte 1
Pt 1 e Pt 1 nella misura meglio indicata in ricorso.
Benchè regolarmente citata, CP_1 non si è costituita. All'udienza del 27 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISONE
Il presente giudizio sottopone al vaglio del giudice questioni e pretese che sono state già oggetto di precedente controversia decisa dalla sottoscritta e da altri giudici di questa sezione i cui precedenti vengono qui richiamati perché condivisi. In aggiunta va ricordata la sentenza emessa, pur per un periodo precedente, nei confronti proprio delle medesime parti ed oggi passata in giudicato. Condividendone le ragioni argomentative e le conclusioni alle quali la pronuncia perviene, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 118, comma 3, disp. Att. C.p.c. la sentenza del Tribunale di Milano n. 1436/21 (dott. Di Leo) viene qui riportata e trascritta: “Il ricorso deve essere accolto. I ricorrenti hanno chiamato in giudizio la CP_1 e hanno chiesto di dichiarare, per il contrasto con norme imperative, la nullità o l'inopponibilità ai medesimi delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della Mobilità e Attività ferroviarie del 20.7.2012 (e, dal 1.1.17, nell'art. 30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art. 20.3 del Contratto Aziendale CP 1 22.6.2012, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei macchinisti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2. Si tratta, infatti, di norme che producono l'effetto di escludere da quanto dovuto per il periodo feriale delle voci della retribuzione variabile, quali l'indennità di condotta e l'indennità di riserva, di cui all'art. 54 del CCA e del Verbale d'Accordo del 11.3.15 e, poi, l'indennità "Assenza dalla residenza" di cui all'art. 77, punto 2, del CCNL.
Per questi motivi
, hanno domandato la condanna della per le differenze retributive che da CP 1 quanto sopra deriverebbero a proprio favore, secondo gli importi specificati per ciascuno.
Ora, è possibile osservare come, nella materia, si sia di recente espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di GI, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. In particolare, giova rammentare come, nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si sia espressa in tali termini: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.:< Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali»>, stabilisce quanto segue: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per 1 e Per 2 , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Per 3, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Per 4, C-
12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di GI, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per 5 C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, Persona_6 e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Per 7 e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento>> a titolo di ferie annuali, la Corte di GI, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_8 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Persona 9 e altri, punto 58 nonché
). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per 6Persona 8 e altri, punto 58, nonché
[...] e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di GI 15 settembre 2011, causa C-155/10, MS e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di GI ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza Per_7 e altri cit., punto 23); pertanto
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza MS e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza MS e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di GI ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza MS e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C- 385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di retribuzione»> dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di GI. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di GI, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". Per motivare la presente sentenza si possono, quindi, richiamare ex articolo 118, disp. att., cpc, in quanto condivisibili, le argomentazioni già svolte dalla Corte di cassazione nella citata sentenza. Ad ogni modo, quale ulteriore conforto, si può aggiungere che certamente l'indennità di condotta l'indennità di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione del macchinista. Infatti, la prima è attribuita ai sensi dell'articolo 54 del CCA per ciascuna ora di guida del treno, mentre la seconda è conferita per le giornate di riserva, cioè a disposizione senza servizi assegnati. In ragione di questo, si evince come, qualunque sia la prestazione affidata in ogni giornata di servizio, sia che sia quella di conducente, sia quella di riserva, rimanga come o l'una o l'altra di tale indennità siano continuativamente e alternativamente dovute, potendosi perciò evincere come corrispondano a emolumenti essenziali e intrinsecamente collegati all'esecuzione della prestazione tipica del macchinista. Da ciò solo, deriva, in ragione della motivazione della Corte di cassazione appena riportata, la necessità di considerarle entrambe nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Persona 6 e altri, punto 58). In questo senso, dunque, debbono essere interpretate, con soluzione ermeneutica conforme, le disposizioni nazionali sopra richiamate dalla Suprema Corte (art. 2109, comma 2, cc e l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003), non rilevando in alcun modo la circostanza che non siano diretta attuazione della Direttiva n. 88 del 2003, in quanto, per orientamento consolidato e costante, si deve leggere il diritto nazionale nel senso della sua conformità ad ogni atto normativo europeo di tal fatta, quand'anche non sia volutamente attuazione specifica dello stesso. Si aggiunga, ancora, come, ad ogni modo, non risultino persuasive neppure le analisi proposte dalla resistente nella memoria per sostenere come la normazione collettiva impugnata determinerebbe solo risultati peggiorativi irrisori e non determinerebbe alcun "effetto dissuasivo" (cfr., per tale parametro, CGE sent., in C- 539/12, Z.J.R. Lock - British Gas Trading Limited, par. 21 e ss.) al lavoratore per il godimento delle ferie, in quanto non risultano certamente minime le somme di cui al dispositivo. Si aggiunga ancora, come non rilevi l'osservazione della resistente per cui la maggior parte dei lavoratori avrebbe goduto quasi interamente delle ferie, in quanto si tratta di valutare l'efficacia dissuasiva di una normativa astratta che dovrebbe essere disapplicata e non la condotta concreta dei singoli dipendenti. Ma, per di più, anche a prescindere dalle esposte considerazioni, ancora ad abundantiam, si può notare come, senza neppure la necessità di ricorrere al diritto comunitario, si possa pervenire ad identica conclusione anche solo con la normazione interna, in quanto si può riflettere come l'articolo 36 Cost., quando stabilisce che la retribuzione deve essere non solo sufficiente, ma anche "proporzionata", pone un collegamento necessario tra l'entità della prestazione, nella sua quantità e qualità, e il suo compenso, a tutela del medesimo dipendente e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa. Sicché, una volta appurato come l'indennità di condotta sia conferita, nel rapporto sinallagmatico, rispetto all'attività di conduzione del treno e quella di riserva rispetto al mantenersi a disposizione per le necessità della convenuta, si deve prendere atto come dette indennità rientrino in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, da considerarsi, in ragione delle stesse, come quella "proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto. Perciò, laddove nell'art. 36 Cost., nell'art. 2109, comma 2, cod.civ. e nell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, è previsto il diritto a ferie retribuite>>, non può certo ritenersi che le parti collettive possano derogare, nello stabilire gli "emolumenti feriali", a quella retribuzione minima proporzionata e sufficiente di fonte costituzionale, come considerata tale per il "periodo ordinario", a pena del contrasto con norma imperativa, con nullità relativa della clausola ex art. 1419, co. 2, cc.. Cioè, alle parti collettive è certamente rimessa la possibilità di individuare quella retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, ma, una volta che vi abbiano provveduto, non vi è nessuna ragione per cui non dovrebbe essere mantenuta tale retribuzione, appunto l'unica considerata nella contrattazione collettiva come proporzionata e sufficiente, anche nel momento feriale. Pertanto, anche nella fase temporale feriale, deve essere conferita quella retribuzione che i contraenti collettivi abbiano già valutato come proporzionata e sufficiente e intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e dovendosi, conseguentemente, disapplicarle. Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione che "alla stregua dell'art.36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (cfr. Cass. Sentenza n. 2245 del 01/02/2006). Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente i ricorrenti abbiano domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debbano essere computate nell'ambito della retribuzione feriale anche le indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quelle mediamente percepite nell'ultimo anno. Nemmeno, poi, può accogliersi l'eccezione della convenuta che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA CP_1 . Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di condotta e all'indennità di riserva (cfr. il verbale di causa). Cioè, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d. "confluenza" dopo la fusione delle strutture Controparte_2 e CP 3 eNORD S.r.l.), sono rimasti parte della retribuzione conferita al macchinista, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività, sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti. Si deve, piuttosto, reputare che sia il patto di competitività che le indennità di condotta e di riserva costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36 Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale. Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di stabilità di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale. Cosicché, non vi è ragione di scomputare dal dovuto ai ricorrenti quanto versato per il patto di stabilità, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie. Appare congruo, per determinare il dovuto, stabilire quanto da versare per tali indennità nel periodo feriale sulla base di un calcolo che tenga quale riferimento la media dei compensi percepiti per le stesse nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Le considerazioni fin qui esposte, poi, appaiono valere anche per includere nel trattamento retributivo feriale anche l'indennità "Assenza dalla residenza", secondo la previsione dell'articolo 77, capo 2, del C.C.N.L. (cfr. doc. 1 ric.) che stabilisce che "2.1. per il personale mobile, ad esclusione di quello di cui all'ultimo capoverso del presente punto 2.1, le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b)per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. (...) 2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto". Si osservi ora come l'art. 77 del CCNL, intitolato "Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede", venga a disciplinare istituti distinti e autonomi nei suoi punti 1, 2 e 3. Al punto 1 prevede un'indennità di trasferta, che viene erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al "personale mobile" (cioè a tutti ma non a macchinisti e capi treno che costituiscono il "personale mobile"), qualora vengano inviati per esigenze di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro. In tal caso il dipendente percepisce una somma fissa, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate. Invece, al “personale mobile", proprio perché l'essere normalmente “in viaggio" costituisce caratteristica intrinseca della propria prestazione, non si applica il trattamento di trasferta, ma la differente indennità per la "assenza dalla residenza", la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett.d) del CCNL: "assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza;
". Pertanto anche tale indennità di assenza dalla residenza presenta tutte le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza richiamata per essere inclusa tra le voci che compongono anche la retribuzione dei periodi di ferie: a) nesso intrinseco con le mansioni;
b) compensazione da questo punto di vista un "incomodo", che è quello di non avere un luogo fisso di lavoro ma di essere in costante spostamento;
c) natura retributiva dell'emolumento. Quanto alla natura retributiva, la indennità per 'assenza dalla residenza" non è certamente un "rimborso di spese occasionali e 66
accessorie", in quanto è legata alle ore di lavoro lontane dalla sede di servizio e non compensa alcuna spesa, e nessun rilievo può avere la previsione del CCNL (art.77, punti 2.3 e 2.4), secondo la quale tale indennità di assenza dalla residenza ha lo stesso regime fiscale dell'indennità di trasferta, in quanto le norme di diritto del lavoro sostanziali e quelli di tipo fiscali operano su piani distinti e differenti, tutelando quest'ultime interessi settoriali (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 11351 del 03/09/2001; Sentenza n. 30722 del 30/12/2011) e non costituendo in ogni caso tale statuizione di esenzione fiscale una previsione vincolante di legge, ma solo di contratto collettivo. Ugualmente, per quanto finora esposto, almeno con riguardo alla retribuzione feriale, deve essere disapplicata la parte normativa per cui tale indennità "è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e di contratto". Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso, non risultano stati sottoscritti con i ricorrenti. Perciò, il ricorso deve essere accolto e si deve condannare la convenuta a versare a ciascun ricorrente le somme di cui al dispositivo, avendo confermato la difesa della stessa resistente i conteggi attorei nella loro correttezza, impregiudicata ogni contestazione sull'an (cfr. il verbale di causa)" Richiamate e confermate tutte le argomentazioni sopra riportate ed i principi di diritto posti a fondamento della precedente pronuncia intercorsa tra le parti, si ritiene che non vi siano ragioni per non confermare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle somme frattanto maturate per i medesimi titoli di cui vi è già giudicato. Il ricorso va, quindi accolto. In punto quantum, si ritengono corretti i conteggi elaborati dalla difesa ricorrente che ha quantificato, per ciascun ricorrente, le seguenti somme: EURO 3.760,21Parte 1
EURO 3.780,56 DI Parte 1
EURO 3.348,39 Parte 1
EURO 3.008,19 Parte 1
Parte_6 EURO 3.906,39
Parte_4 URO 2.885,76
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertata la nullità dell'art. 20.3 del contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale e "indennità di assenza dalla residenza" di cui all'art. 77 CCNL, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta", "indennità di riserva” e “indennità di assenza dalla residenza", calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- accerta e riconosce in capo a ciascun ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive e condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito riportate per ciascun ricorrente: Parte 1 EURO 3.760,21
EURO 3.780,56 Parte 1
EURO 3.348,39 Parte 1
Parte 1 EURO 3.008,19
Parte_6 EURO 3.906,39
Parte 4 URO 2.885,76
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Condanna CP 1 alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi € 4000 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Milano 27 marzo 2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Sara Manuela Moglia