Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 428/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 31/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. LOSA SIRIA, per la parte resistente l'Avv. ANACLERIO LUCA in sostituzione dell'Avv.
DEPUNZIO.
Il Giudice invita le parti alla discussione
L'Avv. LOSA evidenzia che è pacifico lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori. Quanto all'eccezione di controparte, secondo cui non vi sarebbero state responsabilità e autonomia della lavoratrice, rileva che quelle si desumono anche dallo stesso tenore della contestazione disciplinare, che implica rapporto diretto tra la lavoratrice e la società ; inoltre la società ammette la Pt_1
precedente esperienza, perché allega di avere mantenuto la ricorrente nelle mansioni che aveva già. Osserva che la contestazione sui conteggi è generica.
L'Avv. ANACLERIO ribadisce che le mansioni svolte dalla ricorrente erano standardizzate. Insiste nel rigetto delle domande.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c. in via non definitiva, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione;
ritenuto necessario effettuare ulteriore istruttoria, al fine di determinare l'entità delle differenze retributive dovute alla ricorrente per l'inquadramento nel quinto livello del CCNL Turismo Pubblici Servizi;
e disponendo che le parti nel termine di 5 giorni prima dell'udienza depositino i conteggi relativi alle predette differenze retributive.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 428/2024, avente per oggetto “inquadramento superiore - differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. SIRIA Parte_2 C.F._1
LOSA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LUCA VITO MARIO CP_1 P.IVA_1
ANACLERIO e dell'ANTONELLA DEPUNZIO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20.6.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_2
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, di cui ha spiegato di CP_1
essere stata dipendente dal 1.10.2020 al 31.8.2023, quale operaia di livello 6s del CCNL
Pubblici Esercizi, con la mansione di addetta ai servizi mensa. Assumendo di avere svolto mansioni che in realtà rientravano nel terzo livello, o quantomeno nel quarto livello, la ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive per l'importo di € 5.734,27 od in subordine di € 3.550,61.
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
3 2. La sig.ra assume di avere pacificamente svolto mansioni diverse da quelle di Pt_2
addetta al servizio mensa, la cui figura è descritta dall'art. 54 CCNL, come quella del lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino
e riassetto locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa (…) (doc. n. 3 di parte ricorrente).
La ricorrente, in particolare, ha spiegato di essere stata assunta dalla a seguito di un Pt_1
trasferimento d'azienda e di essere stata adibita alle mansioni aministrative, che così ha descritto:
“• gestione, controllo e monitoraggio aggiornamenti del programma scolastico nel sistema anche tramite contatti diretti con la software house;
• inserimento giornaliero dei pasti all'interno del sistema su programma scolastico fornito dall'azienda; • verifica giornaliera delle mail ricevute dagli utenti e risoluzione di problematiche sollevate;
• registrazione settimanale delle ore di tutto il personale in carico sull'appalto del Comune e Parte_3
dei pasti di tutte le cucine coinvolte (file fornito direttamente da parte resistente); • produzione settimanale e mensile degli elenchi per la rilevazione delle presenze degli alunni da fornire alle scuole comprese nell'appalto; • aggiornamento settimanale e mensile del sistema per rilevamento utenti con agevolazioni in base all'ISEE; • produzione mensile, in collaborazione con la cucina, del design delle locandine per i menù speciali da fornire alle scuole servite dall'appalto; • produzione mensile dei file necessari al controllo e quadratura delle presenze degli alunni in mensa (dati estrapolati in pdf dal programma scolastico); • compilazione e preparazione mensile dei file excel per corretta emissione della fatturazione;
gli stessi venivano poi inviati all'ufficio contabilità della resistente e all'ufficio scuola del Comune di
; • compilazione mensile libro incassi;
verifica ed invio dei contanti per pasti Parte_3
pagati direttamente dagli utenti non aventi diritto;
• produzione su richiesta dell'ufficio scuola del Comune di Calolziocorte di elenchi o tabulati per controllo utenti;
• produzione su richiesta di parte resistente di tabulati di controllo per verifica insolventi;
• invio mail o telefonate, su richiesta della società resistente, per recupero crediti;
• produzione su richiesta delle cuoche presenti sui diversi appalti di copia modelli HACCP;
• aggiornamento manuale all'interno del
4 sistema di tariffe costo pasto in caso di modifiche intervenute da parte del Comune di
Calolziocorte; • registrazione manuale a sistema dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario (il sistema in automatico acquisisce solo pagamenti effettuati con Carte di credito, bancomat, PagoPA); • referente amministrativa di tutti i dipendenti e collegamento dipendenti/ufficio personale;
• referente di collegamento tra parte resistente e Comune CP_1
; • referente utenti in generale”. Parte_3
La lavoratrice ha allegato pertanto di avere sempre mantenuto, anche dopo l'assunzione da parte di , mansioni amministrative, che sarebbero state del resto riconosciute dalla Pt_1
convenuta in una precedente causa di lavoro e che sarebbero anche desumibili dal tenore di alcune contestazioni disciplinari elevate dal datore di lavoro nei propri confronti. Ha quindi lamentato che, a causa del non corretto inquadramento da parte di , alla cessazione Pt_1
dell'appalto da parte di quest'ultima, anche la nuova appaltatrice l'aveva assunta con mansioni inferiori.
La difesa della società convenuta, esclusa la possibilità di attribuire carattere confessorio alle argomentazioni difensive svolte nella precedente causa, ha contestato l'elenco delle attività descritte dalla ricorrente in ricorso, ma ha ammesso di averle attribuito “dei compiti di natura amministrativa”; tuttavia ha dedotto che l'impianto difensivo attoreo non sia idoneo a sostenere una domanda di inquadramento nel livello 3° o 4°, mentre “una eventuale riqualificazione del servizio svolto nell'intermedio quinto livello professionale” non sarebbe possibile, “in quanto mai la sig.ra bbe a formulare una domanda subordinata in tale senso” (pag. 17 della Pt_2
memoria difensiva).
3. Occorre premettere che, ai fini dell'interpretazione dei contratti collettivi, con riferimento ai profili professionali in essi previsti, le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che vengono ordinati in una scala gerarchica, successivamente venendo elaborate le declaratorie definitorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. Ne consegue che, a fronte di profili professionali espressamente tipizzati, l'individuazione della specifica e maggiore professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad un altro, non può prescindere dall'esame della declaratoria di livello, che, pur non
5 avendo valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei compiti all'uno o all'altro di essi (Cassazione civile sez. lav., 18/02/2016, n. 3216).
In questa prospettiva si deve allora considerare che le declaratorie dei livelli superiori rivendicati dalla ricorrente fanno riferimento a requisiti che la ricorrente non ha nemmeno dedotto di avere: al livello terzo infatti appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa o nell'ambito delle proprie mansioni, svolgano mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”;mentre al livello quarto appartengono i lavoratori che “in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico – pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Nell'odierna causa, osta al riconoscimento di uno dei predetti livelli la circostanza che la ricorrente non abbia allegato e tantomeno provato di avere le peculiari caratteristiche professionali consistenti in particolari conoscenze tecniche, od in una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica, tantomeno di essere preposta a gruppi operativi o di avere il possesso di conoscenze specialistiche.
Non essendo quindi dedotti i requisiti che potrebbero indurre a riconoscere alla sig.ra Pt_2
i livelli terzo e quarto, non rimane che valutare se possa esserle riconosciuto l'inquadramento nel quinto livello.
Vero è che la ricorrente non ha formulato questa specifica domanda, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che non incorra nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la
6 corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (v. Cass. 8862/2013, 22872/2013, 16602/2009, 3863/2008, n.
15053/2007).
Del resto, è pacifico che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti: incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 3 agosto 2012, n. 13945; Cass. 21 febbraio
2019, n. 5153). Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, esso non è, infatti, condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta;
sicché, il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 29 aprile 2004, n.
8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602 (così testualmente si legge in Cass. 32438/2024)
3.1. Nel caso di specie bisogna allora considerare che la domanda attorea è fondata sullo svolgimento di mansioni amministrative senz'altro estranee al profilo del personale addetto alla mensa. Ed infatti la stessa resistente ammette che la sig.ra “è stata adibita alla Pt_2
l'importazione delle liste degli alunni presenti durante la refezione, compilate dalle scuole, e trasmesse alla ricorrente per mail, all'interno del sistema informatizzato dell'azienda. La sig.ra era preposta appunto ad inserire all'interno del sistema le liste degli utenti, Pt_2
l'inserimento giornaliero dei pasti all'interno del sistema fornito dall'azienda, all'inserimento manuale dei relativi dati nel portale comunale per il rilievo e la fatturazione dei pasti, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio Scuole del Comune di Calolziocorte, stampava i menù
7 speciali inviati alla ricorrente da , compilazione dei file Controparte_2
excel per degli ordini delle merci, necessarie per gli approvvigionamenti, in base alle richieste provenienti dai singoli cuochi per il successivo inoltro presso la sede di Bari dell'azienda tramite mail;
smistamento a chi di competenza di e mail ricevute sulla mail aziendale in uso da parte di utenti, fornitori etc, effettuava le fotocopie di documenti necessari al servizio come manuali HACCP ad esempio, menù o altro che le veniva richiesto” (pag. 5 della memoria difensiva).
La stessa società non allega alcuna mansione svolta dalla ricorrente che potesse rientrare nella figura di addetta alla mensa, come descritta dal CCNL. La declaratoria di sesto livello, del resto, non contempla lavori impiegatizi, sicchè il contratto individuale, sotto questo profilo, appare non corrispondente alle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice.
Per contro, la declaratoria di quinto livello contempla gli impiegati d'ordine. Sotto il profilo della professionalità richiesta, la declaratoria di tale livello si limita a richiedere il possesso di
“qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche”, che la sig.ra pacificamente Pt_2
possedeva, essendo incontestato che ella svolgeva le medesime mansioni anche per la precedente appaltatrice.
Deve allora ritenersi -in conformità ai principi enunciati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, che le difese attoree contengano la prospettazione degli elementi di fatto
(allegazione dello svolgimento di attività impiegatizie, confermate dalla controparte) e della declaratoria contrattuale (doc. n. 3 di parte ricorrente), che sorreggono la qualifica intermedia tra quella posseduta dalla lavoratrice e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale.
Va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al quinto livello ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, per la determinazione delle quali la causa va rimessa sul ruolo, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_2
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od
[...] CP_1
assorbita, accerta
8 il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, nel periodo in cui è stata alle dipendenze della convenuta (1.10.2020 al 31.8.2023), al livello 5° del CCNL Turismo Pubblici esercizi;
condanna corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive;
CP_1
dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da ordinanza emessa in data odierna.
Spese al definitivo.
Lecco, 31 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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